Language of document : ECLI:EU:T:2007:58

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

17 settembre 2007 (*)

«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Documenti sequestrati durante un accertamento – Tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti – Ricevibilità»

Nelle cause riunite T‑125/03 e T‑253/03,

Akzo Nobel Chemicals Ltd, con sede in Hersham, Walton on Thames, Surrey (Regno Unito),

Akcros Chemicals Ltd, con sede in Hersham, Walton on Thames, Surrey,

rappresentate dagli avv.ti C. Swaak, M. Mollica e M. van der Woude,

ricorrenti,

sostenute da:

Conseil des barreaux européens (CCBE), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dal sig. J. Flynn, QC,

da:

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, con sede a L’Aia (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti O. Brouwer e C. Schillemans,

da:

European Company Lawyers Association (ECLA), con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti M. Dolmans e K. Nordlander, e dal sig. J. Temple Lang, solicitor,

da:

American Corporate Counsel Association (ACCA) – European Chapter, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall’avv. G. Berrisch e dal sig. D. Hull, solicitor,

e da:

International Bar Association (IBA), con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dall’avv. J. Buhart,

intervenienti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. R. Wainwright e dalla sig.ra C. Ingen‑Housz, successivamente dai sigg. F. Castillo de la Torre e X. Lewis, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda volta, da una parte, all’annullamento della decisione della Commissione 10 febbraio 2003, C(2003) 559/4 e, per quanto necessario, della decisione della Commissione 30 gennaio 2003, C(2003) 85/4, con le quali si impone all’Akzo Nobel Chemicals Ltd, all’Akcros Chemicals Ltd e all’Akcros Chemicals e alle loro rispettive consociate di sottoporsi ad accertamenti ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204) (pratica COMP/E‑1/38.589), e, dall’altra, ad ordinare alla Commissione di restituire taluni documenti raccolti nell’ambito dell’accertamento in questione nonché ad impedirle l’utilizzazione del contenuto di questi (causa T‑125/03) e, in secondo luogo, una domanda volta all’annullamento della decisione della Commissione 8 maggio 2003, C(2003) 1533 def., con la quale si respinge una richiesta di tutela dei detti documenti sulla base della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti (causa T‑253/03),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García‑Valdecasas, dalla sig.ra I. Labucka, dai sigg. M. Prek e V. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 giugno 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti e procedimento

1        Il 10 febbraio 2003 la Commissione ha adottato la decisione C(2003) 559/4, recante modifica della sua decisione 30 gennaio 2003, C(2003) 85/4, con la quale si impone, in particolare, all’Akzo Nobel Chemicals Ltd e all’Akcros Chemicals Ltd e alle loro rispettive consociate di sottoporsi ad accertamenti ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), decisioni volte alla ricerca di prove relative ad eventuali pratiche anticoncorrenziali (in prosieguo, considerate nel loro insieme: la «decisione che impone l’accertamento»).

2        In data 12 e 13 febbraio 2003 alcuni funzionari della Commissione, assistiti da rappresentanti dell’Office of Fair Trading (OFT, autorità britannica garante della concorrenza), hanno effettuato un accertamento, sulla scorta della decisione che impone l’accertamento, presso i locali delle ricorrenti situati in Eccles, Manchester (Regno Unito). Durante tale accertamento, i funzionari della Commissione hanno estratto copia di un considerevole numero di documenti.

3        Nel corso di tali operazioni i rappresentanti delle ricorrenti hanno segnalato ai funzionari della Commissione che taluni documenti potevano beneficiare della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti (legal professional privilege o «LLP»).

4        I funzionari della Commissione hanno allora fatto presente ai rappresentanti delle ricorrenti la loro necessità di consultare sommariamente i documenti in questione, al fine di potersi formare una propria opinione in merito alla tutela di cui i detti documenti dovevano eventualmente beneficiare. Al termine di una lunga discussione, e dopo che i funzionari della Commissione e dell’OFT ebbero ricordato ai rappresentanti delle ricorrenti le conseguenze di un’ostruzione delle operazioni di accertamento, è stato deciso che il responsabile dell’accertamento avrebbe consultato sommariamente i documenti in questione, alla presenza, al suo fianco, di un rappresentante delle ricorrenti.

5        Durante l’esame dei documenti in questione, è insorta una controversia in merito a cinque documenti, che alla fine sono stati oggetto di due diversi tipi di trattamento da parte della Commissione.

6        Il primo di tali documenti è un memorandum dattiloscritto di due pagine, datato 16 febbraio 2000, emanante dal direttore generale dell’Akcros Chemicals e indirizzato ad uno dei suoi superiori. Secondo le ricorrenti, tale memorandum contiene informazioni raccolte dal direttore generale in occasione di discussioni interne con altri dipendenti. Tali informazioni sarebbero state raccolte, a detta loro, al fine di ottenere un parere giuridico esterno nell’ambito del programma di adeguamento alle regole di concorrenza avviato dall’Akzo Nobel. Il secondo di tali documenti è un secondo esemplare di tale memorandum, sul quale figurano annotazioni manoscritte che fanno riferimento a contatti con un avvocato delle ricorrenti, menzionando segnatamente il nome di questi.

7        Dopo aver raccolto i chiarimenti delle ricorrenti in merito a questi due primi documenti, i funzionari della Commissione non sono stati in grado di giungere immediatamente ad una conclusione definitiva quanto alla tutela di cui i detti documenti dovevano eventualmente beneficiare. I detti funzionari hanno dunque preso una copia di tali documenti inserendola in una busta sigillata da essi portata via al termine del loro accertamento. Le ricorrenti hanno designato tali due documenti come appartenenti alla «serie A».

8        Il terzo documento che ha formato oggetto di controversia è costituito da un insieme di note manoscritte del direttore generale dell’Akcros Chemicals, che le ricorrenti sostengono essere state redatte in occasione di discussioni con alcuni dipendenti ed utilizzate per la redazione del memorandum dattiloscritto che costituisce la serie A. Infine, gli ultimi due documenti controversi sono due messaggi di posta elettronica scambiati tra il direttore generale dell’Akcros Chemicals e il sig. S., coordinatore dell’Akzo Nobel competente per il diritto della concorrenza. Quest’ultimo è un avvocato iscritto all’Ordine forense olandese che, al momento dei fatti, era membro del servizio giuridico dell’Akzo Nobel e dunque dipendente in pianta stabile di tale impresa.

9        Dopo avere rivisto questi tre ultimi documenti e aver raccolto i chiarimenti delle ricorrenti, la responsabile dell’accertamento ha ritenuto che i detti documenti non fossero certamente tutelati dalla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Pertanto, essa ne preso una copia accludendola al resto del fascicolo, senza isolarla in una busta sigillata. Le ricorrenti hanno designato questi tre documenti come appartenenti alla «serie B».

10      Il 17 febbraio 2003 le ricorrenti hanno inoltrato alla Commissione una lettera nella quale esponevano le ragioni per le quali i documenti della serie A e quelli della serie B erano, a loro avviso, tutelati dalla riservatezza.

11      Con comunicazione in data 1° aprile 2003, la Commissione ha informato le ricorrenti che gli argomenti presentati nella loro lettera del 17 febbraio 2003 non le consentivano di concludere che i documenti in questione fossero effettivamente coperti dalla riservatezza. Essa, tuttavia, precisava che le ricorrenti avevano la possibilità di presentare osservazioni in merito a tali conclusioni preliminari entro un termine di due settimane, alla scadenza del quale essa avrebbe adottato una decisione finale.

12      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale in data 11 aprile 2003, le ricorrenti hanno proposto, a norma dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto, da una parte, all’annullamento della decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, della decisione 30 gennaio 2003 e, dall’altra, alla restituzione dei documenti controversi (causa T‑125/03).

13      Il 17 aprile 2003 le ricorrenti hanno informato la Commissione del deposito del loro ricorso nella causa T‑125/03. Esse hanno altresì indicato che le osservazioni che erano state invitate a presentarle in data 1° aprile 2003 erano contenute in tale atto. Lo stesso giorno, le ricorrenti hanno depositato, sul fondamento degli artt. 242 CE e 243 CE, una domanda diretta, in particolare, alla sospensione dell’esecuzione della decisione 10 febbraio 2003 (causa T‑125/03 R).

14      In data 8 maggio 2003, la Commissione ha adottato, sul fondamento dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, la decisione C(2003) 1533 def., di rigetto della richiesta di tutela dei documenti controversi sulla base della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti (in prosieguo: la «decisione di rigetto 8 maggio 2003»). All’art. 1 di tale decisione, la Commissione respinge la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere che i documenti della serie A e della serie B vengano loro restituiti e che la Commissione confermi la distruzione di tutte le copie di tali documenti in suo possesso. All’art. 2 della stessa decisione, la Commissione dichiara la propria intenzione di aprire la busta sigillata contenente i documenti della serie A e di accluderli al fascicolo. La Commissione tuttavia precisa che non procederà a tale operazione prima della scadenza del termine di ricorso contro la detta decisione.

15      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2003, le ricorrenti hanno proposto, a norma dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all’annullamento della decisione di rigetto 8 maggio 2003 (causa T‑253/03). Con atto separato registrato l’11 luglio 2003, le ricorrenti hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, in particolare, la sospensione dell’esecuzione della detta decisione (causa T‑253/03 R).

16      Con istanze depositate, rispettivamente, il 30 luglio 2003, il 7, l’11 e il 18 agosto 2003, il Conseil des barreaux européens (CCBE), l’Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (Ordine forense olandese) e l’European Company Lawyers Association (ECLA, Associazione europea dei giuristi d’impresa) hanno chiesto di intervenire nelle cause T‑125/03 e T‑253/03 a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con due ordinanze del presidente della Quinta Sezione del Tribunale in data 4 novembre 2003, tali associazioni sono state ammesse ad intervenire.

17      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2003, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, nei confronti del ricorso proposto nella causa T‑125/03.

18       In data 8 settembre 2003, nell’ambito dei procedimenti sommari T‑125/03 R e T‑253/03 R, la Commissione ha trasmesso con plico riservato al presidente del Tribunale, su richiesta di questi, una copia dei documenti della serie B nonché la busta sigillata contenente i documenti della serie A.

19      Con ordinanza del presidente del Tribunale 30 ottobre 2003, cause T‑125/03 R e T‑253/03 R, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione (Racc. p. II‑4771), la domanda di provvedimenti provvisori nella causa T‑125/03 R è stata respinta, mentre la domanda di provvedimenti provvisori nella causa T‑253/03 R è stata accolta parzialmente. Pertanto, è stata sospesa l’esecuzione delle disposizioni della decisione di rigetto 8 maggio 2003 con le quali la Commissione aveva deciso di aprire la busta sigillata contenente i documenti della serie A. Il presidente del Tribunale ha ordinato che tali documenti vengano conservati presso la cancelleria del Tribunale fino a che il Tribunale non decida nel giudizio di merito. Allo stesso tempo, il presidente del Tribunale ha preso atto della dichiarazione della Commissione secondo la quale essa non avrebbe permesso a soggetti terzi di avere accesso ai documenti della serie B fino alla pronuncia della sentenza di merito nella causa T‑253/03.

20      Con istanze depositate, rispettivamente, il 17 ottobre 2003, il 26 novembre 2003 e il 25 novembre 2003, l’European Council on Legal Affairs (Consiglio europeo degli affari giuridici) e la Section on Business Law dell’International Bar Association (Dipartimento di diritto commerciale dell’associazione internazionale dell’Ordine forense) hanno chiesto di intervenire nelle cause T‑125/03 e T‑253/03 a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanze 28 maggio 2004, il Tribunale ha respinto tali istanze di intervento.

21      Il 13 novembre 2003, la Commissione ha depositato una domanda di trattazione con priorità ai sensi dell’art. 55, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Essa ha reiterato tale domanda l’8 ottobre 2004.

22       Con istanza depositata il 25 novembre 2003, l’American Corporate Counsel Association (ACCA) – European Chapter (Associazione americana del consiglio d’azienda – Sezione europea) ha chiesto di intervenire nella causa T‑253/03 a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale in data 10 marzo 2004, l’ACCA è stata ammessa ad intervenire.

23      Con ordinanza del Tribunale 5 marzo 2004, l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione nella causa T‑253/03 è stata unita al merito ai sensi dell’art. 114, n. 4, del regolamento di procedura.

24      Con ordinanza 27 settembre 2004, causa C‑7/04 P(R), Commissione/Akzo e Akcros (Racc. pag. I‑8739), il presidente della Corte, su impugnazione della Commissione, ha annullato i punti del dispositivo della citata ordinanza del presidente del Tribunale 30 ottobre 2003, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, con i quali veniva disposta la sospensione dell’esecuzione della decisione di rigetto 8 maggio 2003 e veniva deciso di conservare i documenti della serie A presso la cancelleria del Tribunale. Si è tuttavia preso atto della dichiarazione della Commissione secondo cui essa non avrebbe consentito a soggetti terzi di aver accesso ai documenti della serie A fino alla pronuncia della sentenza di merito nella causa T‑253/03.

25      A seguito della citata ordinanza del presidente della Corte Commissione/Akzo e Akcros, con lettera del 15 ottobre 2004 la cancelleria del Tribunale ha restituito alla Commissione la busta sigillata contenente i documenti della serie A.

26      Il 20 febbraio 2006, l’International Bar Association (IBA, Associazione internazionale dell’Ordine forense) ha depositato istanze di intervento nelle cause T‑125/03 e T‑253/03 a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con due ordinanze del presidente della Prima Sezione del Tribunale in data 26 febbraio 2007, l’IBA è stata ammessa ad intervenire.

27      In applicazione dell’art. 14 del regolamento di procedura e su proposta della Prima Sezione, il 19 aprile 2007 il Tribunale ha deciso, sentite le parti, in conformità all’art. 51 del citato regolamento, di rinviare le cause alla Prima Sezione ampliata.

28      Con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale 20 aprile 2007, le cause T‑125/03 e T‑253/03 sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura.

29      Con ordinanza della Prima Sezione ampliata 25 aprile 2007, il Tribunale, sulla base dell’art. 24, primo comma, dello Statuto della Corte e dell’art. 65, lett. b), dell’art. 66, n. 1, e dell’art. 67, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, ha chiesto alla Commissione di produrre i documenti delle serie A e B. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.

30      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale.

31      Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 28 giugno 2007.

 Conclusioni delle parti

32      Nella causa T‑125/03, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione;

–        annullare la decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, la decisione 30 gennaio 2003, nei limiti in cui la Commissione le ha considerate come la legittimazione e/o il fondamento della propria iniziativa di procedere al sequestro e/o all’esame e/o alla lettura dei documenti controversi;

–        ordinare alla Commissione di restituire i documenti controversi e impedirle l’utilizzo del loro contenuto;

–        condannare la Commissione alle spese.

33      Il CCBE, l’ECLA e l’IBA chiedono che, nella causa T‑125/03, il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione 10 febbraio 2003;

–        condannare la Commissione alle spese.

34      L’Ordine forense olandese sostiene parimenti le conclusioni presentate dalle ricorrenti nella causa T‑125/03.

35      La Commissione, dal canto suo, chiede, nella causa T‑125/03, che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

36      Nella causa T‑253/03, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di rigetto 8 maggio 2003;

–        condannare la Commissione alle spese.

37      Il CCBE, l’ECLA, l’ACCA e l’IBA chiedono, nella causa T‑253/03, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di rigetto 8 maggio 2003;

–        condannare la Commissione alle spese.

