Language of document : ECLI:EU:T:2007:100

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

29 marzo 2007 (*)

«Aiuti di Stato – Prezzo di vendita di un terreno – Decisione che ingiunge il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune – Valore attualizzato dell’aiuto – Tasso d’interesse composto – Motivazione»

Nella causa T‑369/00,

Département du Loiret (Francia), rappresentato dalla sig.ra A. Carnelutti, avvocato,

ricorrente,

sostenuto da

Scott SA, con sede in Saint‑Cloud (Francia), rappresentata da Sir Jeremy Lever, QC, dai sigg. J. Gardner, G. Peretz, barristers, R. Griffith e M. Papadakis, solicitors,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Rozet e J. Flett, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly‑Clark (GU 2002, L 12, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García‑Valdecasas e dalla sig.ra I. Labucka, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 ottobre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        Nel 1969, la società di diritto americano Scott Paper Company ha acquistato la società francese Bouton Brochard e ha costituito una società distinta, la Bouton Brochard Scott SA, che ha ripreso le attività della Bouton Brochard. Nel novembre 1987 la Bouton Brochard Scott ha cambiato la propria denominazione in Scott SA, la cui attività consisteva nella produzione di carta per uso sanitario e domestico nel periodo di tempo rilevante ai fini della presente causa.

2        Il 31 agosto 1987 la città di Orléans (Francia), il dipartimento del Loiret (Francia) e la Scott hanno concluso un accordo avente ad oggetto la vendita a quest’ultima di un terreno di 48 ettari nella zona industriale di La Saussaye e la tassa di risanamento, da calcolare a un tasso preferenziale (in prosieguo: l’«accordo Scott»). Tale accordo prevedeva che il ricorrente e la città di Orléans contribuissero per un importo massimo di 80 milioni di franchi francesi (FRF) (EUR 12,2 milioni) alla costruzione delle infrastrutture del sito a favore della Scott.

3        La realizzazione degli studi e delle opere necessari all’assetto del terreno in questione è stata affidata alla società di economia mista per le infrastrutture del dipartimento del Loiret (in prosieguo: la «Sempel»). Da una convenzione conclusa il 12 settembre 1987 tra il ricorrente, la città di Orléans e la Sempel (in prosieguo: la «convenzione Sempel») emerge che la città di Orléans ha ceduto 68 ettari alla Sempel a fronte del valore simbolico di un franco. Inoltre, dall’art. 4 dell’accordo Scott, nonché dall’art. 12 della convenzione Sempel, risulta la vendita da parte di quest’ultima alla Scott dei 48 ettari e di uno stabilimento-deposito per FRF 31 milioni (EUR 4,7 milioni), vale a dire un prezzo di 65 FRF/m2.

4        Nel novembre 1996, la Corte dei conti francese ha pubblicato una relazione pubblica, intitolata «Gli interventi degli enti locali a favore delle imprese». Con questa relazione essa voleva attirare l’attenzione su un certo numero di eventuali aiuti concessi dagli enti locali territoriali francesi a favore di determinate imprese, e in particolare sul trasferimento alla Scott di un terreno di 48 ettari della zona industriale di La Saussaye.

5        In seguito alla pubblicazione di tale relazione, la Commissione ha ricevuto, con lettera datata 23 dicembre 1996, una denuncia relativa alle condizioni preferenziali alle quali la città di Orléans e il dipartimento del Loiret avevano venduto i detti 48 ettari di terreno alla Scott, e alla tariffa di cui quest’ultima avrebbe beneficiato relativamente alla tassa di risanamento.

6        Con lettera 17 gennaio 1997, la Commissione ha chiesto informazioni complementari alle autorità francesi. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza tra le autorità francesi e la Commissione, tra il gennaio 1997 e l’aprile 1998, riguardante le informazioni e precisazioni richieste.

7        Nel gennaio 1996 le azioni della Scott sono state acquistate dalla Kimberly-Clark Corp. Quest’ultima ha annunciato la chiusura dello stabilimento nel gennaio 1998. Gli attivi dello stabilimento, cioè il terreno e la cartiera, sono stati acquistati dalla Procter & Gamble (in prosieguo: la «P & G») nel giugno 1998.

