Language of document : ECLI:EU:T:2009:27

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

4 febbraio 2009 (*)

«Concorrenza – Concentrazioni – Richiesta di informazioni – Art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 – Necessità delle informazioni richieste – Proporzionalità – Termine ragionevole – Sviamento di potere – Violazione del legittimo affidamento»

Nella causa T‑145/06,

Omya AG, con sede in Oftringen (Svizzera), rappresentata dal sig. C. Ahlborn, dalla sig.ra C. Berg, solicitors, dall’avv. C. Pinto Correia e dal sig. J. Flynn, QC,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. V. Di Bucci, X. Lewis, R. Sauer, A. Whelan e F. Amato, successivamente dai sigg. Di Bucci, Lewis, Sauer e Whelan, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della Commissione 8 marzo 2006, adottata ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), con cui si ingiunge la rettifica delle informazioni comunicate nell’ambito dell’istruttoria del caso COMP/M.3796 (Omya/J. M. Huber PCC),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalle sigg.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 aprile 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 18 gennaio 2005 la ricorrente, Omya AG, una società attiva principalmente sui mercati della fornitura di carbonato di calcio precipitato (in prosieguo: il «CCP») e di carbonato di calcio macinato (in prosieguo: il «CCM»), utilizzati in particolare per la carica e la patinatura della carta, ha stipulato un contratto in forza del quale avrebbe dovuto acquisire taluni siti europei di produzione di CCP di proprietà della J. M. Huber Corp. (in prosieguo: la «concentrazione notificata»). La transazione è stata notificata all’autorità per la concorrenza finlandese, che il 4 aprile 2005 ha chiesto alla Commissione di esaminarla ai sensi dell’art. 22, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).

2        La Commissione si è dichiarata competente e il 23 settembre 2005 ha avviato la procedura di esame della concentrazione notificata. In particolare, essa ha creato una banca dati relativa alle spedizioni di CCP e di CCM effettuate dai principali fornitori dello Spazio economico europeo tra il 2002 e il 2004 (in prosieguo: la «banca dati delle spedizioni»), funzionale all’elaborazione di uno studio econometrico concernente gli schemi di sostituzione dei carbonati di calcio destinati alla carica (in prosieguo: lo «studio econometrico»). In tale ambito, la Commissione ha più volte chiesto alla ricorrente di fornirle talune informazioni. Quindi, il 1° dicembre 2005, mediante una domanda ai sensi dell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 139/2004, la Commissione ha chiesto alla ricorrente taluni chiarimenti in merito ai dati sull’offerta e sulla vendita da quest’ultima indicati, nonché ai potenziali sbocchi di mercato del CCP. Dal momento che la ricorrente non ha ottemperato alla domanda entro il termine fissato, il 9 dicembre 2005 la Commissione ha adottato una decisione in forza dell’art. 11, n. 3, del medesimo regolamento avente ad oggetto le suddette informazioni e recante la sospensione del termine per l’esame ai sensi del suo art. 10, n. 4.

3        La ricorrente ha risposto alla decisione 9 dicembre 2005 con le comunicazioni datate 9 e 13 dicembre 2005 e 3 gennaio 2006 (in prosieguo, congiuntamente considerati: i «dati di gennaio»). In seguito alla loro ricezione, la Commissione, mediante una lettera trasmessa alla ricorrente il 12 gennaio 2006, ha confermato che i dati di gennaio erano completi e ha informato che il termine per l’esame aveva ripreso a decorrere a partire dal 4 gennaio e che sarebbe scaduto il 31 marzo 2006.

4        Il 13 gennaio 2006, la Commissione ha comunicato alla ricorrente che intendeva autorizzare la concentrazione senza procedere all’invio di una comunicazione di addebiti. Inoltre, essa ha predisposto un progetto di decisione in tal senso (in prosieguo: il «progetto di autorizzazione»), e lo ha distribuito in seno al comitato consultivo in materia di concentrazioni tra imprese raggruppante i rappresentanti degli Stati membri (in prosieguo: il «comitato consultivo»). Tuttavia, al contempo, certi Stati membri e alcuni concorrenti della ricorrente hanno manifestato alla Commissione preoccupazione in ordine alle conseguenze della concentrazione notificata sulla concorrenza. Siffatte preoccupazioni hanno fatto sì che, al momento della riunione del comitato consultivo in data 22 febbraio 2006, i rappresentanti di certi Stati membri contestassero la valutazione della Commissione.

5        Con messaggi di posta elettronica del 22 e 24 febbraio e 2 marzo 2006, la Commissione ha avvisato la ricorrente di talune incoerenze riscontrate nei dati di gennaio e ha chiesto spiegazioni al riguardo. Il 3 marzo 2006, durante un colloquio telefonico, essa ha proposto alla ricorrente una proroga consensuale di venti giorni lavorativi del termine per l’esame ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 139/2004, avvertendola che, in caso di rifiuto, avrebbe potuto adottare una nuova decisione sospensiva del termine per l’esame in forza dell’art. 11, n. 3, di detto regolamento.

