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Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 - Al Barakaat International Foundation / Commissione

(Causa T-45/09)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Al Barakaat International Foundation (Spånga, Svezia) (rappresentanti: avv.ti L. Silbersky e T. Olsson)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento (CE) della Commissione n. 1190/2008, nella parte che concerne la Al-Barakaat International Foundation;

condannare la Commissione alle spese del procedimento per un importo che viene determinato successivamente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1190, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani 1, in forza del quale la ricorrente resta nell'elenco delle persone, gruppi e entità ai quali si applica il congelamento di fondi e di altre risorse finanziarie conformemente al regolamento n. 881/2002 2. Il regolamento n. 1190/2008 è stato adottato dopo la sentenza della Corte 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), che ha dichiarato nullo il precedente regolamento, contenente il nome della ricorrente.

A sostegno delle sue allegazioni la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

Eccesso di potere da parte della Commissione, in quanto l'obbligo di correggere i vizi nel procedimento amministrativo non conferirebbe alla Commissione il potere di modificare o completare la lista.

Violazione dell'obbligo di motivazione, del principio di diligenza e dei diritti della difesa e di tutela giurisdizionale effettiva, in quanto la motivazione per cui la ricorrente resta nell'elenco mancherebbe di precise informazioni in merito all'asserito collegamento tra la ricorrente, da una parte, e Al-Qaida, Osama Bin Ladin e i Talibani, dall'altra.

Violazione del principio d'irretroattività delle leggi, in quanto l'inclusione della ricorrente nell'elenco si baserebbe su eventi risalenti a 10 anni prima.

Violazione del principio di proporzionalità, in quanto le misure di congelamento previste dal regolamento controverso costituirebbero un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da incidere sul diritto al rispetto della proprietà.

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1 - GU L 322, pag. 25.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9).