Language of document : ECLI:EU:T:2008:295

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

17 luglio 2008 (*)

«Procedimento sommario – Cancellazione dal ruolo»

Nelle cause riunite da T‑277/00 R a T‑280/00 R, T‑282/00 R, T‑285/00 R, T‑286/00 R e da T‑288/00 R a T‑295/00 R,

Coopservice – Servizi di fiducia Soc. Coop. rl e Comitato « Venezia Vuole Vivere », con sede rispettivamente in Cavriago (Italia) ed in Venezia (Italia),

Albergo Quattro Fontane Snc e Comitato « Venezia Vuole Vivere », con sede in Venezia,

Hôtel Gabrielli Sandwirth SpA e Comitato « Venezia Vuole Vivere », con sede in Venezia,

Astrocop – Universale – Pulizie, manutenzioni e trasporti Soc. coop. rl e Comitato « Venezia Vuole Vivere », con sede in Venezia,

GE. AL. VE Srl e Comitato « Venezia Vuole Vivere », con sede in Venezia,

Manutencoop Soc. coop. rl e Comitato « Venezia Vuole Vivere », con sede rispettivamente in Bologna (Italia) ed in Venezia,

Società per l’Industria Alberghiera (SPLIA) e Comitato « Venezia Vuole Vivere », con sede in Venezia,

Principessa Srl, con sede in Venezia,

Albergo ristorante “All’Angelo” Snc e Comitato « Venezia Vuole Vivere », con sede in Venezia,

Albergo Saturnia Internazionale SpA e Comitato « Venezia Vuole Vivere », con sede in Venezia,

Savoia e Jolanda Srl e Comitato « Venezia Vuole Vivere », con sede in Venezia,

Hôtels Biasutti Snc e Comitato « Venezia Vuole Vivere », con sede in Venezia,

Ge. A. P. Srl e Comitato « Venezia Vuole Vivere », con sede in Venezia,

Rialto Inn Srl e Comitato « Venezia Vuole Vivere », con sede in Venezia,

Bonvecchiati Srl e Comitato « Venezia Vuole Vivere », con sede in Venezia,

rappresentate dall’avv A. Bianchini,

richiedenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra E. Righini e dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi nº 30/1997 e nº 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali [notificati sotto il numero C(1999)4268] (JO L 150, p.50).


1        Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2008, le parti ricorrenti hanno reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura del Tribunale, che esse rinunciavano agli atti nella causa. Non hanno concluso sulle spese.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l’11 luglio 2008, la parte convenuta ha comunicato al Tribunale di avere preso atto delle rinuncie agli atti e ha domandato che le parti ricorrenti siano condannate alle spese.

3        È pertanto necessario cancellare le cause dal registro. Per quanto riguarda le spese, occorre, nell’ambito del procedimento sommario, riservarle in attesa delle decisioni sui ricorsi principali.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      Le cause riunite da T‑277/00 R a T‑280/00 R, T‑282/00 R, T‑285/00 R, T‑286/00 R e da T‑288/00 R a T‑295/00 R sono cancellate dal ruolo.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 17 luglio 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


** Lingua processuale: l’italiano.