6        Con lettera in data 6 marzo 2006, la ricorrente ha rifiutato di prestare il proprio consenso alla proroga del termine.

7        Con decisione 8 marzo 2006, adottata ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento n. 139/2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha dichiarato che le informazioni trasmesse il 3 gennaio 2006 in risposta alla decisione 9 dicembre 2005 risultavano, almeno parzialmente, inesatte e che, di conseguenza, il termine per l’esame della concentrazione era stato sospeso a decorrere dall’8 dicembre 2005 e fino alla ricezione delle informazioni complete ed esatte richieste. In proposito, la Commissione ha chiesto alla ricorrente di rispondere a quattro quesiti generali e a 119 quesiti specifici.

8        Il 21 marzo 2006 la ricorrente ha risposto alla decisione impugnata presentando, sostanzialmente, una nuova versione della banca dati delle spedizioni (in prosieguo: i «dati di marzo»). Con lettera del 30 marzo 2006, la Commissione ha comunicato alla ricorrente che i dati di marzo erano completi, che la loro esattezza era in corso di verifica e che il termine per l’esame aveva ripreso a decorrere. Con lettera del 10 maggio 2006 la Commissione ha comunicato che i dati di marzo erano esatti.

9        Nel frattempo, il 2 maggio 2006, la Commissione aveva trasmesso alla ricorrente una comunicazione di addebiti in cui essa concludeva in via provvisoria nel senso dell’incompatibilità della concentrazione notificata con il mercato comune.

10      Infine, con decisione 9 luglio 2006 (in prosieguo: la «decisione sulla concentrazione»), la Commissione ha dichiarato la compatibilità della concentrazione notificata con il mercato comune, subordinandola a talune condizioni e obblighi.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2006 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha chiesto che la causa fosse istruita secondo il procedimento accelerato di cui all’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. Detta istanza è stata respinta con decisione della Quinta Sezione del Tribunale 19 giugno 2006.

13      Il controricorso è stato depositato l’8 agosto 2006, la replica il 31 ottobre 2006 e la controreplica il 12 febbraio 2007.

14      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 agosto 2006, la Imerys SA ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione.

15      Con decisione del presidente del Tribunale 27 ottobre 2006, la causa è stata attribuita alla Seconda Sezione del Tribunale.

16      Con ordinanza 22 marzo 2007, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della Imerys. Tuttavia, con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2007, quest’ultima ha informato il Tribunale di desistere dal proprio intervento. Di conseguenza, con ordinanza 12 luglio 2007, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha dichiarato l’estromissione della Imerys quale interveniente.

17      Il 29 gennaio 2008 la Seconda Sezione del Tribunale ha deciso di aprire la fase orale del procedimento, omettendo l’istruttoria preliminare. Essa ha altresì deciso di chiedere alla Commissione l’esibizione di taluni documenti e di invitare la ricorrente a presentare le proprie osservazioni in merito a questi ultimi, nonché a rispondere a un quesito. Le parti hanno risposto nei termini fissati dal Tribunale; la Commissione ha inoltre presentato, dietro apposita richiesta del Tribunale, alcune osservazioni complementari relative alle osservazioni della ricorrente.

18      Le difese orali delle parti, nonché le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale, sono state sentite all’udienza del 22 aprile 2008.

19      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese;

–        statuire sulle conseguenze dell’annullamento della decisione impugnata.

20      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile nella parte riguardante le conseguenze dell’eventuale annullamento della decisione impugnata;

–        respingere il ricorso nella restante parte;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

21      La ricorrente deduce quattro motivi, il primo dei quali verte sul mancato rispetto delle condizioni necessarie per adottare una decisione ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento n. 139/2004 nonché sulla violazione del principio di proporzionalità, il secondo sulla violazione del principio del rispetto di un termine ragionevole, il terzo sullo sviamento di potere e il quarto sulla violazione del principio del legittimo affidamento. Essa chiede inoltre che siano disposte talune misure di organizzazione del procedimento.

22      La Commissione sostiene che la richiesta che il Tribunale statuisca sulle conseguenze dell’eventuale annullamento della decisione impugnata è irricevibile. Oltre a ciò, essa ritiene che i motivi dedotti dalla ricorrente siano infondati e contesta la necessità delle misure di organizzazione del procedimento richieste.