8        Con lettera 10 luglio 1998 la Commissione ha informato le autorità francesi della sua decisione 20 maggio 1998 di avviare la procedura di cui all’art. 88, n. 2, CE, invitandole a presentare le loro osservazioni, nonché a rispondere ad alcuni quesiti. Gli interessati sono stati informati dell’avvio del procedimento e invitati a presentare le loro eventuali osservazioni sulle misure controverse mediante pubblicazione della lettera summenzionata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 30 settembre 1998 (GU C 301, pag. 4).

 Decisione impugnata

9        Al termine della formale procedura d’esame, la Commissione ha adottato, in data 12 luglio 2000, la decisione 2002/14/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly‑Clark (GU 2002, L 12, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»). In seguito alla proposizione del presente ricorso (v. infra al punto 13), il 2 marzo 2001 la Commissione ha notificato un corrigendum alla decisione impugnata alla Repubblica francese. Sono stati modificati così l’art. 1 e i punti 172, 217 e 239, lett. b), punto a), della decisione impugnata.

10      La decisione impugnata, nella versione modificata, prevede quanto segue:

«Articolo 1

L’aiuto di Stato sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno e di tariffa preferenziale della tassa di risanamento, che la Francia ha concesso a favore di Scott per un importo di 39,58 milioni di FRF (6,03 milioni di EUR) o, in valore attualizzato, di 80,77 milioni di FRF (12,3 milioni di EUR) per quanto riguarda il prezzo preferenziale del terreno, (…), è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1.      La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a disposizione.

2.      Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale purché permettano l’esecuzione immediata e effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data del suo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale».

11      Per quanto riguarda l’imposizione di interessi, la Commissione ha considerato quanto segue (punto 239 della decisione impugnata):

«[A]l fine di ristabilire le condizioni economiche alle quali l’impresa avrebbe dovuto far fronte se l’aiuto incompatibile non le fosse stato concesso, le autorità francesi devono prendere tutte le misure necessarie per eliminare i vantaggi che derivano dall’aiuto e per ottenerne la restituzione dal beneficiario.

L’aiuto deve essere recuperato conformemente alle procedure del diritto francese. L’aiuto da recuperare include gli interessi a decorrere dalla data alla quale l’aiuto è stato concesso fino alla data del suo rimborso effettivo, calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione netto nell’ambito degli aiuti a finalità regionale in Francia».

12      Così, il valore attualizzato dell’aiuto da recuperare calcolato dalla Commissione, vale a dire FRF 80,77 milioni (v. supra al punto 10), tiene conto dell’applicazione di un tasso d’interesse a partire dalla data di concessione dell’aiuto illegale fino alla data della decisione impugnata. Questo tasso d’interesse equivale al tasso di riferimento che la Commissione utilizza per misurare l’elemento di aiuto delle sovvenzioni pubbliche in Francia, ossia «5,7% dal 1° gennaio 2000» (punti 172 e 239 della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

13      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2000, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

14      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2000, iscritto a ruolo con il numero T-366/00, la Scott aveva proposto un ricorso avente anch’esso ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione impugnata.

15      Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 19 marzo 2001, la Scott ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del ricorrente.

16      Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione ampliata 10 maggio 2001, è stato autorizzato l’intervento della Scott nella presente causa a sostegno delle conclusioni del ricorrente.

17      Su richiesta della Scott, il Tribunale ha deciso di pronunciarsi inizialmente sulla questione della prescrizione sollevata dalla Scott nella causa T-366/00 in applicazione dell’art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), prima di ogni discussione nel merito.

18      Con sentenze 10 aprile 2003 il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti dal ricorrente e dalla Scott nella parte in cui si fondavano sulla violazione a opera della Commissione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, riservandosi sulle relative spese (sentenze 10 aprile 2003, causa T-366/00, Scott/Commissione, Racc. pag. II‑1763, e causa T-369/00, Département du Loiret/Commissione, Racc. pag. II‑1789). Per il resto, si è deciso di proseguire il procedimento.