38      L’Ordine forense olandese sostiene parimenti le conclusioni presentate dalle ricorrenti nella causa T‑253/03.

39      La Commissione, dal canto suo, chiede, nella causa T‑253/03, che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 Sulla ricevibilità del ricorso nella causa T‑125/03

 Argomenti delle parti

40      La Commissione sostiene che il ricorso nella causa T‑125/03 è irricevibile poiché l’atto impugnato in tale causa, ovvero la decisione che impone l’accertamento, non è quello che ha prodotto gli effetti giuridici oggetto del presente procedimento. Essa fa valere che un ricorso di annullamento è ricevibile soltanto se, in primo luogo, l’atto impugnato produce effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9), e, in secondo luogo, se il ricorrente mantiene un interesse all’annullamento di tale atto (sentenza della Corte 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punto 32). Per determinare se un atto o una decisione produca tali effetti giuridici, occorrerebbe aver riguardo alla sua sostanza (sentenza del Tribunale 20 novembre 2002, causa T‑251/00, Lagardère e Canal+/Commissione, Racc. pag II‑4825, punti 63 e 64). Orbene, nel caso di specie, la decisione che impone l’accertamento non presenterebbe alcun nesso diretto con l’oggetto del presente procedimento. Il sequestro dei documenti controversi sarebbe, infatti, manifestamente dissociabile dalla decisione che impone l’accertamento, la quale ne costituirebbe soltanto il fondamento giuridico.

41      La Commissione sottolinea che, nella fattispecie, l’azione che ha inciso direttamente sulla sfera giuridica delle ricorrenti è oggetto di un procedimento distinto da quello che impone l’accertamento, ovvero il procedimento che riguarda specificatamente la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, stabilito dalla sentenza della Corte 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S/Commissione (Racc. pag. 1575; in prosieguo la «sentenza AM & S»). Nell’ambito di tale procedimento, il sequestro dei documenti controversi avrebbe costituito soltanto un atto preparatorio alla decisione di rigetto 8 maggio 2003, nella quale la Commissione avrebbe alla fine risolto la specifica questione della tutela di tali documenti. Di per sé, dunque, tale azione di sequestro non costituirebbe un atto impugnabile. Ad ogni modo, anche ammettendo che la decisione che impone l’accertamento abbia, inizialmente, potuto essere impugnata, la successiva adozione della decisione di rigetto 8 maggio 2003 avrebbe privato d’oggetto tale ricorso. Del resto, la Commissione sostiene che, anche in assenza di un procedimento specifico di controllo della legittimità degli atti procedurali eseguiti nel corso di un accertamento, la loro eventuale irregolarità potrebbe sempre essere invocata nell’ambito di un ricorso proposto contro la decisione finale che constata l’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza.

42      Le ricorrenti ribattono che l’annullamento della decisione che impone l’accertamento è idoneo a produrre conseguenze giuridiche nei loro riguardi, tra cui, in particolare, quella di rendere illegittimi il possesso e l’utilizzo da parte della Commissione dei documenti sequestrati. Esse ammettono che tale decisione non riguarda specificatamente i detti documenti e che, in realtà, non è tale decisione che ha inciso sulla loro sfera giuridica, quanto piuttosto il sequestro e l’esame successivi di tali documenti da parte della Commissione. Esse sostengono, ad ogni modo, che, quando la Commissione, prima di adottare una decisione ad hoc, impugnabile in sede giurisdizionale, riguardante una richiesta di tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, viene a conoscenza del contenuto dei documenti in questione, la situazione giuridica dell’impresa interessata ne è immediatamente e irreparabilmente pregiudicata. L’atto impugnabile potrebbe allora essere soltanto la decisione che impone l’accertamento.

43      Le ricorrenti sostengono che, nella fattispecie, esse non erano tenute, prima di adire i giudici comunitari, ad attendere l’eventuale adozione da parte della Commissione di un’ulteriore decisione ad hoc di rigetto della tutela dei documenti controversi. Tale decisione, in ogni caso, non potrebbe essere considerata come l’atto che lede la loro situazione giuridica, lesione che si sarebbe già verificata nel momento in cui la Commissione avesse letto i documenti oggetto della controversia. Inoltre, contrariamente a quanto essa affermerebbe, la Commissione non avrebbe in alcun modo garantito alle ricorrenti che, in esito all’accertamento, una decisione sulla riservatezza dei documenti in questione sarebbe stata presa entro un termine ragionevole. Peraltro, le ricorrenti fanno valere che per adire il giudice comunitario esse non dovevano nemmeno attendere l’adozione da parte della Commissione di un’eventuale decisione finale a carattere sanzionatorio. Infatti, sarebbe imprescindibile che esse siano in grado di tutelare il loro diritto alla riservatezza, anche se la causa non è definita né da una decisione che constata un’infrazione né da una decisione che pone termine all’indagine. Allo stesso modo, un ricorso introdotto avverso una decisione sanzionatoria non sarebbe sufficiente a tutelare adeguatamente la loro situazione giuridica.

44      Le ricorrenti sostengono peraltro che il sequestro dei documenti controversi e la presa di conoscenza del loro contenuto da parte della Commissione non possono essere considerati di per sé costituenti la decisione che lede la loro situazione giuridica, nei limiti in cui tali atti di divulgazione rappresentano soltanto l’applicazione della decisione che impone l’accertamento e non sono separabili da questa. Le ricorrenti contestano parimenti la tesi della Commissione secondo la quale l’azione di sequestro dei documenti controversi costituiva soltanto un atto preparatorio alla decisione di rigetto 8 maggio 2003. Pertanto, almeno per quanto riguarda i documenti della serie B, non ci sarebbero dubbi sul fatto che la Commissione, all’atto dell’accertamento, ha unilateralmente deciso che tali documenti non erano tutelati e ne ha ordinato la produzione alle ricorrenti, prendendo conoscenza del loro contenuto. La decisione di rigetto 8 maggio 2003 avrebbe potuto costituire, nel caso di specie, l’atto impugnabile soltanto se la Commissione avesse posto le due serie di documenti in una busta sigillata senza previamente esaminarli. In questo caso, invece, tale decisione di rigetto avrebbe semplicemente confermato la decisione della Commissione che imponeva la divulgazione dei documenti della serie B.

 Giudizio del Tribunale

45      Secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti che possono essere oggetto di un’azione di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (sentenza IBM/Commissione, cit., punto 9, e sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite da T‑10/92 a T‑12/92 e T‑15/92, Racc. pag. II‑2667, punto 28). In linea di principio, i provvedimenti intermedi, il cui obiettivo è quello di preparare la decisione finale, non costituiscono pertanto atti impugnabili. Tuttavia dalla giurisprudenza risulta che gli atti adottati nel corso della fase preparatoria che costituiscono di per sé il momento conclusivo di un procedimento speciale distinto da quello attraverso il quale la Commissione perviene ad adottare la decisione nel merito e che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, costituiscono anch’essi atti impugnabili (sentenza IBM/Commissione, cit., punti 10 e 11, e sentenza del Tribunale 7 giugno 2006, cause riunite T‑213/01 e T‑214/01, Österreichische Postsparkasse e Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commissione, Racc. pag. II‑1601, punto 65).

46      Quando un’impresa invoca la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti al fine di opporsi al sequestro di un documento nell’ambito di un accertamento effettuato sulla base dell’art. 14 del regolamento n. 17, la decisione con la quale la Commissione respinge tale richiesta produce effetti giuridici nei confronti di detta impresa, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Siffatta decisione le nega, infatti, il beneficio di una tutela prevista dal diritto comunitario e riveste un carattere definitivo e indipendente dalla decisione finale che constata un’infrazione alle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenza AM & S, punti 27 e 29‑32; v. anche, per analogia, sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. 1965, punti 18‑20).

47      A tal riguardo, occorre rilevare che la possibilità di cui l’impresa dispone di promuovere un ricorso avverso un’eventuale decisione che accerta un’infrazione alle regole di concorrenza non è sufficiente a conferirle una tutela adeguata dei suoi diritti. Da un lato, il procedimento amministrativo può non approdare ad una decisione di accertamento di infrazione. Dall’altro lato, il ricorso consentito avverso siffatta decisione, qualora questa dovesse intervenire, non fornisce comunque all’impresa lo strumento per prevenire gli effetti irreversibili che produrrebbe la presa visione irregolare di documenti tutelati dalla riservatezza (v., per analogia, sentenza AKZO Chemie/Commissione, cit., punto 20).

48      Ne deriva che la decisione della Commissione che respinge la richiesta di tutela di un determinato documento in base alla riservatezza – ed ordina, se del caso, la produzione del documento di cui trattasi – pone fine ad un procedimento speciale distinto da quello che deve consentire alla Commissione di pronunciarsi sull’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza e costituisce, pertanto, un atto impugnabile con ricorso di annullamento, accompagnato se necessario da una domanda di provvedimenti provvisori destinata in particolare a sospendere la sua esecuzione fino a che il Tribunale non decida sul ricorso di merito.

49      Allo stesso modo, si deve constatare che, quando la Commissione durante un accertamento sequestra un documento a proposito del quale è stata invocata la tutela in base alla riservatezza e lo acclude al fascicolo dell’indagine senza porlo in una busta sigillata e senza aver preso una decisione formale di rigetto, tale atto materiale implica necessariamente una tacita decisione della Commissione di respingere la tutela invocata dall’impresa (v., per analogia, sentenza AKZO Chemie/Commissione, cit., punto 17) e permette alla Commissione di venire immediatamente a conoscenza del documento di cui trattasi (v. infra, punto 86). Anche questa decisione tacita, dunque, deve poter essere oggetto di un ricorso di annullamento.

50      Nella fattispecie, per quanto riguarda, in primo luogo, i documenti della serie A, si deve constatare che, durante l’accertamento presso i locali delle ricorrenti, i funzionari della Commissione non sono stati in grado di giungere ad una conclusione definitiva quanto alla tutela di cui i detti documenti dovevano eventualmente beneficiare e si sono limitati a farne una copia e a metterla in una busta sigillata, che hanno portato via con loro (v. supra, punto 7). È dunque soltanto con la decisione di rigetto 8 maggio 2003 che la Commissione ha respinto definitivamente la richiesta delle ricorrenti relativa alla tutela di detti documenti in nome della riservatezza. In tale decisione, la Commissione ha inoltre manifestato la propria intenzione di aprire la busta sigillata contenente i documenti in questione e di accluderli al fascicolo, dopo la scadenza del termine di ricorso contro la detta decisione (v. supra, punto 14). Peraltro, è pacifico che la Commissione ha adottato tale decisione di rigetto senza aprire la busta sigillata e, pertanto, senza prendere conoscenza del contenuto dei documenti della serie A.

51      Per quanto riguarda, in secondo luogo, i documenti della serie B, è importante rilevare che, contrariamente a quelli della serie A, la Commissione, durante l’accertamento, ha considerato che essi non erano manifestamente tutelati dalla riservatezza, nonostante la richiesta formulata a riguardo dalle ricorrenti. Di conseguenza, essa ne ha fatto una copia e l’ha acclusa al fascicolo, senza isolarla in una busta sigillata (v. supra, punto 9). Il rigetto di tale tutela è dunque intervenuto, per i documenti della serie B, durante l’accertamento. È in quel momento, del resto, che la Commissione è potuta venire a conoscenza del contenuto di detti documenti.

52       Sulla scorta di quanto precede, si deve concludere che, ai fini delle cause in esame, gli atti che hanno prodotto effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi delle ricorrenti modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica sono stati, da una parte, per quanto riguarda i documenti della serie B, la decisione tacita di rigetto concretizzata nell’atto materiale di sequestro e di inserimento nel fascicolo di detti documenti, senza isolarli in una busta sigillata, e, dall’altra, per quanto riguarda i documenti della serie A, la decisione formale 8 maggio 2003 di rigetto della richiesta di tutela. Queste due decisioni costituiscono, pertanto, atti impugnabili con ricorso di annullamento.

53      Allo stesso modo, occorre rilevare che, nella sua decisione di rigetto 8 maggio 2003, la Commissione ha definitivamente respinto, anche per quanto riguarda i documenti della serie B, la richiesta delle ricorrenti di tutela della riservatezza (v. supra, punto 14). In tal modo, la Commissione ha ottemperato al suo obbligo di adottare una decisione formale di rigetto di tale richiesta di tutela ed ha pertanto definitivamente posto fine al distinto procedimento speciale previsto al riguardo. Tale decisione non presenta dunque un mero carattere confermativo per quanto riguarda i documenti della serie B. Di conseguenza, si deve concludere che le ricorrenti avevano il diritto di contestare tale decisione anche per quanto riguarda i documenti della serie B. Del resto, si deve constatare che la Commissione non si oppone alla ricevibilità, con riferimento a tali documenti, del ricorso proposto dalle ricorrenti nella causa T‑253/03 contro la decisione di rigetto 8 maggio 2003.

54      Per contro, occorre constatare che la decisione che impone l’accertamento – l’atto impugnato nella causa T‑125/03 – non ha prodotto gli effetti giuridici asseriti dalle ricorrenti nell’ambito del loro ricorso di annullamento.

55      A tale riguardo, va ricordato che la legittimità di un atto dev’essere valutata con riferimento agli elementi di diritto e di fatto esistenti al momento in cui tale decisione è stata adottata, di modo che gli atti posteriori ad una decisione non possono inficiarne la validità (sentenze della Corte 8 novembre 1983, cause riunite 96/82‑102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punto 16, e 17 ottobre 1989, causa 85/87, Dow Benelux/Commissione, Racc. pag. 3137, punto 49). Pertanto, da una giurisprudenza costante risulta che, nell’ambito di un’indagine ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17, un’impresa non può far valere l’illegittimità da cui sarebbe viziato lo svolgimento di procedure di accertamento a sostegno di conclusioni dirette all’annullamento dell’atto in base al quale la Commissione procede a tale accertamento (v., in tal senso, sentenza Dow Benelux/Commissione, cit., punto 49, e sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II‑931, punto 413). Pertanto, l’eventuale utilizzazione di una decisione che impone un accertamento è priva di incidenza sulla legittimità della decisione che impone l’ispezione (sentenze del Tribunale 8 marzo 2007, causa T‑339/04, France Télécom/Commissione, Racc. pag. II‑521, punto 54, e causa T‑340/03, France Télécom/Commissione, Racc. pag. II‑107, punto 126).

56      Nella fattispecie, si deve necessariamente constatare che gli atti e le decisioni contestati dalle ricorrenti sono intervenuti in seguito all’adozione della decisione che impone l’accertamento. Quest’ultima si limita ad autorizzare la Commissione ad accedere ai locali delle ricorrenti e a prendere copia dei documenti aziendali pertinenti. Questa decisione non contiene alcun riferimento ai documenti delle serie A e B e non fa alcuna menzione della questione della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Come ammesso dalle ricorrenti, d’altronde, non è tale decisione ad aver inciso sulla loro situazione giuridica, ma il sequestro e il controllo successivi di tali documenti da parte della Commissione (v. supra, punto 42). Orbene, come è stato dichiarato, queste misure costituiscono un procedimento speciale distinto riguardante in maniera specifica la questione dell’applicazione a determinati documenti della tutela della riservatezza (v. supra, punti 45‑48).

57      Sulla scorta di quanto precede, si deve concludere che il ricorso proposto nella causa T‑125/03 contro la decisione che impone l’accertamento è irricevibile. Occorre dunque esaminare nel merito il ricorso nella causa T‑253/03.

 Sul merito nella causa T‑253/03

58      Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il principio di tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti e, in tal modo, ha violato il Trattato CE e il regolamento n. 17. Più particolarmente, esse deducono tre motivi a sostegno del loro ricorso. Il primo motivo è relativo alla violazione delle procedure riguardanti l’attuazione del principio di riservatezza. Il secondo motivo riguarda il rigetto ingiustificato di tale tutela con riferimento ai cinque documenti controversi. Il terzo motivo è relativo alla violazione dei diritti fondamentali che sarebbero alla base di tale tutela.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione delle procedure riguardanti l’attuazione del principio di tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti

 Argomenti delle parti

59      Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato la procedura di applicazione della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, ha leso l’art. 242 CE e il loro diritto di adire i giudici comunitari ed ha violato il principio della parità di trattamento.

