Language of document : ECLI:EU:T:2007:295

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

20 settembre 2007 (*)

«Aiuti di Stato – Misure di riconversione viticola – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Analisi alla luce dell’art. 87, n. 1, CE»

Nella causa T‑136/05,

EARL Salvat père & fils, con sede in Saint-Paul-de-Fenouillet (Francia),

Comité interprofessionnel des vins doux naturels e vins de liqueur à appellations contrôlées (CIVDN), con sede in Perpignan (Francia),

Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine (CNIV), con sede in Parigi (Francia),

rappresentati dagli avv.ti H. Calvet e O. Billard,

ricorrenti,

sostenute da

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues, in qualità di agente,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. C. Giolito e dalla sig.ra A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento dell’art. 1, nn. 1 e 3, della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, 2007/253/CE, concernente il piano Rivesaltes e le tasse parafiscali CIVDN attuati dalla Francia (GU L 112, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dai sigg. F. Dehousse e D. Šváby, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 novembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        A seguito di una denuncia, nel luglio 1999 la Commissione ha interrogato le autorità francesi a proposito di varie misure di riconversione viticola note come «piano Rivesaltes». Poiché le misure in questione erano state attuate senza previa notifica e autorizzazione della Commissione, esse sono state iscritte nel registro degli aiuti non notificati, con il numero NN 139/2002.

2        Con lettera 21 gennaio 2003, la Commissione ha comunicato alla Repubblica francese la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE in relazione al suddetto aiuto. Con comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 5 aprile 2003, la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE (GU C 82, pag. 2). Le autorità francesi le hanno inviato le loro osservazioni con lettere 16 e 18 giugno 2003 e 10 settembre 2004, quest’ultima in risposta alle osservazioni del denunciante.

 Decisione

3        Con decisione 19 gennaio 2005, concernente il piano Rivesaltes e le tasse parafiscali del Comitato interprofessionale dei vini dolci naturali e dei vini liquorosi a denominazione controllata (CIVDN) attuato dalla Francia, la Commissione si è pronunciata sulla legittimità di varie misure adottate dalla Repubblica francese in relazione ai vini dolci naturali della regione dei Pirenei orientali (in prosieguo: la «decisione»).

 Misure interessate

4        A causa delle difficoltà di commercializzazione della denominazione «Rivesaltes», nel 1996 è stato elaborato un piano recante la stessa denominazione. Tale piano di riconversione era inteso, secondo il punto 6 della decisione, a sostituire una parte della produzione di vini dolci naturali della suddetta regione mediante l’estirpazione e il reimpianto di varietà viticole di qualità. Per portare a termine il piano, i produttori hanno avuto accesso, fino all’agosto 2000, a due tipi di aiuti, ossia un «premio per il ritiro» e un «aiuto alla riconversione». Sono state inoltre intraprese «azioni per la promozione e la pubblicità e il funzionamento».

–       Premio per il ritiro

5        Con la decisione 96-1 del 5 luglio 1996 il CIVDN ha istituito un contributo interprofessionale per il finanziamento del piano «Rivesaltes». Il contributo, che ammontava a 50 FRF/ettolitro prodotto nella regione interessata, era destinato a finanziare l’erogazione di un premio per il ritiro delle particelle che producevano vini delle DOC «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» nel 1995 e che avrebbero prodotto vino da tavola o «vins de pays» (vini tipici) a partire dalla vendemmia 1996 fino alla vendemmia 2000. Il premio per il ritiro è stato effettivamente concesso ai produttori che si impegnavano a non rivendicare la denominazione d’origine controllata (DOC) «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» per cinque anni. Tale premio non comportava né un arresto né una riduzione della produzione, ma rappresentava unicamente un compenso dovuto al fatto che la produzione era utilizzata senza la DOC. Il premio per il ritiro ammontava a FRF 5 000 all’anno per ettaro ritirato (punti 8‑11 della decisione).

–       Aiuto alla riconversione

6        Il piano «Rivesaltes», adottato nel 1996, prevedeva inoltre un aiuto di FRF 25 000 per ettaro per la riconversione della DOC «Muscat de Rivesaltes» e di FRF 40 000 per ettaro riconvertito della DOC «Côtes du Roussillon Villages» e dei «vins de pays» (punto 15 della decisione). Tale aiuto era parzialmente finanziato dal bilancio pubblico (punto 17 della decisione).

–       Azioni per la promozione e la pubblicità e il funzionamento

7        Con decisione 97‑3 del 29 dicembre 1997, il CIVDN ha istituito, a partire dal 1° gennaio 1998, un contributo interprofessionale volto a finanziare azioni di promozione e di pubblicità e misure di funzionamento a favore delle DOC «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» e «Banyuls» (punto 19 della decisione). Tali contributi oscillavano, a seconda della DOC, tra 25 e 50 FRF per ettolitro (punto 20 della decisione). Inoltre, con decisione 98‑1 del 10 luglio 1998, il CIVDN ha istituito, a partire dal 1° settembre 1998, lo stesso tipo di contributo interprofessionale inteso a finanziare campagne promozionali e pubblicitarie e misure di funzionamento a favore delle DOC «Rivesaltes», «Grand Roussillon» e «Maury» (punto 22 della decisione). Questi due contributi sono stati aboliti con la decisione 99‑1 del 17 dicembre 1999, con la quale il CIVDN ha istituito un contributo interprofessionale inteso a finanziare campagne promozionali e pubblicitarie e misure di funzionamento a favore delle seguenti DOC: «Banyuls», «Banyuls Grand Cru», «Muscat de Rivesaltes», «Rivesaltes», «Grand Roussillon» e «Maury» (punto 25 della decisione). Tale contributo è stato prorogato, con alcune lievi variazioni, con la decisione 00‑1 (punto 28 della decisione).

 Analisi giuridica svolta nella decisione

8        Nella sua valutazione giuridica, la Commissione esamina anzitutto l’esistenza di un vantaggio selettivo finanziato con risorse statali. Ritiene che, per quanto riguarda la natura dei contributi, si tratti nella fattispecie di tasse parafiscali, vale a dire di risorse pubbliche (punto 74 della decisione).

9        A seguito di tale esame, la Commissione conclude che le misure controverse costituiscono «un vantaggio finanziato da risorse pubbliche che viene loro conferito e di cui altri operatori non possono beneficiare, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese e alcune produzioni in modo da poter incidere sul commercio tra Stati membri». La Commissione ne deduce che tali misure costituiscono un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (punto 82 della decisione).

10      Nell’esame della compatibilità degli aiuti, la Commissione esclude anzitutto l’applicazione nel caso di specie delle eccezioni al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il Trattato previste dall’art. 87, nn. 2 e 3, CE (punti 83‑86 della decisione).

11      Essa constata quindi che, poiché le misure attuate dalla Repubblica francese contengono elementi di aiuto di Stato, ne consegue che si tratta di aiuti nuovi non notificati alla Commissione e perciò illegali ai sensi del Trattato (punto 88 della decisione).

12      Prima di concludere, la Commissione analizza ciascuna misura alla luce delle disposizioni applicabili, in particolare quelle che disciplinano l’organizzazione comune del mercato di cui trattasi, nonché il finanziamento degli aiuti (punti 95‑127 della decisione).

 Dispositivo della decisione

13      Il dispositivo della decisione è così redatto:

«Articolo 1

«1.      L’aiuto di Stato che la [Repubblica francese] ha attuato come “premio per il ritiro” concesso ai produttori viticoli francesi che si sono impegnati a non rivendicare la DOC “Rivesaltes” o “Grand Roussillon” dalla vendemmia 1996 alla vendemmia 2000, è incompatibile con il mercato comune.

2.      L’aiuto di Stato che la [Repubblica francese] ha attuato come piano di riconversione del vigneto DOC Rivesaltes, dalla vendemmia 1996 alla vendemmia 2000, concesso superando il 30% dei costi effettivi e/o il massimale di 5030,82 EUR/ha (33000 FRF/ha) nei casi individuali, è incompatibile con il mercato comune.

3.      L’aiuto di Stato che la [Repubblica francese] ha attuato tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000, sotto forma di campagne per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento a favore delle DOC “Rivesaltes”, Grand Roussillon, “Muscat de Rivesaltes” e “Banyuls”, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 2

1.      La [Repubblica francese] adotta le misure necessarie per recuperare presso i loro beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

2.      Ai fini del recupero degli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, la [Repubblica francese] informa la Commissione dell’importo globale degli aiuti concessi nell’ambito di tale misura e del suo finanziamento, compreso l’importo globale del gettito del contributo interprofessionale creato per tale scopo, e del numero di ettari che hanno beneficiato del “premio per il ritiro”.

Articolo 3

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, la [Repubblica francese] informa la Commissione in merito alle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione».

 Procedimento e conclusioni delle parti

14      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 marzo 2005, la società agricola a responsabilità limitata (EARL) Salvat père & fils (in prosieguo: la «Salvat»), il CIVDN e il Comité national des interprofessions des vins d’appellation d’origine (CNIV) hanno proposto ricorso contro la decisione.

15      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 1, nn. 1 e 3, della decisione;

–        condannare la Commissione alle spese.

16      Con atto separato 29 giugno 2005, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, conformemente all’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato irricevibile, senza impegnare la discussione nel merito, e la condanna dei ricorrenti alle spese.

17      Con ordinanza 22 settembre 2005 del presidente della Quinta Sezione del Tribunale, la Repubblica francese è stata autorizzata a intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti. Con lettera 26 ottobre 2005, il governo francese ha indicato che non intendeva pronunciarsi sulla ricevibilità e che in tale fase non avrebbe presentato memorie d’intervento.

18      Con ordinanza del Tribunale 13 dicembre 2005, la richiesta di statuire sull’irricevibilità è stata riunita al merito e le spese sono state riservate.