 Sulla ricevibilità della domanda concernente le conseguenze dell’eventuale annullamento della decisione impugnata

23      Occorre osservare che, come rileva la Commissione, quando la ricorrente chiede al Tribunale di pronunciarsi sulle conseguenze dell’annullamento della decisione impugnata, essa mira ad ottenere una dichiarazione avente ad oggetto gli effetti della presente sentenza, dichiarazione che rappresenterebbe anche un’ingiunzione alla Commissione relativamente all’esecuzione di quest’ultima. Tuttavia, posto che nell’ambito di un controllo di legalità basato sull’art. 230 CE il Tribunale non è competente a pronunciare sentenze dichiarative (v., in tal senso, ordinanza della Corte 9 dicembre 2003, causa C‑224/03, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑14751, punti 20‑22) o ingiunzioni, anche qualora queste riguardino le modalità di esecuzione delle sue sentenze (ordinanza del presidente della Corte 26 ottobre 1995, cause riunite C‑199/94 P e 200/94 P, Pevasa e Inpesca/Commissione, Racc. pag. I‑3709, punto 24), la domanda della ricorrente deve essere dichiarata manifestamente irricevibile.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 11 del regolamento n. 139/2004

24      In ordine al primo motivo le parti affrontano, in via preliminare, l’aspetto relativo alle condizioni necessarie affinché la Commissione possa legittimamente chiedere, attraverso una decisione adottata ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento n. 139/2004, la rettifica delle informazioni comunicate da una parte notificante e rivelatesi inesatte. La ricorrente sostiene che nel caso di specie dette condizioni non erano soddisfatte, in quanto le rettifiche richieste con la decisione impugnata non erano necessarie ai fini della valutazione della concentrazione (prima parte) e i dati di gennaio erano sostanzialmente esatti (seconda parte).

 Osservazioni preliminari sulla nozione di necessità delle informazioni e della loro rettifica

–       Argomenti delle parti

25      La ricorrente ritiene che la Commissione possa chiedere la rettifica degli errori riscontrati nelle informazioni fornite da un soggetto di un’operazione di concentrazione nei limiti in cui sia le informazioni da rettificare, sia la loro rettifica, risultino necessarie. A tale riguardo, la ricorrente precisa, da un lato, che una mera utilità potenziale delle informazioni in questione non è sufficiente, e, dall’altro, che una rettifica è necessaria soltanto se gli errori di cui trattasi sono sostanziali, vale a dire quando sussiste un rischio non trascurabile che essi influiscano in modo significativo sulla valutazione dell’operazione di concentrazione in oggetto.

26      Inoltre, in considerazione delle conseguenze di una sospensione del termine per l’esame e dell’esigenza di celerità che caratterizza il procedimento previsto dal regolamento n. 139/2004, le suddette condizioni dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo. Da ultimo, la ricorrente sostiene che, sebbene in linea di principio alla Commissione spetti stabilire quali siano le informazioni necessarie essenzialmente in rapporto alle circostanze del caso concreto, quest’ultima è comunque soggetta al principio di proporzionalità, in virtù del quale tanto più la sospensione è lunga, quanto più le ragioni sulle quali essa si fonda devono essere importanti.

27      La Commissione afferma, innanzitutto, di poter adottare una decisione ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento n. 139/2004 una volta che ritenga di non disporre di tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi sulla compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune. Tale situazione si verifica, in particolare, laddove sussiste il rischio che gli errori individuati nelle informazioni fornite da una parte influiscano sulla valutazione della Commissione. Inoltre, essa sostiene che la necessità delle informazioni richieste costituisce un elemento oggettivo - in relazione al quale dispone di un ampio potere discrezionale - che deve essere valutato in base alle circostanze del caso concreto e della potenziale utilità delle informazioni in questione. Da ultimo, occorrerebbe altresì prendere in considerazione il fatto che la Commissione è tenuta ad effettuare il suo esame con grande attenzione e a basarsi su informazioni complete ed esatte.

–       Giudizio del Tribunale

28      Dalla giurisprudenza si evince che la Commissione può esercitare i poteri ad essa conferiti dall’art. 11 del regolamento n. 139/2004 soltanto qualora ritenga di non disporre di tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi sulla compatibilità dell’operazione di concentrazione in questione con il mercato comune [v., con riferimento a disposizioni analoghe contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1), sentenza del Tribunale 27 novembre 1997, causa T‑290/94, Kaysersberg/Commissione, Racc. pag. II‑2137, punto 145].

29      A tale proposito occorre ricordare che, ai fini dell’adozione di una decisione relativa ad una concentrazione, la Commissione deve esaminare l’incidenza dell’operazione in questione su tutti i mercati per i quali sussista il rischio di ostacoli significativi alla concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 139/2004.

30      Inoltre, il fatto che la condizione della necessità debba essere intesa con riferimento alla decisione sulla compatibilità con il mercato comune della concentrazione in questione comporta che la necessità delle informazioni oggetto di una domanda ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 139/2004 deve essere valutata con riferimento alla concezione della portata delle informazioni necessarie per l’esame della concentrazione che la Commissione poteva legittimamente avere maturato al momento della formulazione di tale domanda. Di conseguenza, detta valutazione non può fondarsi sulla effettiva necessità delle informazioni nel prosieguo del procedimento dinanzi alla Commissione, la quale dipende da una molteplicità di fattori e, pertanto, non può essere determinata con certezza al momento della formulazione della domanda d’informazioni.

