Language of document : ECLI:EU:T:2009:2

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

14 gennaio 2009 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuti a finalità regionale a favore di grandi progetti di investimento – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune – Motivazione – Effetto incentivante dell’aiuto − Necessità dell’aiuto»

Nella causa T‑162/06,

Kronoply GmbH & Co. KG, con sede in Heiligengrabe (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Nierer e L. Gordalla, avocats,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. K. Gross e T. Scharf, successivamente dai sigg. V. Kreuschitz, K. Gross e T. Scharf, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 settembre 2005, 2006/262/CE, relativa all’aiuto di Stato n. C 5/2004 (ex N 609/2003) a cui la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply (GU 2006, L 94, pag. 50),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        La ricorrente, Kronoply GmbH & Co. KG, è un’impresa di diritto tedesco che fabbrica materiali derivati dal legno.

2        Il 28 gennaio 2000, la ricorrente ha proposto presso l’Investitionsbank des Landes Brandenburg (Banca per gli investimenti del Brandeburgo; in prosieguo: l’«ILB»), una domanda di sovvenzioni fino a concorrenza dell’importo di 77 milioni di marchi tedeschi (DEM) (EUR 39,36 milioni) per la realizzazione di un sito di produzione di pannelli a lamelle orientate il cui costo totale ammontava a DEM 220 milioni (EUR 112,5 milioni).

3        Con lettera del 22 dicembre 2000, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, in conformità all’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), un progetto di aiuto all’investimento a favore della ricorrente per un importo di DEM 77 milioni, ai fini della costruzione di un impianto di produzione di pannelli a lamelle orientate, progetto rientrante nel contesto della disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale a favore dei grandi progetti di investimento (GU 1998, C 107, pag. 7; in prosieguo: la «disciplina multisettoriale»), come vigente al momento dei fatti. Detta notifica è stata registrata e trattata dalla Commissione con il numero N 813/2000 (in prosieguo: il «procedimento N 813/2000»).

4        L’importo massimo di un aiuto concesso in base alla disciplina multisettoriale è determinato grazie ad un calcolo che implica la considerazione di diversi parametri e, in particolare, delle condizioni concorrenziali nel settore interessato, denominate fattore T e articolate in quattro livelli: 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Nella fattispecie, il progetto è stato anzitutto notificato dalla Repubblica federale di Germania con un fattore T pari ad 1, che corrisponde ad un progetto che non ha alcun effetto negativo sulla concorrenza.

5        A seguito di uno scambio di lettere con la Commissione, la Repubblica federale di Germania ha modificato, il 19 giugno 2001, la sua notifica relativa all’intensità dell’aiuto. Essa ha fatto in particolare sapere alla Commissione che «[aveva] deciso di ricondurre il fattore condizioni concorrenziali notificato dal valore 1 al valore 0,75». Il fattore T pari a 0,75 si applica ai progetti che comportano un aumento della capacità in un settore caratterizzato da una sovracapacità strutturale e/o da un mercato in declino. In applicazione del fattore T pari a 0,75, l’intensità dell’aiuto è stata ricondotta dal 35% al 31,5%, cioè ad un importo totale di aiuto di DEM 69,3 milioni (EUR 35,43 milioni) in luogo dei DEM 77 milioni (EUR 39,36 milioni) inizialmente notificati.

6        Il 3 luglio 2001, la Commissione ha adottato, in applicazione dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, una decisione di non sollevare obiezioni alla concessione di tale aiuto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’11 agosto dello stesso anno (GU C 226, pag. 14).

7        Con lettera del 3 gennaio 2002, la Repubblica federale di Germania ha presentato una domanda di modifica della decisione della Commissione 3 luglio 2001 in quanto il mercato di cui trattasi non poteva essere considerato in declino, il che doveva comportare l’applicazione di un fattore T pari ad 1 e l’aumento dell’intensità dell’aiuto autorizzato dal 31,5% al 35% del costo dell’investimento ammissibile.

8        Con lettera del 5 febbraio 2002, la Commissione si è rifiutata di modificare la sua decisione del 3 luglio 2001 in quanto l’aiuto era stato valutato in base ad un calcolo corretto di tutti i criteri applicabili.

9        Considerando detta lettera come una decisione della Commissione, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro la stessa, che è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale nella sua ordinanza 5 novembre 2003, causa T–130/02, Kronoply/Commissione (Racc. pag. II‑4857), a causa dell’assenza di un atto impugnabile.

10      Con lettera del 22 dicembre 2003, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione la sua intenzione di concedere alla ricorrente una sovvenzione all’investimento per un importo di EUR 3 936 947, a titolo della disciplina multisettoriale. Tale aiuto è stato registrato con il numero N 609/03.

11      Con lettera del 18 febbraio 2004, la Commissione ha informato la Repubblica federale di Germania della sua decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE in quanto essa nutriva seri dubbi in merito all’effetto incentivante e alla necessità dell’aiuto supplementare notificato.

12      Dopo aver ricevuto le osservazioni della Repubblica federale di Germania e della ricorrente, la Commissione ha adottato, il 21 settembre 2005, la decisione 2006/262/CE relativa all’aiuto di Stato n. C 5/2004 (ex N 609/2003) a cui la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply (GU 2006, L 94, pag. 50; in prosieguo: la «Decisione»).

13      Il ‘considerando’ 42 della Decisione è formulato nei termini seguenti:

«La Commissione conclude che l’aiuto notificato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Dal momento che l’aiuto non ha effetti incentivanti e non è necessario, non si applicano le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2 o 3 [CE]. Pertanto, l’aiuto costituisce un aiuto al funzionamento incompatibile e ad esso non può essere data esecuzione».

14      L’art. 1 della Decisione è redatto come segue:

«L’aiuto di Stato a cui, conformemente alla notifica N 609/2003, la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply, per un importo di 3 936 947 euro, è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione».

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

16      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 3 settembre 2008.

17      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la Decisione;

–        condannare la Commissione alle spese.