19      Nel controricorso, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in subordine, respingerlo in quanto infondato;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

20      La Repubblica francese non ha depositato memorie d’intervento nel merito entro il termine prescritto. Informata dalla cancelleria del Tribunale della data dell’udienza, essa ha inoltre fatto sapere, con lettera 25 ottobre 2006, che non avrebbe partecipato alla trattazione orale.

21      All’udienza del 16 novembre 2006 sono state sentite le difese svolte dalle parti presenti e le risposte ai quesiti loro rivolti.

 Sulla ricevibilità

22      La Commissione fa valere, in primo luogo, la mancanza d’interesse del CIVDN ad agire contro le due disposizioni impugnate, in ragione del suo scioglimento. Essa afferma, in secondo luogo, che i ricorrenti non hanno interesse ad agire contro l’art. 1, n. 3, della decisione. Contesta, in terzo luogo, che i ricorrenti siano interessati direttamente e individualmente dall’art. 1, n. 1, della decisione.

 Sulla mancanza di legittimazione ad agire del CIVDN contro le due disposizioni impugnate in ragione del suo scioglimento

 Argomenti delle parti

23      Secondo la Commissione, il CIVDN è stato liquidato e sciolto con decisione dell’assemblea generale 20 dicembre 2000 ed è stato sostituito dal Conseil interprofessionnel des vins de Roussillon (CIVR). La Commissione afferma di essere stata informata di tale scioglimento con lettere 14 dicembre 2000 e 6 dicembre 2001 (punto 48 della decisione).

24      Il CIVDN fa valere di essere stato istituito con legge 2 aprile 1943, n. 200, tuttora in vigore. È vero che l’ordinanza 26 maggio 2005, 2005‑554 (JORF n. 122 del 27 maggio 2005), prevede che il CIVDN sarà liquidato alle condizioni stabilite con decreto ministeriale. Tuttavia, sempre secondo il ricorrente, se pure il decreto interministeriale 9 agosto 2005 (JORF n. 201 del 30 agosto 2005) ha avviato la procedura di liquidazione e nominato un liquidatore, il CIVDN continua ad esistere in quanto persona giuridica fino al suo scioglimento. In ogni caso, l’ordinanza 2005‑554 e il decreto interministeriale 9 agosto 2005 non potrebbero privare retroattivamente il CIVDN della sua personalità giuridica, che non poteva fargli difetto alla data in cui è stato proposto il presente ricorso, ossia il 30 marzo 2005.

 Giudizio del Tribunale

25      Il Tribunale rileva che il verbale dell’assemblea generale del CIVDN tenutasi il 20 dicembre 2000 riporta che, tenuto conto del fatto che il CIVR avrebbe sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i vecchi comitati interprofessionali, occorreva stabilire le condizioni di liquidazione del CIVDN definendo a tale scopo un calendario delle modalità.

26      Tuttavia, dai documenti prodotti dal ricorrente, e non contestati dalla Commissione, risulta che il CIVDN in ogni caso non si è sciolto nel dicembre 2000, dato che la sua liquidazione è stata disposta con ordinanza 2005‑554 e il decreto interministeriale 9 agosto 2005 ne fissa le modalità. Il CIVDN non ha quindi perduto la propria capacità di stare in giudizio.

27      Ne consegue che, alla data in cui è stato proposto il presente ricorso, il CIVDN era una persona giuridica dotata della capacità di agire in giudizio e peraltro nulla indica che abbia perduto tale capacità. La Commissione ha quindi ingiustamente messo in dubbio la capacità di agire del CIVDN asserendo che quest’ultimo era stato sciolto.

 Sulla mancanza di interesse ad agire dei ricorrenti contro l’art. 1, n. 3, della decisione

 Argomenti delle parti

28      La Commissione sostiene che l’art. 1, n. 3, della decisione non può arrecare pregiudizio ai ricorrenti, in quanto dà loro soddisfazione dichiarando l’aiuto compatibile con il mercato comune. La Commissione invoca a sostegno della sua tesi l’ordinanza della Corte 28 gennaio 2004, causa C‑164/02, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑1177, punti 18‑25), e la sentenza del Tribunale 14 aprile 2005, causa T‑141/03, Sniace/Commissione (Racc. pag. II‑1197, punti 25 e segg.).

29      Secondo tale analisi, il ricorso del CIVDN, associazione incaricata di difendere gli interessi collettivi dei suoi membri, sarebbe manifestamente irricevibile in quanto detto comitato rappresenta beneficiari di aiuti dichiarati compatibili. Il CNIV sarebbe ancor meno interessato da una decisione favorevole per i produttori di vino dolce naturale.

30      La Commissione sottolinea inoltre che la decisione non riguarda i contributi in quanto tali e non mira assolutamente a equipararli ad aiuti.

31      I ricorrenti ritengono di avere interesse ad agire contro tale disposizione. La giurisprudenza invocata dalla Commissione non consentirebbe in alcun caso di escludere per principio la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dal beneficiario di un aiuto contro una decisione che dichiari tale aiuto compatibile con il mercato comune. La dichiarazione di compatibilità non esimerebbe il Tribunale dall’esaminare se la valutazione della Commissione produca nel caso di specie effetti giuridici obbligatori tali da ledere gli interessi dei ricorrenti. Orbene, a differenza del caso della ricorrente della sentenza Sniace/Commissione, citata al punto 28 supra, nel caso di specie i ricorrenti farebbero riferimento ad azioni già pendenti dinanzi ai giudici nazionali.

32      Infatti, secondo i ricorrenti, il CIVR, successore del CIVDN, è stato obbligato ad agire in giudizio contro un viticoltore, la SCEA Marty, per ottenerne la condanna a versargli i contributi obbligatori di cui egli è debitore nei suoi confronti. Orbene, nella memoria difensiva, l’impresa di cui trattasi chiede che il giudice nazionale voglia dichiarare che «i contributi volontari obbligatori di cui il CIVR reclama il pagamento costituiscono aiuti di Stato ai sensi degli artt. 87 e 88 [CE]». Di conseguenza, nel caso di specie sussisterebbe il rischio di contestazioni giudiziarie relative alla qualifica come aiuti di Stato dei contributi volontari obbligatori.

33      Il CIVDN avrebbe quindi un proprio interesse ad agire contro l’art. 1, n. 3, della decisione, dato che tale disposizione gli impedisce direttamente di esercitare a sua discrezione le proprie competenze. Lo stesso varrebbe per il CNIV, dato che la qualifica come aiuto del finanziamento delle azioni interprofessionali mediante contributi volontari obbligatori è atta a destabilizzare gravemente il funzionamento dei comitati interprofessionali del settore vitivinicolo raggruppati nel suo ambito. Ciò varrebbe anche per la Salvat, che, in quanto membro di un’organizzazione interprofessionale del settore vitivinicolo, beneficia di tutte le azioni interprofessionali finanziate con tali contributi considerati aiuti di Stato.

 Giudizio del Tribunale

34      Nell’ambito dell’esame sulla ricevibilità del presente ricorso, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti, modificando in modo grave e manifesto la loro situazione giuridica (v. ordinanza Paesi Bassi/Commissione, cit. al punto 28 supra, punto 18, e giurisprudenza ivi citata). Peraltro, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo in quanto il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse dev’essere esistente ed effettivo e va valutato il giorno in cui il ricorso viene proposto (v. sentenza Sniace/Commissione, cit. al punto 28 supra, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

35      Le parti invocano entrambe, a sostegno delle loro tesi, la sentenza Sniace/Commissione, citata al punto 28 supra.

36      Orbene, si deve constatare che in tale sentenza il Tribunale, per dichiarare irricevibile il ricorso, non si è fermato al semplice fatto che la decisione dichiarava l’aiuto compatibile con il mercato comune. Al contrario, il Tribunale ha esaminato in concreto la situazione della ricorrente. D’altro canto, già nella sentenza 30 gennaio 2002, causa T‑212/00, Nuove Industrie Molisane/Commissione (Racc. pag. II‑347, punto 38), il Tribunale aveva dichiarato che il solo fatto che la decisione impugnata in quella causa dichiarasse l’aiuto notificato compatibile con il mercato comune e che quindi, in linea di massima, non arrecasse pregiudizio alla ricorrente non esimeva il giudice comunitario dall’esaminare se la valutazione della Commissione producesse effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi della ricorrente.

37      Di conseguenza, anche se l’art. 1, n. 3, della decisione dichiara compatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato che la Repubblica francese ha attuato sotto forma di campagne per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento a favore di alcune DOC, occorre esaminare se tale disposizione leda gli interessi dei ricorrenti.

38      In primo luogo, si deve constatare che, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, la decisione non qualifica come aiuto di Stato il finanziamento mediante contributi interprofessionali delle campagne di cui trattasi. Risulta molto chiaramente dal dispositivo della decisione e dalla motivazione su cui esso si fonda che sono qualificate come aiuto di Stato le campagne in questione, non i contributi.

39      La natura dei contributi viene esaminata nella decisione con riguardo al loro eventuale carattere di risorse statali. Al punto 74 della decisione, la Commissione conclude il suo esame considerando che si tratta di tasse parafiscali, vale a dire di risorse pubbliche.

