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Ricorso proposto il 27 giugno 2011 - Italia/Commissione

(Causa T-358/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Marchini, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare i seguenti atti: decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2011) 2517 del 15.4.2011 recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del FEAOG sezione garanzia relative alla misura Ammasso pubblico-zucchero esercizi finanziari 2006 (rettifica forfettaria del 10% per EUR 171.418,00), 2007 (rettifica forfettaria del 10% per EUR 182.006,00), 2008 (rettifica forfettaria del 10% per EUR 111.062,00), 2009 (rettifica forfettaria del 10% per EUR 34.547,00) "aumento del 35% dei costi di magazzinaggio", esercizio finanziario 2006 (rettifica forfettaria del 5% per EUR 781.044,00) "Controlli degli inventari effettuati in ritardo", indicate nell'allegato ex art. 1 della stessa decisione in quanto non conformi alle norme dell'Unione europea; lettera della Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, Direzione J.Audit delle spese agricole, n. ARES (2011) 2287 del 3 gennaio 2011, e dell'allegato punto 2 con cui sono state espresse le motivazioni finali a sostegno della posizione definitiva in seguito alla relazione dell'Organo di conciliazione nel caso 10/IT/435, quali atti presupposti della decisione; della lettera della commissione europea direzione generale dell'agricoltura dello sviluppo rurale, direzione J.Audit delle spese agricole, n. ARES (2010) 57525 del 3 febbraio 2010 e del suo allegato contenente i motivi dell'esclusione dal finanziamento, quali atti presupposti della decisione;

in via incidentale: si chiede accogliersi l'eccezione di invalidità del Regolamento CE n. 915/2006.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo vertente sulla violazione di forme sostanziali (art. 269 TUE ex art. 253 TCE) sotto il profilo del difetto di istruttoria, in relazione alla rettifica finanziaria delle spese "Aumento del 35% dei costi di magazzinaggio per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, 2009".

Secondo il Governo italiano la Commissione non ha condotto un'istruttoria adeguata sulle prove addotte da A.g.e.a. che dimostrano l'effettuazione di detta indagine di mercato e la conoscenza delle cause dell'aumento dei prezzi degli affitti dei silos dipese proprio dalla difficile situazione dello stesso mercato delle locazione dei depositi di stoccaggio dello zucchero da ammassare fin dal 2005.

Secondo motivo vertente sulla violazione di forme sostanziali (art. 269 TUE ex art. 253 TCE) sotto il profilo del difetto di motivazione, in relazione alla rettifica finanziaria delle spese "Aumento del 35% dei costi di magazzinaggio per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, 2009".

La Commissione non avrebbe illustrato i motivi per cui le attestazioni dei funzionari Agea ed il tariffario di uno dei maggiori operatori economici di magazzinaggio non fossero stati ritenuti documenti di prova idonei a dimostrare la generalizzata richiesta da parte delle Società saccarifere di aumento dei prezzi fino al 50%.

Terzo motivo vertente sulla violazione ed errata interpretazione degli articoli 8 del regolamento CE n. 884/2006, e dell'allegato I del medesimo regolamento, e dell'art. 4 del regolamento CE n. 2148/1996, come modificato dall'allegato al regolamento CE n. 915/2006 della Commissione, nonché violazione del principio di certezza del diritto, del principio di retroattività delle norme e del principio della tutela dell'affidamento in relazione alla rettifica finanziaria forfettaria del 5% per l'esercizio 2006 "Controlli degli inventari effettuati in ritardo".

