Language of document : ECLI:EU:T:2013:37

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

29 gennaio 2013 (*)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Nella causa T‑273/00,

Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), con sede in Marghera, Venezia,

Comitato «Venezia vuole vivere», con sede in Marghera, Venezia,

Siram SpA, con sede in Milano,

Fiorital Srl, con sede in Venezia,

Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas, con sede in Venezia,

Grafiche Veneziane Srl, con sede in Venezia,

Cantiere navale De Poli SpA, con sede in Pellestrina,

Aive Srl, con sede in Marcon,

Bortoli Ettore Srl, con sede in Venezia,

Tessuti Artistici Fortuny SpA, con sede in Venezia,

Lorenzo Rubelli SpA, con sede in Venezia,

Tecnomare SpA, con sede in Venezia,

Arsenale Venezia SpA, con sede in Venezia,

rapresentati da A. Vianello, M. Merola e A. Sodano, avvocati,

ricorrenti,

sostenute da:

Repubblica italiana, rappresentata inizialmente da U. Leanza, successivamente da I. Braguglia, poi da R. Adam e, infine, da I. Bruni, in qualità di agenti, assistiti da G. Aiello e P. Gentili, avvocati dello Stato,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, in qualità di agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti e procedimento

1        Il 25 novembre 1999 la Commissione delle Comunità europee ha adottato la decisione 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2        Il dispositivo della decisione impugnata è del seguente tenore:

«Articolo 1

Salvo il disposto degli articoli 3 e 4 della presente decisione, gli aiuti ai quali [la Repubblica italiana] ha dato esecuzione in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali di cui alla legge n. 30/1997 e n. 206/1995 che rinviano all’articolo 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, sono compatibili con il mercato comune quando sono accordati alle seguenti imprese:

a)       [piccole e medie imprese] ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese;

b)       imprese che non corrispondono a tale definizione e che sono localizzate in una zona ammissibile alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), [CE];

c)       qualsiasi altra impresa che assuma categorie di lavoratori con particolari difficoltà d’inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione.

Detti aiuti costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune quando sono accordati ad imprese che non sono [piccole e medie imprese] e che sono localizzate al di fuori delle zone ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), [CE].

Articolo 2

Salvo il disposto degli articoli 3 e 4 della presente decisione, gli aiuti cui [la Repubblica italiana] ha dato esecuzione in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali, di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 3

Gli aiuti cui [la Repubblica italiana] ha dato esecuzione in favore delle imprese ASPIV e Consorzio Venezia Nuova sono compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, [CE] e rispettivamente, della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), [CE].

Articolo 4

Le misure cui [la Repubblica italiana] ha dato esecuzione in favore delle imprese ACTV, Panfido SpA e AMAV non costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 87 [CE].

Articolo 5

[La Repubblica italiana] adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato comune di cui all’articolo 1, paragrafo 2 e all’articolo 2 [della decisione impugnata] e già illegalmente posti a loro disposizione.

Il recupero è effettuato secondo le procedure di diritto nazionale. Le somme da recuperare maturano interessi a decorrere dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

(…)».

3        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 settembre 2000, i ricorrenti, Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), Comitato «Venezia vuole vivere», Siram SpA, Fiorital Srl, Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas, Grafiche Veneziane Srl, Cantiere navale De Poli SpA, Aive Srl, Bortoli Ettore Srl, Tessuti Artistici Fortuny SpA, Lorenzo Rubelli SpA, Tecnomare SpA e Arsenale Venezia SpA, hanno promosso il presente ricorso. Quest’ultimo fa parte di una serie di 59 ricorsi proposti avverso la decisione impugnata dai beneficiari del regime di aiuti esaminato in detta decisione.

4        Con separata istanza, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2001, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità, a norma dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, nei confronti del presente ricorso.

5        Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2001, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire a sostegno delle domande dei ricorrenti. Con ordinanza del 19 giugno 2001 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha accolto tale domanda.

6        Il Tribunale ha invitato la Repubblica italiana a precisare, per ciascuna delle imprese ricorrenti nelle 59 cause citate nel precedente punto 3, se essa si ritenesse obbligata, in esecuzione dell’articolo 5 della decisione impugnata, a recuperare gli aiuti controversi corrisposti.