31      Per quanto concerne il caso particolare della necessità di rettificare le informazioni già comunicate e rivelatesi inesatte, il Tribunale ritiene che il criterio del carattere sostanziale degli errori individuati, sul quale del resto le parti concordano, sia coerente rispetto alla lettera e alla ratio del regolamento n. 139/2004 e, in particolare, dei suoi artt. 2 e 11. Di conseguenza, si deve osservare che la Commissione può chiedere la rettifica delle informazioni comunicate da una parte e rivelatesi inesatte qualora sussista il rischio che gli errori individuati siano tali da incidere in modo significativo sulla sua valutazione circa la compatibilità dell’operazione di concentrazione in questione con il mercato comune.

32      Quanto al controllo sull’applicazione dei suesposti criteri, occorre anzitutto precisare che esso implica complesse valutazioni di ordine economico. Pertanto, in tale ambito, la Commissione dispone di un potere discrezionale e il controllo del giudice comunitario deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme sulla procedura e sulla motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di manifesti errori di valutazione e di sviamento di potere. Questa circostanza, tuttavia, non comporta che il giudice comunitario debba astenersi dal controllare l’interpretazione di dati di natura economica operata dalla Commissione (sentenza della Corte 15 febbraio 2005, causa C‑12/03 P, Commissione/Tetra Laval, Racc. pag. I‑987, punti 38 e 39) e, in particolare, la sua valutazione della necessità delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 139/2004 nonché del carattere sostanziale degli errori da cui esse sono presumibilmente affette.

33      In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i suesposti criteri non devono essere interpretati in modo restrittivo. Difatti, l’esigenza di celerità che caratterizza l’economia complessiva del regolamento n. 139/2004 (v., riguardo al regolamento n. 4064/89, sentenza del Tribunale 28 aprile 1999, causa T‑221/95, Endemol/Commissione, Racc. pag. II‑1299, punto 84) deve essere contemperata con l’obiettivo del controllo effettivo della compatibilità delle concentrazioni con il mercato comune, che la Commissione è tenuta ad effettuare con notevole attenzione (sentenza Commissione/Tetra Laval, cit., punto 42) e che impone che essa disponga di informazioni complete ed esatte.

34      Da ultimo, è vero che l’esercizio dei poteri conferiti alla Commissione dall’art. 11 del regolamento n. 139/2004 è soggetto al rispetto del principio di proporzionalità, il quale richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di quanto è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi perseguiti (sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T‑177/04, easyJet/Commissione, Racc. pag. II‑1931, punto 133). In particolare, occorre che l’obbligo di fornire un’informazione imposto ad un’impresa non costituisca per quest’ultima un onere sproporzionato rispetto alle necessità dell’inchiesta (v, per analogia, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T‑39/90, SEP/Commissione, Racc. pag. II‑1497, punto 51). Tuttavia, poiché la durata della sospensione dei termini di cui all’art. 10 del regolamento n. 139/2004, per effetto dell’adozione di una decisione ai sensi dell’art. 11 del medesimo regolamento, dipende dalla data di comunicazione delle informazioni necessarie, la Commissione non viola il principio di proporzionalità allorché sospende il procedimento fino al momento in cui dette informazioni non le vengano comunicate.

 Sulla prima parte, che deduce la mancanza di necessità delle informazioni per le quali è stata chiesta una rettifica

–       Argomenti delle parti

35      Innanzitutto la ricorrente sostiene che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, le informazioni delle quali è stata chiesta una rettifica mediante tale decisione non erano necessarie alla Commissione per pronunciarsi sulla compatibilità della concentrazione notificata con il mercato comune, in quanto non erano rilevanti ai fini invocati dalla Commissione.

36      Quindi, posto che lo studio econometrico riguardava i prodotti di carica ed era fondato unicamente sui dati dell’anno 2004, i dati sui prodotti di patinatura, nonché quelli relativi agli anni 2002 e 2003, erano irrilevanti. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia chiesto la rettifica dei dati relativi agli anni 2002 e 2003 rappresenterebbe un atto in mala fede, che rimette in discussione la necessità della decisione impugnata nella parte riguardante gli altri dati di cui è stata chiesta la rettifica. Tale circostanza farebbe inoltre emergere la questione se i dati di marzo siano stati effettivamente utilizzati per effettuare un nuovo studio econometrico in tempo utile. Invero, alla luce delle norme di procedura previste dal regolamento n. 139/2004, gli eventuali effetti della comunicazione dei dati di marzo sulla valutazione della concentrazione avrebbero potuto essere sollevati, al più tardi, nella comunicazione degli addebiti. Orbene, la Commissione ha dichiarato unicamente che i suddetti dati erano stati utilizzati per effettuare un nuovo studio econometrico dopo l’invio della comunicazione degli addebiti, il che confermerebbe che i dati di marzo non erano necessari ai fini della sua analisi.