19      In attesa della sentenza della Corte sul ricorso proposto dalla Scott avverso la sentenza Scott/Commissione, cit. supra al punto 18, il Tribunale ha disposto la sospensione del procedimento nella presente causa in esame nonché nella causa T‑366/00.

20      Con sentenza 6 ottobre 2005, causa C-276/03 P, Scott/Commissione (Racc. pag. I‑8437), la Corte ha respinto il ricorso proposto dalla Scott avverso la sentenza 10 aprile 2003, Scott/Commissione, cit. supra al punto 18.

21      Con lettera 10 novembre 2005 il Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sulla ripresa del procedimento alla luce della sentenza 6 ottobre 2005, Scott/Commissione, cit. supra al punto 20. Nella risposta del 24 novembre 2005 il ricorrente ha confermato che intendeva mantenere nel merito i motivi fatti valere a sostegno del suo ricorso.

22      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di riaprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a rispondere per iscritto a una serie di quesiti. Gli interessati hanno ottemperato a tale richiesta.

23      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 25 ottobre 2006.

24      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa dichiara illegale l’aiuto di Stato concesso sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno e ordina il rimborso di FRF 39,58 milioni (EUR 6,03 milioni) o, in valore attualizzato, di FRF 80,77 milioni (EUR 12,3 milioni);

–        condannare la Commissione alle spese.

25      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

26      La Scott, interveniente a sostegno delle conclusioni del ricorrente, chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare fondato il ricorso;

–        condannare la Commissione alle spese.

 In diritto

27      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi: il primo verte sulla violazione dei principi di irretroattività del diritto comunitario e di certezza del diritto nonché degli artt. 87 e 253 CE in quanto la Commissione ha applicato la sua comunicazione 97/C 209/03 relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU 1997, C 209, pag. 3). Il secondo motivo riguarda la violazione dell’art. 87, n. 1, CE nonché dell’art. 253 CE. Esso si compone di cinque parti riguardanti i seguenti aspetti della decisione impugnata:

–        la pubblicità inerente alla vendita del terreno in esame;

–        le entrate fiscali generate dallo stabilimento della Scott;

–        le spese sostenute nell’interesse generale;

–        l’errore commesso nel calcolo dell’aiuto;

–        la capitalizzazione degli interessi.

28      È d’uopo trattare innanzitutto la quinta parte del secondo motivo.

 Argomenti delle parti

29      Il ricorrente fa valere che la Commissione, effettuando la capitalizzazione degli interessi nella decisione impugnata, ha violato gli artt. 87, n. 1, CE e 253 CE. In proposito sottolinea che il ripristino dello statu quo ante non comporta la capitalizzazione degli interessi, bensì la riscossione dell’interesse annuo stabilito. Infatti, la capitalizzazione degli interessi non costituirebbe una pratica costante della Commissione. Il ricorrente sostiene inoltre che la Commissione non ha motivato il ricorso alla capitalizzazione degli interessi, in violazione, così, dell’art. 253 CE.

30      La Scott riconosce che, talvolta, può essere opportuno imporre interessi composti per sopprimere il vantaggio di cui il beneficiario ha usufruito, per esempio qualora quest’ultimo abbia investito l’importo di un prestito a interesse zero concessogli da uno Stato membro, ottenendo un guadagno netto dopo aver ottemperato a un’ingiunzione di recupero senza imposizione di interessi composti. Tuttavia, questo caso particolare non coinciderebbe con la fattispecie e la decisione impugnata non sosterrebbe il contrario.

31      La Scott aggiunge che l’art. 2 della decisione impugnata, prevedendo che il recupero deve avvenire in conformità delle norme nazionali, ha per effetto che gli interessi relativi al periodo compreso tra la data della decisione impugnata e la data del recupero dell’aiuto saranno calcolati a un tasso semplice. Orbene, se è giustificato calcolare in tal modo gli interessi maturati in questo periodo, sarebbe ancor più giustificato calcolarli a un tasso semplice per il periodo intercorso tra la data della concessione dell’aiuto e quella della decisione impugnata.

