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Impugnazione proposta il 16 dicembre 2021 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021, causa T-196/19, AZ/Commissione

(Causa C-793/21 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e R. Kanitz, agenti)

Altre parti nel procedimento: AZ, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2021, causa T-196/19, nella parte in cui respinge il ricorso in quanto infondato;

annullare, a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia, la decisione della Commissione del 28 maggio 2018, sul regime di aiuti 54.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell'articolo 19 del regolamento StromNEV, C(2018) 3166 final, per gli anni 2012 e 2013;

condannare la Commissione alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere un motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che la disposizione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento tedesco sugli oneri di rete) (StromNEV) costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

In primo luogo, nell’ambito della valutazione della natura statale degli oneri di rete, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che l’onere obbligatorio gravante sugli utilizzatori o sui clienti finali e il controllo statale sui fondi o sui gestori di tali fondi costituiscano due elementi che fanno «parte di un’alternativa».

In secondo luogo, nel valutare se sussista un «onere obbligatorio gravante sugli utilizzatori o sui clienti finali», il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che il rapporto tra il fornitore di energia elettrica e l’utilizzatore finale di energia elettrica non sia rilevante. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto basandosi sull’obbligo di riscossione e non sull’obbligo di legge di pagare gli oneri di rete.

In terzo luogo, nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un controllo statale o di un potere di disposizione, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che la destinazione esclusiva degli oneri di rete riscossi non escluda che lo Stato possa disporre di tali fondi.

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