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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 maggio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski raionen Sad - Bulgaria) – Procedimento penale a carico di CH

(Causa C-15/24 PPU 1 , Stachev 2 )

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 6, lettera b) – Deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore in circostanze eccezionali – Articolo 9 – Rinuncia alla presenza o all’assistenza di un difensore – Presupposti – Articolo 12, paragrafo 2 – Rispetto dei diritti della difesa e dell’equità del procedimento – Ammissibilità delle prove – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rinuncia scritta di un indagato analfabeta al proprio diritto di avvalersi di un difensore – Assenza di spiegazione sulle possibili conseguenze della rinuncia a tale diritto – Implicazioni su atti di indagine successivi – Decisione in merito ad una misura di sicurezza adeguata – Valutazione delle prove ottenute in violazione del diritto di avvalersi di un difensore)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofyiski raionen Sad

Parte nel procedimento penale principale

CH

Con l’intervento di: Sofyiska rayonna prokuratura

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari,

deve essere interpretato nel senso che:

in assenza di trasposizione di tale disposizione nell’ordinamento giuridico nazionale, le autorità di polizia dello Stato membro interessato non possono invocare detta disposizione nei confronti di un indagato o di un imputato al fine di derogare all’applicazione del diritto di avvalersi di un difensore, previsto in modo chiaro, preciso e incondizionato dalla direttiva stessa.

L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/48

deve essere interpretato nel senso che:

la dichiarazione di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di un indagato analfabeta non può essere considerata conforme ai requisiti posti dal citato articolo 9, paragrafo 1, qualora l’indagato stesso non sia stato informato, con una modalità che tenga debitamente conto della sua situazione specifica, delle possibili conseguenze di una siffatta rinuncia e qualora tale rinuncia non sia stata verbalizzata conformemente al diritto processuale nazionale, in modo da consentire la verifica dell’osservanza dei citati requisiti.

L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/48

deve essere interpretato nel senso che:

in caso di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di una persona vulnerabile, ai sensi dell’articolo 13 di tale direttiva, detta persona deve essere informata della possibilità di revocare la rinuncia medesima prima che si proceda a qualsiasi atto di indagine successivo nel corso del quale, tenuto conto dell’intensità e dell’importanza dell’atto di indagine stesso, l’assenza di un difensore possa risultare particolarmente pregiudizievole per gli interessi e i diritti di detta persona.

L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2013/48, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un giudice, che esamina il coinvolgimento di un imputato in un reato al fine di determinare l’adeguatezza della misura di sicurezza da infliggere a tale imputato, è privato della possibilità, al momento di adottare una decisione sul mantenimento in custodia dell’imputato stesso, di valutare se taluni elementi di prova siano stati raccolti in violazione delle prescrizioni di tale direttiva e, se del caso, di escludere siffatti elementi di prova.

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1     GU C 2016 del 18.3.2024.

1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.