37      Di seguito, la ricorrente ricorda che la comunicazione degli addebiti – la cui redazione era iniziata all’epoca dell’adozione della decisione impugnata e che era dunque particolarmente pertinente per individuare le informazioni che, in quel momento, la Commissione reputava necessarie per il suo esame – concerneva unicamente i prodotti di patinatura. Tuttavia, al momento dell’adozione della decisione 9 dicembre 2005, l’esame della Commissione non era incentrato sul settore dei prodotti di patinatura, bensì su quello dei prodotti di carica. Pertanto, le informazioni oggetto della decisione impugnata, che presupponeva il mancato rispetto della decisione 9 dicembre 2005, erano irrilevanti rispetto al settore dei prodotti di patinatura, e, quindi, rispetto alla comunicazione degli addebiti. Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che, in quest’ultimo documento, l’utilizzo della banca dati delle spedizioni risulta molto limitato e, in ogni caso, non indispensabile.

38      Inoltre, la ricorrente obietta che le informazioni oggetto della decisione impugnata sono state utilizzate al fine di delimitare i mercati dei prodotti e i mercati geografici interessati.

39      Da ultimo, la ricorrente sostiene che i documenti presentati dalla Commissione relativi all’utilizzo effettivo dei dati di marzo non dimostrano che le informazioni oggetto della decisione impugnata sono state necessarie per l’adozione della decisione sulla concentrazione. Invero, in primo luogo, da tali documenti risulta che i dati in questione sono stati inutili nella valutazione del livello dei prezzi. In secondo luogo, i documenti in oggetto non sarebbero neppure idonei a dimostrare la necessità di dette informazioni per il calcolo delle quote di mercato. In terzo luogo, la Commissione non ha dichiarato di aver proceduto, prima o dopo l’adozione della decisione impugnata, ad una valutazione della necessità delle informazioni di cui ha chiesto la rettifica.

40      La Commissione osserva di aver utilizzato la banca dati delle spedizioni non soltanto per effettuare lo studio econometrico, ma anche per delimitare i mercati in questione, e, più in generale, per compiere la valutazione della concentrazione dal punto di vista della concorrenza. Essa deduce che lo studio econometrico è stato effettuato nuovamente proprio sulla base dei dati di marzo, come sarebbe confermato dai documenti prodotti dietro richiesta del Tribunale. Essa ammette inoltre di essersi concentrata, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2006, sul mercato dei prodotti di patinatura, pur precisando che la ragione principale di tale cambiamento risiede nel fatto che, a quell’epoca, essa era venuta a conoscenza del fatto che la J. M. Huber Corp. stava sviluppando un prodotto che le avrebbe consentito di penetrare detto mercato. Nondimeno, questa circostanza non implicherebbe che essa abbia completamente abbandonato l’inchiesta nella parte relativa ai prodotti di carica.

–       Giudizio del Tribunale

41      In via preliminare, si deve osservare che una parte significativa degli argomenti della ricorrente si basa sulla deduzione secondo cui, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione aveva concluso, oppure non aveva ancora iniziato, l’esame di talune questioni, aveva fatto proprie alcune conclusioni preliminari o aveva focalizzato l’attenzione su determinati settori. Tuttavia, come si è detto al precedente punto 30, siffatte circostanze sono irrilevanti, poiché la necessità delle informazioni oggetto della decisione impugnata deve essere valutata in rapporto alla concezione della portata delle informazioni necessarie per pronunciarsi sulla concentrazione che la Commissione poteva legittimamente avere maturato al momento dell’adozione di tale decisione.

42      Inoltre, occorre sottolineare che la banca dati delle spedizioni aveva ad oggetto le forniture effettuate sui mercati del carbonato di calcio per la carica e la patinatura. La ricorrente non ha negato che tali mercati fossero influenzati, o potessero essere influenzati, dalla concentrazione notificata. In tale contesto, come emerge dal precedente punto 29, le informazioni delle quali la decisione impugnata ha chiesto una rettifica, e che facevano parte della banca dati delle spedizioni, potevano in linea di principio essere considerate necessarie per l’adozione della decisione sulla concentrazione.

43      Ancora, si deve ricordare che la banca dati delle spedizioni, per ciascuna delle forniture in questione, recava indicazioni quali la fabbrica di partenza, l’identità e la sede del cliente, la distanza e le modalità di trasporto, il tipo di prodotto consegnato, la quantità e il prezzo. Orbene, dati di questo tipo sono rilevanti ai fini dell’esame della compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune poiché consentono alla Commissione di definire i mercati interessati nonché di analizzare lo stato della concorrenza in ognuno di essi.

