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Ricorso proposto il 31 luglio 2012 - Globosat Programadora / UAMI - Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(Causa T-348/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brasile) (rappresentante: avv. S. Micallef)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sport TV Portugal, SA (Lisbona, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 23 maggio 2012 nel procedimento R 2079/2010-4;

annullare tutti gli ordini di condanna alle spese nei confronti della ricorrente da parte dell'Ufficio, e condannare quest'ultimo alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "SPORT TV INTERNACIONAL", per servizi delle classi 35, 38 e 41 - domanda di marchio comunitario n. 6915094

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione portoghese n. 329507 del marchio figurativo "SPORTV", per servizi delle classi 38 e 41

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio e violazione della Regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 della Commissione.

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