40      È vero che, al punto 134, la decisione ricorda il principio enunciato con sentenza della Corte 21 ottobre 2003, cause riunite C‑261/01 e C‑262/01, Van Calster e a. (Racc. pag. I‑12249, punti 53 e 54), secondo il quale, quando una misura di aiuto, le cui modalità di finanziamento costituiscono parte integrante della medesima, abbia avuto esecuzione in violazione dell’obbligo di notifica, i giudici nazionali sono tenuti, in linea di principio, ad ordinare il rimborso delle tasse o dei contributi specificamente applicati per finanziare tale aiuto. La Commissione non esamina tuttavia se sussistano le condizioni di applicazione di tale principio al caso di specie. Orbene, a tale riguardo occorre rammentare che, affinché possa ritenersi che un tributo costituisca parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra il tributo e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito del tributo viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto medesimo. Se tale vincolo sussiste, il gettito del tributo incide direttamente sull’entità dell’aiuto e, conseguentemente, sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato comune (v. sentenza della Corte 27 ottobre 2005, cause riunite da C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04, Casino France e a., Racc. pag. I‑9481, punto 40, e giurisprudenza ivi citata). La decisione non indica tuttavia che nel caso di specie sussiste un vincolo di destinazione tra il gettito dei contributi e l’importo degli aiuti versati e non fornisce alcun elemento che consenta di accertare tale vincolo. Neppure i ricorrenti hanno dedotto argomenti circostanziati per dimostrare la sussistenza del vincolo in questione.

41      In secondo luogo, per quanto riguarda le azioni giudiziarie già pendenti dinanzi ai giudici nazionali, si deve sottolineare che, pur lasciando intendere che tali azioni sarebbero molteplici, i ricorrenti ne citano solo una. Si tratta di una domanda proposta il 6 dicembre 2004 dal CIVR contro la SCEA Marty dinanzi al Tribunale di Perpignan. 

42      Si deve rilevare che tale controversia verte sul mancato pagamento di «contributi volontari obbligatori» secondo un calcolo con saldo del 29 settembre 2004, e non il versamento di aiuti sotto forma di campagne per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000, menzionate all’art. 1, n. 3, della decisione. Peraltro, non è assolutamente dimostrato che i contributi in questione siano destinati al pagamento di tali aiuti.

43      Pertanto, i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un rischio reale che la loro situazione giuridica venga compromessa dalle azioni giudiziarie vertenti sull’aiuto di Stato attuato tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000, sotto forma di campagne per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento.

44      In terzo e ultimo luogo, l’argomento relativo all’incertezza giuridica che tali contestazioni provocherebbero, determinando la totale destabilizzazione del funzionamento complessivo dei comitati interprofessionali del settore, non sembra convincente né per quanto riguarda il passato né per il futuro.

45      Per quanto riguarda il passato, i ricorrenti hanno fatto riferimento solo alla controversia tra il CIVR e la SCEA Marty, che, vertendo sui contributi dovuti da tale impresa al detto comitato, non potrebbe di per sé destabilizzare l’intero settore, neanche ammettendo che tale decisione presenti un nesso con la decisione. I ricorrenti, in ogni caso, non hanno prodotto alcune elemento atto a dimostrare la destabilizzazione o il pericolo per i comitati interprofessionali derivanti dalla qualifica come aiuto di Stato delle campagne promozionali e pubblicitarie e per il funzionamento di cui trattasi.

46      Come ha sottolineato la Commissione in udienza, cosa di cui il Tribunale ha preso atto, la decisione non qualifica come aiuti di Stato i contributi in quanto tali, per cui non comporta l’obbligo di rimborsare i contributi a chi li ha versati. La Commissione si è dichiarata disposta a inviare una lettera in tal senso ai ricorrenti.

47      Per quanto riguarda l’eventuale destabilizzazione delle future azioni interprofessionali, i ricorrenti non possono far valere situazioni future e incerte per giustificare il loro interesse a chiedere l’annullamento dell’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza Sniace/Commissione, cit. al punto 28 supra, punto 26).

48      Da tutte queste considerazioni risulta che i ricorrenti non hanno fornito la prova del loro interesse esistente ed effettivo ad agire contro l’art. 1, n. 3, della decisione. Il loro ricorso va quindi dichiarato irricevibile nella parte diretta all’annullamento dell’art. 1, n. 3, della decisione.

 Sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti contro l’art. 1, n. 1, della decisione

 Argomenti delle parti

49      Secondo la Commissione, i ricorrenti non avrebbero neanche un «interesse diretto e individuale ad agire» contro l’art. 1, n. 1, della decisione. Nel caso di specie, sarebbe indubbio che la decisione è indirizzata allo Stato francese, e non ai ricorrenti, e occorrerebbe quindi stabilire se si possa ritenere che l’atto impugnato, formalmente indirizzato a uno Stato membro, riguardi direttamente e individualmente ciascuno dei tre ricorrenti.

50      La Commissione sottolinea che, per definire le condizioni di ricevibilità dei ricorsi di annullamento esercitati dalle persone fisiche o giuridiche, occorre distinguere tra gli atti di portata generale e quelli di portata individuale. Nella fattispecie, la decisione costituirebbe un atto di portata generale, dato che riguarderebbe un regime di aiuti applicabile a un numero indeterminato e indeterminabile di imprese, in funzione solamente della loro appartenenza a una categoria molto ampia di imprese che producono vini dolci naturali.

51      Per quanto concerne la Salvat, la Commissione afferma che la decisione non la riguarda individualmente. Infatti, poiché la decisione ha carattere generale, affinché possa presentare carattere individuale nei confronti della ricorrente occorrerebbe che quest’ultima potesse far valere qualità personali o circostanze particolari atte a distinguerla rispetto a qualsiasi altro soggetto. Orbene, ciò non si verificherebbe. La decisione avrebbe avuto ripercussioni sulla situazioni di tutte le imprese che hanno potuto beneficiare del premio per il ritiro. La decisione non avrebbe leso diritti particolari di determinate imprese, diversi da quelli di altre imprese beneficiarie degli aiuti.

52      Tale soluzione sarebbe confermata da varie sentenze della Corte e del Tribunale e non sarebbe rimessa in discussione dalle sentenze della Corte 19 ottobre 2000, cause riunite C‑15/98 e C‑105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione (Racc. pag. I‑8855; in prosieguo: la «sentenza Sardegna Lines»), e 29 aprile 2004, causa C‑298/00 P, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑4087; in prosieguo: la «sentenza Alzetta»).

53      Le disposizioni impugnate della decisione non riguarderebbero direttamente neanche la Salvat. L’unica disposizione idonea ad interessare direttamente i ricorrenti, e in particolare la Salvat, sarebbe l’art. 2, che impone alla Repubblica francese di recuperare gli aiuti incompatibili di cui all’art. 1. Ebbene, nessuno dei ricorrenti contesterebbe l’art. 2 della decisione.

54      In conclusione, la Commissione afferma che la Salvat non presenta qualità peculiari e non si trova in una situazione di fatto che la distingue rispetto a qualsiasi altro beneficiario attuale o potenziale del regime attuato dalla Repubblica francese. Non integrerebbe quindi le condizioni previste dall’art. 230, quarto comma, CE, per adire il Tribunale.

55      Per quanto riguarda il CIVDN, il suo ricorso sarebbe in ogni caso irricevibile, data la palese mancanza di interesse individuale. La Commissione afferma che, secondo una costante giurisprudenza, un’associazione di imprese che non sia destinataria dell’atto impugnato è legittimata ad agire qualora abbia un proprio interesse a farlo, in particolare perché l’atto di cui trattasi ha avuto ripercussioni sulla sua posizione di negoziatrice, o quando l’associazione si sia sostituita a uno o più dei suoi membri che essa rappresenta, purché i suoi stessi membri potessero proporre un ricorso ricevibile. Orbene, da un lato, il CIVDN non avrebbe dedotto alcun motivo proprio diverso da quelli fatti valere dai suoi membri. In particolare, sarebbe pacifico che tale comitato non ha svolto alcun ruolo nel procedimento amministrativo. D’altro lato, i suoi membri, come la Salvat, non potrebbero validamente proporre ricorso, per cui il CIVDN non sarebbe legittimato ad agire in via sostitutiva, per gli stessi motivi.

56      Quanto al CNIV, la Commissione ricorda che esso raggruppa le organizzazioni interprofessionali viticole, che sono enti privati riconosciuti dallo Stato. Secondo la Commissione, gli argomenti svolti a sostegno dell’irricevibilità del ricorso del CIVDN si applicano mutatis mutandis e a fortiori al CNIV. Infatti quest’ultimo non avrebbe tra i propri membri beneficiari degli aiuti indicati nella decisione che possano proporre individualmente un ricorso di annullamento.

57      I ricorrenti affermano di essere direttamente e individualmente interessati dalla decisione impugnata.

58      La Salvat afferma di essere direttamente interessata in quanto l’ordine di recupero rivolto alla Repubblica francese all’art. 2 della decisione incide sulla sua situazione giuridica. Infatti, a suo parere, lo Stato francese, poiché non dispone di alcun potere discrezionale, deve ottenere dall’impresa il rimborso dell’aiuto individuale che le era stato accordato. Tuttavia, se pure l’esistenza nella decisione di tale ordine di recupero rivolto alla Repubblica francese instaura un nesso diretto tra la situazione della Salvat e la decisione, tale constatazione non comporterebbe che la Salvat sia tenuta a impugnare l’art. 2 della decisione affinché il suo ricorso sia ricevibile. Infatti l’ordine di recupero contenuto nella decisione ha quale unico destinatario lo Stato membro interessato. Del resto, secondo la Salvat, è in primo luogo la qualifica come aiuti delle misure controverse ad incidere sulla sua situazione giuridica e se l’art. 1, n. 1, venisse annullato, non sussisterebbe più alcun obbligo di recupero ai sensi dell’art. 2.

59      La Salvat afferma inoltre di essere individualmente interessata dalla decisione in quanto impresa beneficiaria effettiva di un aiuto individuale, che è stato concesso in base al regime di aiuti di cui è stato ordinato il recupero. La sua situazione sarebbe identica a quella della Sardegna Lines, il cui ricorso è stato dichiarato ricevibile dalla Corte (sentenza Sardegna Lines, cit. al punto 55 supra). Secondo la Salvat, nelle sentenze invocate dalla Commissione a sostegno della sua tesi, l’irricevibilità pronunciata dalla Corte dipendeva da elementi di fatto propri di quelle cause, in cui la decisione controversa non conteneva un ordine di recupero degli aiuti già versati. La Salvat sostiene che la distinzione formulata dalla Commissione tra i ricorsi di annullamento concernenti aiuti individuali, che sarebbero ricevibili, e quelli riguardanti regimi di aiuto, che sarebbero irricevibili, è del tutto artificiosa e non si fonda sulla giurisprudenza invocata dalla Commissione.

