Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del SEQ CHAPTER \h \r 1 Land Oberösterreich contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 novembre 2003.

(Causa T-366/03)

Lingua processuale: il tedesco

Il 3 novembre 2003, il Land Oberösterreich (Austria), rappresentato dall'avv. F. Mittendorfer, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-     annullare la decisione della Commissione 2 settembre 2003, C(2003)3117 def., con cui si bocciano le disposizioni nazionali sul divieto di OGM nell'Austria Superiore, notificate dall'Austria a norma dell'art. 95, n. 5, CE;

-     condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Oggetto del ricorso è la decisione della Commissione 2 settembre 2003, con cui si bocciano le disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati nel Land Oberösterreich(in prosieguo: il "Land dell'Austria Superiore").

Il ricorrente fa valere che la Commissione, con tale decisione, viola il diritto spettante al Land dell'Austria Superiore di introdurre, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Consiglio o della Commissione, disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche e dirette alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema proprio dello Stato membro interessato, sorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione.

Il ricorrente sostiene che la Commissione ha omesso di dare al Land dell'Austria Superiore la possibilità, nell'ambito dell'audizione delle parti, di avere conoscenza del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority; in prosieguo: la "EFSA") 4 luglio 2003, posto a base della decisione della Commissione, e di esprimersi in merito. La procedura di elaborazione della decisione non sarebbe conforme ai principi di diritto processuale propri di uno Stato di diritto e comporterebbe quindi una violazione delle forme sostanziali.

Il ricorrente sostiene inoltre che le disposizioni nazionali soddisfano i requisiti per l'applicazione dell'art. 95, n. 5, CE. Esse costituiscono una misura volta a preservare l'ambiente naturale, che comprende una biodiversità intesa in senso ampio. Inoltre, nel Land dell'Austria Superiore sarebbe rinvenibile un'agricoltura caratterizzata quasi esclusivamente da piccole imprese, a cui si dovrebbe aggiungere, quale ulteriore elemento specifico, il costante aumento delle aree coltivate biologicamente, ossia delle imprese agricole che praticano colture biologiche. L'impossibilità, constatata nello studio dell'ing. Werner Müller, di far coesistere colture biologiche, convenzionali e non transgeniche, ossia formazioni vegetali naturali, a fianco di vaste coltivazioni geneticamente modificate costituisce un fattore che la Commissione avrebbe dovuto tenere in conto relativamente alla specifica struttura dell'agricoltura nella regione dell'Austria Superiore.

Infine, il ricorrente fa valere che le disposizioni notificate costituirebbero una misura di precauzione e di azione preventiva ai sensi dell'art. 174, n. 2, CE e che, in virtù della validità triennale di tali disposizioni, esse pregiudicherebbero in misura, se mai, assai lieve il funzionamento del mercato interno. Pertanto, si dovrebbe presupporre che le disposizioni nazionali siano proporzionali. Ne risulterebbe che i requisiti di cui all'art. 95, n. 5, CE sarebbero soddisfatti, e che perciò la Commissione avrebbe dovuto considerare conformi al diritto comunitario le disposizioni nazionali notificate.

...

____________