7        Con ordinanze del 10 marzo 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./Commissione (T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, Racc. pag. II 787); Confartigianato Venezia e a./Commissione (T‑266/00, non pubblicata nella Raccolta); Baglioni Hotels e Sagar/Commissione (T‑269/00, non pubblicata nella Raccolta); Unindustria e a./Commissione (T‑273/00, non pubblicata nella Raccolta), e Principessa/Commissione (T‑288/00, non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale, ricevute le osservazioni della Repubblica italiana, ha dichiarato 22 ricorsi integralmente irricevibili e 6 ricorsi parzialmente irricevibili. Secondo dette ordinanze, i ricorrenti di cui trattasi non erano imprese che dimostrassero di avere interesse ad agire, in quanto le competenti autorità nazionali avevano ritenuto, in sede di esecuzione della decisione impugnata, che esse non avessero goduto di un aiuto incompatibile con il mercato comune, che implicasse un obbligo di recupero in forza di tale decisione.

8        Il 12 maggio 2005 si è tenuta una riunione informale dinanzi al giudice relatore, con la partecipazione dei rappresentanti delle parti nelle 37 cause in cui il ricorso non era stato dichiarato totalmente irricevibile. Le parti rappresentate hanno depositato le loro osservazioni e hanno espresso il loro accordo sulla scelta di quattro cause pilota, ossia le cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, nonché la causa T‑221/00, la quale tuttavia è stata cancellata dal ruolo del Tribunale a seguito della rinuncia della ricorrente agli atti.

9        Con ordinanza del 12 settembre 2005, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha ordinato, nella presente causa, la sospensione del procedimento a seguito di domanda congiunta delle parti, conformemente all’articolo 77, lettera c), del regolamento di procedura.

10      Con sentenza del 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e a./Commissione (T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, Racc. pag. II‑3269; in prosieguo: la «sentenza Hotel Cipriani»), il Tribunale ha dichiarato ricevibili i ricorsi proposti nelle prime tre cause menzionate nel precedente punto 8, ma li ha respinti in quanto infondati.

11      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione ampliata, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

12      Con sentenza del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza Comitato “Venezia vuole vivere”»), la Corte ha respinto le impugnazioni proposte avverso la sentenza Hotel Cipriani. Lo stesso giorno, il Tribunale ha deciso la riapertura del procedimento nella presente causa.

13      Con lettera del 27 giugno 2011 il Tribunale, conformemente a quanto convenuto con i rappresentanti delle parti in occasione della riunione informale del 12 maggio 2005 ricordata nel precedente punto 8, ha invitato i ricorrenti, la Commissione e la Repubblica italiana a presentare le loro osservazioni in merito all’incidenza, sulla presente causa, della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere». In particolare, i ricorrenti sono stati invitati dal Tribunale, qualora essi confermassero il presente ricorso, a precisare in modo circostanziato le ragioni di fatto e di diritto per le quali essi ritenevano che la loro posizione si distinguesse da quella dei ricorrenti nelle cause pilota T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00 e che un annullamento della decisione impugnata fosse giustificato nei loro confronti. I ricorrenti e la Commissione hanno ottemperato a tale richiesta nel termine assegnato.

14      Con decisione del 6 luglio 2011, il Tribunale ha rinviato la presente causa dinanzi alla Quarta Sezione riunita in collegio ristretto, in osservanza dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

 Conclusioni delle parti

15      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata nella parte in cui essi dichiarano incompatibili con il mercato comune gli sgravi dagli oneri sociali in questione;

–        annullare l’articolo 5 della decisione impugnata nella parte in cui esso impone il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune;

–        in subordine, annullare l’articolo 5 della decisione impugnata nella parte in cui esso fa riferimento agli sgravi previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, menzionato nell’articolo 1 della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

16      Nella propria eccezione di irricevibilità, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

17      Nelle loro osservazioni relative alle conseguenze da trarre dalla sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» (v. punto 13 supra), relativamente agli sviluppi del procedimento nella presente causa, i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale condanni la Commissione all’integralità delle spese, in considerazione delle circostanze peculiari al caso di specie e della circostanza che, nelle cause pilota T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, la Commissione è rimasta soccombente riguardo alle censure di irricevibilità da essa sollevate nell’ambito del ricorso che ha condotto all’adozione della sentenza Hotel Cipriani.

