Language of document : ECLI:EU:T:2022:5

Causa T647/20

Jean-Michel Verelst

contro

Consiglio dell’Unione europea

 Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 gennaio 2022

«Diritto delle istituzioni – Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Nomina di uno dei candidati designati dal Belgio – Norme applicabili alla nomina dei procuratori europei»

1.      Unione europea – Cooperazione rafforzata – Istituzione della Procura europea – Regolamento 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Decisione 2020/1117 – Nomina di uno dei candidati designati dal Belgio – Disposizioni che disciplinano la procedura di nomina dei procuratori europei – Divieto di discriminazioni – Violazione – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio 2017/1939, art. 14, § 3, e 16, § 1-3; decisione del Consiglio 2018/1696, allegato, punti VI.2 e VII.2; decisione del Consiglio 2020/1117, considerando 13 e art. 1)

(v. punti 59-73, 77-79)

2.      Unione europea – Cooperazione rafforzata – Istituzione della Procura europea – Regolamento 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Decisione 2020/1117 – Nomina di uno dei candidati designati dal Belgio – Obbligo di motivazione – Portata – Violazione di tale obbligo – Insussistenza

[Art. 296, comma 2, TFUE; carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); regolamento del Consiglio 2017/1939, art. 14, § 3, e 16, § 1-3; decisione del Consiglio 2018/1696, allegato, punti VI.2 e VII.2; decisione del Consiglio 2020/1117, considerando 13 e art. 1]

(v. punti 85-101)

3.      Unione europea – Cooperazione rafforzata – Istituzione della Procura europea – Regolamento 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Decisione 2020/1117 – Nomina di uno dei candidati designati dal Belgio – Valutazione e comparazione dei meriti dei candidati al posto di procuratore europeo di uno Stato membro – Discrezionalità – Portata – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio 2017/1939, considerando 24, art. 9, 12, § 1, 3 e 5, e 104; decisione del Consiglio 2018/1696, allegato, punti VI.2 e VII.2; decisione del Consiglio 2020/1117, considerando 13 e art. 1)

(v. punti 116-131)


Sintesi

Il 12 ottobre 2017, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento 2017/1939, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (1). Tale regolamento istituisce la Procura europea quale organo dell’Unione europea e stabilisce le norme relative al suo funzionamento.

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea deve designare tre candidati al posto di procuratore europeo. L’articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento prevede che il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione, incaricato di redigere un elenco ristretto di candidati al posto di capo della Procura europea (2), seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione e che, se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del medesimo regolamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, seleziona e nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni e alla fine del periodo di sei anni può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni.

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939, il Consiglio stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione e adotta una decisione che ne nomina i membri su proposta della Commissione europea. Il 13 luglio 2018, il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2018/1696, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione (3). In particolare, ai sensi del terzo comma del punto VII.2 di tali regole, contenute in allegato: «Il comitato di selezione stabilisce la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza», graduatoria che «rispecchia l’ordine di preferenza (...) e non è vincolante per il Consiglio».

Ai fini della designazione dei tre candidati al posto di procuratore europeo prevista dal regolamento 2017/1939, il 25 gennaio 2019 le autorità belghe hanno pubblicato un invito a presentare candidature, al quale hanno risposto sei candidati, fra cui il ricorrente, Jean-Michel Verelst, il quale esercita le funzioni di substitut du procureur du Roi de Bruxelles (regio sostituto procuratore di Bruxelles, Belgio) specializzato in materia fiscale.

A conclusione delle varie fasi della procedura di selezione prevista dal regolamento 2017/1939, il 27 luglio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2020/1117, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea, nominando Yves van den Berge a decorrere dal 29 luglio 2020 (4). Con lettera del 7 ottobre 2020, il Consiglio ha comunicato al ricorrente, così come a tutti gli altri candidati non prescelti, questa decisione nonché le informazioni rilevanti relative alle ragioni a sostegno della sua decisione di nominare un altro candidato, nella fattispecie Yves van den Berge.

Il ricorrente ha chiesto allora al Consiglio di trasmettergli tutti i documenti relativi allo svolgimento della procedura di selezione che lo riguardava. Egli ha proposto poi un ricorso diretto all’annullamento di detta decisione, nella parte in cui reca la nomina di Yves van den Berge quale procuratore europeo della Procura europea e rigetta la sua candidatura.

Con la sua sentenza, il Tribunale rigetta il ricorso del ricorrente. Esso esamina per la prima volta la legittimità della decisione di esecuzione 2020/1117, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea, adottata in applicazione del regolamento 2017/1939.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale procede ad accertare se il Consiglio potesse discostarsi dalla graduatoria redatta dal comitato di selezione incaricato di valutare le capacità dei candidati designati dagli Stati membri. A questo proposito, dopo aver ricordato i termini delle disposizioni che disciplinano la procedura che ha condotto all’adozione della decisione controversa – sulla cui ricostruzione il ricorrente non formula obiezioni - il Tribunale ricorda, da un lato, che, conformemente al punto VII.2, terzo comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, la graduatoria stabilita da quest’ultimo sulla base delle qualifiche e dell’esperienza dei tre candidati designati dallo Stato membro interessato non ha carattere vincolante per il Consiglio. Dall’altro, il Tribunale rileva che né l’articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1939, né le regole di funzionamento del comitato di selezione ostano a che, allo scopo di effettuare una scelta fra i tre candidati designati da uno Stato membro in sede di esercizio della competenza attribuitagli da detto articolo 16, paragrafi 2 e 3, il Consiglio tenga conto delle informazioni fornitegli dai governi degli Stati membri rappresentati al suo interno, se del caso dallo stesso Stato membro interessato. Di conseguenza, il Tribunale giudica che la decisione controversa è stata adottata conformemente alle regole di procedura che disciplinano la sua adozione (5) e al divieto di discriminazioni.

