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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Donostia – San Sebastián (Spagna) il 16 novembre 2023 – FG / Caja Rural de Navarra, SCC

(Causa C-699/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Donostia – San Sebastián

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FG

Convenuta: Caja Rural de Navarra SCC

Questioni pregiudiziali

Se sia contrario al principio di trasparenza l’addebito di una «commissione di apertura» per la prestazione, da parte del professionista, di servizi da quest’ultimo non specificati, né per quanto riguarda il loro contenuto né per quanto riguarda il tempo dedicato agli stessi, il che impedisce che il consumatore possa verificare, da un lato, che il loro addebito sia conforme a quanto convenuto o a quanto stabilito nel tariffario o, in ogni caso, a quanto ragionevole in funzione del tipo di servizio e, dall’altro, che non vi siano sovrapposizioni di servizi, che il consumatore non stia pagando per servizi la cui remunerazione è già inclusa negli interessi corrispettivi e che il professionista non stia duplicando l’addebito di nessun altro servizio.

Se sia contrario al principio di trasparenza il fatto che il professionista, nel pubblicizzare il tasso d’interesse che offriva nel caso di mutui ipotecari destinati ai consumatori, non pubblicizzasse anche la «commissione di apertura» che doveva essere pagata obbligatoriamente al momento della conclusione del contratto pubblicizzato, in particolare quando detta commissione costituiva una percentuale nota, predeterminata e invariabile sull’importo concesso, qualunque esso fosse.

Qualora lo studio della domanda e delle relative formalità, la raccolta e l’analisi delle informazioni sulla solvibilità del richiedente e sulla sua capacità di rimborsare il mutuo per tutta la sua durata e la valutazione delle garanzie fornite siano alcuni dei servizi che vengono remunerati mediante la commissione di apertura quando viene approvata la richiesta di mutuo e si sottoscrive quest’ultimo, e qualora questi stessi servizi non siano addebitati nel caso in cui la richiesta di mutuo venga respinta, se si possa intendere che si tratta di servizi inerenti all’attività bancaria, che fanno parte del suo protocollo di sicurezza, e che il loro costo deve essere sostenuto dall’istituto, come è stato inteso nella direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali1 .

Qualora risulti che la commissione di apertura remunera servizi che esulano dall’attività propria dell’ente mutuante, ragione per la quale essi sono pagati al di fuori degli interessi corrispettivi, se tale ente debba, per questo motivo, fornire al consumatore la relativa fattura con il dettaglio delle voci e l’IVA relativa a qualsiasi prestazione di servizi.

Se sia contrario al principio di trasparenza il fatto che il professionista che ha imposto il pagamento di una commissione di apertura come prezzo di una serie di servizi molto specifici non disponesse né abbia consegnato al consumatore, prima della conclusione del contratto, una tariffa che indichi il prezzo orario di ciascuno di essi, in modo da consentire a quest’ultimo, da un lato, di conoscere in anticipo quale sarebbe stato il costo finale del suo contratto di mutuo e, dall’altro, di confrontare il prezzo di detti servizi con i prezzi offerti da altri professionisti.

Se sia conforme al principio di trasparenza l’addebito, da parte del professionista, di una serie di servizi molto specifici, essenziali per la conclusione del contratto voluto da entrambe le parti, mediante la deduzione di una percentuale dell’importo totale del mutuo concesso, di modo che lo stesso servizio, prestato dallo stesso numero di persone e per lo stesso periodo, veniva fatturato come «commissione di apertura» per importi diversi in funzione dell’ammontare del mutuo concesso in ciascun caso.

Se sia contrario all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE1 un controllo della trasparenza in base al quale la clausola relativa alla commissione di apertura è considerata abusiva a seconda che il suo importo superi o meno una determinata cifra ricavata da statistiche sugli addebiti della stessa ottenute via Internet.

Se sia contrario agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE una giurisprudenza nazionale secondo cui il carattere sproporzionato della commissione di apertura è determinato sulla base di ciò che hanno rappresentato a suo tempo, secondo le statistiche, gli importi delle commissioni di apertura applicate in Spagna, commissioni di apertura che sono state imposte in un momento in cui in Spagna le clausole contenenti tale commissione di apertura non erano soggette al controllo del carattere abusivo.

Se sia contrario al principio di effettività il fatto che, nei contratti conclusi prima della trasposizione nel suo ordinamento giuridico interno da parte del Regno di Spagna della direttiva 2014/17/UE, il professionista riscuota una commissione di apertura che remuneri lo studio della solvibilità del potenziale mutuatario e della fattibilità dell’operazione, laddove i suddetti studi, dopo la trasposizione della citata direttiva, non possono più comportare alcun costo per il potenziale mutuatario.

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale, come quella stabilita dal Tribunal Supremo (Corte suprema) nella sentenza STS 816/2023, del 29 maggio, secondo la quale il controllo del carattere abusivo della clausola relativa alla «commissione di apertura» non richiede che essa specifichi quali servizi sono remunerati dalla commissione di apertura o a quale prezzo debbano essere addebitati, e che tale controllo del carattere abusivo si limita a verificare se detta clausola indichi con chiarezza l’importo che il consumatore deve pagare e se questo non superi il limite fissato per poterlo ritenere sproporzionato.

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1 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 - GU 2014, L 60, pag. 34.

1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori- GU 1993, L 95, pag.29.