Language of document : ECLI:EU:T:2013:181





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 aprile 2013 – Performing Right Society / Commissione

(causa T‑421/08)

«Concorrenza – Intese – Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE – Ripartizione del mercato geografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio – Prova – Presunzione d’innocenza»

1.                     Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data di adozione dell’atto controverso (Art. 230 CE) (v. punto 76)

2.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Prova dell’infrazione a carico della Commissione – Portata dell’onere della prova (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 92, 139, 194)

3.                     Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Decisione con la quale si constata un’infrazione ma non si infligge un’ammenda – Applicabilità (Art. 81, § 1, CE; art. 6, § 2, UE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1) (v. punti 93-97)

4.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Prove basate unicamente sulla condotta delle imprese – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione – Oneri gravanti sulla Commissione nella contestazione della plausibilità delle spiegazioni fornite dalle imprese (Art. 81, §1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 98-102, 108, 161)

5.                     Intese – Divieto – Intese i cui effetti perdurano oltre la loro cessazione ufficiale – Applicazione dell’articolo 81 CE (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 124)

6.                     Intese – Pratica concordata – Parallelismo di comportamento – Presunzione d’esistenza di una concertazione – Limiti – Rifiuto, da parte delle società nazionali di gestione dei diritti d’autore, di permettere a un utilizzatore con sede in un altro Stato membro l’accesso diretto al loro repertorio – Lesione della concorrenza (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 138)

7.                     Procedimento giurisdizionale – Intervento – Ricorso volto a sostenere o a confutare le conclusioni di una delle parti – Ricorso diretto altresì all’annullamento di una disposizione non considerata nelle conclusioni di una delle parti – Irricevibilità parziale (Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, quarto comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, § 4) (v. punti 185, 186)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2008) 3435 definitivo della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC).

Dispositivo

1)

La domanda di misure di organizzazione del procedimento depositata dalla Commissione europea è respinta.

2)

L’articolo 3 della decisione C (2008) 3435 definitivo della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC), è annullata nella parte riguardante la Performing Right Society Ltd.

3)

L’articolo 4, paragrafo 2, della decisione C (2008) 3435 definitivo è annullata, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la Performing Right Society.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

La Performing Right Society sopporterà la metà delle proprie spese, eccetto quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione.

6)

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) sopporterà la metà delle proprie spese.

7)

La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Performing Right Society, eccetto quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione, nonché la metà delle spese sostenute dalla SGAE.

8)

L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Performing Right Society connesse al suo intervento.

9)

La RTL Group SA, la CLT-UFA, la Music Choice Europe Ltd, la ProSiebenSat.1 Media AG, la Modern Times Group MTG AB, la Viasat Broadcasting UK Ltd e il Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Performing Right Society e connesse ai loro interventi.