60      Esse asseriscono che, nella sentenza AM & S, la Corte ha definito la procedura che la Commissione doveva seguire nei casi in cui l’impresa sottoposta ad un accertamento ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17 rifiutasse di produrre taluni documenti aziendali invocandone il carattere riservato. Tale procedura comporterebbe tre fasi. In primo luogo, spetterebbe all’impresa l’obbligo di fornire ai funzionari della Commissione, senza per questo essere tenuta a render loro noto il contenuto dei documenti in questione, gli elementi utili atti a provare che questi ultimi soddisfano le condizioni cui è subordinato il loro carattere riservato. In secondo luogo, qualora la Commissione ritenga che tale prova non sia stata fornita, spetterebbe ad essa ordinare, con una decisione ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, la produzione dei documenti controversi. Le ricorrenti ammettono che, in via subordinata, e conformemente alla logica alla base della sentenza AM & S, la Commissione potrebbe, durante l’accertamento, fare copie dei documenti di cui trattasi e porle in una busta sigillata. Infine, in terzo luogo, nel caso in cui l’impresa interessata continuasse ad invocare la tutela in questione, spetterebbe al giudice comunitario decidere sulla controversia.

61      Le ricorrenti ritengono che due punti fondamentali debbano essere sottolineati. In primo luogo, la Corte non avrebbe inteso permettere alla Commissione di verificare il contenuto stesso di un documento per determinare se si applichi la tutela della riservatezza. In secondo luogo, spetterebbe esclusivamente ai giudici comunitari risolvere i litigi relativi all’applicazione di tale tutela. Le ricorrenti fanno altresì notare che la semplice lettura, al momento del procedimento di controllo, dei documenti per i quali detta tutela è stata invocata, si pone in contrasto con la sostanza stessa del principio di riservatezza. Tale principio sarebbe, infatti, immediatamente ed irrimediabilmente violato nel momento in cui il contenuto di un documento protetto fosse divulgato (conclusioni degli avvocati generali Warner e Sir Gordon Slynn per la sentenza AM & S, rispettivamente Racc. pag. 1619, in particolare pagg. 1638 e 1639, e Racc. pag. 1642, in particolare pag. 1662). Anziché procedere ad un esame sommario, la Commissione, in caso di dubbio, dovrebbe mettere una copia dei documenti interessati, senza averli previamente consultati, in una busta sigillata, ai fini della successiva definizione della controversia.

62      Orbene, secondo le ricorrenti, la Commissione non ha rispettato, nel caso di specie, alcuna delle tre fasi della procedura stabilita nella sentenza AM & S.

63      Così, per quanto riguarda la prima fase, la Commissione avrebbe costretto le ricorrenti a rivelare il contenuto dei documenti controversi, nonostante esse avessero invocato il loro carattere riservato. Alla scoperta dei detti documenti sarebbero seguite lunghe discussioni tra il consulente locale delle ricorrenti e la Commissione riguardo alla procedura da seguire per il controllo di tali documenti. La Commissione avrebbe precisato alle ricorrenti che ogni ulteriore ritardo nella consegna e nel controllo di tali documenti avrebbe costituito un ostacolo all’accertamento ed avrebbe potuto costituire una violazione dell’art. 65 del Competition Act del Regno Unito (legge britannica sulla concorrenza), passibile di pena detentiva e di ammenda. Soltanto dopo aver espresso vive proteste le ricorrenti avrebbero consegnato i documenti della serie B alla Commissione per il controllo. Peraltro, durante l’accertamento, gli ispettori della Commissione avrebbero letto e si sarebbero reciprocamente descritti il contenuto dei documenti delle serie A e B per diversi minuti di seguito.

64      Per quanto riguarda la seconda fase della procedura, le ricorrenti sostengono che, avendo la Commissione considerato che le informazioni e gli argomenti da loro invocati non erano sufficienti a provare che i documenti controversi erano tutelati, essa avrebbe dovuto adottare una decisione che imponesse di produrre tali documenti, prima di sottrarli effettivamente dai locali. La Commissione invece non avrebbe proceduto in tal modo. Così, per quanto riguarda i documenti della serie A, la Commissione li avrebbe posti in una busta sigillata e li avrebbe portati via a Bruxelles. Ad avviso delle ricorrenti, se la procedura della busta sigillata di per sé non lede la sostanza della tutela della riservatezza, essa non appare tuttavia conforme alla procedura stabilita dalla Corte nella sentenza AM & S. Quanto ai documenti della serie B, la Commissione avrebbe rifiutato la possibilità di metterli in una busta sigillata e li avrebbe acclusi agli altri documenti sequestrati, privando così le ricorrenti di ogni possibilità di dimostrare che essi dovevano essere tutelati dalla riservatezza.

65      Per quanto riguarda la terza fase, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha manifestamente violato la procedura stabilita nella sentenza AM & S decidendo unilateralmente, nella decisione di rigetto 8 maggio 2003, che i documenti controversi non erano tutelati dalla riservatezza. Attribuendosi il diritto di decidere in prima istanza, la Commissione avrebbe privato il giudice comunitario della possibilità di dirimere la controversia in un momento in cui detta tutela non era ancora compromessa.

66      Il CCBE sostiene che la procedura stabilita dalla Corte nella sentenza AM & S è volta a far sì che, quando la Commissione e l’impresa sottoposta ad indagine sono incapaci di dirimere la controversia circa il carattere riservato di una comunicazione, sia la Corte a decidere, senza che la Commissione debba previamente venire a conoscenza del documento. La Commissione non avrebbe nemmeno il diritto di procedere ad un esame sommario dei documenti, che rischierebbe di rivelare il loro contenuto. Il CCBE ammette che il fatto di far valere la riservatezza non deve dare all’impresa la possibilità di occultare o distruggere documenti, ma considera comunque inadeguato il fatto che gli ispettori della Commissione vengano in possesso di copie e le portino via, anche in una busta sigillata. Nel caso in cui i documenti dovessero essere trattenuti dalla Commissione, occorrerebbe almeno che questa li invii direttamente ai suoi consiglieri controllori, il cui mandato dovrebbe essere esteso al fine di garantire che tali documenti non siano accessibili ad alcun membro della direzione generale della concorrenza della Commissione. Il CCBE sarebbe ad ogni modo favorevole al deposito dei documenti presso la cancelleria del Tribunale o al loro affidamento ad un terzo neutrale.

67      L’Ordine forense olandese sostiene che il principio di tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti non ha lo scopo di impedire solo l’utilizzazione dei documenti così garantiti, ma anche la loro divulgazione. Un esame sommario di un documento potrebbe già comportare la violazione del detto principio. L’ECLA, da parte sua, sostiene che, nella sua sentenza AM & S, la Corte ha elaborato una procedura basata sul principio di riservatezza che vieta ogni divulgazione del documento protetto. Il metodo proporzionato consisterebbe nel sigillare i detti documenti e nel farli esaminare da un terzo indipendente, come il consigliere controllore. Spetterebbe ad ogni modo alla Corte decidere sulla questione della riservatezza. Infine, l’ACCA sostiene che il compito di dirimere le controversie relative all’applicabilità della riservatezza deve essere affidata ad un arbitro indipendente.

68      La Commissione fa notare che, se, nella sua sentenza AM & S, la Corte ha previsto una particolare procedura per la soluzione dei litigi relativi alla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, essa non ha tuttavia inteso attribuirle un valore assoluto. Tale sentenza non esigerebbe che, ogni volta che tale principio è invocato, la Commissione si astenga dal prendere copia dei documenti e li chieda successivamente all’impresa. Così, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, l’accertamento iniziale sarebbe stato basato sull’art. 14, n. 2, del regolamento n. 17 – il quale consentirebbe all’impresa di rifiutare la trasmissione dei documenti – e non, come nel caso di specie, sul n. 3 di detta disposizione, che obbligherebbe l’impresa a sottoporsi all’accertamento. In realtà, l’unico principio posto da tale sentenza sarebbe quello per cui la Commissione deve adottare una decisione motivata sul carattere riservato o meno dei documenti controversi al fine di dare all’impresa la possibilità di investire della causa i giudici comunitari.

69      Fino a questo momento la Commissione seguirebbe la seguente procedura: quando essa non ha alcun dubbio sulla riservatezza di un documento, sulla base di un esame sommario della presentazione generale del documento, dell’intestazione, del titolo e di altre caratteristiche, nonché sulla base dei pertinenti chiarimenti forniti dall’impresa, essa lo lascerebbe da parte; quando, sulla base di detto esame sommario, essa non ha alcun dubbio circa il carattere non riservato di un documento, essa ne prenderebbe una copia e l’accluderebbe al fascicolo dell’accertamento; infine, quando l’esame sommario del documento fa sorgere un dubbio in ordine al suo carattere riservato, essa si asterrebbe da qualsiasi analisi, rinvierebbe la sua valutazione e metterebbe una copia del documento in una busta sigillata che porterebbe via con sé.

70      Ad avviso della Commissione, l’esame sommario, in loco, del documento non ha altra finalità se non quella di identificare i casi in cui la riservatezza non può essere esclusa, mentre il minimo dubbio andrebbe a vantaggio dell’impresa facendo scattare automaticamente la procedura della busta sigillata. La possibilità, per la Commissione, di farsi un’opinione preliminare sull’esistenza o meno di un dubbio circa l’applicabilità di detta tutela avrebbe il vantaggio di ridurre il rischio di domande di tutela abusive e sarebbe conforme alla sentenza AM & S. La procedura della busta sigillata permetterebbe altresì di evitare il rischio che i documenti siano distrutti dall’impresa. La Commissione fa anche osservare che, nella maggior parte degli Stati membri, le autorità competenti in materia di concorrenza trattano in maniera simile la questione della riservatezza nel contesto delle ispezioni in loco.

71      La Commissione sostiene, peraltro, che la procedura descritta non può ledere i diritti procedurali delle imprese. Anche supponendo che sia accertato che il fatto di aver preso conoscenza di documenti idonei a beneficiare della tutela della riservatezza arrechi all’impresa un pregiudizio lesivo dei diritti della difesa di quest’ultima, un pregiudizio del genere potrebbe sempre essere riparato. Infatti, la Commissione sarebbe nell’impossibilità di utilizzare documenti aventi carattere riservato per comprovare un’infrazione.

72      Nella fattispecie, la Commissione considera che essa ha rigorosamente osservato una procedura legittima e proporzionata per la tutela dei documenti controversi, in conformità alla sentenza AM & S, e che i diritti procedurali delle ricorrenti sono stati pienamente rispettati. Essa precisa che è stato convenuto con le ricorrenti che il funzionario della Commissione responsabile dell’accertamento avrebbe consultato il fascicolo con un rappresentante di quest’ultima al suo fianco. Ove la riservatezza fosse invocata per un particolare documento, le ricorrenti dovevano farne richiesta motivandola sulla base del documento stesso. La Commissione ritiene, peraltro, che la presentazione da parte delle ricorrenti, in fase di replica e senza spiegazioni del ritardo, di un resoconto dell’accertamento, elaborato dai loro avvocati, violi l’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura.

73      Per quanto riguarda i documenti della serie A, la Commissione fa notare che il loro esame sommario ha fatto sorgere un dubbio, in particolare per la presenza di un riferimento scritto a mano al nome di un avvocato esterno sulla prima pagina di uno di essi. Poiché nessuno dei chiarimenti forniti in loco dalle ricorrenti si sarebbe dimostrato sufficiente a fugare il dubbio, i funzionari della Commissione avrebbero posto i documenti in una busta sigillata. Quanto ai documenti della serie B, l’ispettore della Commissione avrebbe ritenuto, sulla base di un esame sommario di questi e delle informazioni fornite dall’impresa e sul fondamento di una giurisprudenza incontestata, che non ci fosse il minimo dubbio circa il fatto che essi non erano coperti dalla riservatezza. Di conseguenza, i dipendenti della Commissione ne avrebbero fatto una copia e l’avrebbero allegata al fascicolo dell’ispezione.

74      La Commissione sostiene peraltro che l’esame sommario di un documento non equivale esattamente alla sua lettura. Se è vero che la responsabile dell’accertamento sarebbe stata in grado di consultare sommariamente i documenti della serie A durante l’accertamento, sarebbe falso sostenere, invece, che i funzionari della Commissione li avrebbero letti prima di metterli in una busta. Quanto ai documenti della serie B, soltanto a seguito dell’accertamento la Commissione li avrebbe finalmente letti e avrebbe preso conoscenza del loro contenuto. La Commissione contesta inoltre le affermazioni delle ricorrenti secondo le quali il loro assenso finale alla consegna dei documenti della serie B sarebbe stato ottenuto sotto minaccia di sanzioni penali. Tali affermazioni sarebbero materialmente inesatte, in quanto il preteso rifiuto di comunicazione riguarderebbe in realtà l’insieme del fascicolo. Ad ogni modo, informare un’impresa del fatto che la sua mancata cooperazione può comportare l’applicazione del diritto nazionale e, eventualmente, di sanzioni penali sarebbe conforme al regolamento n. 17.

75      La Commissione sostiene che le ricorrenti sarebbero state informate dei loro diritti fin dall’inizio dell’accertamento e, in seguito, sarebbero sempre state in grado di adire il Tribunale. Nel caso dei documenti della serie A, esse avrebbero saputo fin dall’inizio che la procedura avrebbe portato all’adozione di una decisione idonea a costituire oggetto di ricorso. Con riferimento ai documenti della serie B, la Commissione avrebbe lasciato aperta la possibilità di contestare la valutazione operata in loco da uno dei suoi funzionari.

 Giudizio del Tribunale

76      Occorre rilevare innanzi tutto che il regolamento n. 17 conferisce alla Commissione un ampio potere di indagine e di accertamento per individuare le infrazioni agli artt. 81 CE e 82 CE. In particolare, ai sensi delle disposizioni degli artt. 11 e 14 di tale regolamento, la Commissione può raccogliere le informazioni e procedere agli accertamenti necessari per la repressione delle infrazioni alle regole di concorrenza [a partire dal 1° maggio 2004, i poteri di indagine della Commissione in tale materia sono regolati in particolare dagli artt. 17‑22 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1)]. L’art. 14, n. 1, del regolamento n. 17, in particolare, autorizza la Commissione a farsi mostrare i documenti aziendali, vale a dire i documenti relativi all’attività dell’impresa sul mercato. Orbene, come precisato dalla Corte, la corrispondenza tra l’avvocato e il suo cliente, per quanto riguarda una siffatta attività, rientra nella categoria dei documenti cui si riferiscono gli artt. 11 e 14 del regolamento n. 17 (sentenza AM & S, punto 16). La Corte ha altresì dichiarato che spetta alla stessa Commissione, e non già all’impresa interessata o ad un terzo, perito o arbitro, decidere se un documento debba o meno esserle mostrato (sentenza AM & S, punto 17).

77      Orbene, la Corte ha dichiarato che il regolamento n. 17 non esclude la possibilità di riconoscere, a determinate condizioni, il carattere riservato di taluni documenti aziendali. Essa ha così precisato che il diritto comunitario, derivante da una compenetrazione non soltanto economica, ma anche giuridica, fra gli Stati membri, deve tener conto dei principi e delle concezioni comuni ai diritti di questi Stati per quanto riguarda il rispetto della riservatezza relativamente, tra l’altro, a talune comunicazioni fra gli avvocati e i loro clienti. Questa riservatezza risponde, infatti, all’esigenza, la cui importanza è riconosciuta in tutti gli Stati membri, di garantire a chiunque la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, la cui professione implica per natura il compito di dare, in modo indipendente, pareri giuridici a chiunque ne abbia bisogno. Allo stesso modo, la Corte ha considerato che la tutela della riservatezza della corrispondenza tra avvocati e clienti costituisce un complemento necessario del pieno esercizio dei diritti della difesa (sentenza AM & S/Commissione, punti 18 e 23).

