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Impugnazione proposta il 28 febbraio 2024 da Roman Arkadyevich Abramovich avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023, causa T-313/22, Abramovich / Consiglio

(Causa C-159/24 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roman Arkadyevich Abramovich (rappresentanti: T. Bontinck, avocat, C. Zatschler, SC, S. Bonifassi, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Prima Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023, T-313/22, anche per quanto riguarda la condanna del ricorrente a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del Consiglio;

decidere il ricorso nel merito, accogliere il secondo motivo di ricorso dedotto dal ricorrente dinanzi al Tribunale per quanto riguarda la valutazione da parte del Consiglio con riferimento ai criteri d) e g) e, conseguentemente, annullare gli atti impugnati nella parte in cui con essi il ricorrente è iscritto o mantenuto negli elenchi allegati a detti atti;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo decida sulla domanda di risarcimento presentata dal ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese del procedimento in primo grado nonché di quello dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente invoca un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del criterio previsto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC 1 .

Con il secondo motivo, il ricorrente invoca errori di diritto e la violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a causa del fatto che il Tribunale non ha esaminato le censure dedotte riguardo al criterio previsto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 e ha rigettato la domanda di risarcimento.

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1     Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16).