60      Il CIVDN afferma di avere un interesse proprio ad agire. La prova dell’interesse proprio ad agire di un’organizzazione non sarebbe condizionata né limitata dalla sua qualità di negoziatore. La decisione impugnata riguarderebbe direttamente campagne interprofessionali attuate dal CIVDN e finanziate mediante contributi istituiti dallo stesso, cui impedirebbe di esercitare le proprie competenze.

61      Il CIVDN afferma inoltre di avere interesse ad agire per la difesa collettiva dei suoi membri direttamente e individualmente interessati dalla decisione. Orbene, tali membri potrebbero proporre individualmente un ricorso di annullamento contro la decisione nella loro qualità di beneficiari effettivi degli aiuti di cui la Commissione ha ordinato il recupero.

62      Il CNIV, associazione senza scopo di lucro disciplinata dalla legge 1° luglio 1901, afferma di avere chiaramente un proprio interesse ad agire in qualità di rappresentante delle organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo e di difensore dei loro interessi collettivi. Il CNIV ricorda che, secondo il suo statuto, esso ha in particolare lo scopo di «garantire la rappresentanza in giudizio delle organizzazioni interprofessionali dei vini di origine controllata».

 Giudizio del Tribunale

63      Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

64      Conformemente a una giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197; 2 aprile 1998, causa C‑321/95 P, Greenpeace Council e a./Commissione, Racc. pag. I‑1651, punti 7 e 28, e Sardegna Lines, cit. al punto 52 supra, punto 32).

65      Nel caso di specie, è pacifico che la decisione è indirizzata alla Repubblica francese e non ai ricorrenti. Occorre quindi verificare se l’atto impugnato riguardi direttamente e individualmente ciascuno di loro.

66      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto se la Salvat sia individualmente e direttamente interessata dall’art. 1, n. 1, della decisione.

67      La Corte ha dichiarato che un’impresa non può, in via di principio, impugnare una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime. Infatti, una tale decisione si presenta, nei confronti dell’impresa ricorrente, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto (v. sentenza Alzetta, cit. al punto 52 supra, punti 36 e 37 e giurisprudenza ivi citata).

68      Si deve constatare che la decisione non individua l’impresa o le imprese beneficiarie dell’aiuto di cui trattasi. L’art. 1, n. 1, della stessa dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato che la Repubblica francese ha attuato sotto forma di premio per il ritiro «concesso ai produttori viticoli francesi che si sono impegnati a non rivendicare la DOC “Rivesaltes” o “Grand Roussillon” dalla vendemmia 1996 alla vendemmia 2000». Risulta dai punti 9‑11 della decisione che il premio per il ritiro di FRF 5 000 all’anno e per ettaro ritirato era versato per le «particelle che producevano vini delle DOC “Rivesaltes” o “Grand Roussillon” nel 1995 e che avrebbero prodotto vino da tavola o “vins de pays” (vini tipici) a partire dalla vendemmia 1996 fino alla vendemmia 2000». La decisione impugnata si applica quindi a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto, ai sensi della citata giurisprudenza.

69      Occorre tuttavia ricordare che, ai punti 34 e 35 della sentenza Sardegna Lines, citata al punto 52 supra, la Corte ha dichiarato che, poiché l’impresa Sardegna Lines non era solo interessata dalla decisione controversa in quella causa in quanto impresa del settore della navigazione in Sardegna, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti degli armatori sardi, ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di questo regime e per il quale la Commissione aveva ordinato il recupero, tale impresa era individualmente interessata dalla suddetta decisione e il suo ricorso diretto contro quest’ultima era ricevibile (v. anche, in tal senso, sentenza Alzetta, cit. al punto 52 supra, punti 38 e 39).

70      Occorre quindi verificare se la Salvat possieda la qualità di beneficiario effettivo di un aiuto individuale concesso in base a un regime di aiuti settoriale e di cui la Commissione ha ordinato il recupero.

71      La Salvat fornisce in allegato al ricorso un prospetto dei bonifici «Premio per il ritiro – Piano “Rivesaltes”» certificato dal contabile del CIVDN da cui risulta che essa ha beneficiato in totale di FRF 91 041,50 a titolo di premio per il ritiro. Emerge da tale documento che gli importi concessi differiscono a seconda delle imprese e sono quindi individualizzati in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna di esse. La Salvat è quindi la beneficiaria effettiva di un aiuto individuale accordato nell’ambito di un regime di aiuti settoriale.

72      Risulta inoltre dall’art. 2 della decisione che la Commissione ha ordinato il recuperato dell’aiuto controverso.

73      La Salvat è quindi individualmente interessata dall’art. 1, n. 1, della decisione.

74      Tale conclusione non è inficiata dalla giurisprudenza fatta valere dalla Commissione a sostegno della sua tesi. Infatti l’analisi di tale giurisprudenza mette in luce la differenza di contesto tra le cause menzionate e il caso di specie, in particolare per la mancanza, nella stragrande maggioranza di esse, di una richiesta di recupero dell’aiuto.

75      Per quanto riguarda l’interesse diretto della Salvat, poiché l’art. 2 della decisione obbliga la Repubblica francese ad adottare le misure necessarie per recuperare gli aiuti incompatibili con il mercato comune menzionati, in particolare, all’art. 1, n. 1, e poiché la Salvat ne ha beneficiato e dovrà rimborsarli, quest’ultima dev’essere considerata direttamente interessata dalle suddette disposizioni (v., in tal senso, sentenza Sardegna Lines, cit. al punto 52 supra, punto 36).

76      I due criteri dell’interesse diretto elaborati dalla giurisprudenza consistono infatti, in primo luogo, nel fatto che il provvedimento di cui trattasi deve produrre effetti direttamente sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, nel fatto che tale provvedimento non deve lasciare alcun margine di valutazione discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione. Orbene, è pacifico che questi due criteri sono soddisfatti nel caso di specie.

77      Il fatto, dedotto dalla Commissione, che i ricorrenti non abbiano impugnato la disposizione della decisione che ordina alla Repubblica francese di recuperare l’aiuto controverso non può modificare tale conclusione. L’interesse diretto della ricorrente è subordinato alla sussistenza dei due criteri sopra menzionati, e il fatto che essa impugni o meno l’ordine di recupero rivolto alla Repubblica francese non ha alcuna rilevanza a tale riguardo.

78      Si deve inoltre osservare che la decisione collega l’art. 2 all’art. 1, nn. 1 e 2, per cui non si possono considerare tali disposizioni separatamente. L’annullamento dell’art. 1, n. 1, richiesto dalla ricorrente, farebbe venir meno l’ordine di recupero.

79      Si deve quindi dichiarare ricevibile il ricorso della Salvat contro l’art. 1, n. 1, senza che occorra esaminare se gli altri ricorrenti siano direttamente e individualmente interessati.

80      Sulla base di tutte queste considerazioni, occorre dichiarare irricevibile il ricorso nella parte diretta contro l’art. 1, n. 3, della decisione e ricevibile nella parte diretta contro l’art. 1, n. 1, della stessa.

 Nel merito

81      I ricorrenti deducono due motivi a sostegno del ricorso contro l’art. 1, n. 1, della decisione. Il primo è basato su una violazione dell’obbligo di motivazione e il secondo su una violazione dell’art. 87, n. 1, CE.

 Sul primo motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

82      I ricorrenti sostengono che l’analisi alla luce dell’art. 87 CE svolta dalla Commissione in merito alla natura dei contributi interprofessionali con cui sono stati finanziati il premio per il ritiro e le campagne promozionali e pubblicitarie e per il funzionamento di alcune DOC non è sufficientemente motivata. La Commissione avrebbe quindi violato l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 253 CE, che sarebbe particolarmente stringente in materia di aiuti di Stato.

83      Il punto 74 della decisione esporrebbe in modo lapidario gli elementi che caratterizzano l’esistenza di un aiuto di Stato. Tali considerazioni superficiali non consentirebbero di comprendere i motivi che hanno indotto la Commissione a ritenere che nel caso di specie siano soddisfatti i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte in materia di aiuti di Stato. La decisione non riprodurrebbe neanche la sostanza delle norme di diritto stabilite dalla giurisprudenza della Corte.

84      Secondo i ricorrenti, la Commissione avrebbe dovuto identificare come aiuto ciascuna delle misure considerate ed esporre i motivi per cui sussistevano tutte le quattro condizioni di applicazione dell’art. 87 CE. Orbene, nella decisione, la Commissione non si sarebbe neanche curata di distinguere, nella fase dell’analisi alla luce dell’art. 87, n. 1, CE, tra le diverse misure in questione.

85      I ricorrenti rilevano incidentalmente che la motivazione della decisione sull’esistenza di un vantaggio selettivo si fonda anche su un’inversione pura e semplice dell’onere della prova, e la Commissione sembra accontentarsi del fatto che «non è dimostrato che i beneficiari degli aiuti coincidano sempre con i debitori delle tasse di cui trattasi».

86      La Commissione ricorda la giurisprudenza pertinente sull’obbligo di motivazione, e in particolare che le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione, e che una decisione conforme a una prassi decisionale costante può essere motivata sommariamente.

87      Secondo la Commissione, risulta dai passaggi pertinenti della decisione che quest’ultima è sufficientemente motivata. La Commissione cita a tale riguardo i punti 38‑40, 74 – con la nota n. 12 cui questo rinvia ‑ e 121 della decisione.

