Causa T‑46/09
Repubblica ellenica
contro
Commissione europea
«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento — Trasformazione degli agrumi, del cotone, della carne bovina e dell’olio d’oliva — Audit finanziario — Controlli essenziali — Proporzionalità — Ricorrenza — Obbligo di motivazione»
Massime — Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2013
1. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente alle linee guida interne adottate in materia — Controlli che non offrono l’atteso livello di regolarità delle domande — Ammissibilità dell’applicazione di un’aliquota forfettaria del 5 % in caso di carenze rilevate nell’ambito dei controlli essenziali attuati da uno Stato membro nel settore della trasformazione degli agrumi
(Regolamento della Commissione n. 2111/2003, artt. 24 e 27)
2. Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Principi — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Presa in considerazione della gravità dell’infrazione — Ricorrenza delle irregolarità constatate — Elemento idoneo a giustificare l’aumento della rettifica finanziaria imposta — Carattere ricorrente delle carenze nei controlli amministrativi e contabili attuati da uno Stato membro nei settori della trasformazione degli agrumi e dell’olio d’oliva
(Regolamenti del Consiglio n. 1258/99, art. 7, § 4, quarto comma, e n. 1290/2005, art. 31, § 2)
3. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG — Rettifiche finanziarie nei settori della trasformazione degli agrumi, dei bovini, dell’olio d’oliva e dell’audit finanziario — Violazione — Insussistenza
(Articolo 296 TFUE)
4. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Irregolarità attinente alle condizioni finanziarie di attuazione della normativa comunitaria — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro
5. Atti delle istituzioni — Regolamenti — Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo — Insussistenza di un potere discrezionale degli Stati membri — Mancata esecuzione — Giustificazione — Maggiore efficacia di un altro sistema di controllo — Inammissibilità
6. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Rettifica forfetaria del 5 % per carenze nei controlli sull’osservanza delle misure ambientali attuate da uno Stato membro nel settore del cotone — Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1051/2001, art. 17; CE; regolamento della Commissione n. 1398/2002)
7. Ricorso di annullamento — Atto impugnato — Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto
(Art. 263 TFUE)
8. Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Principi — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro nei settori del cotone, dell’olio d’oliva e dell’audit finanziario — Rettifica finanziaria — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 1051/2001; regolamento della Commissione n. 296/96, art. 4, § 2)
9. Agricoltura — FEAOG — Concessione di aiuti e di premi — Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco — Inadempimento — Giustificazione tratta da difficoltà pratiche — Inammissibilità
10. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Grassi — Olio d’oliva — Aiuto alla produzione — Obbligo degli Stati membri di costituire uno schedario oleicolo e schedari computerizzati — Sostituzione di determinati dati che devono figurare in detto schedario con un aumento del numero di controlli — Inammissibilità
(Regolamenti del Consiglio n. 154/75 e n. 1638/98; regolamento della Commissione n. 2366/98, art. 28, § 2)
11. Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Principi — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Rettifica finanziaria — Insufficienza dei controlli attuati da uno Stato membro nel settore dell’audit finanziario — Maggiorazione della rettifica in caso di persistenza dell’inadempimento — Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1258/99, art. 7, § 4)
12. Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Principi — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Inammissibilità delle spese pagate dalle autorità nazionali in seguito alla scadenza dei termini prescritti dalla normativa agricola applicabile
(Regolamento della Commissione n. 296/96, quarto considerando e art. 4)
1. In materia di liquidazione dei conti del FEAOG, laddove non sia possibile valutare precisamente i danni subiti dalla Comunità, può essere disposta dalla Commissione una rettifica forfetaria. Al riguardo, ai fini del calcolo delle spese ammissibili, il documento n. VI/5330/97, adottato dalla Commissione, che definisce le linee guida per l’applicazione delle rettifiche finanziarie, prevede un’aliquota forfetaria del 5 % delle spese quando vengono effettuati tutti i controlli essenziali ma senza rispettare il numero, la frequenza e il rigore previsti dai regolamenti applicabili, e può pertanto ragionevolmente concludersi che tali controlli non offrono l’atteso livello di regolarità delle domande e che si configura un rischio significativo di danno per il FEAOG. È quanto avviene riguardo alle carenze constatate nei controlli essenziali, come i controlli amministrativi e contabili previsti dagli articoli 24 e 27 del regolamento n. 2111/2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 2202/96, che non siano stati effettuati conformemente al rigore previsto da tali regolamenti.
(v. punti 44, 47, 49-51)
2. V. il testo della decisione.
(v. punti 56, 57, 63-66, 315, 316)
3. V. il testo della decisione.
(v. punti 73-75, 199, 332-335, 359, 373, 374)
4. V. il testo della decisione.
(v. punti 78-83, 114, 115, 117-121, 146-148, 150-152, 203-208, 213, 222, 233, 242-244, 283, 290, 293, 294, 298, 301, 306, 309, 330)
5. V. il testo della decisione.
(v. punto 116)
6. V. il testo della decisione.
(v. punti 125-139)
7. V. il testo della decisione.
(v. punto 149)
8. V. il testo della decisione.
(v. punti 156-166, 337-339, 362-365, 376-381)
9. V. il testo della decisione.
(v. punto 241)
10. V. il testo della decisione.
(v. punti 286, 289)
11. V. il testo della decisione.
(v. punti 320-322, 327-329)
12. V. il testo della decisione.
(v. punti 368-371, 383)