In secondo luogo, il Tribunale esamina il rispetto, da parte del Consiglio, dell’obbligo di motivazione ad esso incombente nei confronti del ricorrente la cui candidatura sia stata respinta. Dopo aver ricordato la portata di detto obbligo di motivazione (6) ed esaminato la natura giuridica della decisione controversa, il Tribunale giudica che la motivazione della decisione controversa, nella parte in cui respinge implicitamente la candidatura del ricorrente al posto di procuratore europeo del Regno del Belgio, in linea di principio doveva essergli comunicata contemporaneamente alla decisione controversa.

A questo proposito, il Tribunale constata che l’unica motivazione contenuta nella decisione controversa, come pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si trova nel suo punto 13. Ivi è infatti illustrato che, «per quanto riguarda i candidati designati da Belgio, Bulgaria e Portogallo, il Consiglio non ha seguito l’ordine di preferenza non vincolante del comitato di selezione, ma si è basato su una diversa valutazione dei meriti dei suddetti candidati effettuata nell’ambito dei pertinenti organi preparatori del Consiglio». Orbene, il Tribunale ricorda che dal punto VII.2, terzo comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione risulta che la graduatoria stabilita da quest’ultimo riguardo ai tre candidati al posto di procuratore europeo designati dal Regno del Belgio sulla base delle qualifiche e dell’esperienza di tali candidati non vincolava il Consiglio. Quest’ultimo era dunque libero di fare propria detta graduatoria oppure di fondare la sua decisione su un’altra comparazione dei meriti dei candidati. Pertanto, a giudizio del Tribunale il ricorrente sbaglia nel sostenere che la motivazione della decisione controversa avrebbe dovuto permettergli di comprendere perché il Consiglio avesse deciso di non seguire l’ordine di preferenza stabilito dal comitato di selezione.

Tuttavia, il Tribunale rileva che la motivazione della decisione controversa contenuta nel punto 13 di quest’ultima, di per sé, non è idonea a consentire al ricorrente, né al Tribunale, di comprendere perché il Consiglio abbia considerato che la candidatura del candidato nominato al posto di procuratore europeo del Regno del Belgio fosse più meritevole di quella del ricorrente. Tuttavia, il Tribunale constata che, nella sua lettera del 7 ottobre 2020, il Consiglio ha esposto in maniera sufficientemente dettagliata la motivazione per cui riteneva che il candidato nominato fosse più idoneo ad esercitare le funzioni di procuratore europeo rispetto agli altri due candidati.

Pertanto, secondo il Tribunale, benché sarebbe stato auspicabile che la motivazione complementare del rigetto della candidatura del ricorrente gli venisse comunicata in concomitanza con la pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale, si deve rilevare che il ricorrente ha potuto conoscere detta motivazione mediante la lettera del Consiglio del 7 ottobre 2020, ossia anteriormente alla presentazione del ricorso, e che, nel caso di specie, una simile comunicazione gli ha permesso di valutare la fondatezza di tale decisione e di tutelare i propri diritti.

In terzo e ultimo luogo, il Tribunale passa a esaminare gli argomenti del ricorrente secondo i quali la decisione controversa sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione. A tal proposito, il Tribunale ricorda che un’istituzione dispone di un ampio margine di discrezionalità in sede di valutazione e comparazione dei meriti dei candidati ad un posto vacante, e che gli elementi di tale valutazione dipendono non solo dalla competenza e dal valore professionale degli interessati, ma anche dal loro carattere, dal loro comportamento e dall’insieme della loro personalità. Ciò vale, a fortiori, qualora il posto vacante comporti grandi responsabilità, come quelle assunte dai procuratori europei in forza del regolamento 2017/1939 (7).

Infatti, il Tribunale rileva che i procuratori europei sono chiamati ad esercitare alte responsabilità, il che è del resto confermato dal grado AD 13 al quale sono nominati, che, secondo l’allegato I allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, corrisponde alle funzioni di consigliere o equivalente. La funzione di procuratore europeo si colloca dunque tra le funzioni di direttore (AD 15‑AD 14) e quelle di capo unità o equivalente (AD 9‑AD 14). Pertanto, secondo il Tribunale, il Consiglio dispone di un ampio margine di discrezionalità in sede di valutazione e comparazione dei meriti dei candidati al posto di procuratore europeo di uno Stato membro.

Dopo aver esaminato, uno per uno, gli argomenti dedotti dal ricorrente relativi all’ampio margine discrezionale di cui disponeva il Consiglio, il Tribunale constata che il ricorrente non ha dimostrato che, nel caso di specie, il Consiglio abbia violato i limiti del suo ampio potere discrezionale selezionando e nominando Yves van den Berge al posto di procuratore europeo.


1      Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, pag. 1).


2      Previsto dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939.


3      Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939 (GU 2018, L 282, pag. 8).


4      Decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU 2020, L 244, pag. 18).


5      In particolare, agli articoli 14 e 16 del regolamento 2017/1939 nonché ai punti VI.2 e VII.2 delle regole di funzionamento del comitato di selezione.


6      Obbligo prescritto dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


7      Considerando 24, articolo 9, articolo 12, paragrafi 1, 3 e 5, e articolo 104 del regolamento 2017/1939.