Ricorso proposto il 31 luglio 2012 - Globosat Programadora / UAMI - Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)
(Causa T-348/12)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brasile) (rappresentante: avv. S. Micallef)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sport TV Portugal, SA (Lisbona, Portogallo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 23 maggio 2012 nel procedimento R 2079/2010-4;
annullare tutti gli ordini di condanna alle spese nei confronti della ricorrente da parte dell'Ufficio, e condannare quest'ultimo alle spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "SPORT TV INTERNACIONAL", per servizi delle classi 35, 38 e 41 - domanda di marchio comunitario n. 6915094
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione portoghese n. 329507 del marchio figurativo "SPORTV", per servizi delle classi 38 e 41
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio e violazione della Regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 della Commissione.
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