78      Occorre pertanto concludere che il regolamento n. 17 deve essere interpretato nel senso che tutela, a determinate condizioni, la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti (sentenza AM & S, punto 22).

79      Per quanto riguarda la procedura da seguire per l’applicazione di detta tutela, la Corte ha stabilito che, nel caso in cui un’impresa, sottoposta ad accertamento ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17, rifiuti, invocando la riservatezza, di produrre, tra i documenti aziendali richiesti dalla Commissione, la corrispondenza scambiata col proprio avvocato, essa è tenuta comunque sia a fornire ai funzionari incaricati della Commissione – senza per questo dover svelare loro il contenuto dei documenti in questione – gli elementi utili atti a provare che questi ultimi soddisfano le condizioni cui è subordinata la loro tutela legale. La Corte ha precisato che, ove la Commissione ritenga che tale prova non sia stata fornita, spetta ad essa ordinare, a norma dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, la produzione della corrispondenza in questione e, se necessario, infliggere all’impresa ammende o penalità di mora, in forza del medesimo regolamento, al fine di sanzionare il rifiuto da parte di quest’ultima vuoi di fornire gli ulteriori elementi di prova considerati necessari dalla Commissione, vuoi di produrre i documenti che la Commissione ritenesse non presentare carattere riservato legalmente protetto (sentenza AM & S/Commissione, punti 29‑31). È poi possibile per l’impresa sottoposta ad accertamento presentare un ricorso di annullamento contro una decisione del genere della Commissione, eventualmente accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE (sentenza AM & S, punto 32).

80      È chiaro, pertanto, che il semplice fatto che un’impresa reclami la riservatezza di un determinato documento non è sufficiente per impedire alla Commissione di prendere conoscenza di tale documento qualora, per altro verso, tale impresa non fornisca alcun elemento utile atto a provare che esso è effettivamente tutelato dalla riservatezza. In particolare, l’impresa interessata può indicare alla Commissione quali sono l’autore e il destinatario del documento, illustrare le rispettive funzioni e responsabilità di ciascuno e far riferimento allo scopo e al contesto in base ai quali il documento è stato redatto. Allo stesso modo, essa può menzionare il contesto nel quale il documento è stato trovato, la maniera in cui è stato classificato o altri documenti con i quali esso sia in rapporto.

81      In un gran numero di casi, solo un esame sommario della presentazione generale del documento o dell’intestazione, del titolo o di altre caratteristiche esteriori del documento permetterà ai funzionari della Commissione di verificare l’esattezza delle giustificazioni invocate dall’impresa e di assicurarsi del carattere riservato del documento in questione, al fine di lasciarlo da parte. In taluni casi, comunque, anche un esame sommario del documento, malgrado il suo carattere superficiale, comporta il rischio che i funzionari della Commissione vengano a conoscenza di informazioni coperte dalla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, nel caso in cui la presentazione formale del documento controverso non metta chiaramente in evidenza il carattere riservato di quest’ultimo.

82      Orbene, come è stato precisato al precedente punto 79, dalla sentenza AM & S risulta che è senza dover svelare il contenuto dei documenti controversi che l’impresa è tenuta a presentare ai funzionari della Commissione gli elementi utili atti a provare il loro effettivo carattere riservato cui è subordinata la loro tutela (sentenza AM & S, punto 29). Pertanto, si deve dichiarare che l’impresa sottoposta ad un accertamento sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 ha il diritto di negare ai funzionari della Commissione la possibilità di consultare, anche in modo sommario, uno o più documenti concreti che sostiene essere tutelati dalla riservatezza, a condizione che essa ritenga che siffatto esame sommario non sia possibile senza svelare il contenuto dei detti documenti e purché essa ne dia una spiegazione motivata ai funzionari della Commissione.

83      Nel caso in cui, nel corso di un accertamento sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, la Commissione ritenga che gli elementi forniti dall’impresa non sono atti a provare il carattere riservato dei documenti controversi, in particolare qualora quest’ultima rifiuti ai funzionari della Commissione la consultazione sommaria di un documento, i funzionari della Commissione possono mettere una copia del documento o dei documenti interessati in una busta sigillata e in seguito portarla via con loro ai fini della successiva definizione della controversia. Tale procedura consente, infatti, di escludere i rischi di violazione della riservatezza, lasciando al contempo alla Commissione la possibilità di mantenere un certo controllo sui documenti oggetto dell’accertamento ed evitando il rischio di successiva scomparsa o manipolazione di tali documenti.

84      Il ricorso a siffatta procedura della busta sigillata, peraltro, non può essere considerato in contraddizione con l’esigenza, stabilita al punto 31 della sentenza AM & S, che la Commissione, nel caso di controversia con l’impresa interessata circa il carattere riservato di un documento, adotti una decisione che imponga la produzione di tale documento. Infatti, un’esigenza del genere si spiegava con il contesto particolare della causa che aveva dato luogo alla sentenza AM & S, in particolare con la circostanza che la decisione iniziale che imponeva un accertamento presso i locali dell’impresa interessata non era una decisione formale ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (citate conclusioni dell’avvocato generale Warner per la sentenza AM & S, Racc. pag. 1624), e, pertanto, l’impresa interessata aveva il diritto, poi effettivamente esercitato, di rifiutarsi di produrre i documenti richiesti dalla Commissione.

85      Ad ogni modo, occorre rilevare che, nell’ipotesi in cui la Commissione non sia soddisfatta degli elementi e dei chiarimenti forniti dai rappresentanti dell’impresa oggetto di controllo al fine di provare che il documento interessato è tutelato dalla riservatezza, essa non ha il diritto di prendere conoscenza del contenuto del documento prima di aver adottato una decisione che permetta all’impresa interessata di adire utilmente il Tribunale e, se del caso, il giudice dell’urgenza (v., in tal senso, sentenza AM & S, punto 32).

86      Infatti, alla luce della particolare natura del principio di tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, la cui finalità consiste tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare l’esigenza di garantire a chiunque la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v. supra, punto 77), si deve considerare che la presa di conoscenza da parte della Commissione del contenuto di un documento riservato costituisce di per sé una violazione di detto principio. Contrariamente a quanto sembra sostenere la Commissione, pertanto, la tutela della riservatezza supera l’esigenza che le informazioni confidate dall’impresa al proprio avvocato o il contenuto del parere di quest’ultimo non siano utilizzati contro di essa in una decisione sanzionatoria di infrazioni alle regole di concorrenza.

87      Tale tutela è volta, in primo luogo, a garantire l’interesse pubblico ad una buona amministrazione della giustizia consistente nell’assicurare che ogni cliente abbia la libertà di rivolgersi al proprio avvocato senza temere che le confidenze eventualmente comunicate possano essere ulteriormente divulgate. In secondo luogo, essa ha lo scopo di evitare i pregiudizi che la presa di conoscenza da parte della Commissione del contenuto di un documento riservato e l’inserimento irregolare di questo nel fascicolo dell’indagine possono causare ai diritti della difesa dell’impresa interessata. Pertanto, anche se tale documento non è utilizzato come mezzo di prova in una decisione sanzionatoria di infrazioni alle regole di concorrenza, l’impresa può subire pregiudizi che non potranno essere riparati oppure potranno esserlo solo con molta difficoltà. Da una parte, l’informazione tutelata dalla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti potrebbe essere utilizzata dalla Commissione, direttamente o indirettamente, per ottenere nuove informazioni o nuovi mezzi di prova, senza che l’impresa interessata sia sempre in grado di identificarli e di evitare che siano utilizzati contro di lei. D’altra parte, non sarebbe riparabile il danno eventualmente subìto dall’impresa interessata a causa della divulgazione a terzi di informazioni tutelate dalla riservatezza, per esempio se tale informazione fosse utilizzata in una comunicazione degli addebiti durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione. Il semplice fatto che la Commissione non possa utilizzare i documenti protetti quali elementi di prova in una decisione sanzionatoria non è sufficiente, pertanto, a riparare o ad eliminare i danni che risulterebbero dalla presa di conoscenza da parte della Commissione del contenuto dei suddetti documenti.

88      La tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti implica altresì che, una volta che la Commissione ha adottato la sua decisione di rigetto di una domanda a questo titolo, essa può prendere conoscenza del contenuto dei documenti in questione soltanto dopo aver dato all’impresa interessata la possibilità di adire utilmente il Tribunale. In proposito, la Commissione è tenuta ad attendere la scadenza del termine per la proposizione del ricorso avverso la sua decisione di rigetto prima di prendere visione del contenuto di tali documenti. Ad ogni modo, poiché un ricorso del genere non ha effetto sospensivo, spetta all’impresa interessata proporre una domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione di rigetto della richiesta di tale tutela (v., in tal senso, sentenza AM & S, punto 32).

89      Del resto, con riferimento agli argomenti della Commissione relativi alla possibilità che alcune imprese abusino della procedura descritta formulando, a fini puramente dilatori, richieste di tutela della riservatezza manifestamente infondate o opponendosi, senza una giustificazione obiettiva, ad un eventuale controllo sommario dei documenti durante un accertamento, è sufficiente constatare che la Commissione dispone di strumenti atti, se del caso, a scoraggiare e sanzionare pratiche del genere. Infatti, tali comportamenti potrebbero essere sanzionati ai sensi dell’art. 23, n. 1, del regolamento n. 1/2003 (e, anteriormente, dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 17) o essere presi in considerazione quali circostanze aggravanti per il calcolo di un’eventuale ammenda inflitta nell’ambito di una decisione sanzionatoria di un’infrazione alle regole di concorrenza.

90      Infine, occorre osservare, come fatto notare dalla Corte nella sentenza AM & S, che il principio di riservatezza non può ostare a che il cliente di un avvocato renda note le sue comunicazioni intervenute con quest’ultimo, se ritiene di avere interesse a farlo (punto 28 della sentenza).

91      È alla luce delle considerazioni e dei principi di cui sopra che occorre esaminare le censure fatte valere dalle ricorrenti.

92      In via preliminare, si deve scartare la tesi della Commissione secondo la quale la presentazione da parte delle ricorrenti, in fase di replica, di un resoconto dell’accertamento, elaborato dai loro avvocati, viola l’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura (v. supra, punto 72). Infatti, è necessario constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, le ricorrenti hanno spiegato le ragioni per le quali esse non avevano prodotto in precedenza tale resoconto, ovvero per il suo carattere riservato e per la necessità di contestare le tesi sostenute dalla Commissione nel suo controricorso (v., in particolare, punti 21‑26 della replica). In proposito, occorre anche rilevare che la produzione di tale resoconto fa seguito alla presentazione da parte della Commissione, con il suo controricorso, del processo verbale di accertamento elaborato dai suoi dipendenti. Infine, occorre ricordare che, se le parti non sono d’accordo sugli elementi di fatto evocati nel ricorso e nel controricorso, è necessariamente nella replica e nella controreplica che esse devono poter presentare le prove a sostegno delle loro rispettive rappresentazioni dei fatti.

93      Per quanto riguarda le censure dedotte dalle ricorrenti, in primo luogo, queste ultime sostengono che la Commissione, durante l’accertamento, le ha obbligate a rivelare il contenuto dei documenti controversi, nonostante esse avessero invocato il carattere riservato di questi. Esse rimproverano in particolare ai funzionari della Commissione di aver esaminato in loco i detti documenti, nonostante l’opposizione dei propri rappresentanti.

94      Tanto dall’allegato al processo verbale di accertamento elaborato dai funzionari della Commissione quanto dalla versione non riservata del resoconto dell’accertamento preparata dagli avvocati delle ricorrenti emerge che, durante l’accertamento, i funzionari della Commissione e i rappresentanti delle ricorrenti hanno avuto lunghe discussioni sulla maniera di procedere al controllo dei documenti controversi. Nel corso di tali discussioni, le ricorrenti si sono fermamente opposte all’esame sommario di detti documenti da parte dei funzionari della Commissione invocando in particolare il fatto che almeno alcuni dei suddetti documenti, prima facie, avrebbero potuto non apparire protetti dalla riservatezza, in quanto non contenevano necessariamente riferimenti ad avvocati esterni o al loro carattere riservato. Le ricorrenti, tuttavia, hanno fatto valere che tali documenti erano stati preparati allo scopo di domandare un parere giuridico o contenevano un parere giuridico e hanno sostenuto che il loro esame sommario non avrebbe permesso di valutare il loro carattere riservato senza svelarne allo stesso tempo il contenuto. Dal processo verbale e dal resoconto di cui sopra, emerge altresì che la Commissione ha insistito per procedere all’esame sommario di detti documenti e che i rappresentanti delle ricorrenti vi hanno acconsentito soltanto dopo che i funzionari della Commissione e dell’OFT avevano indicato ad essi che il rifiuto di consentire loro di effettuare un siffatto esame sarebbe equivalso ad un’ostruzione nei confronti dell’accertamento, passibile di sanzioni amministrative e penali.

95      Di conseguenza, il Tribunale considera che la Commissione ha costretto le ricorrenti ad accettare l’esame sommario dei documenti controversi, sebbene, con riguardo alle due copie del memorandum dattiloscritto della serie A e alle note manoscritte della serie B, i rappresentanti delle ricorrenti avessero asserito, con argomenti giustificativi a sostegno, che un esame del genere esigeva che essi svelassero il contenuto dei documenti controversi. Infatti, si deve constatare che un esame sommario dei detti documenti non era idoneo a consentire ai funzionari della Commissione di valutare il loro eventuale carattere riservato senza allo stesso tempo dar loro la possibilità di prendere conoscenza del contenuto di questi. Pertanto, occorre concludere che al riguardo la Commissione ha violato la procedura di applicazione della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti.

96      In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione, facendo una copia dei documenti della serie A e mettendola in una busta sigillata, non si è esattamente conformata alla procedura stabilita dalla Corte nella sentenza AM & S ed affermano che la Commissione avrebbe dovuto adottare una decisione formale che ordinasse la produzione di detti documenti. Tale censura non può tuttavia essere accolta. Infatti, come è stato dichiarato, l’utilizzazione della procedura della busta sigillata, in circostanze quali quelle della fattispecie, non viola la procedura stabilita dalla suddetta sentenza (v. supra, punto 84). Del resto, è importante sottolineare che dal processo verbale e dal resoconto di cui sopra emerge che, durante l’accertamento, i rappresentanti delle ricorrenti hanno più volte richiesto ai funzionari della Commissione di utilizzare la procedura della busta sigillata per i documenti controversi.

97      In terzo luogo, le ricorrenti contestano alla Commissione il fatto di aver respinto, durante l’accertamento, la loro richiesta di tutela dei documenti della serie B sulla base della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Occorre rilevare a tal riguardo che, nel corso dell’ispezione, le ricorrenti hanno effettivamente invocato detta tutela ed hanno addotto diverse giustificazioni a sostegno di tale richiesta tra cui, in particolare, il fatto che i documenti in questione erano stati redatti allo scopo di chiedere un parere giuridico o contenevano tale parere giuridico. Pertanto, è necessario concludere che, visto che la Commissione non era rimasta soddisfatta dei chiarimenti forniti dalle ricorrenti, le incombeva l’obbligo, prima di prendere conoscenza del contenuto dei documenti in questione, di adottare una decisione formale di rigetto della detta richiesta di tutela, tale da consentire alle ricorrenti di adire utilmente il Tribunale (v. supra, punto 85).

98      Orbene, si deve necessariamente constatare che la Commissione non ha posto le ricorrenti nella condizione di adire utilmente il Tribunale allo scopo di evitare che essa venisse a conoscenza del contenuto dei documenti della serie B. Occorre, infatti, ricordare che i dipendenti della Commissione, nel corso dell’accertamento, hanno concluso che i documenti della serie B non erano manifestamente riservati e che essi ne hanno preso una copia e l’hanno acclusa al fascicolo dell’ispezione, senza inserirla in una busta sigillata. Pertanto, in quello stesso momento, la Commissione ha potuto prendere conoscenza, in maniera completa, del contenuto dei detti documenti (v. supra, punto 51). Occorre quindi dichiarare che al riguardo la Commissione ha violato la procedura di applicazione della tutela della riservatezza.