32      La Commissione ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, quando un aiuto illegale è dichiarato incompatibile con il mercato comune, dev’essere ristabilita una concorrenza effettiva (punto 218 della decisione impugnata). A tal fine il vantaggio di cui il beneficiario ha realmente usufruito dovrebbe essere soppresso integralmente. Secondo la Commissione, la decisione impugnata, attualizzando il valore nominale dell’aiuto (v. punto 172), ha tenuto conto del vantaggio reale, assimilabile alla concessione di un prestito a interesse zero, di cui il beneficiario si era avvalso nel periodo di cui trattasi. Il valore attualizzato rappresenterebbe l’equivalente del vantaggio finanziario derivante dalla messa a disposizione a titolo gratuito del capitale per un determinato periodo e rispecchierebbe il costo che la Scott avrebbe sopportato se avesse preso in prestito la stessa somma da una banca nel 1987 fino all’adozione della decisione impugnata. La Commissione evidenzia che l’impostazione da essa seguita nella decisione impugnata è conforme all’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/Commissione (Racc. pag. II‑1675, punto 97), e che, pertanto, la decisione è motivata in misura sufficiente.

33      La Commissione fa notare che il valore attualizzato riportato nella decisione impugnata comprende già il vantaggio di cui il beneficiario ha usufruito tra la concessione dell’aiuto, avvenuta nel 1987, e l’adozione della decisione, per cui resta soltanto da prendere in considerazione gli interessi per il periodo compreso tra la data della decisione e la data del recupero effettivo.

 Giudizio del Tribunale

34      Occorre anzitutto esaminare l’argomento del ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe motivato in misura sufficiente la sua decisione di attualizzare il valore dell’aiuto mediante l’imposizione di interessi composti.

35      Come risulta da una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’art. 253 CE va risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e 30 settembre 2003, causa C‑301/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑9919, punto 87).

36      Nel caso di specie la decisione impugnata applica un tasso d’interesse del 5,7% senza indicare se si tratti di un tasso composto. Soltanto mediante un calcolo rispetto all’importo di FRF 80,77 milioni definito quale «valore attualizzato» dell’aiuto stimato in FRF 39,58 milioni al momento della concessione avvenuta nel 1987 il lettore può dedurre l’utilizzo di un tasso composto. La Commissione non precisa affatto le ragioni per cui ha imposto un tasso composto invece di un tasso semplice. Inoltre, essa non indica come l’applicazione di un tasso d’interesse consenta di attualizzare nel 2000 il valore di un aiuto sotto forma di vendita di un terreno a un prezzo preferenziale nel 1987.

37      Il ricorrente, sostenuto dalla Scott, fa valere che, dato il carattere innovativo della capitalizzazione degli interessi nella pratica della Commissione, quest’ultima avrebbe dovuto motivare la sua decisione al riguardo.

38      È giocoforza constatare che, alla data della decisione impugnata, non vi erano norme indicanti che il tasso d’interesse previsto dagli ordini di recupero sarebbe stato composto e che la Commissione non praticava l’imposizione di interessi composti nei suoi ordini di recupero.

39      In primo luogo, per quanto riguarda la mancanza di siffatte norme, occorre ricordare che il potere conferito alla Commissione di adottare decisioni che ingiungono il recupero di aiuti illegali è previsto attualmente dal regolamento n. 659/1999 (v., in proposito, sentenza Département du Loiret/Commissione, cit. supra al punto 18, punti 50 e 51). Dall’art. 14, n. 2, del regolamento n. 659/1999 emerge che «[a]ll’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione». Nelle risposte scritte ai quesiti posti dal Tribunale la Commissione ha confermato che quest’ultima disposizione non fornisce chiarimenti sull’applicazione di tassi d’interesse semplici o composti.

40      Infatti, nella sua comunicazione sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’8 maggio 2003 (GU C 110, pag. 21), vale a dire tre anni dopo la data di adozione della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che occorreva accertare se gli interessi da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali dovessero essere semplici o composti, ritenendo «urgente chiarire la sua posizione a questo riguardo». Essa ha informato così gli Stati membri e le parti interessate che, in tutte le decisioni che essa avrebbe adottato in futuro per disporre il recupero di aiuti illegali, avrebbe applicato il tasso di riferimento su base composta. Ne consegue, a contrario, che, prima dell’adozione di questa comunicazione, la posizione della Commissione sull’utilizzo di un tasso d’interesse composto negli ordini di recupero da essa disposti non era scontata.

