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Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2015 – Tsujimoto/UAMI – Kenzo (KENZO ESTATE)

(Causa T-522/13)1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio denominativo KENZO ESTATE – Marchio comunitario denominativo anteriore KENZO – Impedimento relativo alla registrazione – Notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Produzione tardiva di documenti – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Parziale rifiuto di registrazione»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentanti: A. Wenninger-Lenz, W. von der Osten-Sacken e M. Ring, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 luglio 2013 (procedimento R 1363/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Kenzo e il sig. K. Tsujimoto

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Kenzo Tsujimoto è condannato alle spese.

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1     GU C 352 del 30.11.2013.