Language of document : ECLI:EU:F:2010:171

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

16 dicembre 2010


Causa F‑25/10


AG

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica — Funzionari — Licenziamento dopo la fine del periodo di prova — Irricevibilità manifesta — Tardività del ricorso — Notifica per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale AG chiede, in particolare, l’annullamento della decisione del 14 maggio 2009, con cui il Parlamento dispone il suo licenziamento in esito al suo periodo di prova, e della decisione del 21 dicembre 2009, con cui il Parlamento respinge il suo reclamo avverso la detta decisione, nonché la condanna del Parlamento a risarcire i danni da lei subiti a seguito di tali decisioni.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. La ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

Massime

Funzionari — Ricorso — Termini — Dies a quo — Notifica — Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

Qualora una decisione sia notificata per posta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, si ritiene che il suo destinatario ne abbia preso conoscenza a seguito della firma da lui apposta sulla ricevuta di ritorno. Nel caso in cui una lettera raccomandata non possa essere firmata dal suo destinatario, poiché quest’ultimo, assente dal suo domicilio al momento del passaggio dell’incaricato delle poste, si astiene dal prendere qualunque iniziativa o non ritira la lettera entro il termine fino al quale essa è normalmente conservata dai servizi postali, si deve ritenere che la decisione sia stata debitamente notificata al suo destinatario alla data di scadenza di tale termine.

Tuttavia, la presunzione che il destinatario abbia ricevuto notifica della decisione alla scadenza del termine normale di conservazione della lettera raccomandata da parte dei servizi postali non ha carattere assoluto. Infatti, la sua applicazione è subordinata alla prova, da parte dell’amministrazione, della regolarità della notifica con lettera raccomandata, in particolare con il deposito di un avviso di passaggio all’ultimo indirizzo indicato dal destinatario. Inoltre, tale presunzione non è inconfutabile. Il destinatario può cercare di dimostrare di essere stato impossibilitato, in particolare per motivi di salute o per un caso di forza maggiore indipendente dalla sua volontà, a prendere utilmente conoscenza dell’avviso di passaggio.

Tuttavia, un’assenza unicamente motivata da vacanze non può essere considerata come un motivo legittimo che osti a tale presunzione di notifica. Anche se mere ragioni di convenienza personale consentissero di confutare tale presunzione, il destinatario dell’atto potrebbe, in una certa misura, scegliere il momento in cui egli ritiene di averne effettivamente preso conoscenza.

Orbene, la presunzione di notifica non è affatto un attentato al diritto ad un ricorso effettivo, in particolare alla prevedibilità delle norme che devono disciplinare l’accesso al giudice dell’Unione. Infatti, il termine di ricorso di tre mesi e dieci giorni è sufficientemente ampio perché una situazione di assenza motivata per vacanze non sia di pregiudizio alle possibilità di ricorso.

(v. punti 41-44, 48 e 50)