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Ricorso proposto l'8 dicembre 2008 - Repubblica ellenica / Commissione

(Causa T-46/09)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: B. Kontolaimos, I. Chalkias e S. Charitaki, consiglieri giuridici dello Stato, e S. Papaioannou, rappresentante processuale del Servizio giuridico dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare o modificare la decisione impugnata secondo quanto più specificamente indicato e porre le spese processuali a carico della Commissione.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 8 dicembre 2008, C (2008) 7820 def., che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), notificata alla ricorrente col n. SG-Greffe (2008) D 207864/09-12-2008.

La ricorrente deduce dodici motivi di annullamento a sostegno delle sue conclusioni.

Concretamente, nel settore degli agrumi e sulla base del primo motivo di annullamento, la ricorrente afferma che la Commissione ha operato un'interpretazione ed un'applicazione errate, quanto all'entità della rettifica proposta, degli atti della Commissione AGRI VI 5330/97, AGRI 61495/2002/REV I e AGRI/60637/2006 (calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della liquidazione dei conti FEOGA - Orientamenti - Carenze ricorrenti - Recidiva), in quanto non sussistono né mancanza dei controlli di base, né carenze ricorrenti nel regime di aiuto agli agrumi, mentre col secondo motivo di annullamento si afferma che la Commissione ha proceduto ad un'errata valutazione delle circostanze di fatto ed ha imposto una rettifica finanziaria sproporzionata, dato che i controlli amministrativi e contabili sono stati effettuati ed il pagamento in contanti ha riguardato un solo caso.

Nell'ambito dell'aiuto al cotone e sulla base del terzo motivo di annullamento, la ricorrente deduce cinque specifici argomenti: a) la rettifica era dal suo punto di vista arbitraria e sproporzionata giacché non sono stati tenuti presenti il miglioramento del sistema e la modifica tardiva del regime di aiuto al cotone nel 2001; b) la rettifica avrebbe dovuto essere diversa per ciascun anno posto che la situazione del sistema di controllo non era la stessa per tutti e due i periodi; c) la compatibilità del regime di aiuto al cotone con il SIGC (Sistema integrato di gestione e di controllo) era garantita; d) le misure ambientali erano controllate in tempo utile e e) l'esecuzione dei controllo in loco delle superfici (5%) era tempestiva ed efficace.

Per quanto riguarda i premi nel settore delle carni bovine e sulla base del quarto motivo di annullamento, la ricorrente asserisce che la decisione impugnata è viziata poiché è stata emanata in superamento del termine ragionevole di conclusione del procedimento di liquidazione e dev'essere annullata in quanto emanata da un organo incompetente ratione temporis e/o con abuso del potere della Commissione in materia e/o in quanto ha violato la certezza del diritto per gli Stati membri.

Col quinto motivo di annullamento, si fa valere in via subordinata che la decisione della Commissione dev'essere annullata poiché retroagisce illegittimamente, nell'imporre le rettifiche, a un periodo anteriore alla lettera di compromesso, o all'ultima lettera di osservazioni.

Col sesto motivo di annullamento, ed in particolare quanto alle ragioni dell'imposizione di rettifiche, si fanno valere l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1258/99 1 e degli orientamenti, l'errata valutazione delle circostanze di fatto e delle prove, o altrimenti un errore in merito ai fatti, nonché la carenza di motivazione.

Nel settore dell'aiuto all'olio d'oliva e sulla base del settimo motivo di annullamento, viene asserito che la decisione impugnata è viziata in quanto emanata in superamento del termine ragionevole di conclusione del procedimento di liquidazione e dev'essere annullata in quanto emanata da un organo all'epoca incompetente ratione temporis e/o con abuso del potere della Commissione in materia e/o in quanto ha violato la certezza del diritto per gli Stati membri.

Con l'ottavo motivo di annullamento, si fa valere in subordine che la decisione impugnata retroagisce illegittimamente, nell'imporre le rettifiche, a un periodo precedente alla lettera di compromesso, o all'ultima lettera di osservazioni.

Col nono motivo di annullamento, ed in particolare quanto alle ragioni dell'imposizione della rettifica, la ricorrente afferma che la decisione impugnata dev'essere annullata per errata interpretazione dei regolamenti nn. 1258/99 e 1663/95 2, degli orientamenti VI/5330/97 e AGRI/61495/2002 e delle disposizioni particolari sul regime in esame [regolamento (CEE) n. 2261/84 3, art. 16, regolamento (CE) n. 2366/98 4, artt. 27 e 28 e regolamento n. 1638/98 5, artt. 2, 2 bis), errore in merito ai fatti, valutazione non corretta delle circostanze di fatto, carenza di motivazione nonché violazione del principio di proporzionalità.

Infine, per il superamento dei massimali finanziari delle rettifiche/pagamenti tardivi, col decimo motivo di annullamento si deduce che la decisione impugnata, per la parte riguardante l'indagine FA/2005/70, dovrebbe essere annullata per violazione delle norme relative al procedimento di liquidazione dei conti e del regolamento (CE) n. 817/2004 6, per carenza di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità.

Con l'undicesimo motivo di annullamento, la ricorrente afferma che la decisione della Commissione dovrà essere annullata anche per il capitolo riguardante l'indagine amministrativa FA/2006/108 per violazione delle norme relative al procedimento di liquidazione, errata applicazione del regolamento (CE) n. 296/96 7, valutazione non corretta dei fatti, carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, mentre, infine, col dodicesimo motivo di annullamento viene contestato il capitolo della decisione impugnata riguardante l'indagine FA/2006/137 a causa della motivazione insufficiente.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

2 - Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione "garanzia" (GU L 159, pag. 6).

3 - Regolamento (CEE) del Consiglio 17 luglio 1984, n. 2261, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (GU L 208, pag. 3).

4 - Regolamento (CE) della Commissione 30 ottobre 1998, n. 2366, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01 (GU L 293, pag. 50).

5 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 210, pag. 32).

6 - Regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 153, pag. 31).

7 - Regolamento (CE) della Commissione 16 febbraio 1996, n. 296, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla Sezione garanzia del Fondo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (GU L 39, pag. 5).