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Ordinanza del Tribunale 16 ottobre 2014 – Christodoulou e Stavrinou / Commissione e BCE

(Causa T-332/13)1

(«Ricorso di annullamento - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Dichiarazione dell’Eurogruppo concernente la ristrutturazione del settore bancario a Cipro – Designazione erronea della convenuta nel ricorso - Irricevibilità »)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Chrysanti Christodoulou (Paphos, Cipro) e Maria Stavrinou (Larnaka, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, J. P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti : A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013 concernente, in particolare, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Le sig.re Chrysanthi Christodoulou e Maria Stavrinou sono condannate a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE).

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1 GU C 252 del 31.8.2013