18      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

19      La ricorrente fa valere cinque motivi a sostegno del ricorso, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell’art. 253 CE, in secondo luogo, sulla violazione delle disposizioni del regolamento n. 659/1999, in terzo luogo, sulla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, dell’art. 88 CE, nonché degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9; in prosieguo: gli «orientamenti»), in quarto luogo, sull’esistenza di errori manifesti della Commissione nell’accertamento dei fatti e, in quinto luogo, sull’esistenza di errori manifesti della Commissione nella valutazione dei fatti nonché su uno sviamento di potere.

 Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 253 CE

 Argomenti delle parti

20      La ricorrente asserisce, da una parte, di non essere in grado di conoscere quali siano le giustificazioni fatte valere dalla Commissione in quanto la Decisione conterrebbe un «difetto» di logica nello sviluppo argomentativo seguito dall’istituzione, in quanto quest’ultima nega in effetti l’esistenza di un effetto incentivante senza tuttavia verificare se tale effetto esista in base ai criteri che essa stessa ha stabilito. In conformità ai termini degli orientamenti, l’effetto incentivante esisterebbe qualora la domanda di aiuto intervenisse prima della realizzazione del progetto, proprio come accade nella fattispecie. Non menzionando tale elemento in fatto la Commissione si sarebbe resa responsabile, oltre che di un’inesattezza a livello dell’accertamento dei fatti, di un difetto di motivazione.

21      La ricorrente afferma, d’altra parte, che la Commissione non ha esaminato la possibilità, espressamente segnalata dal Tribunale nella sua giurisprudenza, di modificare un aiuto già concesso e autorizzato, in quanto esige, nella sua Decisione, che sussista un altro progetto di investimento idoneo a dar luogo ad una nuova domanda di aiuto. Ne deriverebbe un’insufficienza di motivazione della Decisione.

22      La Commissione chiede il rigetto del motivo di annullamento sollevato dalla ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

23      Risulta dalla formulazione e dal tenore dell’argomentazione sviluppata dalla ricorrente a sostegno delle due censure sollevate e rientranti nell’enunciato del motivo vertente sulla violazione dell’art. 253 CE che dette censure non riguardano propriamente un difetto o un’insufficienza di motivazione, che rientri nella violazione di forme sostanziali ai sensi dell’art. 230 CE. Le censure di cui trattasi si sovrappongono in realtà alla critica relativa alla fondatezza della Decisione e quindi della legittimità nel merito di tale atto, che risulterebbe illegittimo in particolare alla luce dell’asserita violazione da parte della Commissione dell’art. 87 CE e delle linee direttrici, a causa segnatamente di un’errata valutazione dell’effetto incentivante e della necessità dell’aiuto controverso, nonché alla luce di un asserito sviamento di potere commesso dalla convenuta.

24      È, al riguardo, sintomatico che le censure relative all’assenza di considerazione da parte della Commissione della data di deposito della domanda di aiuto iniziale e della possibilità, ammessa dal Tribunale, di una modifica dell’aiuto già concesso e autorizzato sono espressamente riprese nell’argomentazione della ricorrente, volta a dimostrare la valutazione erronea dell’effetto incentivante e della necessità dell’aiuto controverso, nonché un asserito sviamento di potere.

25      Occorre comunque constatare che la motivazione della Decisione risponde ai requisiti previsti all’art. 253 CE, come interpretato dalla giurisprudenza.

26      Secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve essere adattata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve lasciar apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico seguito dall’istituzione, da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni che giustificano la misura adottata nonché al giudice competente di esercitare il suo controllo. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze della fattispecie e, in particolare, del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari o altre persone interessate direttamente e individualmente dall’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE deve essere esaminata non soltanto alla luce della sua formulazione, ma anche del suo contesto nonché dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19; 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punti 15 e 16, nonché 29 febbraio 1996, causa C‑56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑723, punto 86).

27      Dal ‘considerando’ 42 della Decisione risulta che la misura notificata dalle autorità tedesche il 22 dicembre 2003 è stata considerata dalla Commissione quale aiuto al funzionamento incompatibile non idoneo ad essere autorizzato, per l’assenza di effetti incentivanti e per mancata necessità.

28      È giocoforza constatare che la Commissione motiva esplicitamente nella Decisione la sua conclusione di assenza di effetto incentivante e di assenza di necessità dell’aiuto controverso.

29      Occorre osservare in particolare che la Commissione, riferendosi espressamente all’ordinanza Kronoply/Commissione, di cui al precedente punto 9, indica che essa ritiene che uno Stato membro possa notificare un nuovo aiuto o modificare un progetto che sia già stato autorizzato, comprese le diverse tranche di un aiuto di Stato a favore di un determinato progetto, e che può autorizzarlo essa stessa, a condizione che l’effetto incentivante e la necessità di ciascuna tranche di aiuto possano essere dimostrati (‘considerando’ 24 della Decisione).

30      La Commissione ricorda anche, al ‘considerando’ 28 della Decisione, i termini del punto 4.2 degli orientamenti, secondo cui occorre presumere l’esistenza di un effetto incentivante dell’aiuto qualora il beneficiario abbia presentato la sua domanda di aiuto prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto. Risulta dalla semplice lettura dei ‘considerando’ 24 e 26‑35 della Decisione che la Commissione ha effettivamente esaminato la condizione dell’effetto incentivante dell’aiuto, chiarendo perché le circostanze specifiche della presente controversia consentivano di escludere la presunzione di cui al punto 4.2 degli orientamenti e di concludere per l’assenza di un effetto incentivante.

31      Del pari, la Commissione ha chiaramente indicato, al ‘considerando’ 24, nonché ai ‘considerando’ 36‑39 della Decisione, le ragioni che le consentono di concludere per l’assenza di necessità dell’aiuto controverso.

32      Risulta pertanto, da una parte, che la ricorrente è stata posta pienamente in grado di comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione a dichiarare l’aiuto controverso incompatibile con il mercato comune, come attestato dalle numerose considerazioni contenute nelle memorie della ricorrente dedicate al carattere asseritamente erroneo della valutazione della Commissione in merito all’effetto incentivante e alla necessità dell’aiuto controverso, e, dall’altra, che il Tribunale può esercitare il suo controllo.