88      La Commissione ritiene di non dovere analizzare ulteriormente i motivi per cui i criteri della giurisprudenza citata non erano soddisfatti. Infatti, a suo parere, emerge chiaramente dal regime controverso, da un lato, che lo Stato, con l’intermediazione del CIVDN, poteva disporre liberamente delle risorse di cui trattasi e, dall’altro, che il finanziamento delle misure menzionate all’art. 1 della decisione non era imputabile esclusivamente ai membri dell’organizzazione professionale in questione, ma faceva chiaramente parte di una politica statale.

89      La Commissione sostiene inoltre che, nel ricorso, la censura relativa al difetto di motivazione era riferita solo ai contributi interprofessionali. Orbene, la Commissione afferma di non avere preso alcuna decisione su tale aspetto, dato che la natura dei contributi interprofessionali non fa parte del dispositivo della decisione.

90      In ogni caso, e in subordine, la Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile, dato che le ricorrenti non hanno spiegato perché l’insieme dei motivi della decisione concernenti l’esistenza di aiuti di Stato, esposti ai punti 71‑82 della decisione, sia insufficiente alla luce delle condizioni dell’art. 253 CE.

 Giudizio del Tribunale

91      Per giurisprudenza costante, l’accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi le condizioni di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del tenore della decisione ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Anche se la Commissione non è tenuta a pronunciarsi, nella motivazione della decisione, su tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, essa deve comunque tener conto di tutte le circostanze e di tutti gli elementi rilevanti del caso, per consentire al giudice comunitario di esercitare il proprio sindacato di legittimità e per portare a conoscenza sia degli Stati membri che dei cittadini interessati i criteri in base ai quali ha applicato il Trattato (v. sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T‑371/94 e T‑394/94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, Racc. pag. II‑2405, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

92      Ai fini dell’esame dell’obbligo di motivazione nel presente contesto, occorre precisare che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto e che gli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, tra i quali figura il beneficiario dell’aiuto, non possono pretendere direttamente un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore del detto Stato membro (v. sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. pag. II‑2717, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

93      Occorre esaminare alla luce di quanto precede se la motivazione della decisione risponda alle condizioni di cui all’art. 253 CE.

94      Nella decisione, la Commissione inizia la sua analisi (punto 1) citando le disposizioni dell’art. 87, n. 1, CE (punto 71). Passa poi ad esaminare (parte V 1.1, punti 73‑76) l’«esistenza di un vantaggio selettivo finanziato con risorse statali». I punti qui considerati sono così formulati:

«73. Sono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.

74. Per quanto riguarda la natura dei contributi nel caso di specie, la Commissione sottolinea che per questi ultimi è necessaria l’adozione di un atto dell’autorità pubblica perché possano produrre tutti i relativi effetti e che le risorse prodotte sono state usate per l’attuazione di una politica sostenuta dallo Stato. Inoltre, non è dimostrato che i beneficiari degli aiuti coincidano sempre con i debitori delle tasse di cui trattasi. Pertanto, non soddisfano i criteri proposti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per non rientrare nel divieto dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ritiene quindi che si tratti, nella fattispecie, di tasse parafiscali, vale a dire di risorse pubbliche.

75. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, sono considerati aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti.

76. Per quanto riguarda l’esistenza, o la natura dell’aiuto, questa dev’essere appurata al livello dei beneficiari potenziali del Plan Rivesaltes e dei contributi interprofessionali per la promozione e la pubblicità e il funzionamento di talune DOC e del loro finanziamento. Nella fattispecie, il sostegno concesso ha favorito alcune imprese nel senso che l’aiuto è stato concesso soltanto ai produttori delle DOC che operano in determinate regioni».

95      Il punto 74 della decisione rinvia alla nota 12, che contiene il richiamo alla sentenza della Corte 15 luglio 2004, causa C‑345/02, Pearle e a. (Racc. pag. I‑7139), e il punto 75 della decisione rinvia, nella nota 13, alla sentenza della Corte 22 maggio 2003, causa C‑355/00, Freskot (Racc. pag. I‑5263).

96      Inoltre, sotto il titolo «Incidenza sugli scambi» (parte V 1.2), la decisione dedica cinque punti (da 77 a 81) al criterio dell’incidenza sugli scambi.

97      Infine, sotto il titolo «Conclusioni sul carattere di “aiuto” ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE» (parte V 1.3), la decisione espone, al punto 82, quanto segue:

«La Commissione ritiene, alla luce delle spiegazioni suesposte, che le misure a favore delle imprese produttrici di DOC che operano in alcune regioni determinate costituiscono un vantaggio finanziato da risorse pubbliche che viene loro conferito e di cui altri operatori non possono beneficiare, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese e alcune produzioni in modo da poter incidere sul commercio tra Stati membri. La misura costituisce pertanto un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato».

98      In primo luogo, si deve constatare che, per quanto riguarda la natura dei contributi interprofessionali con cui viene finanziato, in particolare, il premio per il ritiro, il punto 74 della decisione contiene una motivazione puntuale. Per i contributi in questione è stata «necessaria l’adozione di un atto dell’autorità pubblica perché [potessero] produrre tutti i relativi effetti» e «le risorse prodotte sono state usate per l’attuazione di una politica sostenuta dallo Stato». Si tratta di «tasse parafiscali, vale a dire di risorse pubbliche». Peraltro il punto 29 della decisione sviluppa, in merito alla natura dei contributi, gli argomenti sollevati dalla Commissione in apertura del procedimento di esame e fornisce chiarimenti in proposito.

99      In secondo luogo, la decisione, se pure non indica i criteri enunciati nella giurisprudenza della Corte che consentono di eludere il divieto di cui all’art. 87, n. 1, CE, cita tuttavia tale articolo (punto 71) come pure la giurisprudenza che definisce gli interventi da considerare come aiuti (punti 73 e 75) ed espone i motivi per cui tale disposizione e tale giurisprudenza si applicano nel caso di specie (punti 74 e 76‑82). La Commissione doveva indicare i motivi per cui le misure controverse rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, e non il contrario. Il fatto che si limiti a rinviare alla sentenza Pearle e a., citata al punto 95 supra, e non si addentri nel dettaglio della dimostrazione a contraris non può essere considerato difetto di motivazione.

100    In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita esigenza di una specifica motivazione per ciascuna delle misure controverse, dalla sentenza del Tribunale 18 gennaio 2005, causa T‑93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel/Commissione (Racc. pag. II‑143), non può dedursi che per ogni misura considerata dalla Commissione come costitutiva di un aiuto occorra una specifica motivazione in relazione a ciascuna delle quattro condizioni di applicazione dell’art. 87 CE.

101    Infatti, in quella causa, il Tribunale è partito dalla constatazione che l’indicazione dell’aiuto nel dispositivo della decisione impugnata non era sufficiente a consentire agli interessati e al Tribunale di conoscere la o le misure considerate, nel caso di specie, come costitutive di un aiuto (punto 73). Al punto 122, il Tribunale ha inoltre rilevato che la decisione impugnata non era sufficientemente motivata circa l’identificazione delle misure qualificate come aiuto.

102    Orbene, ciò non si verifica invece nel caso in esame. Il dispositivo della decisione qualifica come aiuto di Stato il premio per il ritiro, il piano di riconversione e le campagne promozionali e pubblicitarie dedicando un paragrafo a ciascuna misura. Gli interessati e il Tribunale possono quindi conoscere senza difficoltà le misure considerate, nel caso di specie, come costitutive di un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Il Tribunale ricorda del resto che, poiché il ricorso è ricevibile solo nella parte diretta all’annullamento dell’art. 1, n. 1, della decisione, l’esame dev’essere limitato alla motivazione concernente il premio per il ritiro.

103    Nel caso di specie, peraltro, a differenza della decisione impugnata che ha dato luogo alla sentenza Confédération nationale du Crédit mutuel/Commissione, citata al punto 100 supra, i motivi della decisione operano per lo più una distinzione fra le tre misure considerate. Infatti, nella parte II, intitolata «Descrizione», la decisione descrive in ordine successivo il sistema del premio per il ritiro (parte II.1.1), quello dell’aiuto alla riconversione (parte II.1.2) e i contributi interprofessionali per la promozione e la pubblicità (parte II 2). In seguito, nelle osservazioni dedicate agli argomenti sollevati dalla Commissione nella fase di apertura del procedimento d’esame (parte II 3), la decisione distingue nuovamente tra il premio per il ritiro (punti 30‑32), i costi della riconversione (punti 33‑37) e gli aiuti per la promozione e la pubblicità (punti 38 e 39). Inoltre, nella parte IV, dedicata alle osservazioni presentate dalla Repubblica francese, si ritrova tale distinzione, ossia premio per il ritiro (parte IV 1.1), aiuto alla riconversione (parte IV 1.2) e campagne per la promozione e la pubblicità (parte IV 2). Infine, nell’analisi della compatibilità degli aiuti (parte V 2), la decisione distingue nuovamente le tre misure e i punti 95‑106 sono dedicati al premio per il ritiro, i punti 107‑118 all’aiuto alla riconversione e i punti 119‑123 agli aiuti per la promozione e la pubblicità.

104    È pur vero che, nell’esame delle condizioni stabilite dall’art. 87, n. 1, CE, sotto i titoli «Esistenza di un vantaggio selettivo finanziato con risorse statali» e «Incidenza sugli scambi», la decisione non distingue le tre misure. Nondimeno, tale esame consente agli interessati di conoscere l’applicazione del Trattato fatta dalla Commissione e al Tribunale di esercitare il suo sindacato. A differenza della causa Le Levant (sentenza del Tribunale 22 febbraio 2006, causa T‑34/02, Le Levant 001 e a./Commissione, Racc. pag. II‑267, punti 109‑132), invocata dai ricorrenti, la decisione esamina se nel caso di specie sussistano le condizioni stabilite dall’art. 87, n. 1, CE per dichiarare l’incompatibilità degli aiuti con il mercato comune. Il fatto che si tratti di un esame complessivo non può essere considerato di per sé in contrasto con l’obbligo di motivazione, tanto più che le misure controverse rientrano nel medesimo piano d’azione.