18      Nelle osservazioni da essa presentate relative all’incidenza sulla presente controversia della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» (v. punto 13 supra), la Commissione ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

 In diritto

19      Conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, del regolamento di procedura, occorre riunire al merito la domanda di statuire sull’eccezione di irricevibilità presentata dalla Commissione.

20      Secondo la giurisprudenza, spetta al Tribunale valutare se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi, nelle circostanze del caso di specie, il rigetto nel merito di un ricorso senza statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto, circostanza che non può essere considerata lesiva per quest’ultimo (sentenza della Corte del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, Racc. pag. I‑1873, punto 52).

21      Ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, senza proseguire il procedimento, può statuire con ordinanza motivata.

22      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto sulla base della documentazione agli atti e decide di statuire, conformemente all’articolo 111 del regolamento di procedura e al criterio dell’economia dei mezzi processuali, sui motivi dedotti dai ricorrenti senza proseguire il procedimento in quanto, per i motivi qui di seguito illustrati, il presente ricorso si rivela manifestamente infondato in diritto.

23      A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono una serie di motivi, che è opportuno raggruppare in quattro motivi.

24      I primi due motivi riguardano la qualificazione come aiuti di Stato delle misure in questione. Il primo motivo si basa su violazioni dell’articolo 87, paragrafo 1, CE per mancanza di vantaggi conferiti dalle misure in questione, in considerazione del loro carattere indennitario. Il secondo motivo si basa su violazioni della medesima disposizione collegate alla mancanza di effetti delle misure in questione sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

25      Il terzo motivo verte sulla compatibilità dei provvedimenti in questione con il mercato comune e lamenta un vizio di motivazione e una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, in considerazione delle difficoltà strutturali inerenti al territorio della laguna veneta.

26      Il quinto motivo concerne il recupero dell’aiuto di cui hanno goduto i ricorrenti, ordinato dalla Commissione. Esso si basa, da un lato, sulla violazione, da parte della Commissione, dei principi generali relativi all’applicabilità nel tempo delle norme concernenti il suo potere di ordinare il recupero degli aiuti in questione e, dall’altro, sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto il dispositivo della decisione impugnata difetta di precisione e chiarezza.

 Sul primo motivo, relativo alla mancanza di vantaggi conferiti dalle misure in questione in considerazione del loro carattere indennitario

27      I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la Commissione ha violato l’articolo 87, paragrafo 1, CE in quanto i provvedimenti in questione non avrebbero attribuito loro nessun vantaggio. A loro parere, dette misure miravano solo a compensare in parte gli svantaggi strutturali costituiti dai costi addizionali sostenuti dalle imprese operanti nel territorio della laguna veneta. Allo scopo di illustrare la natura e la portata di detti costi addizionali, i ricorrenti fanno riferimento alle diverse categorie di costi individuati dalle autorità italiane nel corso del procedimento amministrativo nonché allo studio del Consorzio per la ricerca e la formazione (COSES).

28      Occorre ricordare, analogamente a quanto constatato dalla Corte, nei punti 94 e 95 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», che, secondo la giurisprudenza, i motivi a fondamento di una misura di aiuto non bastano a sottrarre sic et simpliciter una misura siffatta alla qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 CE. Infatti, la disposizione di cui al paragrafo 1 di tale articolo non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v., in tal senso, sentenza della Corte del 3 marzo 2005, Heiser, C‑172/03, Racc. pag. I‑1627, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la circostanza che uno Stato membro tenti di riavvicinare, con misure unilaterali, le condizioni di concorrenza esistenti in un determinato settore economico a quelle esistenti in altri Stati membri non può privare dette misure del carattere di aiuto (v. sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑372/97, Racc. pag. I‑3679, punto 67 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza Heiser, cit., punto 54). Come rilevato dalla Corte nel punto 96 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», tale giurisprudenza si applica anche ai provvedimenti destinati a compensare eventuali svantaggi ai quali sono soggette le imprese installate in una determinata regione di uno Stato membro.