33      Ne consegue che il motivo vertente sulla violazione dell’art. 253 CE deve essere respinto.

 Sul motivo vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento n. 659/1999

 Argomenti delle parti

34      La ricorrente ritiene che l’art. 9 del regolamento n. 659/1999 offra una base giuridica che consente di modificare un aiuto già concesso e, in particolare, di aumentarlo e che la Commissione ha, nella fattispecie, violato le disposizioni di detto regolamento.

35      La ricorrente sostiene che, se il Consiglio concede alla Commissione il potere di revocare una decisione e di ordinare la restituzione dell’aiuto nell’ipotesi in cui le informazioni fornite non siano esatte, quest’ultima deve a fortiori essere autorizzata a modificare e ad aumentare un aiuto concesso. Infatti, la modifica e l’aumento di un aiuto produrrebbero conseguenze pregiudizievoli per i diritti dell’interessato notevolmente inferiori della revoca.

36      La Commissione conclude per il rigetto del motivo di annullamento sollevato dalla ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

37      Sebbene la ricorrente richiami una violazione «delle disposizioni» del regolamento n. 659/1999, essa fa riferimento nella sua argomentazione soltanto all’art. 9 di detto regolamento.

38      L’art. 9 del regolamento n. 659/1999, intitolato «Revoca di una decisione», recita come segue:

«La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 o 3, o dell’articolo 7, paragrafi 2, 3 o 4, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con i necessari adattamenti, gli articoli 6, 7, 10, 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 15».

39      Risulta da una lettura meramente testuale dell’art. 9 del regolamento n. 659/1999 che quest’ultimo ha lo scopo esclusivo di conferire alla Commissione il potere di revoca delle sue decisioni e che esso è applicabile soltanto nel caso in cui alla Commissione siano state trasmesse informazioni inesatte e in cui, sulla base delle medesime, l’istituzione abbia adottato una decisione nella quale constata l’assenza di aiuto o dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune.

40      Orbene, come giustamente sottolinea la Commissione, la ricorrente ammette espressamente nel ricorso che «siffatta ipotesi non si configura nella fattispecie in quanto le informazioni fornite non erano inesatte». Va anche osservato che, nella fattispecie, la ricorrente non contesta alla Commissione di non aver revocato la sua decisione del 3 luglio 2001.

41      L’argomentazione «a fortiori» della ricorrente consiste in realtà nel desumere dall’art. 9 del regolamento n. 659/1999 la possibilità che la Commissione adotti, sul fondamento di detto articolo, una decisione che approva la modifica dell’aiuto già concesso e autorizzato, il che non può essere ammesso dal Tribunale perché risulta da un’interpretazione particolarmente estensiva e manifestamente contra legem dell’articolo di cui trattasi.

42      In ogni caso, anche se l’art. 9 del regolamento n. 659/1999 poteva essere considerato come base giuridica idonea ai fini dell’adozione della decisione summenzionata, ciò non significherebbe che qualsiasi aiuto complementare notificato alla Commissione, come nella fattispecie, sia necessariamente compatibile con il mercato comune.

43      In tale contesto, il motivo di ricorso vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento n. 659/1999 deve essere respinto.

 Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, dell’art. 88 CE e degli orientamenti

 Argomento delle parti

–       Sull’assenza di un effetto incentivante

44      La ricorrente asserisce in primo luogo che, in conformità al punto 4.2, terzo paragrafo, degli,orientamenti, perché sia soddisfatto il criterio dell’effetto incentivante, sarebbe sufficiente che la domanda di aiuto sia stata presentata prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto. Detto criterio unico sarebbe soddisfatto, nella fattispecie, in quanto la domanda di aiuto è stata presentata presso l’organismo nazionale competente il 28 gennaio 2000, cioè prima dell’inizio dei lavori intesi all’esecuzione del progetto. La Commissione, pur avendo ricordato, nella Decisione, il criterio menzionato al punto 4.2 degli orientamenti, non avrebbe esaminato l’effetto incentivante rispetto al momento in cui la ricorrente ha notificato il progetto alle autorità nazionali, bensì rispetto al momento in cui lo Stato membro ha notificato l’aiuto controverso, il che avrebbe indotto la Commissione a violare la disposizione di cui trattasi.

45      L’approccio seguito dalla Commissione nella Decisione, per quanto riguarda sia la considerazione del momento in cui è stata effettuata la notifica sia del fatto che il progetto sarebbe stato portato a compimento anteriormente ad essa, sarebbe privo di rilievo per la valutazione dell’effetto incentivante, in contrasto con la sentenza del Tribunale 14 maggio 2002, causa T‑126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione (Racc. pag. II‑2427), e non terrebbe conto della realtà economica.

46      La ricorrente ricorda, in secondo luogo, che essa ha chiesto un aiuto di DEM 77 milioni, che rappresenta il 35% del costo degli investimenti, e ha ottenuto dall’ILB DEM 69,3 milioni, che rappresentano il 31,5% dell’importo dell’investimento. La domanda della ricorrente resterebbe valida fino a concorrenza di DEM 7,7 milioni, cioè il 3,5% dell’importo dell’investimento, dato che il procedimento amministrativo di opposizione dinanzi all’ILB non sarebbe ancora concluso.

47      Essa asserisce che, nella Decisione, la Commissione considera a torto che la domanda di aiuto iniziale fosse «esaurita» con l’adozione della decisione 3 luglio 2001, perché quest’ultima statuisce soltanto su una parte dell’aiuto richiesto. La ricorrente fa ancora osservare che la Decisione è stata adottata in risposta ad una «domanda di modifica», come quella espressamente menzionata nella notifica delle autorità tedesche del 22 dicembre 2003.

48      La ricorrente sostiene, in terzo luogo, che la Commissione trascura la circostanza secondo cui non sarebbe necessario che esistano nuovi costi ammissibili per autorizzare un altro aiuto oltre a quello già concesso. Il fatto che sia, in linea di principio, possibile ottenere diversi aiuti per un unico progetto e, di conseguenza, per gli stessi costi ammissibili deriverebbe dall’ultima frase del ‘considerando’ 5 del regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 69, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10, pag. 30). Tale soluzione sarebbe applicabile agli aiuti regionali, con riserva dell’osservanza del tetto di aiuti del 35% determinato in conformità alle disposizioni della disciplina multisettoriale. Orbene, un’intensità di aiuti del 35% sarebbe, nella fattispecie, compatibile con il mercato comune dato che il fattore «condizioni concorrenziali» di cui tenere conto non sarebbe dello 0,75, bensì pari ad 1.