99      In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che, con la sua decisione di rigetto dell’8 maggio 2003, la Commissione ha violato la procedura stabilita nella sentenza AM & S decidendo unilateralmente che i documenti controversi non erano protetti dal carattere riservato. Occorre tuttavia rilevare che, contrariamente a quanto preteso dalle ricorrenti, il semplice fatto che la Commissione adotti una decisione di rigetto di una richiesta di tutela della riservatezza non incide sulla procedura di applicazione di tale tutela, in quanto la Commissione non viene a conoscenza dei documenti in questione prima di aver dato all’impresa interessata l’opportunità di adire utilmente il Tribunale e, se del caso, il giudice dell’urgenza, per contestare detta decisione di rigetto (v. supra, punto 85).

100    Orbene, nella fattispecie, con riferimento ai documenti della serie B, anche se essi sono considerati dalla decisione di rigetto dell’8 maggio 23, è pacifico che la Commissione aveva preso conoscenza del loro contenuto molto prima dell’adozione di detta decisione. Invece, per quanto riguarda i documenti della serie A, occorre ricordare che la Commissione ne ha fatto una copia durante l’accertamento ponendola in busta sigillata. In seguito, essa ha adottato una decisione preliminare sulla richiesta delle ricorrenti, senza per questo aprire la busta sigillata né esaminare il suo contenuto, decisione comunicata loro con lettera del 1° aprile 2003. L’8 maggio 2003, la Commissione ha finalmente adottato una decisione di rigetto della richiesta di tutela, sempre senza venire a conoscenza del contenuto dei documenti della serie A. È soltanto in seguito all’annullamento, nei procedimenti d’urgenza, della citata ordinanza del presidente del Tribunale Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione con la citata ordinanza del presidente della Corte Commissione/Akzo e Akcros che la Commissione ha finalmente preso conoscenza dei documenti della serie A. Ciò considerato, occorre dichiarare che l’adozione della decisione di rigetto dell’8 maggio 2003 non ha violato la procedura di applicazione della tutela della riservatezza.

101    Alla luce di quanto precede, occorre concludere che la Commissione ha violato la procedura di applicazione della tutela della riservatezza, in primo luogo, costringendo le ricorrenti a sottoporre ad un esame sommario i documenti della serie A e le note manoscritte della serie B e, in secondo luogo, prendendo conoscenza dei documenti della serie B senza aver messo le ricorrenti in grado di contestare il rigetto della loro richiesta di tutela riguardo a detti documenti dinanzi al Tribunale. Si deve invece respingere tale primo motivo per quanto riguarda le censure delle ricorrenti relative all’esame sommario dei messaggi di posta elettronica della serie B, all’utilizzo della procedura della busta sigillata per i documenti della serie A e all’adozione della decisione di rigetto dell’8 maggio 2003.

 Sul secondo motivo, relativo al rigetto ingiustificato della richiesta di tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti riguardo ai documenti controversi

102    Le ricorrenti sostengono che i cinque documenti controversi sono coperti dalla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. I documenti della serie A e le note manoscritte della serie B dovrebbero essere effettivamente considerati come la base scritta di una comunicazione orale tra cliente e consulente esterno che avrebbe avuto luogo allo scopo di ottenere un parere giuridico, mentre i messaggi di posta elettronica della serie B costituirebbero comunicazioni tra avvocato e cliente ai fini e nell’interesse dei diritti della difesa di quest’ultimo.

103    La Commissione sostiene che, alla luce dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza, i cinque documenti controversi sono chiaramente esclusi dalla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti.

 Per quanto riguarda le due copie del memorandum dattiloscritto della serie A

–       Argomenti delle parti

104    Le ricorrenti asseriscono che la serie A contiene due copie distinte di un memorandum dattiloscritto di due pagine, emanato dal direttore generale dell’Akcros Chemicals e indirizzato al suo superiore, il «sub‑businness unit manager», (in prosieguo: lo «SBU manager»), datato 16 febbraio 2000. Tali due copie sarebbero identiche, a parte il fatto che sulla prima pagina di una di esse figurerebbero le seguenti annotazioni manoscritte:

«–      dato a [SBU manager] 16/2/2000

–      restituito da [SBU manager] 17/2/2000

–      discusso con [X, consulente esterno delle ricorrenti] 22/2/00 per tel.».

105    Le ricorrenti sostengono che tale documento deve essere esaminato nel contesto del programma interno di adeguamento alle regole di concorrenza attuato dal gruppo di società Akzo Nobel su parere e sotto il coordinamento di un consulente esterno. Nell’ambito di tale programma, gli impiegati e i quadri dirigenti delle ricorrenti identificherebbero alcune questioni potenzialmente legate al diritto della concorrenza nei rispettivi ambiti di responsabilità e le sottoporrebbero in seguito al consulente esterno il quale risponderebbe con un parere giuridico.

106    Pertanto, secondo le ricorrenti, il memorandum in questione contiene informazioni raccolte dal direttore generale dell’Akcros Chemicals a partire da discussioni interne avute con altri dipendenti al fine di ottenere un parere giuridico relativo a detto programma. Tale documento costituirebbe dunque il risultato diretto e sarebbe inseparabile dallo sforzo sostenuto dalle ricorrenti per identificare i potenziali problemi relativi al diritto della concorrenza e per ottenere un parere al riguardo da parte del loro consulente esterno.

107    La successione degli eventi corroborerebbe tale versione dei fatti. Dopo aver ricevuto la lettera del 28 gennaio 2000 del presidente del consiglio d’amministrazione dell’Akzo Nobel riguardante il progetto di programma di adeguamento, il direttore generale dell’Akcros Chemicals avrebbe discusso con i suoi dipendenti le questioni relative al rispetto del diritto della concorrenza. Durante tali discussioni, egli avrebbe preso delle note, le note manoscritte della serie B. Mercoledì 16 febbraio 2000, le copie del memorandum che costituiscono la serie A sarebbero state trasmesse dal direttore generale allo SBU manager. Il giovedì 17 febbraio 2000, lo SBU manager le avrebbe restituite al direttore generale. Martedì 22 febbraio 2000, il memorandum sarebbe servito da base per la discussione con il sig. X, consulente esterno delle ricorrenti.

108    Le ricorrenti sostengono che i due criteri identificati dalla Corte nella sentenza AM & S come comuni ai diritti dei diversi Stati membri in materia di tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, vale a dire che si tratti di corrispondenza scambiata nell’ambito e ai fini dei diritti della difesa del cliente e che detta corrispondenza coinvolga avvocati indipendenti, sono soddisfatti nella fattispecie. Esse precisano di non asserire che il semplice fatto che il documento controverso sia stato predisposto nell’ambito del programma di adeguamento sia sufficiente a garantire il suo carattere riservato. Tuttavia, negando la possibilità che un programma del genere costituisca l’ambito nel quale una corrispondenza legalmente tutelata è prodotta, la Commissione ometterebbe alcuni aspetti fondamentali del proprio regime di applicazione del diritto della concorrenza. Così, in primo luogo, a causa dell’abolizione del sistema di notifica dell’art. 81, n. 3, CE, qualora documenti prodotti nel contesto di un’operazione di autovalutazione potessero essere rivelati, verrebbe impedito all’impresa di determinare liberamente e senza timore, con l’assistenza di un consulente esterno o interno, se le sue pratiche sono conformi al diritto della concorrenza. In secondo luogo, a causa della natura di una richiesta di trattamento di clemenza e della necessità di procedere ad un’indagine interna e alla raccolta delle prove materiali, i documenti prodotti nel contesto di un’operazione di questo tipo dovrebbero essere considerati riservati.

109    Le ricorrenti contestano peraltro la tesi della Commissione secondo la quale il memorandum dattiloscritto non contiene alcuna indicazione su un nesso tra le osservazioni del direttore generale e la richiesta di un parere giuridico ad un consulente esterno e non è stato accertato che un parere del genere sia stato effettivamente sollecitato e ottenuto. Esse fanno anche valere che le annotazioni presenti sulla prima pagina di una delle due copie del memorandum dimostrano incontestabilmente che tale documento è stato un mezzo per sollecitare un parere giuridico dell’avvocato menzionato. Allo stesso modo, una nota interna del suddetto avvocato del 22 febbraio 2000 e il rapporto di attività redatto da quest’ultimo lo stesso giorno attesterebbero che un parere giuridico è stato sollecitato ed ottenuto. Nel corso della stessa giornata, il direttore generale avrebbe trasmesso per fax un’informazione complementare al consulente esterno, riferendosi alla loro precedente conversazione telefonica. Le ricorrenti fanno così notare che la sentenza AM & S e l’ordinanza del Tribunale 4 aprile 1990, causa T‑30/89, Hilti/Commissione (Racc. pag. II‑163, pubblicazione per estratti), non impongono affatto che nella corrispondenza tutelata debba esistere un’indicazione da cui risulti il nesso con la ricerca di un parere giuridico o che le comunicazioni siano state preparate al solo scopo di sollecitare un parere del genere.

110    Secondo le ricorrenti, l’unica particolarità del caso in esame rispetto alla situazione classica considerata nella sentenza A M & S consiste nel fatto che l’informazione è stata trasmessa oralmente all’avvocato esterno, sulla base di un memorandum redatto dal direttore generale. Esse sostengono che, se quest’ultimo avesse riportato il risultato dei suoi sforzi in un memorandum indirizzato all’avvocato esterno con copia al suo superiore, la Commissione avrebbe certamente ammesso l’applicazione della tutela del carattere riservato a tale documento. Orbene, come mostrato dall’ordinanza Hilti/Commissione, citata, l’applicazione di tale tutela non dipenderebbe tanto dalla forma del documento quanto dalla sua sostanza.

111    Il CCBE sostiene che i documenti elaborati al fine di ottenere un parere giuridico sono protetti dal carattere riservato e che occorre prendere in considerazione, al riguardo, lo scopo principale in vista del quale una comunicazione è stata preparata. Non sarebbe tuttavia sufficiente che un’impresa dichiari che un documento è stato elaborato nel contesto di un programma di adeguamento al diritto della concorrenza perché esso sia tutelato, anche se tale programma è stato concepito con il concorso di un consulente esterno ed è stato eseguito sotto il suo controllo. Nella fattispecie, il fatto che la forma esterna dei documenti della serie A non riveli che essi sono stati elaborati a tali fini non potrebbe comunque costituire un criterio decisivo. A loro volta, l’Ordine forense olandese, l’ECLA, l’ACCA e l’IBA sostengono che i documenti preparatori redatti allo scopo di sollecitare un parere giuridico devono essere considerati a carattere riservato.

112    La Commissione fa notare che, ai sensi della sentenza AM & S (punti 21‑23) e della citata ordinanza Hilti/Commissione (punto 18), la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti si riferisce soltanto alle comunicazioni scritte tra avvocato e cliente che hanno avuto luogo nell’ambito e ai fini dei diritti della difesa del cliente nonché alle note interne che si limitano a riportare il testo o il contenuto di dette comunicazioni.

113    Nella fattispecie, secondo la Commissione, i documenti in questione non equivalgono a una corrispondenza scambiata tra avvocati e clienti e non riportano il contenuto di una corrispondenza di tal genere. Le osservazioni che figurano nel memorandum controverso rifletterebbero discussioni interne che il direttore generale avrebbe avuto con altri dipendenti nell’ambito del programma di adeguamento e non discussioni che egli avrebbe avuto con un avvocato esterno.

114    La Commissione si oppone all’estensione dell’ambito di applicazione ratione materiae della riservatezza ai documenti preparati in vista di una consulenza legale. Un’estensione di tal genere non troverebbe fondamento né nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) né nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Infatti, la sentenza AM & S stabilirebbe un livello di tutela in diritto comunitario elevato, più ampio di quello previsto in numerosi Stati membri, in quanto esso riguarderebbe i documenti conservati presso il cliente e potrebbe anche riguardare quelli scambiati con un avvocato indipendente prima dell’avvio di un procedimento nei confronti del cliente.

115    Ad ogni modo, la Commissione contesta la tesi delle ricorrenti secondo la quale il memorandum le cui due copie costituiscono i documenti della serie A sarebbe stato redatto allo scopo di ottenere un parere giuridico. Tale memorandum dattiloscritto non conterrebbe alcuna indicazione che metta in relazione le osservazioni del direttore generale dell’Akcros con la ricerca di un’assistenza giuridica da parte di un avvocato esterno. Il riferimento scritto a mano, su una delle copie del memorandum, al nome di un avvocato esterno proverebbe al massimo che una conversazione avrebbe avuto luogo con quest’ultimo a proposito del memorandum. Il fatto che il nome dell’avvocato esterno sia stato aggiunto a mano dopo la redazione del memorandum, e per di più su una sola delle due copie, indicherebbe che questo non era stato preparato in vista di una consulenza giuridica. Allo stesso modo, al di là del semplice rapporto di attività del sig. X e di un preteso resoconto redatto da quest’ultimo che riporta il contenuto della conversazione tra questi e il direttore generale, le ricorrenti non avrebbero fatto valere documenti idonei a provare che un parere giuridico fosse stato effettivamente chiesto ed ottenuto.

116    Con riferimento al programma di adeguamento dell’Akzo Nobel invocato dalle ricorrenti, la Commissione esprime dubbi quanto al suo valore probante. I documenti della serie A non farebbero, in effetti, alcun riferimento a detto programma. Ad ogni modo, la circostanza per la quale un documento è stato redatto nell’ambito di un programma di adeguamento non costituirebbe un elemento sufficiente per stabilirne il carattere riservato. Siffatto programma consisterebbe in un processo di valutazione interna comportante contatti tra i membri del personale e diretto a determinare se l’impresa rispetta il diritto della concorrenza, e avrebbe un carattere allo stesso tempo pedagogico, disciplinare e di supervisione, non limitandosi alla tutela dei diritti della difesa. Consentire ad un’impresa di reclamare la tutela di un documento solo perché, senza il programma di adeguamento e le istruzioni di un consulente giuridico esterno, tale documento non sarebbe stato mai redatto potrebbe portare ad abusi di ogni genere.

–       Giudizio del Tribunale

117    Si deve rilevare innanzi tutto che, ai sensi della sentenza AM & S, il regolamento n. 17 deve essere interpretato nel senso che tutela la riservatezza delle comunicazioni con gli avvocati, purché, da una parte, si tratti di una corrispondenza scambiata nell’ambito e ai fini dei diritti della difesa del cliente e, dall’altra, essa provenga da avvocati indipendenti (punti 21, 22 e 27 della sentenza). Per quanto riguarda la prima di queste due condizioni, la tutela deve intendersi, per essere efficace, come riferentesi, ipso iure, a tutta la corrispondenza scambiata dal momento in cui ha inizio il procedimento amministrativo, ai sensi del detto regolamento, che può portare ad una decisione di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE ovvero ad una decisione che infligge all’impresa una sanzione pecuniaria. Tale tutela può estendersi anche alla corrispondenza anteriore che presenti elementi di connessione con l’oggetto di un siffatto procedimento (sentenza AM & S, punto 23). Nell’ordinanza Hilti/Commissione, citata, è stato precisato che, tenuto conto della sua finalità, si deve ritenere che la tutela di cui trattasi si estenda anche alle note interne diffuse nell’ambito dell’impresa che si limitano a riportare il testo o il contenuto di comunicazioni con avvocati indipendenti comportanti pareri giuridici (punti 13 e 16‑18 dell’ordinanza).

118    Nella fattispecie, si deve constatare che i documenti della serie A non costituiscono di per sé una corrispondenza scambiata con un avvocato indipendente o una nota interna che riporti il contenuto di una comunicazione con siffatto avvocato. Le ricorrenti non sostengono nemmeno che tali documenti siano stati elaborati allo scopo di essere materialmente trasmessi ad un avvocato indipendente. Pertanto, occorre considerare che tali documenti non corrispondono formalmente alle categorie di documenti espressamente identificati nella giurisprudenza di cui sopra.

