Language of document : ECLI:EU:T:2004:9

Causa T-369/03 R

Arizona Chemical BV e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Direttiva 67/548 — Urgenza»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — «Fumus boni iuris» — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco — Potere discrezionale del giudice dell’urgenza

(Art. 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

2.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Decisione amministrativa negativa — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Onere della prova

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

3.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Danno pecuniario — Situazione tale da compromettere l’esistenza della società ricorrente — Valutazione alla luce della situazione del gruppo di appartenenza

(Artt. 235 CE, 242 CE, 243 CE e 288 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

1.      I provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice dell’urgenza se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti. Il giudice dell’urgenza procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.

I provvedimenti richiesti devono essere, inoltre, provvisori, nel senso di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi né anticipare le conseguenze dell’emananda decisione nella causa principale.

Inoltre, nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice dell’urgenza dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, le modalità con cui vanno accertati i detti singoli presupposti, nonché l’ordine con cui condurre tale esame, posto che nessuna norma di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

(v. punti 31-33)

2.      In linea di principio, non è concepibile una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione amministrativa negativa, dato che la sospensione non può avere l’effetto di modificare la situazione del richiedente.

D’altro canto, l’urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. In particolare, qualora il pregiudizio dipenda dal verificarsi di un complesso di fattori, basta che ciò appaia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente. Il richiedente resta tuttavia tenuto a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di un danno grave e irreparabile.

(v. punti 62, 71-72)

3.      Un danno di carattere puramente pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile ovvero difficilmente riparabile, potendo costituire oggetto di successivo risarcimento. Un tale danno che non cessi con la sola esecuzione della sentenza nella causa principale costituisce una perdita economica che può essere riparata nell’ambito dei mezzi di impugnazione previsti dal Trattato, in particolare dagli artt. 235 CE e 288 CE.

Per quanto riguarda un preteso pregiudizio alla situazione finanziaria della società richiedente tale da comprometterne l’esistenza, la valutazione della sua situazione materiale deve essere effettuata facendo riferimento, in particolare, alle caratteristiche del gruppo al quale essa sia collegata a motivo del suo azionariato.

(v. punti 75, 87)