44      Ciò nondimeno, la ricorrente censura la Commissione anche per aver chiesto la rettifica dei dati relativi agli anni 2002 e 2003 quando invece lo studio econometrico era basato unicamente su quelli relativi all’anno 2004 e gli altri impieghi dei dati evocati dalla Commissione non risultavano legati a nessun fattore temporale. A tale proposito occorre tuttavia osservare che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, taluni fattori rilevanti per la definizione dei mercati geografici e dei prodotti quali, ad esempio, la sede dei fornitori e dei clienti, le modalità di trasporto o, ancora, la gamma dei prodotti disponibili, tendono ad evolversi nel tempo. Per tale ragione, e in mancanza di elementi più specifici idonei a dimostrare che sarebbe stato sufficiente un periodo di riferimento più breve, non pare che la Commissione abbia errato nello stimare che i dati relativi agli anni 2002 e 2003 fossero necessari per l’adozione della decisione sulla concentrazione.

45      Quanto alle deduzioni fondate sulla comunicazione degli addebiti e sui documenti presentati dalla Commissione relativi all’effettivo utilizzo dei dati di marzo, occorre rilevare che tali elementi sono successivi alla decisione impugnata. Al riguardo, si deve anzitutto osservare che, come giustamente sostenuto dalla Commissione, se è vero che il fatto che le informazioni oggetto di una domanda ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 139/2004 siano state successivamente utilizzate può costituire un indice della loro necessità, la mancanza del loro utilizzo non equivale a una prova del contrario, per la ragione esposta al precedente punto 30.

46      In ordine alla comunicazione degli addebiti, è altresì opportuno osservare che quest’ultima, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non consente di determinare in maniera esaustiva le informazioni che la Commissione reputava necessarie nel momento in cui ha adottato la decisione impugnata. In effetti, da un lato, anche se la redazione della comunicazione degli addebiti pare essere stata iniziata all’epoca dell’adozione della decisione impugnata, resta comunque il fatto che sono trascorsi quasi due mesi prima del suo invio. D’altra parte, la comunicazione degli addebiti indica unicamente le valutazioni che hanno indotto la Commissione a individuare taluni potenziali problemi relativi alla concorrenza e dunque omette, in linea di principio, i mercati sui quali non è stato individuato nessun rischio. Di conseguenza, l’oggetto di tale comunicazione è assai più limitato rispetto a quello dell’esame effettuato a monte dalla Commissione.

47      Quanto agli altri argomenti fondati sui documenti relativi all’utilizzo effettivo dei dati di marzo, occorre rilevare che la ricorrente si è limitata ad affermare che la Commissione non ha dimostrato la necessità delle informazioni oggetto della decisione impugnata al fine di pronunciarsi sulla concentrazione. Ora, poiché incombe sulla ricorrente l’onere di provare la fondatezza dei mezzi dalla stessa invocati e, quindi, la mancanza di necessità delle informazioni in questione, tali argomenti devono essere respinti in quanto infondati.

48      Da ultimo, in ordine alla questione se sia stato effettuato un nuovo studio econometrico prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha presentato al Tribunale la stampa di una schermata indicante che i differenti file rilevanti per la valutazione della concentrazione sono stati modificati in un periodo compreso tra l’aprile e l’agosto 2006. È ben vero che, come affermato dalla ricorrente, la maggior parte dei file presentano una data di modifica successiva a quella dell’invio della comunicazione degli addebiti. Nondimeno, il Tribunale ritiene che, come sostenuto dalla Commissione, tali date si riferiscano all’ultimo impiego dei file in questione, i quali erano stati utilizzati regolarmente nel corso dell’esame della concentrazione notificata e, in particolare, prima dell’invio della comunicazione degli addebiti. In effetti la ricorrente, sulla quale, come si è appena osservato, grava l’onere della prova, non ha prodotto alcun elemento idoneo a confutare detto argomento.

49      In considerazione di quanto precede, occorre concludere che non è stato dimostrato che, al momento della formulazione della domanda di informazioni, la Commissione non poteva considerare necessarie, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 139/2004, le informazioni di cui ha chiesto la rettifica nella decisione impugnata; pertanto, occorre rigettare la prima parte del primo motivo.

50      Per quanto concerne l’affermazione della ricorrente secondo cui la Commissione ha agito in mala fede allorché ha richiesto la correzione dei dati relativi agli anni 2002 e 2003, essa riguarda i motivi in base ai quali la Commissione ha adottato la decisione impugnata e, quindi, si confonde, di fatto, con il motivo nel quale la ricorrente ha dedotto lo sviamento di potere. Di conseguenza, tale affermazione non è pertinente nel contesto del motivo in parola.

 Sulla seconda parte, che deduce la sostanziale esattezza dei dati di gennaio

–       Argomenti delle parti

51      La ricorrente ritiene che i dati di gennaio fossero sostanzialmente corretti e che, quindi, non fosse necessario chiederne la rettifica.