119    Le ricorrenti sostengono, ad ogni modo, che tali documenti devono essere considerati protetti dal carattere riservato, poiché, a loro avviso, sono stati elaborati al fine di richiedere un parere giuridico. Pertanto, tali documenti sarebbero stati redatti, in particolare, in vista di una consultazione telefonica con un avvocato allo scopo di ottenere un parere giuridico.

120    A tal proposito, occorre ricordare che il principio di riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti costituisce un complemento necessario del pieno esercizio dei diritti della difesa (sentenza AM & S/Commissione, punto 23) (v. supra, punto 77). Secondo una costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, specie ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-Laroche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 9, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑308/94, Cascades/Commissione, Racc. pag. II‑925, punto 39). Pertanto, è importante evitare che i diritti della difesa possano essere irrimediabilmente compromessi nell’ambito di procedure di indagine preliminare, fra cui, in particolare, gli accertamenti, che possono essere determinanti per la costituzione di prove attestanti l’illegittimità di comportamenti di imprese che possono farne sorgere la responsabilità (sentenza della Corte 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione, Racc. pag. 2859, punto 15).

121    Allo stesso modo, si deve segnalare che la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti risponde all’esigenza di garantire a chiunque la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, la cui professione implica per natura il compito di dare, in modo indipendente, pareri giuridici a chiunque ne abbia bisogno (sentenza AM & S, punto 18). Tale principio è dunque intimamente connesso alla concezione del ruolo dell’avvocato, considerato come un collaboratore dell’amministrazione della giustizia (sentenza AM & S, punto 24) (v. supra, punto 77).

122    Orbene, perché il singolo possa avere la possibilità di rivolgersi utilmente e con piena libertà al proprio avvocato e quest’ultimo possa esercitare efficacemente il proprio ruolo di collaboratore dell’amministrazione della giustizia e di assistenza giuridica ai fini del pieno esercizio dei diritti della difesa, può rivelarsi necessario, in talune circostanze, che il cliente prepari documenti di lavoro o di sintesi, in particolare allo scopo di riunire informazioni che saranno utili, se non indispensabili, a tale avvocato per comprendere il contesto, la natura e la portata dei fatti a proposito dei quali viene richiesta la sua assistenza. La preparazione di tali documenti può risultare particolarmente necessaria nelle materie in cui entrano in gioco numerose e complesse informazioni, il che avviene normalmente nei procedimenti diretti a sanzionare le violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE. Di conseguenza, occorre considerare che il fatto che la Commissione, durante un accertamento, prenda conoscenza di siffatti documenti potrebbe ledere i diritti della difesa dell’impresa oggetto di controllo nonché l’interesse pubblico consistente nel garantire pienamente ad ogni cliente la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato.

123    Pertanto, si deve concludere che i documenti preparatori del genere, anche se non sono stati scambiati con un avvocato o non sono stati predisposti per essere materialmente trasmessi ad un avvocato, possono comunque beneficiare della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, dato che sono stati elaborati esclusivamente al fine di chiedere un parere giuridico ad un avvocato, nell’ambito dell’esercizio dei diritti della difesa. Invece, il semplice fatto che un documento sia stato l’oggetto di discussioni con un avvocato non sarebbe sufficiente a conferirgli tale tutela.

124    Infatti, occorre ricordare che la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti costituisce un’eccezione ai poteri di indagine della Commissione, che sono essenziali per permetterle di individuare, di far cessare e di sanzionare infrazioni alle regole di concorrenza. Tali infrazioni peraltro sono spesso accuratamente occultate e in genere sono molto perniciose per il buon funzionamento del mercato comune. Per questa ragione è necessario interpretare restrittivamente la possibilità che un documento preparatorio possa essere considerato tutelato dalla riservatezza. Spetta all’impresa che invoca detta tutela l’onere di provare che i documenti in questione sono stati redatti al solo scopo di chiedere un parere giuridico ad un avvocato. Ciò deve risultare in modo univoco dal contenuto dei documenti stessi o dal contesto nel quale questi ultimi sono stati preparati e trovati.

125    Di conseguenza, occorre verificare se, nella fattispecie, le ricorrenti abbiano fornito la prova che il memorandum del 16 febbraio 2000 del direttore generale dell’Akcros Chemicals, le cui due copie costituiscono i documenti della serie A, è stato elaborato esclusivamente al fine di chiedere un parere giuridico ad un avvocato, nell’ambito dell’esercizio dei diritti della difesa.

126    In proposito, le ricorrenti sostengono, innanzi tutto, che il detto memorandum è stato elaborato nell’ambito del loro programma di adeguamento alle regole della concorrenza, attuato e coordinato da uno studio legale, allo scopo di identificare i potenziali problemi relativi alle regole di concorrenza e di ottenere pareri giuridici al riguardo. Esse precisano inoltre che il memorandum contiene informazioni raccolte dal direttore generale dell’Akros Chemicals a partire da discussioni interne avute con altri dipendenti al fine di ottenere un parere giuridico relativo a detto programma. Esse affermano infine che diversi elementi provano che il memorandum aveva la finalità di ricercare un parere giuridico e che tale parere è stato effettivamente richiesto ed ottenuto.

127    Per quanto riguarda, innanzi tutto, il riferimento al programma di adeguamento alle regole di concorrenza delle ricorrenti, occorre rilevare che il fatto che un documento sia stato redatto nell’ambito di un programma del genere non è sufficiente, di per sé, a conferire a detto documento la tutela della riservatezza. Infatti, tali programmi, per la loro ampiezza, comprendono compiti e inglobano informazioni che spesso eccedono di gran lunga l’esercizio dei diritti della difesa. In particolare, il fatto che un avvocato esterno abbia potuto concepire e/o coordinare un programma di adeguamento non può attribuire automaticamente la tutela della riservatezza a tutti i documenti elaborati nell’ambito di tale programma o in rapporto con esso.

128    Per quanto riguarda poi, in primo luogo, le annotazioni manoscritte che figurano su una delle due copie del memorandum e che fanno riferimento ad una conversazione telefonica con un avvocato esterno, in secondo luogo, il rapporto di attività compilato da quest’ultimo che confermerebbe tale conversazione, in terzo luogo, il fatto che tale avvocato abbia presumibilmente elaborato una nota interna in proposito e, in quarto luogo, il fatto che il direttore generale dell’Akcros Chemicals abbia potuto trasmettere un’informazione complementare all’avvocato tramite fax, il Tribunale osserva che questi diversi elementi dimostrano soltanto che il contenuto del memorandum in questione è stato oggetto di una discussione telefonica tra il direttore generale dell’Akcros Chemicals e il suddetto avvocato. Tali elementi non sono tuttavia idonei, di per sé, a provare che tale memorandum sia stato elaborato allo scopo – e a fortiori allo scopo esclusivo – di chiedergli un parere giuridico.

129    A tal proposito, occorre constatare che il memorandum non era indirizzato a tale avvocato, ma ad uno dei superiori gerarchici del direttore generale dell’Akcros Chemicals, ovvero allo SBU manager. In realtà, dalla prima frase di tale documento risulta che esso è stato elaborato su richiesta di quest’ultimo. Infatti, il memorandum faceva seguito a una domanda posta dallo SBU manager riguardo all’eventuale esistenza di attività contrarie alle regole di concorrenza in una delle divisioni delle ricorrenti, sotto la responsabilità del direttore generale dell’Akcros Chemicals. Il memorandum contiene una descrizione di diverse attività e comportamenti che mettono eventualmente in gioco l’applicazione di tali regole. A mo’ di conclusione, il direttore generale dell’Akcros Chemicals formula al suo superiore gerarchico due raccomandazioni e chiede il suo accordo a riguardo.

130    Orbene, è importante constatare che il detto memorandum non contiene alcuna menzione sulla ricerca di un parere o di una consulenza giuridica. Così, non vi è alcuna menzione della necessità di valutare la conformità con il diritto della concorrenza di determinate pratiche o della possibilità di decidere di presentare una richiesta di trattamento di clemenza. Infine, nessuna delle due raccomandazioni ivi formulate riguarda la necessità o l’opportunità di chiedere un parere giuridico sui comportamenti presi in esame o sulle azioni da intraprendere successivamente.

131    Peraltro, occorre rilevare che, se la raccolta delle informazioni in questione potesse effettivamente inserirsi nell’ambito dell’attuazione del programma di adeguamento delle ricorrenti, l’elaborazione del memorandum non risponde manifestamente alla metodologia prevista dal detto programma. Infatti, come emerge dalla lettera del 28 gennaio 2000 del presidente del consiglio di amministrazione dell’Akzo Nobel, indirizzata, tra gli altri, allo SBU manager, tale programma di adeguamento prevedeva che ogni informazione o questione relativa a comportamenti idonei a violare il diritto della concorrenza dovesse essere comunicata oralmente e direttamente agli avvocati esterni delle ricorrenti, salvo che in questioni riguardanti gli Stati Uniti o il Canada.

132    Di conseguenza, il Tribunale considera che né dal contenuto del documento né dagli elementi e dai chiarimenti forniti dalle ricorrenti, presi isolatamente o nel loro insieme, emerge che il memorandum in questione sia stato elaborato dal direttore generale dell’Akcros Chemicals al solo scopo di chiedere un parere giuridico. Invece, il Tribunale osserva che la spiegazione più plausibile è che tale memorandum sia stato elaborato dal direttore generale dell’Akcros Chemicals allo scopo principale di chiedere l’accordo del proprio superiore gerarchico sulle raccomandazioni da lui formulate a proposito dei comportamenti individuati. Tale interpretazione è d’altronde confermata dalle note manoscritte della serie B. In queste, infatti, il direttore generale dell’Akcros Chemicals ha indicato espressamente che il suo superiore, lo SBU manager, poteva avere un parere differente sulla strategia da seguire riguardo a qualcuna delle situazioni identificate nel memorandum. Ciò spiegherebbe il fatto che il direttore generale dell’Akcros Chemicals abbia elaborato un memorandum all’attenzione del suo superiore presentandogli i comportamenti identificati, formulando raccomandazioni sulle azioni da intraprendere e chiedendo il suo consenso rispetto a queste ultime.

133    Allo stesso modo, la successione degli eventi, come presentata dalle ricorrenti, non smentisce tale versione dei fatti. Infatti, il 16 febbraio 2000, il memorandum in questione è stato trasmesso allo SBU manager dal direttore generale dell’Akcros Chemicals. Il 17 febbraio 2000, il memorandum è stato restituito a quest’ultimo dallo SBU manager. Soltanto in seguito, il 22 febbraio 2000, il direttore generale dell’Akcros Chemicals avrebbe discusso del contenuto del memorandum con l’avvocato. Orbene, come è stato precisato, tale consultazione successiva con l’avvocato non basta a provare che il memorandum in questione sia stato elaborato allo scopo esclusivo di chiedere un parere giuridico (v. supra, punto 123).

134    Alla luce di quanto precede, occorre concludere che le ricorrenti non hanno provato che il memorandum del 16 febbraio 2000 del direttore generale dell’Akcros Chemicals sia stato elaborato esclusivamente al fine di chiedere un parere giuridico ad un avvocato, nell’ambito dell’esercizio dei diritti della difesa.

135    Di conseguenza, si deve concludere che la Commissione non è incorsa in errori considerando che le due copie di tale memorandum costituenti i documenti della serie A non dovevano beneficiare della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti.

 Con riferimento alle note manoscritte della serie B

–       Argomenti delle parti

136    Le ricorrenti precisano che il primo documento della serie B è costituito da alcune note manoscritte redatte dal direttore generale dell’Akcros Chemicals durante le discussioni avute con alcuni dipendenti subalterni e che sono state utilizzate per preparare il memorandum dattiloscritto le cui copie costituiscono i documenti della serie A. Le ricorrenti, sostenute dal CCBE, fanno valere che, se la tutela della riservatezza è ammessa per i documenti della serie A, essa dovrebbe essere estesa a dette note preparatorie.

137    La Commissione sostiene che tali note non sono idonee a beneficiare della tutela della riservatezza, poiché esse sono state redatte per la preparazione di documenti cui detto principio non si applica.

–       Giudizio del Tribunale

138    Dall’analisi delle note manoscritte della serie B emerge che, come affermato dalle ricorrenti, esse sono state redatte allo scopo principale di preparare il memorandum le cui due copie costituiscono i documenti della serie A. Orbene, avendo il Tribunale concluso che il detto memorandum non beneficia della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, occorre dichiarare che nemmeno le dette note beneficiano di detta tutela.

139    Del resto, occorre rilevare che le suddette note manoscritte non costituiscono una comunicazione scambiata con un avvocato e non riportano il testo o il contenuto di comunicazioni con un avvocato contenenti pareri giuridici. Le ricorrenti non hanno nemmeno provato che dette note manoscritte fossero state elaborate esclusivamente al fine di chiedere un parere giuridico ad un avvocato, nell’ambito dell’esercizio dei diritti della difesa.

140    Pertanto, si deve constatare che la Commissione non è incorsa in errori nel rifiutare di accordare alle note manoscritte della serie B la tutela della riservatezza invocata dalle ricorrenti.

 Con riferimento ai messaggi di posta elettronica scambiati con un membro del servizio giuridico delle ricorrenti della serie B

–       Argomenti delle parti

141    Le ricorrenti asseriscono che gli altri due documenti della serie B riguardano una corrispondenza scambiata tramite posta elettronica tra il direttore generale dell’Akcros Chemicals e il sig. S., membro del servizio giuridico dell’Akzo Nobel. Le ricorrenti ritengono che detta corrispondenza debba essere considerata tutelata contro ogni divulgazione in base alla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti.

142    A tal proposito, le ricorrenti fanno valere due tesi. In via principale, esse affermano che le comunicazioni con giuristi di impresa che sono membri dell’Ordine forense di uno Stato membro – e, ad ogni modo, le comunicazioni con giuristi di impresa membri dell’Ordine forense olandese, come, nella fattispecie, il sig. S. – devono essere tutelate conformemente ai principi stabiliti nella sentenza AM & S. In via subordinata, esse sostengono che, se la sentenza AM & S dovesse essere interpretata nel senso che osta a siffatta tutela, sarebbe allora necessario ampliare l’ambito di applicazione ratione personae della tutela quale risultante dalla suddetta sentenza e accordare ai documenti in questione la tutela invocata.

143    Per quanto riguarda, innanzi tutto, la loro tesi principale, le ricorrenti sostengono che, contrariamente all’interpretazione restrittiva della sentenza AM & S operata dalla Commissione, le comunicazioni provenienti da giuristi di impresa, in particolare da quelli che sono membri dell’Ordine forense, beneficiano della riservatezza. Esse ammettono che la Corte, in tale sentenza, ha limitato detta protezione agli avvocati «indipendenti», categoria che non comprenderebbe, secondo quest’ultima, gli avvocati che lavorano alle dipendenze dei loro clienti. Tuttavia, l’elemento determinante stabilito nella sentenza AM & S sarebbe quello dell’indipendenza dell’avvocato. Orbene, le ricorrenti ritengono che non sia corretto riconoscere detta qualità esclusivamente all’avvocato esterno. I giuristi interni sembrano ugualmente soggetti all’obbligo di non partecipare ad attività illegali, di non celare informazioni o di non ostacolare l’amministrazione della giustizia. Ciò è tanto più vero negli ordinamenti giuridici nei quali essi possono essere iscritti ad un ordine forense e godono in quanto tali di uno status di indipendenza nei confronti dei loro datori di lavoro.