–       Sull’assenza di necessità

49      La ricorrente fa valere che la Commissione ha precisato e circoscritto nell’ambito degli aiuti regionali il criterio di detta necessità nel senso che sarebbe sufficiente, per poterne ammettere l’esistenza, che la relativa domanda sia stata presentata prima dell’inizio della realizzazione del progetto. In tal misura l’esame del criterio della necessità corrisponderebbe a quello dell’effetto incentivante.

50      Essa sostiene che detto criterio della data di deposito della domanda di aiuto è applicabile anche nell’ipotesi di una modifica dell’aiuto concesso e osserva che la Commissione stessa ammette che la possibilità di un aumento dell’aiuto, menzionata nella giurisprudenza del Tribunale, non è riservata esclusivamente al caso di un progetto totalmente nuovo. A completamento degli esempi esposti dalla Commissione, nei quali avrebbero potuto essere concessi una modifica dell’aiuto o un aiuto supplementare, occorrerebbe aggiungere la menzione dell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, la Commissione abbia effettuato una valutazione erronea del mercato, venga ricercata una prassi autorizzativa uniforme della Commissione e il procedimento amministrativo nazionale di origine non si sia ancora concluso.

51      L’interpretazione della nozione di necessità svolta dalla Commissione al ‘considerando’ 39 della Decisione sarebbe, inoltre, errata in quanto la Commissione trascurerebbe il fatto che la ricorrente era tenuta a realizzare il progetto entro il termine di 36 mesi, cioè anteriormente al 1º gennaio 2005, a pena di perdere integralmente l’aiuto, in conformità alle disposizioni della disciplina nazionale applicabile. Sarebbe contraddittorio esigere dalla ricorrente la realizzazione del progetto entro un certo lasso di tempo, considerando che la realizzazione nel termine prescritto avrebbe comportato la perdita della possibilità di ottenere l’autorizzazione dell’aumento dell’aiuto. Tale approccio equivarrebbe a negare la giurisprudenza del Tribunale, che prevede la possibilità di una modifica dell’aiuto o la concessione di un aiuto supplementare.

–       Sulla qualifica dell’aiuto al funzionamento

52      La ricorrente asserisce che la qualifica di aiuto al funzionamento accolta dalla Commissione nella Decisione è errata, in quanto la notifica della Repubblica federale di Germania riguarda un aiuto regionale e in quanto il complesso delle informazioni fornite alla Commissione da quest’ultima riguarda le esigenze della disciplina multisettoriale.

53      La Commissione conclude per il rigetto del motivo sollevato dalla ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

–       Sulla ricevibilità del motivo

54      Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’atto di ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Il ricorso deve, pertanto, esporre esplicitamente in cosa consista il motivo su cui è fondato, con l’implicazione che la sua sola enunciazione astratta non risponde alle esigenze del regolamento di procedura (sentenze del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T‑102/92, Viho/Commissione, Racc. pag. II‑17, punto 68, e 14 maggio 1998, causa T‑352/94, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. II‑1989, punto 333).

55      Una violazione di tal genere dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura figura tra i motivi di irricevibilità che il Tribunale può rilevare d’ufficio, in qualsiasi momento del procedimento e sentite le parti, ai sensi dell’art. 113 di detto regolamento (sentenze del Tribunale 10 luglio 1990, causa T‑64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II‑367, punti 73 e 74, nonché 13 dicembre 1995, cause riunite T‑481/93 e T‑484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II‑2941, punto 75).

56      Nella fattispecie, è giocoforza constatare che la ricorrente si limita ad affermare una violazione dell’art. 88 CE senza formulare alcun argomento a sostegno di tale asserto. Interrogata al riguardo dal Tribunale all’udienza, la ricorrente non ha fornito alcuna precisazione.

57      In tali circostanze, il motivo di cui trattasi deve essere dichiarato irricevibile in quanto si riferisce alla violazione dell’art. 88 CE.

–       Sulla fondatezza del motivo

58      È pacifico che la Commissione ha ritenuto che nessuna delle deroghe previste all’art. 87, nn. 2 e 3, CE potesse essere applicata all’aiuto di Stato di EUR 3 936 947 che la Repubblica federale di Germania intendeva accordare alla ricorrente e che detto aiuto doveva, pertanto, essere dichiarato incompatibile con il mercato comune.

59      Tanto dalla struttura della Decisione quanto dalla formulazione dei ‘considerando’ che vi figurano risulta che la conclusione della Commissione riposa su due distinti pilastri, cioè l’assenza di incentivazione e l’assenza di necessità dell’aiuto controverso. La Commissione precisa, così, al ‘considerando’ 20 della Decisione che «l’aiuto in questione non soddisfa due condizioni fondamentali: l’effetto incentivante e la necessità».

60      Queste due condizioni di compatibilità degli aiuti, per quanto possano in determinate ipotesi coincidere, rivestono un significato proprio e distinto, in modo tale che i due pilastri della Decisione relativi all’assenza di incentivazione e all’assenza di necessità devono essere considerati autonomi. Nel contesto del motivo di annullamento in esame, la ricorrente contesta, del resto, specificamente ciascuno dei pilastri della Decisione.

61      Interrogate all’udienza, le due parti hanno confermato tale lettura del contenuto della Decisione, nonché il necessario cumulo delle due condizioni attinenti all’effetto incentivante e alla necessità dell’aiuto per ammettere la compatibilità dello stesso con il mercato comune, di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.