29      Pertanto, nel caso di specie occorre giudicare che, come rilevato dalla Corte nel punto 100 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», lo scopo di compensare gli svantaggi strutturali delle imprese stabilite a Venezia e a Chioggia, perseguito dagli sgravi dagli oneri sociali in questione, non può privare i vantaggi così attribuiti del loro carattere di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

30      I ricorrenti sostengono, in secondo luogo, che il diniego opposto dalla Commissione al riconoscimento del carattere indennitario dei provvedimenti in questione non è sufficientemente motivato, in considerazione delle informazioni sui costi addizionali comunicate a detta istituzione durante il procedimento amministrativo. Posto che gli sgravi dagli oneri sociali avrebbero tentato di allineare le condizioni di concorrenza delle imprese della laguna veneta a quelle delle imprese veneziane operanti sulla terraferma, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che la situazione economica di queste ultime era più favorevole di quella della media delle imprese dell’Unione europea.

31      Quest’argomento non può essere accolto. Infatti, quanto agli argomenti dei ricorrenti che fanno riferimento alla mancanza di vantaggi attribuiti dalle misure in questione alle imprese beneficiarie, dato che dette misure avrebbero lo scopo di compensare i costi aggiuntivi cui essi devono fare fronte, basti ricordare che, nei punti 181 e 197 della sentenza Hotel Cipriani, confermata dalla Corte, è stato dichiarato che, nella decisione impugnata, la Commissione aveva adeguatamente motivato la sua conclusione secondo la quale lo scopo indennitario dei provvedimenti in questione non escludeva l’attribuzione di un vantaggio economico.

32      Parimenti, affermando, nei punti 53 e 54 della decisione impugnata, che il confronto fra i costi doveva essere effettuato rispetto a una situazione «tipo», facendo riferimento a un’impresa europea, la Commissione ha sufficientemente motivato la sua decisione secondo cui il confronto fra i costi dedotto dagli interessati non era soddisfacente. Inoltre, come si evince dal punto 193 della sentenza Hotel Cipriani, non c’era motivo per la Commissione di comparare la situazione delle imprese veneziane operanti sulla terraferma con quella della media delle imprese dell’Unione.

33      Alla luce di ciò, occorre respingere le due censure così come, di conseguenza, il primo motivo nel suo insieme, in quanto manifestamente infondati.

 Sul secondo motivo, relativo agli effetti delle misure in questione sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari

34      In primo luogo, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha omesso di esaminare, in violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, gli effetti delle misure in questione sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza nei loro riguardi. In violazione dell’obbligo di motivazione ad essa incombente, la Commissione si sarebbe limitata ad alcune constatazioni generiche e astratte, laddove essa avrebbe dovuto dimostrare, quanto meno, che effetti del genere erano prevedibili, in considerazione segnatamente delle specificità delle imprese operanti nella laguna veneta.

35      A questo proposito occorre ricordare che, nei punti 63 e 130 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», la Corte ha dichiarato che la Commissione poteva limitarsi a studiare le caratteristiche generali di un programma di aiuti per valutare, nella motivazione della decisione, se, a causa delle modalità previste da tale programma, quest’ultimo assicurasse un vantaggio rilevante ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e fosse tale da recare profitto essenzialmente alle imprese che partecipavano agli scambi tra Stati membri, senza essere obbligata ad esaminare ciascun caso specifico di applicazione. Nei punti 63, 64 e 115 della medesima sentenza la Corte ha giudicato parimenti che, quando la Commissione si pronuncia, in via generale e astratta, su un regime di aiuti di Stato che essa dichiara incompatibile con il mercato comune e ordina il recupero degli importi riscossi a titolo di tale regime, spetta allo Stato membro verificare la posizione individuale di ciascuna impresa interessata da una siffatta operazione di recupero, al fine di accertare se risultino sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE riguardanti l’incidenza sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza.

36      Nel caso di specie la Corte ha confermato, nei punti 133-136 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», la constatazione del Tribunale secondo la quale, in considerazione delle caratteristiche generali del regime in questione, l’importo esiguo degli aiuti o la circostanza che la maggior parte dei beneficiari esercitasse la propria attività a livello locale non possono rendere gli aiuti concessi in base a tale regime inidonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri e a determinare una distorsione della concorrenza.