Il Governo italiano ritiene che la Commissione abbia violato la disciplina transitoria prevista dall'Allegato I al Reg. n. 884/2006 punto A/II/5. Poiché A.g.e.a. aveva già adempiuto a tali attività, in virtù del controllo interno sulla base di norme dello Stato, ed aveva provveduto a comprovarle ai Servizi della Commissione tramite la consegna di tutti i registri di carico e scarico e dei verbali in occasione della missione del maggio 2007, la disciplina transitoria avrebbe dovuto applicarsi nel senso di non penalizzare lo Stato italiano che, per oggettive difficoltà organizzative di coordinamento con Agecontrol, poteva essere considerato autorizzato a consegnare solo il documento di sintesi nel febbraio 2007. Il Governo italiano censura la violazione dei principi di certezza del diritto, di irretroattività delle norme, della tutela dell'affidamento, nonchè del principio di proporzionalità, atteso che disporre l'applicazione immediata di un'obbligo di redigere inventari ad operazioni già da tempo compiute al momento di entrata in vigore dei citati regolamenti, 23 e 24 giugno 2006 (in particolare l'allegato al Reg. n. 915/2006) ed a breve distanza dalla chiusura contabile dell'esercizio 830 settembre 2006), urta contro tali principi.

Quarto motivo vertente sulla violazione di forme sostanziali (art. 269 TUE ex art. 253 TCE) sotto il profilo del difetto di motivazione in relazione alla rettifica finanziaria forfettaria del 5% per l'esercizio 2006 "Controlli degli inventari effettuati in ritardo".

La Commissione, secondo il Governo italiano, non ha adeguatamente motivato la non adesione alla proposta dell'Organo di conciliazione laddove si prospettava l'ipotesi di applicare la nuova norma sul termine finale degli inventari portata dal regolamento CE n. 915/2006 ai soli movimenti di zucchero decorrenti dalla sua entrata in vigore e non retroattivamente a tutto l'esercizio 2006, con l'effetto di comminare la rettifica finanziaria in misura minore proporzionata al ritardo (di c.a. 8 mesi).

Quinto motivo vertente sull'eccezione di invalidità del regolamento CE n. 915/2006.

Il Governo italiano solleva l'eccezione di invalidità di tale regolamento nella parte in cui impone l'obbligo di tenuta degli inventari delle rimanenze finali esercizio 2004-2005 (30 settembre 2005) e delle giacenze iniziali esercizio 2005-2006 (1 ottobre 2005) e rimanenze finali esercizio 2005-2006 (30 settembre 2006), in corso dell'esercizio 2006 a soli tre mesi c.a. dal nuovo termine di redazione degli inventari. Secondo il ricorrente, appare contrario ai principi generali del diritto comunitario imporre per regolamento comportamenti relativi a fatti storici ormai esauriti e, conseguentemente, sanzionarne l'omissione attraverso il procedimento di rettifica finanziaria.

Sesto motivo vertente sulla violazione di forme sostanziali sotto il profilo del difetto di motivazione e del difetto di prova (art. 269 TUE ex art. 253 TCE).

La Commissione, secondo il Governo italiano incorre nel travisamento di fatti allorquando dispone la rettifica finanziaria sull'erroneo presupposto affermato dalla DG AGRI che non vi sia stato il controllo di A.g.e.a. sulle entrate ed uscite dello zucchero, nonché che "sono state trattate (senza verifica ufficiale del peso) circa 127000 tonnellate di zucchero" . Inoltre il Governo italiano censura anche il difetto di prova in ordine al fatto "di non aver eseguito il controllo annuo degli inventari...quando si è proceduto a operazioni di magazzinaggio" ed al fatto che "circa 127000 tonnellate di zucchero sono state spostate (senza verifica o pesatura ufficiale) tra il 30 settembre 2006 (data entro la quale l'inventario avrebbe dovuto essere eseguito) e il febbraio 2007". Infatti, a fronte della prova documentale offerta da A.g.e.a., ossia la contabilità attestante i quantitativi dei movimenti e delle giacenze dello zucchero per singolo deposito, consegnata ai servizi della Commissione, questi ultimi non potrebbero affermare il contrario senza fornirne la prova.

Settimo motivo vertente sulla violazione di forme sostanziali sotto il profilo del difetto di motivazione e del difetto di prova (art. 269 TUE ex art. 253 TCE), in relazione all'asserito pericolo di danno a carico del Fondo.

La decisione, secondo il Governo italiano, è affetta da difetto di motivazione per aver trascurato di valutare l'effetto utile dei controlli comunque effettuati da Agea sulle entrate e le uscite dello zucchero da immagazzini, nonché sulle loro giacenze mensili.

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