62      Occorre ricordare in questa fase che, nei limiti in cui taluni motivi di una decisione sono, di per sé, idonei a giustificarla adeguatamente, i vizi di cui potrebbero essere inficiati altri motivi che la sorreggono sono, comunque, ininfluenti sul suo dispositivo (v., per analogia, sentenza della Corte 12 luglio 2001, cause riunite C‑302/99 P e C‑308/99 P, Commissione e Francia/TF1, Racc. pag. I‑5603, punti 26‑29, nonché sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑210/01, General Electric/Commissione, Racc. pag. II‑5575, punto 42). Inoltre, dal momento in cui il dispositivo di una decisione della Commissione è basato su diversi pilastri argomentativi ciascuno dei quali sarebbe di per sé sufficiente a costituirne la base, l’atto può in via di principio essere annullato soltanto se ognuno di tali pilastri è viziato di illegittimità. In tale ipotesi, un errore o un altro motivo di illegittimità che viziassero soltanto uno dei pilastri dell’argomentazione non potrebbero essere sufficienti a giustificare l’annullamento della decisione controversa in quanto detto errore non poteva avere un’influenza determinante sul dispositivo emanato dall’istituzione autrice dell’atto (v., analogamente, sentenza Graphischer Maschinenbau/Commissione, punto 45 supra, punti 49‑51, nonché sentenza General Electric/Commissione, cit., punto 43).

63      In tali circostanze, occorre anzitutto esaminare le censure della ricorrente formulate nel contesto del motivo vertente sulla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, a proposito del secondo pilastro della Decisione concernente l’assenza di necessità dell’aiuto controverso.

64      Tale articolo stabilisce che possono essere considerati compatibili con il mercato comune:

«a)      gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

(…)

c)      gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

(…)».

65      Come la Commissione indica al ‘considerando’ 36 della Decisione, essa può dichiarare un aiuto compatibile con l’art. 87, n. 3, CE soltanto se può constatare che tale aiuto contribuisce alla realizzazione di uno degli obiettivi citati, obiettivi che l’impresa beneficiaria non potrebbe raggiungere con i propri mezzi in condizioni normali di mercato. In altri termini, non deve essere permesso agli Stati membri effettuare versamenti che apporterebbero un miglioramento alla situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza essere necessari per conseguire gli scopi previsti dall’art. 87, n. 3, CE (v., in questo senso, sentenza della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 17).

66      Non si può, infatti, ammettere che un aiuto presenti modalità e, in particolare, un importo, i cui effetti restrittivi eccedono quanto necessario perché l’aiuto possa raggiungere gli obiettivi ammessi dal Trattato (v., in questo senso, sentenza della Corte 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli & Volpi, Racc. pag. 557, punto 15).

67      Dalla Decisione risulta che la Commissione è pervenuta alla conclusione dell’assenza di necessità dell’aiuto controverso basandosi essenzialmente su due constatazioni obiettive.

68      La Commissione ha osservato, in primo luogo, che l’aiuto per l’importo di EUR 3 936 947 notificato dalla Repubblica federale di Germania il 22 dicembre 2003 non riguardava né un nuovo progetto di investimento da parte della ricorrente né la creazione di posti di lavoro, ma si riferiva esclusivamente alla costruzione di un impianto di produzione di pannelli a lamelle orientate, oggetto della notifica del 22 dicembre 2000.

69      Nelle sue memorie scritte, la Commissione cita dunque, senza essere contraddetta dalla ricorrente, una frase estratta dal punto 3.2.2 della notifica del 22 dicembre 2003, secondo cui «tutti gli investimenti che possono essere oggetto di sovvenzioni sono circoscritti agli investimenti inizialmente sollecitati». Risulta anche dalle indicazioni in cifre che compaiono al punto 3.3.1 di tale notifica che l’importo dell’aiuto controverso corrisponde al 3,5% del costo dell’investimento iniziale, elevando quindi l’intensità dell’aiuto dal 31,5% al 35% di detto costo.

70      La Commissione ha, in secondo luogo, considerato il fatto che il progetto di investimento relativo alla costruzione di un impianto di produzione di pannelli a lamelle orientate era stato interamente realizzato dalla ricorrente mediante una sovvenzione autorizzata di un importo di EUR 35,43 milioni, che rappresenta un’intensità di aiuto del 31,5% del costo dell’investimento, ben prima della seconda notifica risalente al 22 dicembre 2003.

71      È pertanto pacifico tra le parti che la ricorrente ha proseguito le sue attività dopo aver ottenuto soltanto un aiuto dell’intensità del 31,5% e che i lavori finalizzati alla costruzione dell’impianto summenzionato, intrapresi nel febbraio 2000, sono stati definitivamente terminati alla fine del gennaio del 2003, cioè quasi un anno prima della seconda notifica.

72      La Commissione ha dedotto da questa seconda circostanza che l’attività economica della Kronoply era redditizia o che tale impresa non avesse in nessun caso bisogno di aiuti supplementari e che, a tale stadio, qualsiasi nuovo aiuto avrebbe costituito un beneficio imprevisto per la ricorrente (‘considerando’ 39 della Decisione).

73      Al riguardo è giocoforza constatare che la ricorrente non afferma che la realizzazione completa del progetto di investimento di cui trattasi abbia da ultimo comportato costi supplementari che essa ha dovuto finanziare mediante risorse proprie o mediante un credito e che, per questa ragione, avrebbero aggravato la sua situazione finanziaria. La ricorrente non dimostra pertanto che l’aiuto supplementare di EUR 3 936 947 notificato alla Commissione il 22 dicembre 2003 le fosse economicamente necessario ai fini della completa realizzazione del progetto di investimento di cui trattasi.

74      Risulta così che giustamente la Commissione ha considerato in tale contesto che l’aiuto controverso non esigeva dal beneficiario né un corrispettivo né un contributo diretto ad un obiettivo di interesse comune e che si trattava pertanto di un aiuto al funzionamento destinato a coprire le spese correnti che la Kronoply doveva di regola sopportare e che non poteva essere autorizzato.

75      Occorre al riguardo ricordare che gli aiuti al funzionamento, cioè gli aiuti che sono diretti a sollevare un’impresa dai costi che essa avrebbe dovuto normalmente sopportare nell’ambito della propria gestione corrente oppure delle proprie normali attività, falsano in via di principio le condizioni di concorrenza (v. sentenza della Corte 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑6857, punto 30, e giurisprudenza ivi citata).

