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Impugnazione proposta il 29 novembre 2023 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 settembre 2023, causa T-450/21, Spagna / Commissione

(Causa C-729/23 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: I. Herranz Elizalde, agente)

Altre parti nel procedimento:     Commissione europea

                    Repubblica francese

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del 20 settembre 2023 nella causa T-450/21, e

decidere la causa nel merito accogliendo la domanda di annullamento proposta contro la decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo:

Violazione dell’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014 1 , dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014 2 e dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/20133 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Errore nel descrivere il comportamento controverso e il quadro normativo applicabile. La sentenza è inficiata da errore nel definire il comportamento controverso tralasciando l’elemento «domanda di aiuto» e nel definire il quadro giuridico senza tener conto del fatto che vi sono norme specifiche che impongono sanzioni per le notifiche tardive dei movimenti di animali.

Errore nel concludere che la domanda di aiuti relativa ad animali ammissibili agli aiuti è un comportamento sanzionabile: i) difetto di motivazione. ii) Errore nell’applicare l’interpretazione letterale, contestuale e storica. iii) Errore nel determinare la finalità delle norme interpretate e nell’applicare i principi di proporzionalità ed effetto utile: la finalità della norma controversa era la tutela degli interessi finanziari e le sanzioni controverse non erano necessarie a tal fine ed erano pertanto sproporzionate. Inoltre, le sanzioni controverse privano di effetto utile l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014. iv) Violazione del principio del «ne bis in idem». Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali: dovuto al fatto che la sentenza equipara il comportamento sanzionabile e la finalità della norma controversa con il comportamento e la finalità di altre norme sanzionatorie. v) Errore nel valutare la riforma del 2021 come una disposizione sanzionatoria meno severa e, in subordine, violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali per non averla applicata retroattivamente.

Errore nel concludere che la domanda di aiuto include animali che nel registro degli animali risultano inammissibili: violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 19), del regolamento delegato n. 640/2014 e dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento n. 809/2014 1 .

Secondo motivo:

Violazione del principio della certezza del diritto e del principio di legalità dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. La sentenza deduce l’obbligo di imporre sanzioni partendo da un ragionamento analogico. Il quadro normativo non era sufficientemente chiaro per affermare che i comportamenti controversi dovessero essere sanzionati.

Terzo motivo:

Violazione della tutela giurisdizionale effettiva, difetto di motivazione e violazione dell’articolo 34, paragrafi da 3 a 5, del regolamento di esecuzione n. 809/2014.

Violazione della tutela giurisdizionale effettiva: non decide sulle allegazioni relative alla prima parte di tale rettifica finanziaria.

Difetto di motivazione. Il comportamento controverso non è previsto nella norma applicata. Non si spiega in che modo la Spagna abbia violato tale norma.

Violazione dell’articolo 34, paragrafi da 3 a 5, del regolamento di esecuzione n. 809/2014. Non impone alcun obbligo concreto nel senso che il tasso di errore del campione aleatorio debba essere sempre inferiore al tasso di errore del campione basato sul rischio.

Quarto motivo:

Violazione del principio di non discriminazione tra organismi pagatori: la sentenza confonde la dimostrazione di una situazione comparabile e un trattamento differenziato con la giustificazione di quest’ultimo ed è inficiata da errore nell’imporre al Regno di Spagna l’onere di dimostrare che il trattamento differenziato non era giustificato.

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1 Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181).

1 Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181).

1 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347).

1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227).