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Comunicazione sulla GU

 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 27 settembre 2002, nella causa 1. Pearle B.V., 2. Hans Prijs Optiek Franchise B.V., 3. Rinck Opticiens B.V. contro l'Hoofdbedrijfschap Ambachten.

    (Causa C-345/02)

Con ordinanza 27 settembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 settembre 2002, nella causa 1. Pearle B.V., 2. Hans Prijs Optiek Franchise B.V., 3. Rinck Opticiens B.V. e l'Hoofdbedrijfschap Ambachten, l'Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)Se un regime quale quello in esame, in forza del quale vengono imposti tributi per finanziare una campagna collettiva di pubblicità, debba riguardarsi come (parte di) un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE, e il relativo progetto di attuazione deve essere comunicato alla Commissione ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE. Se ciò valga solo per i benefici sotto forma dell'organizzazione e dell'offerta di campagne collettive di pubblicità, o anche per le formalità del relativo finanziamento, come un regolamento di imposizione tributaria e/o una decisione che impone tributi su di esso fondata. Se vi sia differenza qualora la campagna collettiva di pubblicità venga offerta a (imprese) appartenenti allo stesso settore professionale di quello al quale vengono applicate le decisioni di cui trattasi, con le quali vengono imposti tributi. In caso affermativo, quali. Se a tal riguardo sia determinante che i costi cui è incorso l'ente pubblico vengano integralmente coperti da tributi a destinazione specifica a carico delle imprese che beneficiano del servizio, di modo che il beneficio a conti chiusi non presenta costi per le pubbliche finanze. Se a tal riguardo sia determinante che l'utile delle campagne collettive di pubblicità si ripartisca in misura più o meno eguale sul settore professionale e che anche i singoli stabilimenti nell'ambito del ramo debbano ritenersi aver ricevuto a conti chiusi un utile o un profitto di misura più o meno uguale dalle dette campagne.

2)Se l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 93, n. 3, valga per qualsivoglia aiuto, o solo per un aiuto che soddisfi quanto prescritto nell'art. 92, n. 1. Se uno Stato membro, nel soprassedere al suo obbligo di comunicazione sia libero di valutare se un aiuto integri quanto prescritto nell'art. 92, n. 1. In caso affermativo, in quali termini e fino a che punto la detta libertà di valutazione consenta di soprassedere all'obbligo di comunicazione ex art. 93, n. 3. Ovvero, se l'obbligo di comunicazione non viga unicamente quando al di fuori di ogni ragionevole dubbio, risulti che non si sia assolutamente in presenza di un aiuto di Stato.

3)Qualora il giudice nazionale giunga alla conclusione che si sia in presenza di un aiuto di Stato, secondo l'accezione dell'art. 92, n. 1, se la regola "de minimis" quale formulata dalla Commissione nella comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1992, C 213 (e, successivamente, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1996, C 68), debba essere presa in considerazione per valutare se una misura debba ritenersi un aiuto che avrebbe dovuto essere stato comunicato alla Commissione ai sensi dell'art. 93, n. 3. In caso affermativo, se tale regola "de minimis" vada applicata anche con effetto retroattivo agli aiuti concessi prima della sua pubblicazione e come tale regola "de minimis" debba applicarsi ad aiuti quali le campagne collettive annuali di pubblicità che vanno a beneficio di un intero settore.

4)Se da quanto argomentato nella motivazione della causa C-39/94, SFEI/La Poste (Racc. pag. I-3547), sotto il profilo dell'effetto utile dell'art. 93, n. 3, consegua che il giudice nazionale deve annullare sia il regolamento come pure le decisioni con le quali vengono imposti tributi fondati sul detto regolamento e deve condannare l'ente pubblico alla restituzione dei tributi, anche se ciò dovesse trovarsi in contrasto con il principio sviluppato nella giurisprudenza olandese della efficacia formale di legge delle decisioni di imposizione dei tributi. Se a tale riguardo sia determinante il fatto che la restituzione dei tributi non rimuove di fatto il beneficio che il settore professionale e le singole imprese del ramo hanno tratto dalla campagna pubblicitaria collettiva. Se il diritto comunitario consenta che si prescinda dalla restituzione del tributo a destinazione specifica in tutto o in parte qualora, secondo il giudice nazionale, il settore professionale o le singole imprese dovessero risultare irragionevolmente avvantaggiate dal rimborso in ragione della circostanza che il beneficio conseguito quale conseguenza delle campagne pubblicitarie non possa essere restituito in natura.

5)Se un ente pubblico, qualora abbia omesso di comunicare un aiuto ai sensi dell'art. 93, n. 3, possa, per evitare un obbligo di restituzione, avvalersi del principio sopra enunciato dell'efficacia formale di legge della decisione che impone tributi, qualora colui al quale la detta decisione era diretta, all'epoca dell'adozione della detta decisione e in pendenza dei termini entro i quali tale decisione avrebbe potuto essere stata impugnata in un procedimento amministrativo, non era in grado di agire in tal senso in quanto l'aiuto di cui il tributo fa parte non era stato comunicato. Se il singolo interessato possa in una siffatta circostanza prendere come presupposto che la pubblica autorità ha omesso il suo obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 93, n. 3.

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