76      L’insieme degli argomenti invocati dalla ricorrente non è idoneo a confutare la conclusione esposta al precedente punto 74.

77      La ricorrente asserisce, in primo luogo, che dalla prassi decisionale della Commissione, come riportata negli orientamenti, risulta che, proprio come per l’effetto incentivante, al fine di poter determinare la necessità di un aiuto è sufficiente che la domanda nazionale di concessione dell’aiuto sia stata depositata prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto di investimento.

78      Occorre, tuttavia, constatare che la ricorrente non fornisce alcun riferimento alle decisioni della Commissione che attestano la prassi di cui si asserisce l’esistenza e che l’esame della Decisione rivela, al contrario, che il punto 4.2, terzo comma, degli orientamenti ha ad oggetto soltanto la condizione relativa all’effetto incentivante dell’aiuto.

79      Secondo detta disposizione «i regimi di aiuto, inoltre, devono stabilire che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l’esecuzione dei progetti».

80      Occorre osservare che tale disposizione si riferisce ad una circostanza di ordine cronologico e fa pertanto rinvio ad un esame ratione temporis, che è assolutamente idoneo alla valutazione relativa all’effetto incentivante. Quest’ultima deve infatti essere effettuata rispetto alla decisione di investire adottata dall’impresa di cui trattasi, decisione che segna l’inizio del processo dinamico necessariamente costituito da un investimento a fini di gestione aziendale del tipo di quello intrapreso dalla ricorrente.

81      Come viene indicato al ‘considerando’ 30 della Decisione, l’applicazione del criterio del punto 4.2 degli orientamenti mira a stabilire se esista un effetto incentivante, senza indebitamente ritardare l’investimento con un esame completo di tutti gli aspetti economici della decisione di investimento del beneficiario dell’aiuto, che potrebbe rivelarsi molto difficile e/o prendere molto tempo. Quest’ultima preoccupazione chiarisce che, secondo la Commissione, la semplice constatazione che sussiste un’anteriorità della domanda d’aiuto rispetto all’inizio dell’esecuzione del progetto di investimento consente di presumere che esista un effetto incentivante.

82      Per contro, la questione posta nel contesto della presente controversia con riferimento alla condizione attinente alla necessità dell’aiuto è quella della valutazione delle condizioni effettive della realizzazione del progetto di investimento di cui trattasi e dell’esistenza di un corrispettivo, posto a carico della ricorrente, che giustifica la concessione dell’aiuto supplementare notificato il 22 dicembre 2003.

83      L’argomentazione della ricorrente si risolve in realtà nel far valutare la condizione obiettiva e sostanziale della necessità dell’aiuto alla luce di un criterio puramente formale, il che è inammissibile.

84      La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che l’interpretazione da parte della Commissione della nozione di necessità dell’aiuto trascura la circostanza che essa era obbligata, in conformità alle disposizioni della normativa nazionale applicabile, a realizzare il progetto entro 36 mesi, cioè entro il 1º gennaio 2005, a pena di perdere integralmente l’aiuto, ed equivale a vanificare la giurisprudenza del Tribunale che prevede la possibilità di autorizzare un aumento dell’aiuto già concesso.

85      È pacifico che, successivamente alla notifica effettuata da uno Stato membro di un progetto di aiuto e alla sua autorizzazione da parte della Commissione, detto Stato abbia la possibilità di notificare un progetto inteso ad istituire un nuovo aiuto a favore dell’impresa beneficiaria ovvero a modificare l’aiuto ad essa già concesso (sentenza del Tribunale 30 gennaio 2002, causa T‑212/00, Nuove Industrie Molisane/Commissione, Racc. pag. II‑347, punto 47, nonché ordinanza Kronoply/Commissione, citata al precedente punto 9, punto 50). Tale nuova notifica è soggetta al controllo della Commissione che, in seguito alla verifica delle condizioni previste all’art. 87, nn. 2 e 3, CE, può dichiarare l’aiuto compatibile con il mercato comune (v., in questo senso, sentenza Nuove Industrie Molisane/Commissione, cit., punto 46).

86      Lungi dal negare questa possibilità riconosciuta agli Stati membri, la Commissione vi fa espresso riferimento al ‘considerando’ 24 della Decisione. La Commissione ammette chiaramente che per uno stesso progetto di investimento possano essere cumulati diversi aiuti, ma a condizione che ciascuno di essi possa essere considerato compatibile con il mercato comune e che sia quindi rispettato il presupposto della necessità dell’aiuto.

87      Inoltre, come giustamente sottolinea la Commissione nelle sue memorie scritte, il fatto che una normativa nazionale preveda l’obbligo di realizzare un progetto entro un certo termine non comporta automaticamente la perdita della possibilità di chiedere e di far autorizzare, dopo la scadenza di tale termine, un aumento dell’aiuto già concesso per lo stesso progetto.

88      Non si può dunque escludere l’ipotesi che uno Stato membro notifichi alla Commissione, dopo la scadenza del termine fissato dalla disciplina nazionale, un aiuto complementare per un dato progetto, la cui esecuzione abbia determinato costi supplementari a causa di fattori esterni imprevedibili.

89      Spetta alla Commissione determinare, in tale circostanza, se l’aiuto complementare notificato possa essere considerato necessario, prendendo in particolare in considerazione il tetto massimo di intensità dell’aiuto applicabile per gli aiuti a finalità regionale rientranti nella disciplina multisettoriale.

90      Nella fattispecie la Commissione si è giustamente limitata a constatare che il progetto di investimento di cui trattasi era stato interamente eseguito dalla ricorrente grazie all’aiuto inizialmente autorizzato e anteriormente alla notifica dell’aiuto controverso.

91      Occorre, infatti, ricordare che la ricorrente non ha mai asserito che la realizzazione del progetto di investimento di cui trattasi, e quindi di uno degli obiettivi previsti dall’art. 87, n. 3, CE, avesse comportato un costo addizionale e che l’aumento considerato dell’aiuto iniziale per l’importo di EUR 3 936 947, notificato alla Commissione il 22 dicembre 2003, avesse compensato in tutto o in parte tale costo addizionale e dovesse, in tal misura, essere considerato necessario.