37      Da ciò deriva che la Commissione ha giustamente considerato, in base a un’analisi delle caratteristiche generali del regime in questione, che quest’ultimo era in grado di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi intracomunitari ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

38      Come si evince dal precedente punto 35, tale constatazione è effettuata fatto salvo l’obbligo incombente alle autorità italiane di verificare la posizione individuale dei ricorrenti, al fine di stabilire se siano effettivamente presenti nel caso di specie le condizioni d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE relative all’incidenza sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza.

39      In secondo luogo, i ricorrenti sottolineano che la Commissione ha effettuato un esame concreto degli effetti nei confronti di talune imprese municipalizzate le quali hanno parimenti goduto di dette misure. Essi ritengono che tale disparità di trattamento porti a una contraddizione nella motivazione e a una violazione del divieto di discriminazione. Per quanto concerne, in particolare, la violazione di detto divieto, i ricorrenti sostengono che, esaminando gli effetti concreti delle misure in questione a beneficio delle sole imprese pubbliche, la Commissione ha parimenti violato il principio di neutralità di cui l’articolo 295 CE impone il rispetto nei rapporti tra imprese pubbliche e private.

40      A questo proposito occorre rilevare che i ricorrenti non deducono, nelle memorie da essi depositate dinanzi al Tribunale, nessun argomento o elemento che dimostri che, durante il procedimento amministrativo, siano state comunicate alla Commissione informazioni specifiche relative al loro settore di attività o alla loro posizione individuale in rapporto alla mancanza di effetti delle misure in questione sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza.

41      Orbene, la Corte ha giudicato, nel punto 160 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», che, in mancanza di informazioni specifiche in merito ai ricorrenti nelle tre cause pilota menzionate nel precedente punto 8 ed ai settori nei quali esse operavano, la Commissione non era tenuta, in forza del divieto di discriminazione, a procedere ad un’analisi della loro posizione individuale. Una conclusione siffatta si applica mutatis mutandis alle censure dei ricorrenti ricordate nel precedente punto 39.

42      Alla luce di ciò, il complesso delle censure a sostegno del secondo motivo e, di conseguenza, detto motivo nel suo insieme devono essere respinti in quanto manifestamente infondati in diritto.

 Sul terzo motivo, relativo all’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE

43      I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la Commissione avrebbe violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente, in quanto non avrebbe indicato, nella decisione impugnata, i motivi per cui essa si è rifiutata di dichiarare gli aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE.

44      In secondo luogo, la Commissione avrebbe giudicato a torto che l’aiuto in questione non fosse compatibile con il mercato comune, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE. A questo proposito, i ricorrenti precisano che la Commissione deve esercitare il suo potere discrezionale in osservanza dei principi di non discriminazione e di certezza del diritto. Quest’obbligo implicherebbe che la Commissione non potesse accontentarsi di applicare i parametri strutturali normalmente utilizzati nella cornice degli aiuti a finalità regionale. Viceversa, essa avrebbe dovuto tener conto, da un lato, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998») e della disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati (GU 1997, C 146, pag. 6), in forza dei quali la Commissione è obbligata ad esaminare, caso per caso, la compatibilità con il mercato comune dei provvedimenti emessi a favore di determinate zone territoriali e, dall’altro, della dichiarazione n. 30 del Trattato di Amsterdam, relativa alle regioni insulari, la quale riconoscerebbe segnatamente che dette regioni soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggi strutturali. Orbene, nel caso di specie gli aiuti in questione sarebbero stati concessi a causa dei costi aggiuntivi generati dalle difficoltà strutturali alle quali devono far fronte le imprese stabilite nel territorio della laguna veneta. A questo riguardo essi fanno riferimento allo studio del COSES, citato nel precedente punto 27.