52      Al fine di comprovare la sua affermazione, in un primo momento, essa ha presentato una serie di argomenti riguardanti l’analisi statistica dei dati di gennaio. In proposito ha osservato che, se è vero che questi ultimi contenevano alcuni errori, si tratta di una circostanza abituale nel settore della statistica, e che, senza dubbio, neppure i dati di marzo erano del tutto esatti. Orbene, non sarebbe possibile, né necessario, né usuale, eliminare tutti gli errori che infirmano i dati statistici, stante l’esistenza di metodi che consentono, da un lato, di eliminare i dati erronei da un insieme di dati oppure di predirne l’impatto, e, dall’altro, di verificare l’affidabilità dell’insieme di cui trattasi. La ricorrente sostiene che la Commissione, nonostante abbia affermato di avere semplicemente presunto l’esattezza dei dati di gennaio, in concreto ha adoperato i suddetti metodi fin dal momento della ricezione di tali dati.

53      Allo scopo di valutare l’impatto degli errori oggetto della decisione impugnata, la ricorrente ha chiesto alla LECG Consulting di sottoporre i dati di gennaio a test statistici analoghi a quelli che sarebbero stati effettuati dalla Commissione fin dal momento della loro ricezione. Secondo un primo rapporto, unito all’atto introduttivo (in prosieguo: il «primo rapporto LECG»), il numero di dati erronei non era elevato in modo inusitato e da un raffronto tra i dati di gennaio e questi stessi dati privati dei valori potenzialmente incoerenti o erronei identificati dalla Commissione (in prosieguo: i «dati modificati») non emergerebbero differenze sostanziali in ordine alle variabili presumibilmente utilizzate dalla Commissione nella redazione della comunicazione degli addebiti e nell’analisi generale dei mercati interessati. Allo stesso modo, sarebbe improbabile che gli errori in questione possano aver esplicato un impatto significativo sui risultati dello studio econometrico.

54      Secondo un altro rapporto della LEGC Consulting, predisposto in replica al controricorso e allegato alla memoria di replica (in prosieguo: il «secondo rapporto LEGC»), i prezzi ipotetici calcolati nell’ambito dello studio econometrico non differirebbero in modo sostanziale nei dati di gennaio, nei dati modificati e nei dati di marzo. Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, i dati di gennaio erano sostanzialmente esatti e la Commissione avrebbe potuto, e dovuto, rendersene conto.

55      Inoltre, nelle osservazioni sui documenti prodotti dalla Commissione, la ricorrente menziona taluni calcoli effettuati dalla LECG Consulting dai quali risulta che i dati di gennaio erano sostanzialmente corretti per quanto concerneva la determinazione della massima distanza ragionevole di consegna.

56      In un secondo momento, la ricorrente ha dedotto alcune circostanze che a suo avviso dimostrano che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione era effettivamente a conoscenza della sostanziale esattezza dei dati di gennaio. Al riguardo, la ricorrente sostiene innanzitutto che la tesi della Commissione, secondo cui quest’ultima non avrebbe scoperto gli errori oggetto della decisione impugnata prima della seconda metà di febbraio, è scarsamente attendibile, in particolare poiché nel mese di gennaio 2006 la Commissione aveva dichiarato che la concentrazione non poneva alcun problema di concorrenza e che era disposta ad autorizzarla in modo incondizionato. Una simile dichiarazione, in effetti, avrebbe potuto essere adottata soltanto a seguito di una verifica dei dati di gennaio, nel corso della quale sarebbero potuti emergere gli errori e avrebbe potuto esserne valutato l’impatto. Peraltro, il numero relativamente limitato delle spedizioni della ricorrente considerate nello studio econometrico, nonché la circostanza che un membro dell’équipe della Commissione incaricata del caso ha confermato di aver proceduto all’eliminazione dei valori errati, implicano che le suddette verifiche sono state effettuate e che, quindi, la Commissione era a conoscenza sin dal mese di gennaio di un grande numero di errori, che essa sostiene di avere riscontrato soltanto in epoca successiva.

57      La ricorrente prosegue osservando, in primo luogo, che le questioni tali da giustificare, secondo la Commissione, un nuovo esame della esattezza dei dati di gennaio erano già state affrontate da quest’ultima. In secondo luogo, dal primo e dal secondo rapporto LECG emergerebbe come, all’atto dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione fosse comunque in grado di controllare se gli errori riscontrati influissero sulla sua analisi. In terzo luogo, la Commissione non ha dichiarato di aver effettuato i suddetti controlli prima dell’adozione della decisione impugnata, il che rivelerebbe come l’istituzione non fosse realmente preoccupata per l’impatto degli errori riscontrati sull’esame della concentrazione notificata. In quarto luogo, il fatto che la Commissione fosse consapevole della esattezza dei dati di gennaio sarebbe dimostrato dalla posizione da essa adottata nella comunicazione degli addebiti, nonché dal fatto che, prima di inviare quest’ultima comunicazione, essa non avesse né effettuato un nuovo studio econometrico, né posto un termine alla procedura di verifica dell’esattezza dei dati di marzo. In quinto luogo, infine, la ricorrente ricorda che, a suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto sapere che avrebbe utilizzato soltanto i dati relativi all’anno 2004.