92      La ricorrente si limita ad asserire che un aiuto supplementare a favore di un progetto di investimento deve essere autorizzato qualora, come nella fattispecie:

–        la Commissione abbia effettuato, nella sua decisione che dichiara l’aiuto iniziale compatibile, una valutazione errata del mercato dei prodotti di cui trattasi;

–        venga ricercata una prassi di autorizzazione uniforme degli aiuti relativa a tale mercato;

–        il procedimento amministrativo nazionale relativo alla domanda di aiuto iniziale non sia ancora ultimato.

93      Si deve osservare, da una parte, che l’affermazione ipotetica di un’errata valutazione da parte della Commissione per quanto riguarda il mercato dei prodotti di cui trattasi contraddice l’asserto relativo all’esattezza delle informazioni, fornite dalle autorità tedesche, alla luce delle quali è stata adottata la decisione 3 luglio 2001. Dall’altra, le considerazioni della ricorrente ricordate al punto precedente sono prive di qualsiasi pertinenza con riferimento al presupposto della necessità dell’aiuto, come definito ai precedenti punti 65 e 66.

94      Risulta in realtà dal fascicolo che la notifica dell’aiuto controverso era semplicemente intesa a raggiungere un’intensità dell’aiuto del 35% corrispondente alla domanda di aiuto iniziale, in quanto la ricorrente non aveva manifestamente accettato la fissazione di un coefficiente dello 0,75 per il fattore «condizioni concorrenziali», mentre la Commissione aveva approvato un coefficiente pari ad 1, quanto al progetto di aiuto notificato a favore dell’impresa concorrente Glunz AG, nella sua decisione relativa all’aiuto a favore di detta impresa, adottata qualche settimana dopo la decisione 3 luglio 2001.

95      La ricorrente censura, in terzo luogo, la qualificazione dell’aiuto controverso come aiuto al funzionamento basandosi, essenzialmente, sul dettato della notifica del 22 dicembre 2003.

96      Occorre, tuttavia, osservare che il solo fatto che la notifica da parte di uno Stato membro «riguardi» un aiuto regionale all’investimento non significa che il provvedimento di cui trattasi non possa consistere in un aiuto al funzionamento.

97      Si deve ricordare che l’attuazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato, come risulta dall’art. 88 CE e dalla giurisprudenza ad esso relativa, incombe essenzialmente alla Commissione e che quest’ultima gode, ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di carattere economico e sociale che devono essere svolte in ambito comunitario (sentenze della Corte 21 marzo 1991, causa C‑303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑1433, punto 34, nonché Germania/Commissione, citata al precedente punto 75, punto 67).

98      Nella fattispecie, la Commissione ha considerato, a buon diritto, che non ricorreva il presupposto della necessità dell’aiuto e che l’aiuto controverso doveva essere qualificato come aiuto al funzionamento, dato che era stato concesso senza che fosse preteso alcun corrispettivo dal beneficiario e che tale aiuto era destinato a migliorare la situazione di liquidità dell’azienda.

99      Dalle considerazioni che precedono risulta che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione abbia erroneamente concluso per la mancanza della necessità dell’aiuto.

100    In tali circostanze, e anche supponendo che la Commissione abbia ritenuto a torto che l’aiuto controverso non soddisfacesse il presupposto dell’effetto incentivante nelle circostanze specifiche della fattispecie, contraddistinte dalla notifica di un aiuto supplementare relativo ad un progetto d’investimento già autorizzato e formante un insieme economico inscindibile, va constatato che la Decisione, in conformità alle osservazioni formulate ai precedenti punti 59‑62, permarrebbe fondata esclusivamente sulla constatazione dell’inesistenza della necessità dell’aiuto.

101    Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, e degli orientamenti deve essere respinto.

 Sul motivo vertente sull’esistenza di errori manifesti della Commissione nell’accertamento dei fatti

 Argomenti delle parti

102    La ricorrente asserisce, in primo luogo, che al ‘considerando’ 22 della Decisione, la Commissione indicherebbe a torto di aver riconosciuto, nell’ambito del procedimento N 813/2000, la pertinenza delle indicazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania e di aver accolto le conclusioni dedotte da quest’ultima con riferimento al mercato dei prodotti di cui trattasi. Risulterebbe chiaramente dalla decisione della Commissione 3 luglio 2001 che quest’ultima e la Repubblica federale di Germania non concordavano sulla questione se l’investimento venisse realizzato in un mercato in declino o no.

103    Essa sostiene, in secondo luogo, che la menzione, che compare anch’essa al ‘considerando’ 22 della Decisione, secondo cui la decisione della Commissione 3 luglio 2001 sarebbe stata accolta dalla Repubblica federale di Germania e dalla ricorrente, è inesatta. Il fatto di non aver proposto ricorso contro detta decisione, che dichiara l’aiuto integralmente compatibile, non può essere considerato come un’accettazione, dato che tale ricorso sarebbe stato irricevibile per mancanza di interesse ad agire. Inoltre, la ricorrente avrebbe avuto l’obbligo giuridico, in conformità alla disciplina nazionale, di realizzare il progetto, come notificato, entro il termine di 36 mesi dall’approvazione da parte della Commissione.

104    La ricorrente afferma, in terzo luogo, che la Commissione indicherebbe a torto nella Decisione che un’intensità di aiuto del 35% le era già stata rifiutata. Secondo la ricorrente, la differenza tra l’intensità di aiuto del 31,5%, autorizzata nella decisione 3 luglio 2001, e l’intensità di aiuto del 35%, risultante dall’applicazione corretta della disciplina multisettoriale, non era ancora stata oggetto di un procedimento di attribuzione di aiuti di Stato anteriormente alla notifica del 22 dicembre 2003 e quindi sarebbe soltanto con la Decisione che la Commissione avrebbe rifiutato un’intensità di aiuto (cumulata) del 35%.

105    Essa osserva, in quarto luogo, che nel contesto della verifica dell’esistenza di un effetto incentivante dell’aiuto e quindi del fatto che la domanda di aiuto fosse stata correttamente presentata prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto, la Commissione non menziona neanche una volta, nella Decisione, la data della domanda d’aiuto da essa formulata, che è il 28 gennaio 2000. La Commissione addurrebbe pertanto a sostegno circostanze in fatto incomplete.

