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Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2024 – Hong Kong NetEase Interactive Entertainment / EUIPO – Medion (LifeAfter)

(Causa T-175/23)1

[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LifeAfter – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore life – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Ltd (Sheung Wan, Hong Kong, Cina) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuta: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Śliwińska e D. Stoyanova-Valchanova, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Medion AG (Essen, Germania) (rappresentanti: M. Vohwinkel e S.-M. Bonanni, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 dicembre 2022 (procedimento R 557/2022-5).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Ltd è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Medion AG.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.

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1     GU C 179 del 22.5.2023.