105    Ne consegue che il primo motivo va disatteso, senza che occorra esaminare l’argomentazione svolta in subordine dalla Commissione nella controreplica.

 Sul secondo motivo, concernente una violazione dell’art. 87, n. 1, CE

106    In una prima parte, i ricorrenti fanno valere la mancanza del carattere di risorse di Stato e, in una seconda, la mancanza di imputabilità allo Stato dei contributi interprofessionali. Tuttavia, poiché le memorie delle parti confondono spesso le due parti di questo motivo, occorre esaminarle congiuntamente.

 Argomenti delle parti

107    I ricorrenti ricordano che, secondo una giurisprudenza costante, per essere qualificate come aiuti di Stato, le misure controverse devono soddisfare cumulativamente quattro condizioni. Orbene, nel caso di specie mancherebbe una di tali condizioni, vale a dire quella secondo cui le misure devono avere origine statale, ossia essere finanziate mediante risorse statali ed essere imputabili allo Stato.

108    I ricorrenti invocano la giurisprudenza della Corte secondo cui una misura resa obbligatoria dall’autorità pubblica, ma finanziata da imprese private senza che l’autorità pubblica abbia mai il potere di disporre dei fondi in questione, non comporta alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali (sentenza della Corte 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I‑2099, punto 59).

109    Secondo i ricorrenti, risulta dalla giurisprudenza che il criterio decisivo risiede nel potere di disposizione sufficiente dei fondi destinati a finanziare le misure. Orbene, nella decisione, la Commissione avrebbe dedotto il carattere di risorse statali dei contributi dal semplice fatto che essi avevano richiesto l’adozione di un atto dell’autorità pubblica per produrre i propri effetti. La Commissione non avrebbe quindi proceduto all’analisi prescritta dalla giurisprudenza.

110    I ricorrenti sostengono che, in materia di contributi interprofessionali, l’intervento dello Stato è limitato all’approvazione dei contributi, sulla base di un’iniziativa professionale, quindi privata, per conferire loro carattere obbligatorio per tutti i membri dell’organizzazione interprofessionale. L’autorità pubblica eserciterebbe solo un controllo a posteriori di pura regolarità finanziaria e non avrebbe mai il controllo dei fondi. Il CIVDN avrebbe beneficiato di un’autonomia completa per quanto riguarda sia il finanziamento e lo svolgimento delle campagne per la promozione e la pubblicità e il funzionamento di alcune DOC, sia il premio per il ritiro.

111    Un approccio strettamente organico al funzionamento del CIVDN non terrebbe conto del reale funzionamento di tale comitato. Si dovrebbe privilegiare in ogni caso un esame basato su un approccio funzionale.

112    Secondo i ricorrenti, i recenti decreti del ministro dell’Economia francese del 31 marzo 2006, relativi alle modalità di esercizio del controllo economico e finanziario dello Stato sulle organizzazioni interprofessionali agricole, dimostrano l’assenza di qualsiasi possibilità per lo Stato di disporre dei fondi raccolti presso i comitati interprofessionali attraverso i contributi dei professionisti.

113    I ricorrenti sottolineano che la Commissione incorre in un errore manifesto nell’affermare che il premio per il ritiro è finanziato principalmente con una tassa parafiscale di importo pari a FRF 50 per ettolitro prodotto nella regione dei Pirenei. Al contrario, per finanziare il piano di ritiro verrebbe riscosso un contributo professionale specifico, come dimostrerebbe la decisione 96-1 del CIVDN. La tassa parafiscale in questione sarebbe marginale nelle risorse del CIVDN, in quanto sarebbe riservata al funzionamento dei suoi servizi.

114    Quanto alla valutazione dell’imputabilità allo Stato dei contributi interprofessionali destinati a finanziare le azioni per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento di alcune DOC, i ricorrenti affermano che, per un soggetto privato quale un’organizzazione interprofessionale, il criterio decisivo riguarda la questione se detta organizzazione potesse o meno adottare la misura di cui trattasi senza tenere conto delle esigenze dell’autorità pubblica. Orbene, sarebbe incontestabile che tali azioni, a differenza di quelle in discussione nell’ambito del piano «Rivesaltes», non rientravano minimamente in una politica statale. Anzi, a loro parere si trattava di misure adottate esclusivamente per conseguire un obiettivo previamente stabilito dai professionisti del settore. Concludendo, all’art. 1, n. 3, della decisione, che tali campagne potevano essere qualificate come aiuti di Stato, la Commissione sarebbe quindi incorsa in un errore di diritto e palese violazione dell’art. 87, n. 1, CE.

115    La Commissione ritiene che un semplice esame della legge 2 aprile 1943, n. 200, che istituisce il CIVDN, come modificata dal decreto 20 ottobre 1956, n. 55‑1064, sia sufficiente a dimostrare che le misure controverse possono essere solo il risultato di un atto imputabile allo Stato e che tali misure sono finanziate mediante risorse statali. A suo avviso, dalla suddetta legge risulta che il CIVDN è formato paritariamente dai produttori e dalle autorità pubbliche (art. 2) e che il suo ufficio esecutivo è composto in gran parte da rappresentanti dello Stato (art. 4). La Commissione cita inoltre l’art. 7 della medesima legge, secondo cui le proposte del CIVDN o del suo ufficio esecutivo divengono obbligatorie per tutti i membri delle professioni interessate a partire dal momento in cui abbiano ottenuto, a seconda dei casi, l’acquiescenza del ministro dell’Agricoltura o quella del commissario di governo. La Commissione fa inoltre valere l’art. 14 della suddetta legge, secondo cui il bilancio è sottoposto all’approvazione dei ministri dell’Agricoltura e delle Finanze e che i costi relativi alle spese di gestione del CIVDN o al conseguimento dei suoi scopi di interesse professionale sono coperti con le tasse riscosse sulla vendita dei prodotti o con altri mezzi. Infine, la Commissione sottolinea che l’art. 15 della legge in questione dispone che la gestione finanziaria del CIVDN è soggetta al controllo dello Stato. Pertanto, la Commissione ritiene che si tratti palesemente di risorse statali e di atti imputabili allo Stato.

116    Tale interpretazione del ruolo preponderante dello Stato sarebbe ampiamente confermata dalla decisione dell’autorità francese per la concorrenza 23 luglio 2004, 04‑D‑35, relativa a prassi attuate sul mercato dei vini dolci naturali recanti la DOC «Rivesaltes».

117    Secondo la Commissione, se pure la decisione del CIVDN 96-1 del 5 luglio 1996 prevedeva che il gettito del contributo interprofessionale fosse destinato esclusivamente al pagamento del premio per ritiro ai produttori che ne avevano diritto, tale gettito si è rivelato insufficiente allo scopo. Il consiglio generale avrebbe quindi fornito un aiuto di carattere eccezionale di FRF 2 milioni. Inoltre, l’assemblea plenaria del CIVDN del 20 dicembre 2000 avrebbe deliberato la fusione del conto per il ritiro con il conto generale del CIVDN, il che avrebbe aumentato le possibilità per tale organizzazione di disporre, sotto il controllo dello Stato, delle risorse raccolte, a prescindere dalla loro provenienza.

118    La Commissione ricorda che il premio per il ritiro era finanziato principalmente mediante una tassa parafiscale in senso proprio, di importo pari a FRF 50 per ettolitro prodotto nella regione dei Pirenei. Sarebbe quindi indubbio che tale tassa parafiscale era applicata direttamente dallo Stato e che non si trattava di un contributo volontario del settore.

119    La Commissione insiste sul fatto che i contributi sono stati presi in esame nella decisione unicamente per verificare se costituissero risorse statali destinate a finanziare le tre misure considerate nella decisione. Per contro, i contributi in quanto tali non sarebbero stati qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 CE. Pertanto, la Commissione afferma che il secondo motivo dei ricorrenti, quale risulta dall’atto introduttivo, è irricevibile e privo di oggetto, dato che la Commissione non ha mai esaminato e non doveva esaminare se i contributi costituissero di per sé aiuti di Stato.

120    La Commissione sottolinea che la decisione non lascia mai intendere che esista un vincolo di destinazione ai sensi della giurisprudenza tra il gettito dei contributi e l’importo degli aiuti versati a titolo delle tre misure considerate. Infatti, il regime controverso fisserebbe, a prescindere dal gettito dei contributi, l’importo degli aiuti versati successivamente in funzione della sola situazione personale dei beneficiari.

121    Nella controreplica, la Commissione deduce dal fatto che i ricorrenti hanno confermato di essersi «limitati a contestare l’imputabilità allo Stato solo per quanto riguarda i contributi interprofessionali di cui all’art. [1, n. 3] del dispositivo della decisione» che il ricorso non riguarda le tre misure considerate all’art. 1 della decisione. La Commissione aggiunge tuttavia che la formulazione del seguito del punto 86 della replica potrebbe far pensare che i ricorrenti neghino che i contributi costituiscano risorse statali in quanto sono destinati a finanziare le azioni per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento. Tuttavia, secondo la Commissione, nell’ultimo punto della replica i ricorrenti ricadono nella stessa confusione concludendo che la Commissione ha constatato erroneamente che i contributi con cui sono state finanziate le campagne per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento di alcune DOC potessero essere qualificati come aiuti di Stato. Basandosi su tale mancanza di chiarezza e sull’impossibilità di difendersi, la Commissione afferma che il motivo va dichiarato irricevibile. Afferma in subordine che detto motivo è infondato.