45      In primo luogo, per quanto riguarda la censura dei ricorrenti secondo la quale la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente non indicando, nella decisione impugnata, le ragioni per le quali essa ha escluso l’applicazione alla fattispecie dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, occorre rilevare che la Corte, nel punto 169 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», ha giudicato che il Tribunale aveva giustamente dichiarato, nei punti 310 e 311 della sentenza Hotel Cipriani, che la decisione impugnata era sufficientemente motivata a tal riguardo, segnatamente in quanto la Commissione aveva evidenziato in essa che il regime degli aiuti in questione era costituito da un insieme di aiuti al funzionamento concessi in una regione che non presentava problemi acuti di coesione economica e sociale.

46      Pertanto, occorre respingere la prima censura dei ricorrenti relativa a una violazione dell’obbligo di motivazione in quanto manifestamente infondata in diritto.

47      In secondo luogo, per quanto concerne la censura dei ricorrenti secondo la quale la Commissione avrebbe commesso errori di diritto e avrebbe violato i principi di non discriminazione e di certezza del diritto giudicando che gli aiuti in questione non potessero essere dichiarati compatibili con il mercato comune in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, occorre ricordare che, come già rilevato nel punto 287 della sentenza Hotel Cipriani, la Commissione ha anzitutto sottolineato che solo una parte del territorio di Venezia era compresa nell’elenco delle regioni italiane autorizzate a godere della deroga regionale prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE. Essa ha poi constatato che gli sgravi a favore della creazione di posti di lavoro, menzionati nella decisione impugnata, rappresentavano aiuti al funzionamento e non potevano essere qualificati come provvedimenti a finalità regionale. Infine, per quanto riguarda il presunto scopo di sviluppo regionale, la Commissione ha rilevato che, tenuto conto delle caratteristiche del regime di aiuti preso in considerazione, non c’era nessun collegamento tra questo regime e le lamentate difficoltà strutturali.

48      A tale proposito occorre ricordare che, come evidenziato dalla Corte nel punto 168 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», la Commissione poteva legittimamente basarsi, per negare l’autorizzazione alla concessione delle misure in questione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, sulla circostanza che si trattava di aiuti al funzionamento delle imprese. Infatti, aiuti del genere, che alteravano per principio le condizioni di concorrenza, potevano essere autorizzati solo in via eccezionale, conformemente alla comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell’articolo [87], paragrafo 3, lettere a) e c), [CE] agli aiuti regionali (GU 1988, C 212, pag. 2; in prosieguo: la «comunicazione del 1988») e agli orientamenti del 1998. Orbene, nel caso di specie, analogamente a quanto constatato nel punto 309 della sentenza Hotel Cipriani nei riguardi dei ricorrenti nelle cause pilota T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, i ricorrenti nella presente causa non hanno dedotto nessun argomento diretto a dimostrare l’esistenza di circostanze specifiche che consentano di giudicare che, malgrado la natura di aiuti al funzionamento dei provvedimenti in questione, la loro concessione avrebbe dovuto essere autorizzata in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE.

49      Peraltro, dev’essere respinto come manifestamente infondato l’argomento dei ricorrenti secondo il quale dagli orientamenti del 1998 e dalla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati deriverebbe che gli aiuti regionali devono essere valutati caso per caso. Infatti, come già constatato nei punti 303-305 della sentenza Hotel Cipriani, gli sgravi dagli oneri sociali di cui aveva goduto l’insieme delle imprese stabilite nel territorio di Venezia e di Chioggia non soddisfacevano gli specifici criteri per la concessione di una deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE previsti da tale disciplina. Inoltre, la circostanza che la Commissione abbia preso in considerazione, in questa disciplina, le difficoltà economiche specifiche sperimentate dalle imprese nei quartieri urbani svantaggiati non consente di ritenere che essa avrebbe dovuto tener conto, ai fini della concessione di una deroga regionale ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, dei particolari problemi strutturali esistenti a Venezia, che non hanno nessun rapporto con le difficoltà dei quartieri urbani svantaggiati. Tali constatazioni non sono rimesse in discussione dalla necessità di tener conto degli svantaggi strutturali connessi alla natura insulare, conformemente alla dichiarazione n. 30 del Trattato di Amsterdam, anch’essa citata dai ricorrenti.

