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Impugnazione proposta l'8 gennaio 2013 da Dana Mocová avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 giugno 2012, causa F-41/11, Mocová / Commissione

(Causa T-347/12 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dana Mocová (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 giugno 2012, causa F-41/11, Dana Mocová/Commissione europea,

annullare la decisione con cui è respinta la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente;

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto riguardo alla portata del principio di legalità, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha considerato, da un lato, che la motivazione fornita dall'autorità abilitata a concludere i contratti (in prosieguo: l' "AACC" ) in sede di rigetto del reclamo può sostituire e modificare la motivazione fornita al momento del rigetto della domanda della ricorrente di proroga del suo contratto di agente temporaneo, e, dall'altro, che la motivazione è valida, mentre essa sarebbe fondata su elementi stabiliti successivamente all'atto contestato. La ricorrente sostiene che:

se, nel caso di specie, il contratto della ricorrente non era stato rinnovato in base alla regola anticumulo degli otto anni, l'AACC non avrebbe potuto in seguito affermare, nella risposta al reclamo, che il contratto non è stato rinnovato in considerazione di vincoli di bilancio, dei meriti della ricorrente e dell'interesse del servizio per poi limitare tale motivazione, dinanzi al Tribunale, ai vincoli di bilancio.

il TFP, contrariamente a quanto affermato al punto 50 della sentenza impugnata, sarebbe tenuto ad esaminare l'eccezione di illegittimità della regola degli otto anni, motivo che è stato fornito al momento del rigetto della domanda di proroga del contratto di agente temporaneo.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha considerato che l'AACC aveva adottato la decisione contestata nel rispetto dell'interesse del servizio, mentre lo stesso TFP avrebbe constatato che la Commissione ha riconosciuto all'udienza che solo i vincoli di bilancio avrebbero potuto essere invocati per motivare l'atto impugnato in primo grado. La ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale della funzione pubblica ha violato il suo obbligo di motivazione e il suo obbligo di esaminare tutte le violazioni del diritto dinanzi ad esso dedotte non facendo alcun riferimento all'argomentazione della ricorrente relativa alla contraddizione tra la motivazione concernente la soppressione di posti in ragione di vincoli di bilancio e la creazione di nuovi posti per agenti temporanei di grado AD9.

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