 Giudizio del Tribunale

122    Poiché la Commissione contesta, nella controreplica, la ricevibilità di detto motivo, occorre iniziarne l’esame con tale questione.

–       Sulla ricevibilità del motivo concernente la violazione dell’art. 87, n. 1, CE

123    Nella controreplica, la Commissione afferma di non essere in grado di difendere la sua posizione, data la mancanza di chiarezza delle diverse memorie dei ricorrenti.

124    Se pure l’argomentazione svolta dai ricorrenti nelle loro memorie può creare confusione per certi aspetti, tuttavia si deve constatare che l’enunciato di tale motivo emerge chiaramente dall’atto introduttivo. Infatti, i ricorrenti lamentano un errore di diritto e la violazione dell’art. 87, n. 1, CE. Essi suddividono tale motivo in due parti, di cui la prima è fondata sulla mancanza di carattere di risorse statali dei contributi e la seconda sulla mancanza di imputabilità allo Stato dei contributi interprofessionali destinati a finanziare le azioni promozionali e pubblicitarie e per il funzionamento di alcune DOC. Inoltre, nel riepilogo dei motivi e principali argomenti dedotti figurante nel ricorso, si legge quanto segue:

«Si chiede al Tribunale di annullare la decisione (…) per i seguenti motivi:

(…)

–        la decisione comporta una violazione dell’art. 87, n. 1, CE, nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato i contributi professionali di cui all’art. 1, nn. 1 e 3, del dispositivo».

125    In tale misura ed entro tali limiti, il motivo in questione va dichiarato ricevibile. I ricorrenti tuttavia non possono modificare in un secondo tempo il contenuto e la portata di tale motivo al punto di farne un motivo nuovo, in violazione dei diritti della difesa. L’art. 48 del regolamento di procedura dispone infatti che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato ricevibile (sentenza del Tribunale 19 settembre 2000, causa T‑252/97, Dürbeck/Commissione, Racc. pag. II‑3031, punto 39).

126    Da un lato, risulta dall’atto introduttivo che i ricorrenti contestano la qualifica come aiuti di Stato di cui sarebbero stati oggetto i contributi professionali, in particolare per il fatto che questi ultimi non presentano il carattere di risorse statali. In tale contesto, affermano che lo Stato non può disporre dei contributi in questione. Dall’altro lato, i ricorrenti fanno valere la mancanza di imputabilità allo Stato, limitandola molto chiaramente ai contributi interprofessionali destinati a finanziare le azioni per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento di alcune DOC. In proposito, i ricorrenti ricordano nella replica di «essersi limitati a contestare l’imputabilità allo Stato unicamente per quanto riguarda i contributi interprofessionali di cui all’art. [1, n. 3,] del dispositivo della decisione».

127    La Commissione pertanto non può affermare di non essere stata in grado di difendersi su tali questioni. Peraltro, i punti 59‑77 del suo controricorso, nonché i punti 52‑60 e 67 della sua controreplica indicano il contrario.

128    Il motivo concernente la violazione dell’art. 87, n. 1, CE è quindi ricevibile.

–       Sulla fondatezza del motivo concernente la violazione dell’art. 87, n. 1, CE

129    Secondo una giurisprudenza costante, determinati vantaggi, per poter essere qualificati come aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, debbono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato (v. sentenza della Corte 16 maggio 2002, causa C‑482/99, Francia/Commissione, detta «Stardust», Racc. pag. I‑4397, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

130    Risulta dalla giurisprudenza della Corte che solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Invero, la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli «aiuti concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati (v. sentenza PreussenElektra, cit. al punto 108 supra, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

131    Occorre sottolineare anzitutto che tale motivo, conformemente a vari argomenti dedotti dai ricorrenti nell’atto introduttivo e nella replica, nonché al riepilogo figurante nell’atto introduttivo, va respinto nella misura in cui è diretto a contestare la qualifica come aiuto di Stato dei contributi in questione.

132    Infatti, la decisione non qualifica mai tali contributi come aiuti di Stato (v. anche, sotto il profilo della ricevibilità del ricorso, punti 38 e 40 supra). Come risulta dal dispositivo, sono le misure attuate sotto forma di premio per il ritiro, il piano di riconversione e le campagne promozionali e pubblicitarie e per il funzionamento a favore di alcune DOC ad essere qualificate come aiuti di Stato. Al punto 74 della decisione, i contributi in questione vengono considerati dalla Commissione come tasse parafiscali, vale a dire risorse pubbliche. Poiché i contributi controversi sono destinati al finanziamento delle misure considerate, la decisione ne deduce che è soddisfatto il criterio del finanziamento mediante risorse pubbliche.

133    Ad abundantiam, se si dovessero interpretare le memorie dei ricorrenti nel senso che le misure controverse non costituiscono aiuti di Stato in quanto non sono finanziate mediante risorse pubbliche e alcune di esse non sono imputabili allo Stato, la risposta non sarebbe diversa.

134    Infatti, per quanto riguarda il secondo elemento, risulta dall’enunciato della seconda parte di tale motivo e dalle precisazioni formulate dai ricorrenti nella replica che questi ultimi contestano solo l’imputabilità allo Stato dei contributi interprofessionali destinati a finanziare le azioni per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento di alcune DOC.

135    Orbene, poiché i ricorrenti non possono validamente impugnare la parte del dispositivo della decisione relativa a tali azioni (v. punti 34‑38 supra), l’argomentazione svolta in tale capo del motivo non può essere accolta.

136    Peraltro, i ricorrenti non contestano l’imputabilità allo Stato del premio per il ritiro. È quindi sufficiente verificare se la Commissione abbia ritenuto a buon diritto nella decisione che il premio per il ritiro costituisse un vantaggio finanziato mediante risorse statali.

137    A sostegno delle loro tesi contrapposte, i ricorrenti e la Commissione invocano ognuna principalmente una sentenza della Corte. I primi si basano sulla sentenza Pearle e a., citata al punto 95 supra, per affermare, per analogia, che la misura controversa non è stata «finanziata con risorse lasciate a disposizione delle autorità nazionali». La Commissione si richiama invece alla sentenza Stardust, citata al punto 129 supra, affermando che le risorse del CIVDN «ricade[vano] sotto il controllo dello Stato [ed erano] dunque a disposizione di quest’ultimo», dato che lo Stato era «perfettamente in grado, esercitando la sua influenza dominante su tal[e] impres[a], di orientare l’utilizzazione delle [sue] risorse».

138    Occorre rilevare, in via preliminare, che i ricorrenti contestano la portata attribuita dalla Commissione alla sentenza Stardust, citata al punto 137 supra, in quanto l’analisi della Corte rientra, a loro parere, «in un contesto fattuale peculiare del caso di specie, caratterizzato dalla circostanza che gli organismi che avevano accordato le loro misure di sostegno finanziario alla Stardust erano imprese pubbliche». I ricorrenti ricordano che il CIVDN è una persona giuridica di diritto privato.

139    Tuttavia, risulta da una costante giurisprudenza che non si può distinguere a seconda che la sovvenzione sia attribuita direttamente dallo Stato ovvero da enti pubblici o privati da esso istituiti o designati (sentenze della Corte 7 giugno 1988, causa 57/86, Grecia/Commissione, Racc. pag. 2855, punto 12; PreussenElektra, cit. al punto 108 supra, punto 58, e 20 novembre 2003, causa C‑126/01, GEMO, Racc. pag. I‑13769, punto 23). Come dimostrano le sentenze Stardust, citata al punto 129 supra, e Pearle e a., citata al punto 95 supra, lo statuto dell’ente o dell’impresa in questione non è considerato un elemento decisivo ai fini dell’applicazione delle norme del Trattato sugli aiuti di Stato. Il solo fatto che si tratti di un ente pubblico non comporta automaticamente l’applicazione dell’art. 87 CE, così come non la esclude il fatto che le misure vengano adottate da un ente privato.

140    Per quanto riguarda il premio per il ritiro, un contributo è stato creato con la decisione 96-1 del CIVDN, del 5 luglio 1996, in vista del suo finanziamento. Per verificare se la Commissione abbia correttamente qualificato tale contributo come risorsa pubblica a motivo, in particolare, del fatto che è necessaria l’adozione di un atto dell’autorità pubblica affinché produca effetti, occorre esaminare il ruolo dello Stato nell’ambito di tale comitato.

141    L’esame della legge 2 aprile 1943, n. 200, che istituisce un comitato interprofessionale dei vini dolci naturali e dei vini liquorosi a denominazione controllata, modificata con decreto 20 ottobre 1956, n. 55‑1064, conferma il ruolo predominante dello Stato in seno a tale comitato.

142    Secondo l’art. 3, sostituito dall’art. 2 del decreto 56‑1064, il CIVDN è composto, da un lato, da quattordici rappresentanti dei sindacati e delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentativi dei produttori e delle cooperative di vinificazione, di conservazione e di distribuzione e, dall’altro lato, da quattordici rappresentanti dei sindacati e delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentativi dei commercianti all’ingrosso. I suoi membri sono nominati per tre anni con decreto del segretario di Stato all’Agricoltura, su proposta dei sindacati e delle organizzazioni interessati.

143    Un certo numero di rappresentanti dello Stato può partecipare alle delibere senza prendere parte alla votazione.

144    Risulta dall’art. 4, divenuto art. 3 del decreto n. 56‑1064, che lo Stato, attraverso il suo rappresentante, occupa alternativamente il posto di presidente o di vice presidente dell’ufficio esecutivo.

145    Il direttore è nominato e revocato con decreto del segretario di Stato all’Agricoltura (art. 5, divenuto art. 4 del decreto n. 56‑1064).

146    L’art. 6 del decreto n. 56‑1064 enuncia:

«Un commissario del governo, designato dal ministro segretario di Stato all’Agricoltura e all’Approvvigionamento, assiste a tutte le delibere.