50      Infine, rifiutando, in mancanza di circostanze eccezionali, di discostarsi dal metodo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE definito con la comunicazione del 1988 e con gli orientamenti del 1998, la Commissione ha seguito la sua prassi abituale in materia di decisioni e, di conseguenza, non si può validamente rimproverarle di aver violato i principi di non discriminazione e di certezza del diritto.

51      Ciò posto, la Commissione non ha commesso errori di diritto né ha violato i principi di non discriminazione e di certezza del diritto negando l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE ai fatti di causa.

52      Da ciò discende che la seconda censura e, di conseguenza, il terzo motivo nella sua integralità devono essere respinti in quanto manifestamente infondati in diritto.

 Sul quarto motivo, relativo al recupero degli aiuti corrisposti

53      I ricorrenti denunciano, in primo luogo, l’irregolarità dell’ordine di recupero sancito nell’articolo 5 della decisione impugnata. Essa sostiene che quest’ordine è basato sul regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), laddove tale regolamento non era ancora in vigore alla data di concessione degli aiuti in questione. Pertanto, la Commissione avrebbe violato i principi di certezza del diritto e di irretroattività delle leggi applicando l’articolo 14 di detto regolamento per giustificare l’ordine di recupero. Secondo i ricorrenti, tale disposizione ha notevolmente limitato il potere della Commissione di rinunciare a un ordine di recupero.

54      Questo motivo è stato respinto dal Tribunale nei punti 387 e 388 della sentenza Hotel Cipriani. Infatti, dopo aver ricordato che l’eliminazione di un aiuto illegittimo era la logica conseguenza della sua illegittimità, il Tribunale ha dichiarato che, pur dovendo riconoscere che, in linea di principio, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 non era ancora formalmente applicabile al caso di specie, in quanto conteneva una norma sostanziale, tale circostanza non può viziare l’obbligo di recupero imposto nella decisione impugnata, in quanto la Commissione ha ritenuto che il recupero fosse necessario per ristabilire la situazione anteriore, eliminando i vantaggi di cui le imprese avevano goduto grazie al regime di aiuti in questione.

55      Pertanto, occorre respingere detta censura in quanto manifestamente infondata in diritto.

56      In secondo luogo, i ricorrenti sostengono, in subordine, che l’ordine di recupero sarebbe contrario al principio della certezza del diritto e privo di motivazione, in quanto la decisione impugnata non conterrebbe nessuna indicazione che consenta di determinare la nozione di «lavoratori con particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro». Il rinvio, di cui all’articolo 1, lettera c), della decisione impugnata, agli orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione (GU 1995, C 334, pag. 4; in prosieguo: gli «orientamenti in materia di aiuti all’occupazione»), che non contengono nessuna definizione precisa di tali categorie di lavoratori, non consentirebbe di porre rimedio a questa incertezza del diritto. Detta incertezza renderebbe ardua alle autorità italiane l’esecuzione della decisione impugnata e le imprese che non sono né PMI né imprese stabilite in una zona avente diritto a una deroga ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE non sarebbero in condizione di valutare se gli aiuti in questione, di cui esse hanno goduto, siano disciplinati dall’articolo 1, lettera c), della decisione impugnata, qualora esse abbiano assunto disoccupati di lunga durata o giovani.

57      A questo proposito occorre ricordare che la Corte, nel punto 120 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», ha dichiarato che la verifica, che compete alle autorità nazionali, della posizione individuale di ciascun beneficiario interessato doveva essere sufficientemente circoscritta dalla decisione della Commissione relativa ad un regime di aiuti, la quale è accompagnata da un ordine di recupero. Da un lato, una decisione siffatta doveva consentire di individuare chiaramente la sua portata. Dall’altro, una simile decisione doveva contenere in sé tutti gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle autorità nazionali, dovendosi così escludere che il contenuto effettivo di tale decisione venisse stabilito solo a posteriori, mediante uno scambio di lettere tra la Commissione e le autorità nazionali.

58      Dai punti 61 e 62 della decisione impugnata si evince che la Commissione si è basata sugli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione per autorizzare, nell’articolo 1, lettera c), di detta decisione, gli aiuti individuali concessi a qualsiasi impresa «che assuma categorie di lavoratori con particolari difficoltà d’inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione».

