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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Ricorso della Spa Monopole, Compagnie Fermière de Spa, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), presentato il 25 maggio 2004.

(Causa T-186/04)

Lingua processuale: il francese

Il 25 maggio 2004 la società Spa Monopole, Compagnie Fermière de Spa, con sede in Spa (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Laurent de Brouwer, Emmanuel Cornu, Eric De Gryse e Donatienne Moreau, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La Spaform Limited era anche parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 25 febbraio 2004 (procedimento R 0827/2002-4) di rigetto del ricorso della ricorrente contro la decisione della divisione d'opposizione che ha respinto l'opposizione proposta dalla ricorrente contro la registrazione del marchio denominativo "SPAFORM" per prodotti rientranti nelle classi 7, 9 e 11;

-    condannare l'UAMI alle spese.    

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:                    Spaform Limited

Marchio comunitario di cui si chiede

la registrazione:    Marchio denominativo "SPAFORM" - domanda n. 609 776, depositata per prodotti rientranti nelle classi 7 (pompe ecc.), 9 (apparecchi e strumenti per la misurazione della pressione) e 11 (vasche da bagno a vortice)

Titolare del diritto di marchio o del

segno rivendicato in sede di opposizione:    La ricorrente

Marchio o segno

rivendicato in sede di opposizione:        Marchio nazionale SPA per prodotti di cui alla classe 32 (acque minerali ecc.)

Decisione della divisione

d'opposizione:                    Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione

di ricorso:                    Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:    Violazione dell'art. 18, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/951. In base a tale articolo, la divisione d'opposizione ha ritenuto che le informazioni di cui l'UAMI disponeva alla scadenza del termine di opposizione non permettessero di individuare il marchio anteriore invocato. La ricorrente mette in discussione tale conclusione.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 3 dicembre 995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. )