Se le proposte presentategli dal [CIVDN] o dall’ufficio esecutivo di questo sono state adottate dai due terzi dei membri presenti, il commissario può, secondo le direttive ricevute, approvare immediatamente le decisioni proposte oppure sottoporle all’approvazione del ministro segretario di Stato all’Agricoltura e all’Approvvigionamento».

147    L’art. 7 del decreto n. 56‑1064 dispone:

«Le proposte del [CIVDN] o del suo ufficio esecutivo divengono obbligatorie per tutti i membri delle professioni interessate a partire dal momento in cui abbiano ottenuto, a seconda dei casi, l’acquiescenza del ministro segretario di Stato all’Agricoltura e all’Approvvigionamento o del commissario di governo.

(…)

Tali proposte divengono esecutive a partire dal momento in cui siano state ufficialmente notificate alle organizzazioni professionali costituenti il [CIVDN].

Quando è in gioco l’interesse nazionale, il ministro segretario di Stato all’Agricoltura e all’Approvvigionamento, se lo ritiene utile, adotta in luogo del [CIVDN] le decisioni che quest’ultimo abbia rifiutato di adottare, dopo aver ricevuto la domanda notificata dal commissario del governo».

148    Conformemente all’art. 8 del decreto n. 56‑1064, il CIVDN ha il compito di adottare, secondo le direttive del governo, un certo numero di misure generali elencate in detta disposizione, tra cui quella di organizzare e controllare la produzione dei vini prodotti nei vigneti delimitati.

149    Ai sensi dell’art. 10 del decreto n. 56‑1064, in caso di inosservanza delle decisioni del CIVDN, possono essere irrogate diverse sanzioni, secondo i casi, dal prefetto del dipartimento in cui risiede l’autore dell’infrazione o dal ministro dell’Agricoltura, su proposta del prefetto, ossia ammende, il ritiro del tesserino professionale e la confisca a vantaggio dello Stato dell’intera produzione o di parte della stessa.

150    Nel caso delle misure generali di cui all’art. 8, l’art. 11 autorizza il ministro dell’Agricoltura a sostituirsi, su proposta del commissario del governo, all’ufficio esecutivo per imporgli una decisione che quest’ultimo abbia rifiutato di adottare, nonostante la domanda rivoltagli e notificata dal commissario del governo.

151    L’art. 14 dispone che il bilancio del CIVDN è sottoposto all’approvazione dello stesso ministro. Tale disposizione stabilisce inoltre che «i costi relativi alle spese di gestione del [CIVDN] o al conseguimento dei suoi scopi di interesse professionale sono coperti con le tasse riscosse sulla vendita dei prodotti o con altri mezzi. Il [CIVDN] può prelevare tali tasse solo dopo esservi stato autorizzato [da] un decreto del ministro segretario di Stato all’Agricoltura e all’Approvvigionamento e del ministro segretario di Stato all’Economia nazionale e alle Finanze».

152    Secondo l’art. 15 del decreto n. 56‑1064, la gestione finanziaria è soggetta al controllo dello Stato e i fondi disponibili sono depositati presso il Tesoro o la cassa regionale del mutuo credito agricolo della sede del CIVDN.

153    Infine, il regolamento interno del CIVDN è soggetto all’approvazione del ministro dell’Agricoltura.

154    Ne consegue che, oltre alla presenza dello Stato nel comitato e nel suo ufficio esecutivo, è necessaria l’autorizzazione dello Stato per tutti gli atti fondamentali del CIVDN. In particolare, quest’ultimo non può né prelevare contributi o tasse né disporre del loro gettito senza il consenso dello Stato. Questi può anche imporre al CIVDN le proprie decisioni.

155    Le disposizioni della suddetta legge non confermano la tesi, sostenuta dai ricorrenti, di una «gestione puramente professionale» del CIVDN e della limitazione dell’intervento dello Stato a «un potere di controllo a posteriori della regolarità della gestione finanziaria del CIVDN».

156    Quand’anche fosse dimostrato che, come affermano i ricorrenti, «di fatto, le amministrazioni si sono limitate a rendere obbligatorie le decisioni dei professionisti», ciò non toglie che, sotto il profilo giuridico, i poteri dello Stato siano molto più estesi. La decisione rileva giustamente al punto 74 che, nel caso di specie, per i contributi «è necessaria l’adozione di un atto dell’autorità pubblica perché possano produrre tutti i relativi effetti». Conformemente alla sentenza Stardust, citata al punto 129 supra, lo Stato è perfettamente in grado nel presente contesto, con l’esercizio della sua influenza dominante sul CIVDN, di orientare l’utilizzo delle risorse di quest’ultimo per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di determinate imprese.

157    In proposito occorre inoltre rilevare che, a prescindere dal loro contenuto, i decreti del ministro dell’Economia francese del 31 marzo 2006 invocati dai ricorrenti non possono dimostrare nel caso di specie l’assenza di qualsiasi possibilità per lo Stato di disporre dei fondi raccolti dalle organizzazioni interprofessionali. Tali decreti sono infatti successivi ai fatti controversi e alla decisione.

158    D’altro canto, la sentenza Pearle e a., citata al punto 95 supra, fatta valere dai ricorrenti, non è per essi di alcuna utilità, dato che non può essere trasposta al caso di specie.

159    Infatti, in primo luogo, è vero che, originariamente, i fondi utilizzati dal CIVDN per pagare il premio per il ritiro dovevano essere raccolti presso i suoi iscritti attraverso un contributo interprofessionale (v. decisione 96-1 del 5 luglio 1996). Il gettito del contributo avrebbe dovuto essere accantonato in un fondo speciale gestito dal CIVDN e destinato esclusivamente a versare ai produttori il premio per il ritiro cui essi avevano diritto (art. 5 di detta decisione).

160    Tuttavia, risulta dalle dichiarazioni del denunciante che figurano ai punti 43 e 44 della decisione, confermate dal verbale dell’assemblea plenaria del CIVDN del 20 dicembre 2000, prodotto dalla Commissione in allegato al controricorso, che, da un lato, nel 1999, il premio per il ritiro è stato pagato grazie a una sovvenzione di FRF 2 milioni del consiglio generale dei Pirenei orientali e, dall’altro, che il premio per il ritiro è stato finanziato con fondi che non provenivano esclusivamente dal prelievo del contributo previsto, ma che, in parte, sono stati anche prelevati dal bilancio generale del CIVDN. Tali elementi peraltro non sono stati contestati dai ricorrenti. Come nella sentenza della Corte 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig (Racc. pag. 595), citata al punto 38 della sentenza Pearle e a., citata al punto 95 supra, vi sono state anche sovvenzioni dirette da parte dello Stato.

161    Nel caso di specie non si può quindi affermare, sulla base della sentenza Pearle e a., che, poiché le spese indicate dall’ente sono state interamente compensate dai contributi riscossi presso le imprese beneficiarie, l’intervento del CIVDN non era volto alla creazione di un vantaggio costitutivo di un onere supplementare per lo Stato o per tale ente (v., in tal senso, sentenza Pearle e a., cit. al punto 95 supra, punto 36).

162    In secondo luogo, come sottolinea il punto 74 della decisione, non è dimostrato che nel caso di specie, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza Pearle e a., citata al punto 95 supra, i beneficiari degli aiuti coincidano sempre con i debitori delle tasse. Risulta infatti dalla decisione 96-1 del CIVDN, del 5 luglio 1996, che il contributo era basato sui quantitativi di «Rivesaltes» e di «Grand Roussillon» commercializzati nel 1995 (art. 2), mentre l’importo del premio per il ritiro ammontava a FRF 5 000 all’anno per ettaro ritirato (art. 6). Alcune imprese potevano quindi contribuire in modo sostanziale senza tuttavia ricevere alcun premio per il ritiro.

163    In terzo luogo, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza Pearle e a., citata al punto 95 supra, non risulta neanche dagli atti che l’iniziativa per l’organizzazione e l’attuazione del premio per il ritiro sia imputabile a un’associazione privata e non al CIVDN, che sarebbe «stato un mero strumento per la riscossione e la destinazione delle risorse raccolte» (v., in tal senso, sentenza Pearle e a., cit. al punto 95 supra, punto 37). Occorre inoltre ricordare che i ricorrenti non contestano l’imputabilità allo Stato del premio per il ritiro.

164    Infine, quanto alla tesi secondo cui, per quanto riguarda il premio per il ritiro, le risorse sarebbero state raccolte, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza Pearle e a., citata al punto 95 supra, «ai fini del conseguimento di un obiettivo puramente commerciale», che «non si collocava minimamente nel contesto di una politica definita dalle autorità» (sentenza Pearle e a., cit. al punto 95 supra, punto 37), gli stessi ricorrenti affermano il contrario. Infatti, al punto 112 della replica, essi deducono che «non è seriamente contestabile che l’instaurazione dei contributi con cui sono state finanziate le azioni promozionali e pubblicitarie (…) non si collocava minimamente, a differenza su questo punto delle misure rientranti nel piano “Rivesaltes”, in una politica sostenuta dallo Stato». I ricorrenti ammettono quindi che il premio per il ritiro si collocava in una politica sostenuta dallo Stato.

165    L’insieme di tali elementi induce il Tribunale a concludere che la Commissione ha giustamente ritenuto che il premio per il ritiro fosse stato finanziato mediante risorse statali.

166    Pertanto, interpretando le memorie dei ricorrenti nel senso che affermano che le misure controverse non sono state finanziate mediante risorse statali, occorre respingere anche il secondo motivo.

167    Occorre quindi respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e infondato per il resto.

 Sulle spese

168    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti e la convenuta ne ha chiesto la condanna alle spese, occorre condannare i ricorrenti a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla convenuta.

169    Conformemente all’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      I ricorrenti sono condannati alle spese.

3)      La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 settembre 2007.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Lingua processuale: il francese.