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7.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 4/33


Ricorso proposto il 13 ottobre 2018 — EO (1)/Commissione

(Causa T-623/18)

(2019/C 4/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EO (2) (rappresentante: E. Metodieva, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 12 dicembre 2017 della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/323/16 — Investigatori (AD 7) per i seguenti profili: 1. Investigatori: spese dell’UE, lotta alla corruzione; 2. Investigatori: dogane e commercio, tabacco e merci contraffatte, con la quale è stato disposto di non inserire il nome della ricorrente nell’elenco di riserva per quanto riguarda il primo profilo di detto concorso;

annullare interamente la decisione dell’EPSO del 9 luglio 2018, recante rigetto del reclamo della ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari avverso la decisione della commissione giudicatrice dell’EPSO di non includerla in detto elenco di riserva;

condannare la convenuta a risarcire i danni alla ricorrente sotto forma di mancati guadagni per l’omesso inserimento di quest’ultima nel suddetto elenco di riserva;

condannare la convenuta a versare alla ricorrente le spese di assistenza e di rappresentanza legale sostenute prima e durante il procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi di diritto e fa valere, inoltre, tutti gli argomenti esposti nel reclamo effettuato dalla stessa ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari.

1.

Primo motivo, relativo al comportamento inappropriato da parte di uno dei membri della commissione giudicatrice, asseritamente risultante dal fatto che la ricorrente non è stata esaminata in modo adeguato.

2.

Secondo motivo, riguardante la mancanza di imparzialità di uno dei membri della commissione giudicatrice per il concorso di cui trattasi.

3.

Terzo motivo, concernente l’incompetenza degli esaminatori.

4.

Quarto motivo, in base al quale il concorso di cui trattasi ha violato il regime linguistico.

5.

Quinto motivo, secondo cui alcune irregolarità hanno inficiato il caso di studio nel concorso di cui trattasi.

6.

Sesto motivo, relativo alla violazione dei principi di parità e di equità di trattamento risultante dall’asserito eccessivo periodo di un mese durante il quale si è svolto il concorso di cui trattasi.

7.

Settimo motivo, vertente sull’insufficiente motivazione riguardo alla valutazione della ricorrente.


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