Language of document : ECLI:EU:T:2014:116





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 marzo 2014 – Globosat Programadora / UAMI – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(causa T‑348/12)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo SPORT TV INTERNACIONAL – Marchio nazionale figurativo anteriore SPORTV – Impedimento relativo alla registrazione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95»

1.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 19, 20)

2.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 21‑25)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 23 maggio 2012 (procedimento R 2079/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Globosat Programadora Ltda e la Sport TV Portugal, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Globosat Programadora Ltda è condannata alle spese.