59      Dal punto 21 degli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione si evince che la Commissione considerava, in linea di principio, compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi alle imprese che assumevano categorie di lavoratori confrontate con difficoltà particolari di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, purché i posti vacanti fossero tali in seguito a partenze normali e non a licenziamenti. Per quanto concerne la nozione di lavoratori con difficoltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, la Commissione faceva riferimento, in termini generali, nel punto 1, terzo comma, e nel punto 2, secondo comma, quinto trattino, di detti orientamenti, ai disoccupati di lunga durata, ai giovani e ai lavoratori anziani. Conformemente allo scopo comunitario di incoraggiare le imprese ad assumere persone con particolari difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, ricordato nel punto 13 degli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione, questi esempi non esaustivi citati nell’introduzione degli orientamenti non escludevano l’attenzione nei confronti di altre eventuali categorie di lavoratori, parimenti confrontate con questo tipo di difficoltà.

60      Peraltro, occorre ricordare che, posto che la politica del lavoro continua a rimanere nell’ambito della competenza nazionale, spettava nel caso di specie a ciascuno Stato membro definire i provvedimenti di aiuto che esso intendeva porre in atto conformemente, in particolare, alle raccomandazioni definite in occasione del Consiglio europeo di Cannes, come sottolineato dalla Commissione nel punto 2 degli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione, al fine di intensificare le iniziative volte a incoraggiare le imprese ad assumere le categorie di persone con le più grosse difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, come si ricava dal punto 3 di detti orientamenti, spettava agli Stati membri definire in modo preciso le categorie di lavoratori aventi siffatte difficoltà, di cui essi intendevano promuovere l’assunzione con sovvenzioni o sgravi mirati dagli oneri sociali, conformemente agli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione.

61      In questa cornice giuridica, il riferimento, nella decisione impugnata, alla nozione di lavoratori con particolari difficoltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro consentiva alle autorità italiane, al momento di effettuare l’esame della posizione individuale dei beneficiari, di determinare esse stesse senza eccessive difficoltà, conformemente alla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza della Corte del 12 ottobre 2000, Spagna/Commissione, C‑480/98, Racc. pag. I‑8717, punto 25), se le imprese interessate fossero soggette all’articolo 1, lettera c), della decisione impugnata.

62      Per tutti questi motivi, la posizione individuale di ciascun beneficiario era sufficientemente delineata, nella decisione impugnata, dal rinvio alla nozione di impresa che assume lavoratori con difficoltà particolari di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione.

63      Da ciò discende che la censura relativa alla violazione del principio della certezza del diritto ed al vizio di motivazione riguardante la nozione di «lavoratori con particolari difficoltà d’inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro» è manifestamente infondata e che il quinto motivo dev’essere integralmente respinto.

64      In considerazione di tutto quanto sin qui illustrato, occorre respingere il presente ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto.

 Sulle spese

65      Ai sensi dell’art. 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è stata riunita al merito, essa non ha comportato spese ulteriori per i ricorrenti, in quanto la decisione sulla presente fattispecie è stata formulata, tenendo conto delle sentenze pronunciate nelle cause pilota, in base al ricorso e alle osservazioni delle parti sull’incidenza di tali sentenze sulle questioni di merito sollevate nella cornice della presente controversia. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

66      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Da ciò discende che la Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:


1)      L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è riunita al merito.

2)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

3)      L’Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), il Comitato «Venezia vuole vivere» nonché le società Siram SpA, Fiorital Srl, Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas, Grafiche Veneziane Srl, Cantiere navale De Poli SpA, Aive Srl, Bortoli Ettore Srl, Tessuti Artistici Fortuny SpA, Lorenzo Rubelli SpA, Tecnomare SpA e Arsenale Venezia SpA sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.

4)      La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 29 gennaio 2013

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      I. Pelikánová

Indice


Fatti e procedimento

Conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, relativo alla mancanza di vantaggi conferiti dalle misure in questione in considerazione del loro carattere indennitario

Sul secondo motivo, relativo agli effetti delle misure in questione sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari

Sul terzo motivo, relativo all’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE

Sul quarto motivo, relativo al recupero degli aiuti corrisposti

Sulle spese


* Lingua processuale: l’italiano.