144    Le ricorrenti fanno osservare che il sig. S. è iscritto all’Ordine forense olandese ed è la persona di riferimento del programma di adeguamento al diritto della concorrenza dell’Akzo Nobel. Egli sarebbe intervenuto nell’ambito di detta società soltanto in qualità di consulente legale, senza aver assunto alcuna funzione di direzione. Orbene, la sua iscrizione all’Ordine forense olandese lo assoggetterebbe alle norme deontologiche ed etiche di tale professione e gli conferirebbe un alto grado di indipendenza. D’altronde, in applicazione del diritto olandese, il sig. S. beneficerebbe dell’accordo sulle condizioni di impiego concluso con il suo datore di lavoro, in forza del quale la direzione del gruppo di società Akzo Nobel avrebbe convenuto che l’obbligo di indipendenza e di conformità alle norme di appartenenza all’Ordine forense imposte dal diritto olandese prevarrebbe sul dovere di lealtà nei confronti del gruppo. Pertanto, sotto il profilo del principio della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, la corrispondenza tra il sig. S. e il direttore generale dell’Akros Chamicals sarebbe identica alla corrispondenza tra tale società e un avvocato esterno. Il sig. S. dunque non dovrebbe essere considerato semplicemente un consulente interno, ma piuttosto un avvocato indipendente debitamente iscritto all’Ordine forense olandese, che esercita la professione in seno ad un’impresa in qualità di giurista interno.

145    Del resto, le ricorrenti fanno valere che, nella corrispondenza in questione, il sig. S. ha dato un parere giuridico sulla maniera di trattare alcune questioni che si ponevano nel contesto del programma di adeguamento al diritto della concorrenza dell’Akzo Nobel. Tale parere giuridico, a sua volta, sarebbe fondato sul parere dell’avvocato esterno delle ricorrenti.

146    Il CCBE ritiene che, nell’ambito dell’applicazione della tutela della riservatezza, non si dovrebbe fare distinzione tra i consulenti legali che sono alle dipendenze della società alla quale forniscono pareri e quelli che non lo sono, ma tra quelli soggetti ad obblighi professionali sul cui rispetto vigila l’Ordine forense dello Stato membro interessato, e quelli che non vi sono tenuti. Tale soluzione darebbe piena efficacia ai principi sottostanti alla sentenza AM & S, ossia ai criteri di indipendenza e di subordinazione ad una disciplina professionale ufficiale. Il CCBE sostiene che il sig. S., nonostante il suo status di lavoratore dipendente, risponde a tutti i criteri di indipendenza richiesti da detta sentenza.

147    L’ECLA sostiene che, nella sua sentenza AM & S, la Corte non ha espressamente affermato che un avvocato lavoratore subordinato non possa mai essere considerato come indipendente. Un’impresa dovrebbe avere il diritto di chiedere un parere giuridico all’avvocato di sua scelta senza in questo modo creare una prova contro se stessa, purché tale avvocato sia debitamente qualificato e sia soggetto a regole deontologiche e disciplinari adeguate. Inoltre, il diritto del lavoro degli Stati membri tutelerebbe i consulenti interni contro un licenziamento per essersi rifiutati di eseguire un ordine contrario alla deontologia professionale.

148    L’Ordine forense olandese fa valere che la Corte, nella sua sentenza AM & S, non ha categoricamente rifiutato di riconoscere alle comunicazioni provenienti da tutti i giuristi d’impresa la tutela in nome della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Ai termini di detta sentenza, tale tutela sarebbe strettamente legata alla condizione di indipendenza goduta dall’avvocato. Orbene, gli avvocati iscritti all’Ordine forense olandese impiegati in seno ad un’impresa sarebbero indipendenti dal loro cliente/datore di lavoro esattamente come gli altri avvocati e avrebbero lo stesso status e gli stessi diritti e obblighi di questi ultimi, compresa la tutela della riservatezza, dato che potrebbero essere loro inflitte le stesse sanzioni.

149    A tal proposito, l’Ordine forense olandese fa notare che, nel 1996, nei Paesi Bassi è stato adottato un regolamento che autorizzava espressamente gli avvocati ad essere lavoratori subordinati. L’indipendenza degli avvocati lavoratori subordinati sarebbe garantita dalla conclusione, con il loro datore di lavoro, di un accordo sulle condizioni di impiego, combinato con le norme disciplinari e deontologiche che risultano dalla loro iscrizione all’Ordine forense olandese. Detto accordo sulle condizioni di impiego comporterebbe un certo numero di obblighi rigorosi, che sarebbero tali da rafforzare l’indipendenza dell’avvocato nei confronti del suo datore di lavoro. Peraltro, tale accordo obbligherebbe il datore di lavoro a consentire all’avvocato dipendente di conformarsi alle norme disciplinari e deontologiche che disciplinano l’esercizio della sua professione. L’Ordine forense olandese ne conclude che i principi alla base della sentenza AM & S esigono che la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti sia applicata al sig. S.

150    La Commissione sostiene che i messaggi di posta elettronica di cui trattasi non costituiscono una comunicazione con un avvocato indipendente, non indicano alcuna intenzione di comunicare con un avvocato indipendente e nemmeno riproducono il testo o il contenuto di comunicazioni scritte con un avvocato indipendente nell’ambito e ai fini dell’esercizio dei diritti della difesa delle ricorrenti. La questione fondamentale che si porrebbe sarebbe dunque quella di stabilire se essi debbano essere tutelati proprio perché costituiscono una comunicazione interna con un membro del servizio giuridico delle ricorrenti. Orbene, contrariamente a quanto sembrano sostenere le ricorrenti, nella sentenza AM & S la Corte avrebbe espressamente dichiarato che le comunicazioni tra un’impresa e il suo giurista interno non sono tutelate dalla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti.

151    Per quanto riguarda poi la tesi subordinata delle ricorrenti, esse, in sostanza, adducono cinque ragioni per le quali ritengono che, se la sentenza AM & S dovesse essere interpretata nel senso di escludere del tutto i giuristi d’impresa dalla detta tutela, occorrerebbe allora estendere l’ambito di applicazione ratione personae di detta tutela al di là di tale giurisprudenza.

152    In primo luogo, le ricorrenti fanno osservare che, a partire dalla sentenza AM & S, alcuni Stati membri hanno esteso l’ambito di applicazione della tutela della riservatezza e hanno introdotto nuove possibilità per i giuristi d’impresa di essere ammessi al loro Ordine forense nazionale. Ad avviso delle ricorrenti, la maggior parte degli Stati membri attualmente accetta che i giuristi d’impresa beneficino di detta tutela.

153    L’ECLA fa altresì valere, sulla base di un esame di diritto comparato, che la legislazione della maggior parte degli Stati membri attualmente riconosce l’indipendenza dei giuristi d’impresa e il carattere riservato delle loro comunicazioni. L’ACCA, a sua volta, fa notare che, dal 1982, si è manifestata una crescente tendenza tra di Stati membri ad accordare ai giuristi d’impresa la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Il CCBE fa tuttavia osservare che suddetta tutela non è riconosciuta ai giuristi d’impresa in Francia, in Italia, in Lussemburgo, in Finlandia, in Austria e in Svezia. Ciò nonostante, per il CCB, la questione essenziale sarebbe quella se, in ogni Stato membro, i giuristi d’impresa dipendenti siano o no soggetti ad una disciplina professionale, nei limiti in cui l’obbligo di tutelare la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti sarebbe generalmente legato alla qualità di membro di un Ordine forense. Orbene, alcuni paesi vieterebbero in maniera assoluta agli avvocati iscritti all’ordine di essere lavoratori dipendenti – per esempio, il Belgio e la Grecia –, mentre altri lo autorizzerebbero – in particolare la Danimarca, la Germania, la Spagna, l’Irlanda, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito.

154    La Commissione fa notare che, al momento dell’adozione della sentenza AM & S, alcuni Stati membri già accordavano uno status speciale ai giuristi d’impresa. Orbene, a suo parere, al giorno d’oggi la situazione non è differente. Così, sarebbe pacifico che la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti non sarebbe riconosciuta ai giuristi d’impresa in Francia, in Italia, in Lussemburgo, in Austria e in Finlandia. Peraltro, essa sostiene che le conclusioni tratte dall’ECLA nella sua relazione non hanno il valore univoco che essa vuole attribuire loro.

155    Quanto all’appartenenza dei giuristi d’impresa all’Ordine forense, la Commissione sostiene che, se in alcuni Stati membri è possibile essere lavoratore dipendente e membro dell’Ordine forense – in particolare in Spagna e nel Regno Unito – e, in altri, i giuristi lavoratori dipendenti possono essere membri dell’ordine a determinate condizioni – in particolare in Germania e nei Paesi Bassi – in un gran numero di Stati membri lo status di lavoratore dipendente e l’appartenenza all’Ordine forense restano incompatibili – per esempio nella Repubblica ceca, in Francia, in Italia, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Austria e in Svezia. Quest’ultimo gruppo di Stati non accorderebbe la tutela della riservatezza ai documenti scambiati con tali giuristi. Infine, in Finlandia, l’esercizio della professione di avvocato indipendente non presupporrebbe l’appartenenza all’Ordine forense. La Commissione ne conclude che, nella loro grande maggioranza, gli Stati membri non accordano la tutela della riservatezza ai giuristi di impresa, anche quando essi possono essere membri dell’Ordine forense. Ad ogni modo, se le evoluzioni osservate in alcuni Stati membri venissero erette a principio di diritto comunitario, si determinerebbe una situazione d’incertezza del diritto.

156    In secondo luogo, le ricorrenti fanno notare che, a partire dalla sentenza AM & S, il diritto comunitario della concorrenza ha conosciuto una serie di riforme fondamentali i cui effetti portano a riesaminare l’applicabilità della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti ai giuristi interni, in particolare a quelli iscritti ad un Ordine forense nazionale. Così, nel quadro della modernizzazione del diritto comunitario della concorrenza, sia il regolamento n. 1/2003 sia la Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3) imporrebbero alle imprese maggiori responsabilità affinché esse valutino la conformità dei loro comportamenti a tali regole. Anche se normalmente detta autovalutazione si effettuasse sotto la direzione di principio di un avvocato esterno, i giuristi d’impresa vi svolgerebbero un ruolo centrale, che sarebbe ostacolato dalla loro esclusione dalla tutela in questione.

157    La Commissione ritiene, invece, che la sostituzione del regolamento n. 17 con il regolamento n. 1/2003, il quale esige dalle imprese una maggiore autovalutazione della compatibilità dei loro accordi con le condizioni dell’art. 81, n. 3, CE, non abbia alcuna pertinenza nel caso di specie, in quanto la questione della riservatezza difficilmente potrebbe essere invocata in tale ambito.

158    In terzo luogo, le ricorrenti affermano che il trattamento differenziato, nell’ambito dell’applicazione della tutela della riservatezza, dell’avvocato esterno e del giurista d’impresa iscritto all’Ordine forense nazionale è arbitrario e dunque contrario al principio di parità di trattamento e suscita un problema di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Anche l’ACCA sostiene detta tesi e aggiunge che la sentenza AM & S discrimina anche i giuristi non comunitari, poiché detta tutela è riconosciuta soltanto agli avvocati iscritti all’Ordine forense di uno Stato membro (punto 25 della sentenza).

159    La Commissione considera che il principio fondamentale secondo il quale le imprese hanno diritto ad un equo processo e, in particolare, a consultare liberamente l’avvocato di propria scelta non è indebitamente ristretto riguardo ai giuristi di impresa dalle limitazioni fissate nella sentenza AM & S. Essa fa d’altronde valere che l’ACCA solleva una nuova questione, che non è stata invocata dalle ricorrenti ed è dunque irricevibile, e che ad ogni modo non è oggetto del presente procedimento.

160    In quarto luogo, le ricorrenti fanno riferimento alla sentenza del Tribunale 7 dicembre 1999, causa T‑92/98, Interporc/Commissione (Racc. pag. II‑3521), confermata dalla sentenza della Corte 6 marzo 2003, causa C‑41/00 P, Interporc/Commissione (Racc. pag. I‑2125), nella quale il Tribunale avrebbe considerato che la corrispondenza tra i giuristi del servizio giuridico della Commissione e quest’ultima era protetta sulla base della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Orbene, tra l’indipendenza dei membri del servizio giuridico della Commissione rispetto a quest’ultima e quella di un giurista d’impresa iscritto all’Ordine forense rispetto al suo datore di lavoro non sussisterebbe alcuna differenza.

161    La Commissione respinge questa analogia. La tutela concessa nelle citate sentenze 7 dicembre 1999 e 6 marzo 2003, Interporc/Commissione, alle comunicazioni provenienti dai membri del suo servizio giuridico discenderebbe dal fatto che l’interesse pubblico osterebbe alla divulgazione dei documenti redatti esclusivamente ai fini di un procedimento giurisdizionale particolare.

162    Infine, in quinto luogo, le ricorrenti fanno osservare che le comunicazioni tra il sig. S. e il direttore generale dell’Akcros Chemicals costituiscono una corrispondenza tra due persone stabilite, rispettivamente, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. Orbene, in forza del diritto olandese, la corrispondenza del sig. S. beneficerebbe della tutela della riservatezza, in forza dell’art. 51 della legge olandese sulla concorrenza. Tale tutela sarebbe riconosciuta anche nel Regno Unito. Orbene, il diritto comunitario non dovrebbe essere più restrittivo rispetto a questi due ordinamenti giuridici nazionali.

163    Il CCBE considera che, in mancanza di armonizzazione comunitaria delle norme che presiedono all’organizzazione della professione forense, l’ambito di applicazione ratione personae della nozione comunitaria di riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti dovrebbe essere disciplinato dal diritto nazionale. L’ECLA fa valere che, poiché lo statuto, i diritti e gli obblighi di un avvocato rientrano nella sfera del diritto nazionale, la Commissione non ha il diritto di ignorare la tutela conferita da quest’ultimo, in forza del principio dell’autonomia della procedura nazionale. Infine, l’Ordine forense olandese sostiene tale tesi e conferma che la detta tutela si applica in diritto olandese della concorrenza, per ciò che riguarda gli accertamenti, a tutti gli avvocati iscritti all’Ordine forense, siano essi dipendenti o meno.

164    La Commissione contesta di dover essere vincolata dalle norme nazionali relative alla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Ciò sarebbe contrario alla preminenza del regolamento n. 1/2003 – e antecedentemente del regolamento n. 17 – nonché alla sentenza AM & S, che avrebbe curato l’elaborazione di una nozione comunitaria in materia. La Commissione sottolinea, inoltre, che, poiché i suoi poteri ispettivi si estendono a tutto il territorio dell’Unione europea, l’ambito di applicazione di detta tutela non può essere determinato sulla base della legislazione e delle norme dell’Ordine forense degli Stati membri. Infatti, ciò determinerebbe enormi difficoltà di ordine giuridico e pratico. La Commissione sostiene, ad ogni modo, che, nei Paesi Bassi, il diritto alla tutela della riservatezza è molto più limitato di quanto sostengono le parti ricorrenti e intervenienti.

–       Giudizio del Tribunale

165    I documenti della serie B comprendono, oltre alle note manoscritte che sono state già esaminate, una corrispondenza scambiata per posta elettronica, tra maggio e giugno 2000, tra il direttore generale dell’Akcros Chemicals e il sig. S., avvocato iscritto all’Ordine forense olandese che, al momento dei fatti, era membro del servizio giuridico dell’Akzo Nobel, in cui svolgeva in particolare il ruolo di coordinatore per il diritto della concorrenza.

166    Per quanto riguarda, in primo luogo, la tesi invocata dalle ricorrenti in via principale, occorre rilevare che, nella sua sentenza AM & S, la Corte ha espressamente stabilito che la tutela prevista dal diritto comunitario, nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 17, in base alla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti si applicava soltanto a condizione che tali avvocati fossero indipendenti, vale a dire non legati al proprio cliente da un rapporto di lavoro dipendente (punti 21, 22 e 27 della sentenza). Tale esigenza relativa alla situazione e alla qualità di avvocato indipendente che devono essere proprie del legale dal quale proviene la corrispondenza che può essere protetta deriva dalla concezione della funzione dell’avvocato come collaborazione all’amministrazione della giustizia e attività intesa a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore della giustizia, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno (sentenza AM & S, punto 24).