41      L’applicazione di un tasso d’interesse composto si è imposta nella disciplina soltanto con l’art. 11, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1), ai cui sensi, «[i]l tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto».

42      In secondo luogo, la Commissione non ha affatto dimostrato di praticare l’imposizione di interessi composti nei suoi ordini di recupero all’epoca della decisione impugnata. Da un lato, essa non invoca alcuna decisione in proposito nella decisione impugnata. Dall’altro lato, in risposta a un quesito scritto del Tribunale volto a provare la pratica da essa seguita a quel tempo, la Commissione non è stata in grado di richiamare neppure una decisione precedente alla decisione impugnata che prevedesse interessi composti.

43      Ne risulta che l’imposizione d’interessi composti nella fattispecie costituiva la prima manifestazione di una politica nuova e importante della Commissione, niente affatto spiegata da quest’ultima. Nella decisione impugnata la Commissione avrebbe dovuto, da un lato, precisare di aver deciso di capitalizzare gli interessi e, dall’altro lato, motivare l’impostazione adottata (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Fabricants de papiers peints/Commissione, Racc. pag. 1491, punti 31‑34). A differenza di quanto sostiene la Commissione (v. supra, punto 32), il richiamo della sentenza Siemens, vertente in maniera generale sull’importanza dell’imposizione di interessi, non fornisce i chiarimenti necessari nel caso di specie.

44      È d’uopo aggiungere che, tenuto conto del tempo intercorso tra la data della vendita controversa e la decisione impugnata, cioè tredici anni, l’imposizione di interessi composti ha prodotto conseguenze finanziarie rilevanti sull’importo dell’aiuto da recuperare (v. supra, punto 10). Pertanto, il ricorrente e l’interveniente erano particolarmente interessati a conoscere l’iter logico su cui si fondava l’imposizione di interessi composti. Stando così le cose, l’obbligo della Commissione di motivare la decisione impugnata rivestiva un’importanza ancor maggiore.

45      Peraltro, la motivazione della Commissione è insufficiente per quanto riguarda l’utilizzo del tasso d’interesse del 5,7%. Nella decisione impugnata la Commissione si limita a definirlo il tasso di riferimento utilizzato per misurare l’elemento di aiuto delle sovvenzioni pubbliche in Francia dal 1° gennaio 2000 e si richiama, in una nota a piè di pagina, a una tabella da essa elaborata utilizzata per il calcolo dell’«equivalente sovvenzione» di un aiuto, che indica i tassi di riferimento e di attualizzazione stabiliti per gli Stati membri (punti 172 e 239).

46      In conformità della comunicazione della Commissione del 1997 relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273, pag. 3), il «tasso indicativo è definito come il tasso “swap” interbancario a 5 anni, (…) maggiorato di un premio». Sembra che il tasso del 5,7% da applicarsi per il 2000 riflettesse un tasso di riferimento per un periodo di cinque anni. Orbene, la decisione impugnata non motiva in alcun modo l’utilizzo di tale tasso per un lasso di tempo di tredici anni, a partire dalla data della vendita controversa, avvenuta nel 1987, fino alla data della decisione impugnata, vale a dire nel 2000.

47      Inoltre, la comunicazione del 1997 non contiene indicazioni utili per stabilire se i tassi debbano essere semplici o composti. Fino alla data della decisione impugnata la tabella in esame è stata utilizzata per l’applicazione di tassi d’interesse semplici. La decisione impugnata è priva di motivazione sulla questione se questi tassi siano stati adottati per il calcolo degli interessi composti.

48      La Commissione afferma che l’utilizzo di un tasso composto per attualizzare il valore iniziale della sovvenzione è motivato dalla necessità di ripristinare una concorrenza effettiva sopprimendo il vantaggio di cui il beneficiario ha usufruito (v. supra, punto 32).

49      Orbene, una siffatta motivazione presuppone, da un lato, che il beneficiario conservi ancora, a questa data, il vantaggio in questione e, dall’altro lato, che la forma dell’aiuto controverso sia assimilabile a un prestito a interesse zero di un importo equivalente al valore della sovvenzione iniziale. La decisione impugnata non fornisce delucidazioni a questo riguardo.

