Language of document : ECLI:EU:C:2004:448

Causa C-345/02

Pearle BV e altri

contro

Hoofdbedrijfschap Ambachten

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Aiuti concessi dagli Stati — Nozione di aiuto — Campagna pubblicitaria collettiva a favore di un settore economico — Finanziamento della campagna mediante contributi speciali a carico delle imprese del settore — Intervento di un ente di diritto pubblico»

Massime della sentenza

1.        Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Notifica alla Commissione — Portata dell’obbligo — Notifica che deve includere le modalità di finanziamento in ragione della loro incidenza sull’ammissibilità dell’aiuto

[Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]

2.        Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Concessione di un aiuto in violazione del divieto di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE) — Obbligo dei giudici nazionali di salvaguardare i diritti dei singoli — Competenza ad interpretare la nozione d’aiuto

[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), e art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]

3.        Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Regolamenti emanati da un’organizzazione di categoria di diritto pubblico ai fini del finanziamento di una campagna pubblicitaria mediante risorse prelevate presso i suoi membri e obbligatoriamente destinate al finanziamento di tale campagna — Esclusione

[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) e art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]

1.        Quando le modalità di finanziamento di un aiuto di Stato, in particolare mediante contributi obbligatori, formano parte integrante della misura di aiuto, l’esame di quest’ultima ad opera della Commissione deve necessariamente prendere in considerazione tali modalità di finanziamento. In simile ipotesi, la notifica della misura di aiuto, prevista dall’art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE), deve riguardare anche le modalità di finanziamento dell’aiuto stesso, affinché la Commissione possa svolgere il proprio esame sulla base di informazioni complete. In caso contrario, non potrebbe escludersi che venga dichiarata compatibile una misura di aiuto che tale non avrebbe potuto essere dichiarata se la Commissione fosse stata a conoscenza delle sue modalità di finanziamento.

(v. punti 29-30)

2.        Spetta ai giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, degli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi dell’art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE). Per poter accertare se un provvedimento statale sia stato adottato in violazione della detta disposizione, il giudice nazionale può essere indotto ad interpretare la nozione di aiuto, di cui all’art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE).

(v. punto 31)

3.        Gli artt. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) e 93, n 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) vanno interpretati nel senso che i regolamenti emanati da un’organizzazione di categoria di diritto pubblico ai fini del finanziamento di una campagna pubblicitaria organizzata a favore dei propri membri e dai medesimi decisa, mediante risorse prelevate presso i membri stessi e obbligatoriamente destinate al finanziamento di tale campagna, non costituiscono parte integrante di una misura d’aiuto ai sensi delle dette disposizioni e non sono soggetti all’obbligo di previa comunicazione alla Commissione, qualora risulti accertato che tale finanziamento è stato realizzato per mezzo di risorse in ordine alle quali la detta organizzazione di categoria di diritto pubblico non ha mai avuto il potere di disporre liberamente.

(v. punto 41 e dispositivo)