167    Ne consegue che la Corte ha espressamente escluso le comunicazioni con i giuristi d’impresa, vale a dire i consulenti legati ai loro clienti da un rapporto di lavoro dipendente, dalla tutela del principio di riservatezza. È importante inoltre sottolineare che la Corte ha deciso detta esclusione con cognizione di causa, in quanto la questione era stata lungamente dibattuta durante il procedimento giurisdizionale e l’avvocato generale Sir Gordon Slynn nelle sue conclusioni per tale sentenza aveva espressamente proposto che l’avvocato vincolato da un rapporto di lavoro dipendente, ma che continuasse ad essere membro dell’Ordine forense e soggetto alle norme disciplinari e deontologiche, fosse trattato alla stessa stregua degli avvocati indipendenti (conclusioni dell’avvocato generale Sir Gordon Slynn per la sentenza AM & S, cit., Racc. pag. 1655).

168    Occorre pertanto concludere che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti e da alcuni degli intervenenti, la Corte, nella sua sentenza AM & S, ha definito in maniera negativa il concetto di avvocato indipendente in quanto essa ha richiesto che detto avvocato non sia vincolato al suo cliente da un rapporto di lavoro dipendente (v. supra, punto 166), e non in maniera positiva, sulla base dell’appartenenza ad un ordine professionale o della sottoposizione alla disciplina e alla deontologia professionali. La Corte sancisce, pertanto, il criterio di un’assistenza legale fornita «in piena indipendenza» (sentenza AM & S, punto 24), da essa identificata con quella fornita da un avvocato che sia, strutturalmente, gerarchicamente e funzionalmente, terzo rispetto all’impresa che beneficia di detta assistenza.

169    Pertanto, si deve respingere la tesi addotta in via principale dalle ricorrenti e concludere che la corrispondenza scambiata tra un avvocato vincolato all’Akzo Nobel da un rapporto di lavoro dipendente e il direttore di una società appartenente a tale gruppo non beneficia della riservatezza, come definita dalla sentenza AM & S.

170    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la tesi sostenuta dalle ricorrenti in via subordinata, secondo la quale il Tribunale dovrebbe estendere l’ambito di applicazione ratione personae della riservatezza al di là dei limiti stabiliti dalla Corte nella sentenza AM & S, occorre constatare, innanzi tutto, che l’esame degli ordinamenti giuridici degli Stati membri rivela che, se è vero, come sostenuto dalle ricorrenti e da alcuni degli intervenenti, che il riconoscimento specifico del ruolo del giurista d’impresa e la tutela delle comunicazioni con esso in base alla riservatezza sono relativamente più diffuse oggi che al momento della pronuncia della sentenza AM & S, non è tuttavia possibile identificare al riguardo tendenze uniformi o chiaramente maggioritarie negli ordinamenti degli Stati membri.

171    In particolare, da una parte, l’esame di diritto comparato mostra che esiste sempre un numero importante di Stati membri che esclude i giuristi d’impresa dalla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. In alcuni Stati membri, peraltro, tale questione non sembra essere stata risolta in maniera univoca o definitiva. Infine, diversi Stati membri hanno allineato i loro regimi sul sistema comunitario, quale risulta dalla sentenza AM & S. D’altra parte, siffatto esame rivela che un considerevole numero di Stati membri non permette ai giuristi d’impresa di iscriversi all’Ordine forense e, pertanto, non attribuisce loro lo status d’avvocato. Infatti, in diversi paesi, lo status di giurista dipendente per un soggetto che non è un avvocato e la qualifica di avvocato restano incompatibili. Peraltro, anche nei paesi che ammettono tale possibilità, l’iscrizione dei giuristi di impresa all’Ordine forense e la loro soggezione alle norme deontologiche professionali non comportano in ogni caso che le comunicazioni con questi ultimi siano tutelate in base alla riservatezza.

172    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la tesi delle ricorrenti secondo la quale il diritto comunitario della concorrenza ha subìto un’evoluzione che imporrebbe di riconsiderare la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza AM & S, occorre ricordare che la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti costituisce un limite all’esercizio dei poteri di indagine da parte della Commissione e che detti poteri si esercitano principalmente nell’ambito della lotta contro le infrazioni più gravi all’art. 81, n. 1, CE, tra cui in particolare i cartelli di prezzo o di ripartizione dei mercati, nonché contro le infrazioni all’art. 82 CE. Pertanto, occorre considerare che l’abolizione, nell’ambito della modernizzazione del diritto della concorrenza comunitario, del sistema delle notifiche e, di conseguenza, l’attribuzione alle imprese, con il regolamento n. 1/2003, di responsabilità più ampie nella valutazione della conformità dei loro comportamenti rispetto all’art. 81, n. 1, CE non hanno un’incidenza diretta su questa problematica.

173    Peraltro, anche ammettendo che l’adozione del regolamento n. 1/2003 e della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi relativi a intese abbiano potuto accrescere il bisogno per le imprese di esaminare i loro comportamenti e di definire le loro strategie giuridiche rispetto al diritto della concorrenza con l’assistenza di un giurista in possesso di conoscenze approfondite dell’impresa e del mercato in questione, nondimeno tali esercizi di valutazione e di orientamento strategico possono essere realizzati da un avvocato esterno con la totale collaborazione dei servizi dell’impresa, compresi i suoi servizi giuridici interni. Orbene, in tale contesto, le comunicazioni tra i giuristi d’impresa e l’avvocato esterno sarebbero, in linea di principio, tutelate dalla riservatezza, dal momento che esse rientrerebbero nell’ambito e ai fini dei diritti della difesa dell’impresa. Occorre dunque considerare che l’ambito di applicazione ratione personae di detta tutela, quale stabilito dalla sentenza AM & S, non costituisce un ostacolo reale alla possibilità per le imprese di ottenere la consulenza giuridica di cui hanno bisogno e non impedisce ai loro giuristi interni di partecipare a detti esercizi di valutazione e di orientamento strategico. Infine, è importante constatare che la modernizzazione del diritto della concorrenza non significa necessariamente che i ruoli rispettivi degli avvocati esterni e dei giuristi interni al riguardo siano sostanzialmente mutati dopo la sentenza AM & S. Ad ogni modo, poiché il diritto comunitario della concorrenza ha come destinatari le imprese, non sarebbe ammesso, in linea di principio, che comunicazioni puramente interne in seno ad un’impresa possano sottrarsi ai poteri di indagine della Commissione, ad eccezione, come si è detto, delle note che si limitano a riportare il testo o il contenuto di comunicazioni con avvocati esterni contenenti pareri giuridici e dei documenti preparatori elaborati esclusivamente al fine di chiedere un parere giuridico ad un avvocato esterno, nell’ambito dell’esercizio dei diritti della difesa.

174    Con riguardo, in terzo luogo, agli argomenti delle ricorrenti e di alcune parti intervenenti secondo le quali il trattamento differenziato dei giuristi d’impresa nella sentenza AM & S è contrario al principio di parità di trattamento e solleva alcuni problemi dal punto di vista della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento, è importante ricordare che, in forza di una costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento risulta violato soltanto quando situazioni analoghe vengono trattate in maniera differente o quando situazioni differenti vengono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza della Corte 28 giugno 1990, causa C‑174/89, Hoche, Racc. pag. I‑2681, punto 25; sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II‑1129, punto 309, e 4 luglio 2006, causa T‑304/02, Hoek Loos/Commissione, Racc. pag. II‑1887, punto 96). Orbene, si deve constatare che i giuristi d’impresa e gli avvocati esterni si trovano manifestamente in situazioni differenti, in particolare a causa dell’integrazione funzionale, strutturale e gerarchica dei giuristi d’impresa in seno alle società di cui sono dipendenti. Pertanto, dal trattamento differenziato di detti professionisti con riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti non deriva alcuna violazione del principio di parità di trattamento. Per quanto riguarda, peraltro, l’affermazione delle ricorrenti relativa agli eventuali danni che la restrizione dell’ambito di applicazione ratione personae della detta tutela causerebbe alla libera circolazione dei servizi e alla libertà di stabilimento, è sufficiente constatare che essa non è stata per nulla suffragata. Infine, come sottolineato dalla Commissione, gli argomenti addotti dall’ACCA sulla tutela della riservatezza degli avvocati non iscritti ad un Ordine forense di uno Stato nazionale non sono in alcun modo rilevanti nell’ambito del presente procedimento.

175    Per quanto riguarda, in quarto luogo, la giurisprudenza Interporc/Commissione, citata, occorre rilevare che detta giurisprudenza non riguarda i limiti dei poteri di indagine della Commissione rispetto alle infrazioni alle regole di concorrenza, ma l’accesso dei singoli ai documenti della Commissione. Ad ogni modo, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale, nella sua sentenza 7 dicembre 1999, Interporc/Commissione, citata, non ha stabilito che la corrispondenza tra i membri del servizio giuridico della Commissione e quest’ultima era tutelata dalla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Il Tribunale, infatti, ha applicato l’eccezione di divulgazione fondata sulla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti unicamente agli scambi tra la Commissione e i suoi avvocati esterni; invece, le comunicazioni della Commissione con i membri del suo servizio giuridico non sono state divulgate sulla base dell’eccezione relativa alla protezione del lavoro interno della Commissione (sentenza 7 dicembre 1999, Interporc/Commissione, cit., punto 41).

176    Infine, in quinto luogo, le ricorrenti asseriscono che, poiché le comunicazioni tra il sig. S. e il direttore generale dell’Akcros Chemicals sono protette dai loro rispettivi diritti nazionali, anche il diritto comunitario dovrebbe accordare loro detta tutela della riservatezza. In maniera più generale, il CCBE e, in maniera meno esplicita, l’ECLA e l’Ordine forense olandese sostengono che l’ambito d’applicazione ratione personae della nozione comunitaria di riservatezza dovrebbe essere disciplinato dal diritto nazionale. A tale proposito, occorre ricordare che la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti costituisce un’eccezione ai poteri di indagine della Commissione. Pertanto, detta tutela ha un’influenza diretta sui presupposti dell’azione della Commissione in un settore di così grande importanza per il funzionamento del mercato comune come quello del rispetto delle regole di concorrenza (sentenza AM & S, punto 30). Per tali motivi, la Corte e il Tribunale hanno curato l’elaborazione di una nozione comunitaria di riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. La tesi delle ricorrenti e degli intervenenti è in contrasto sia con la determinazione di tale concetto comunitario sia con l’applicazione uniforme dei poteri della Commissione sul mercato comune e deve pertanto essere respinta.

177    Considerato tutto quanto precede, si deve respingere la tesi formulata in subordine dalle ricorrenti, relativa all’estensione dell’ambito di applicazione ratione personae della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, al di là dei limiti stabiliti dalla Corte nella sentenza AM & S.

178    Del resto, occorre rilevare che le ricorrenti sembrano altresì affermare che i messaggi di posta elettronica controversi riportavano, tra le altre informazioni, la consulenza fornita dal loro avvocato esterno (v. supra, punto 145). Tuttavia, l’esame dei documenti in questione non permette in alcun modo di sostenere detta asserzione.

179    Pertanto, occorre dichiarare che la Commissione non ha commesso alcun errore considerando che la corrispondenza scambiata tra il direttore generale dell’Akcros Chemicals e il membro del servizio giuridico dell’Akzo Nobel, che costituisce una parte dei documenti della serie B, non doveva essere tutelata in base alla riservatezza.

180    Pertanto, tale secondo motivo dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei diritti fondamentali che sarebbero alla base della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti

181    Con il loro terzo motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione, violando la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti ha altresì violato i diritti fondamentali alla base di detto principio. Esse ritengono, infatti, che tale tutela sia fondata su vari diritti fondamentali riconosciuti negli ordinamenti giuridici dei differenti Stati membri e ammessi in diritto comunitario, in particolare i diritti della difesa e il rispetto della vita privata e della libertà di espressione. Tuttavia, esse formulano tale terzo motivo soltanto in maniera molto succinta, senza suffragare le loro tesi con argomenti concreti.

182    Al riguardo, il Tribunale considera che detto terzo motivo non ha una configurazione autonoma rispetto ai due motivi esaminati precedentemente. Infatti, la pretesa violazione dei diritti fondamentali delle ricorrenti è ricavata dalle stesse censure che sono state invocate per comprovare la pretesa violazione del principio di tutela della riservatezza. Orbene, tali censure sono state già esaminate nell’ambito del primo e del secondo motivo della presente causa.

183    Di conseguenza, non occorre più esaminare il suddetto motivo.

184    Considerato tutto quanto precede, occorre concludere che le violazioni della Commissione accertate durante la procedura di controllo dei documenti per i quali le ricorrenti avevano invocato la tutela della riservatezza non hanno avuto la conseguenza di privare illegittimamente le ricorrenti di tale tutela riguardo ai documenti in questione, dal momento che, com’è stato dichiarato, la Commissione non ha commesso alcun errore decidendo che nessuno di tali documenti era effettivamente oggetto di tale tutela.

185    Pertanto, il ricorso nella causa T‑253/03 dev’essere respinto.

 Sulle spese

186    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell’art. 87, n. 3, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

187    Nella fattispecie, benché le ricorrenti siano risultate soccombenti, il Tribunale ha considerato che, ad ogni modo, la Commissione aveva commesso diverse irregolarità nel procedimento amministrativo che è alla base delle presenti cause. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che venga operata un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie decidendo che le ricorrenti sopporteranno tre quinti delle proprie spese e tre quinti delle spese sostenute dalla Commissione, per quanto riguarda sia il procedimento di merito sia quello sommario. La Commissione, a sua volta, sopporterà due quinti delle proprie spese e due quinti di quelle sostenute dalle ricorrenti, per quanto riguarda sia il procedimento nella causa di merito sia quello sommario.

188    Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese. Nella fattispecie, le parti intervenute a sostegno delle ricorrenti sopporteranno le proprie spese, per quanto riguarda sia il procedimento di merito sia quello sommario.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso nella causa T‑125/03 è irricevibile.

2)      Il ricorso nella causa T‑253/03 è respinto.

3)      L’Akzo Nobel Chemicals Ltd e l’Akcros Chemicals Ltd sopporteranno tre quinti delle proprie spese relative al procedimento di merito e al procedimento sommario. Esse sopporteranno anche i tre quinti delle spese sostenute dalla Commissione, relative al procedimento di merito e al procedimento sommario.

4)      La Commissione sopporterà i due quinti delle proprie spese relative al procedimento di merito e al procedimento sommario. Essa sopporterà anche i due quinti delle spese sostenute dall’Akzo Nobel Chemicals Ltd e dall’Akcros Chemicals Ltd, relative al procedimento nella causa di merito e al procedimento sommario.

5)      Le intervenienti sopporteranno le proprie spese relative al procedimento di merito e al procedimento sommario.

Cooke

García-Valdecasas

Labucka

Prek

 

      Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 settembre 2007.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      J. D. Cooke

Indice


Fatti e procedimento

Conclusioni delle parti

Sulla ricevibilità del ricorso nella causa T‑125/03

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul merito nella causa T‑253/03

Sul primo motivo, relativo alla violazione delle procedure riguardanti l’attuazione del principio di tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo, relativo al rigetto ingiustificato della richiesta di tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti riguardo ai documenti controversi

Per quanto riguarda le due copie del memorandum dattiloscritto della serie A

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Con riferimento alle note manoscritte della serie B

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Con riferimento ai messaggi di posta elettronica scambiati con un membro del servizio giuridico delle ricorrenti della serie B

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei diritti fondamentali che sarebbero alla base della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti

Sulle spese


* Lingua processuale: l'inglese.