50      In proposito, occorre ricordare che, secondo la decisione impugnata, l’aiuto concesso nel 1987 alla Scott ha assunto la forma della cessione di un terreno sistemato a un prezzo preferenziale, vale a dire a un prezzo inferiore a quello del mercato dell’epoca. Non è affatto evidente che, in tali circostanze, l’attualizzazione del valore stimato della sovvenzione iniziale mediante l’applicazione di un tasso d’interesse composto del 5,7% nel periodo in esame dia luogo a un importo equivalente al valore del vantaggio di cui il beneficiario godeva quale proprietario del bene nel 2000. Infatti, la Commissione ha constatato che il vantaggio concesso nel 1987 consisteva nella cessione di proprietà del terreno sistemato sovvenzionato al 56% (FRF 39,58 milioni su un valore stimato di FRF 70,588 milioni). La decisione impugnata non precisa di quale vantaggio continuava a usufruire la Scott alla data della sua adozione.

51      Per giunta, è pacifico che la Scott ha cessato l’attività svolta nella zona industriale di La Saussaye e che il terreno e lo stabilimento sono stati venduti alla P & G nel 1998 (v. supra, punto 7), al prezzo di FRF 27,6 milioni, stando alle informazioni fornite dalle autorità francesi (punto 162 della decisione impugnata). La Commissione, pur ritenendo superfluo verificare tale importo, non contesta che la vendita si sia conclusa alle condizioni normali di mercato e la analizza nella decisione impugnata ammettendo la possibilità che il terreno sia stato venduto per FRF 27,6 milioni (punti 163‑166). Orbene, questo prezzo era inferiore non soltanto al valore determinato dalla Commissione nel 1987 (FRF 70,588 milioni), ma anche al prezzo di FRF 31 milioni pagato dalla Scott alla Sempel.

52      Stando così le cose, e in mancanza di qualsiasi motivazione nella decisione impugnata in relazione al nesso esistente tra il presunto vantaggio goduto dalla Scott nel 2000 e l’importo di FRF 80,77 milioni, il Tribunale non è in grado di esercitare il suo sindacato giurisdizionale sulla questione se l’utilizzo di un tasso d’interesse composto dia luogo a un valore attualizzato equivalente al valore del vantaggio da sopprimere.

53      Infine, la decisione impugnata presenta un’incongruenza manifesta che la Commissione non ha chiarito. Sebbene la Commissione abbia calcolato il valore attualizzato dell’aiuto nella decisione impugnata applicando un tasso composto, l’art. 2 della detta decisione, prevedendo che il recupero debba essere effettuato conformemente alle norme nazionali (v. supra, punto 10), fa sì che gli interessi relativi al periodo compreso tra la data della decisione impugnata e quella del recupero dell’aiuto siano calcolati a un tasso semplice. La Commissione non ha affatto motivato l’applicazione degli interessi su base composta fino alla data della decisione impugnata e poi degli interessi su base semplice fino al recupero dell’aiuto. Inoltre, nonostante la Scott abbia rilevato questa incongruenza (v. supra, punto 31), la Commissione non ha neppure tentato di giustificare l’impostazione adottata a questo riguardo nell’ambito del presente procedimento.

54      Ne consegue che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata. Si deve accogliere dunque la quinta parte del secondo motivo e, pertanto, annullare la decisione impugnata in quanto concerne l’aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale del terreno controverso, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e argomenti dedotti a sostegno del ricorso.

 Sulle spese

55      Nella sua sentenza Département du Loiret/Commissione, cit. supra al punto 18, il Tribunale si è riservato sulle spese.

56      Spetta quindi al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull’insieme delle spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale.

57      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente e la Scott ne hanno fatto domanda, la convenuta, rimasta essenzialmente soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente e dalla Scott.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly‑Clark, è annullata in quanto riguarda l’aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno di cui all’art. 1 della medesima decisione.

2)      La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente e dalla Scott.

Cooke

García‑Valdecasas

Labucka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 marzo 2007.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      J.D. Cooke


* Lingua processuale: il francese.