106    La ricorrente conclude che la Commissione, se avesse correttamente accertato i fatti, sarebbe pervenuta ad una conclusione diversa e che gli errori manifesti da essa commessi nell’accertamento dei fatti sono di per sé sufficienti a giustificare l’annullamento della Decisione.

107    La Commissione conclude per il rigetto del motivo sollevato dalla ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

108    Dalla giurisprudenza risulta che non è sufficiente dimostrare, per determinare l’annullamento dell’atto impugnato, che quest’ultimo è viziato da un errore in fatto, ma che è anche necessario che tale errore abbia influito sul contenuto dell’atto stesso o, in altri termini, che, in assenza di tale errore, l’atto avrebbe potuto essere diverso (v., in questo senso, sentenze del Tribunale 2 maggio 1995, cause riunite T‑163/94 e T‑165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio, Racc. pag. II‑1381, punto 115; 28 ottobre 2004, causa T‑35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, Racc. pag. II‑3663, punto 167, nonché 14 marzo 2007, causa T‑107/04, Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio, Racc. pag. II‑669, punto 66).

109    Nella fattispecie basta constatare che, anche supponendo che la Commissione abbia compiuto i quattro errori in fatto di cui la ricorrente asserisce l’esistenza, la conclusione relativa all’assenza di necessità dell’aiuto rimarrebbe fondata sulla base degli elementi ricordati ai precedenti punti 68‑74.

110    I quattro errori in fatto che si sostiene che la Commissione abbia compiuto nella Decisione, attinenti alla menzione del riconoscimento della pertinenza delle informazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania, a quella dell’accettazione della decisione 3 luglio 2001, al rigetto di un’intensità di aiuto del 35%, nonché all’assenza di una menzione della data precisa del deposito della domanda di aiuto iniziale, non incidono affatto sulla suddetta conclusione e sulla conseguente dichiarazione di incompatibilità dell’aiuto controverso.

111    In tale contesto, il motivo di ricorso in esame deve essere respinto perché comunque inefficace.

 Sul motivo di ricorso vertente sull’esistenza di errori manifesti della Commissione nella valutazione dei fatti e su uno sviamento di potere

 Argomenti delle parti

112    La ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe valutato in modo manifestamente erroneo il criterio dell’effetto incentivante, considerato che ha omesso di svolgere l’esame del criterio di cui al punto 4.2 degli orientamenti e di tenere conto del fatto che essa era tenuta a realizzare il suo progetto in un determinato lasso di tempo, in forza delle leggi nazionali autorizzate dalla Commissione stessa. Nella Decisione la Commissione si porrebbe inoltre in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale secondo la quale sarebbe possibile concedere un altro aiuto o modificare un aiuto già concesso.

113    La Commissione avrebbe anche omesso di avvalersi del proprio potere discrezionale, suffragato dal Tribunale nella giurisprudenza suddetta e ascrittole dall’art. 9 del regolamento n. 659/1999.

114    Accontentandosi di basare l’insieme della Decisione sulla mera circostanza in fatto che il progetto sarebbe stato realizzato con un’intensità di aiuto del 31,5% prima che la notifica della Germania le fosse pervenuta, la Commissione lascerebbe intravedere la sua intenzione di arrivare ad un dato risultato fondando la Decisione esclusivamente su circostanze materiali, senza qualificarle né valutarle giuridicamente. L’omissione dell’esame del criterio dell’effetto incentivante avrebbe lo scopo manifesto di consentire di concludere per l’insussistenza di detto effetto. Si dovrebbe ravvisare in tale circostanza uno sviamento di potere da parte della Commissione.

115    La Commissione conclude per il rigetto del motivo sollevato dalla ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

116    Per quanto riguarda il motivo vertente sull’esistenza di errori manifesti di valutazione, dall’esame dell’atto di ricorso risulta che la ricorrente sviluppa al riguardo un’argomentazione già presentata a sostegno dei motivi vertenti sulla violazione dell’art. 9 del regolamento n. 659/1999, nonché sulla violazione dell’art. 87 CE e degli orientamenti.

117    Orbene, come si è rilevato in precedenza, questi ultimi due motivi non sono idonei a giustificare l’annullamento della Decisione.

118    Per quanto riguarda il motivo vertente su uno sviamento di potere, l’argomentazione della ricorrente si basa sull’affermazione secondo cui «l’omissione dell’esame del criterio dell’effetto incentivante avrebbe lo scopo manifesto di consentire di concludere per l’insussistenza di tale effetto» e che «si dovrebbe ravvisare in tale circostanza uno sviamento di potere da parte della Commissione».

119    Dalla mera lettura della Decisione risulta che il motivo di cui trattasi si basa su una premessa errata, nel senso che la Commissione ha effettivamente esaminato il presupposto dell’effetto incentivante dell’aiuto, chiarendo per quale motivo le circostanze specifiche della presente controversia consentivano di confutare la presunzione di cui al punto 4.2 degli orientamenti e di concludere per l’inesistenza dell’effetto incentivante.

120    In queste circostanze, si deve dichiarare che la ricorrente non ha fornito la prova che la Commissione sia, nella fattispecie, incorsa in uno sviamento di potere.

121    Da tutte le considerazioni che precedono deriva che il motivo in esame non può essere accolto e che quindi il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

122    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Kronoply GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

Vilaras

Prek

Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 gennaio 2009.

Firme


Indice


Fatti all’origine della controversia

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 253 CE

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul motivo vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento n. 659/1999

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, dell’art. 88 CE e degli orientamenti

Argomento delle parti

– Sull’assenza di un effetto incentivante

– Sull’assenza di necessità

– Sulla qualifica dell’aiuto al funzionamento

Giudizio del Tribunale

– Sulla ricevibilità del motivo

– Sulla fondatezza del motivo

Sul motivo vertente sull’esistenza di errori manifesti della Commissione nell’accertamento dei fatti

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul motivo di ricorso vertente sull’esistenza di errori manifesti della Commissione nella valutazione dei fatti e su uno sviamento di potere

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: il tedesco.