58      Da ultimo, la ricorrente afferma che, considerati l’utilizzo trascurabile della banca dati delle spedizioni nella comunicazione degli addebiti e la lunghezza della sospensione stabilita con la decisione impugnata, tale sospensione risultava manifestamente sproporzionata.

59      La Commissione afferma che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, non poteva escludere che gli errori nei dati di gennaio fossero tali da incidere sulla sua analisi della concentrazione notificata e che, pertanto, non si trattava di dati sostanzialmente esatti. Essa osserva che la prima serie di argomenti dedotti dalla ricorrente non tiene in considerazione le varie finalità della banca dati delle spedizioni e che i due rapporti LECG non sono idonei a dimostrare l’irrilevanza degli errori individuati. Quanto alla seconda serie di argomenti, la Commissione chiarisce di aver effettuato, in seguito alla comuncazione dei dati di gennaio, talune verifiche standard, la cui portata era tuttavia limitata. Di conseguenza, gli errori oggetto della decisione impugnata sono stati individuati soltanto al momento delle verifiche supplementari intraprese in seguito alla riunione del comitato consultivo del 22 febbraio 2006, nel corso della quale certi Stati membri avevano espresso dei dubbi circa l’affidabilità dello studio econometrico. La Commissione aggiunge di avere contemporaneamente portato a termine, all’inizio del mese di maggio, diverse operazioni, comprese le verifiche dei dati di marzo e la redazione della comunicazione degli addebiti: ciò spiegherebbe perché l’istituzione ha confermato l’esattezza di tali dati soltanto qualche giorno dopo l’invio di quest’ultima comunicazione.

–       Giudizio del Tribunale

60      In via preliminare, per quanto riguarda le argomentazioni attinenti all’analisi statistica dei dati di gennaio, occorre ricordare che, alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti 30 e 31, la necessità delle rettifiche richieste nella decisione impugnata deve essere valutata con riferimento alla concezione del carattere sostanziale degli errori individuati nei dati di gennaio che la Commissione poteva legittimamente aver maturato al momento dell’adozione di tale decisione. Pertanto, le analisi prodotte dalla ricorrente possono essere prese in considerazione unicamente nei limiti in cui la Commissione abbia potuto effettuarle al momento dell’adozione della decisione impugnata. Ciò implica, in particolare, che le comparazioni effettuate in rapporto ai dati di marzo sono irrilevanti, poiché questi ultimi dati non esistevano al momento dell’adozione della decisione impugnata.

61      Occorre poi verificare, sulla scorta del criterio della esattezza sostanziale esposto al precedente punto 31, se le varie analisi prodotte dalla ricorrente consentono di dimostrare che gli errori riscontrati dalla Commissione non erano idonei ad incidere in modo significativo sulla sua valutazione circa la compatibilità della concentrazione notificata con il mercato comune.

62      A tale proposito si deve osservare che, mentre il primo rapporto LECG conclude nel senso che i valori medi rilevanti calcolati a partire dai dati di gennaio e dai dati modificati non differiscono in modo sostanziale, la tabella 2 del medesimo rapporto rivela talune differenze non trascurabili tra i suddetti due insiemi di dati, le quali riguardano il valore superiore del quoziente costo di trasporto/prezzo franco fabbrica (differenza di dieci punti di percentuale), la distanza media di trasporto via camion (differenza del 13%) e la distanza media di trasporto via nave (differenza del 28%). Anche supponendo che, come illustrato dal rappresentante della LECG Consulting nel corso dell’udienza, tali differenze siano irrilevanti, dal punto di vista economico, rispetto alle conclusioni contenute nella comunicazione degli addebiti, come risulterebbe dalla tabella 3 di detto rapporto, occorre tuttavia rilevare che non è stata presentata alcuna analisi simile in ordine alla loro irrilevanza rispetto allo studio econometrico, sebbene la LECG Consulting abbia sottolineato, nel suo primo rapporto, che i prezzi, i costi di trasporto e le distanze di consegna costituissero, a suo avviso, le variabili chiave di quest’ultimo studio. Ebbene, in mancanza di tale analisi è impossibile stabilire se gli errori riscontrati dalla Commissione fossero o meno tali da incidere in modo significativo sui risultati dello studio econometrico, e, quindi, sull’esame della concentrazione notificata dalla Commissione.

63      È opportuno aggiungere, in ordine al primo rapporto LECG, che, come sostenuto dalla Commissione, la conclusione secondo cui gli errori riscontrati non influiscono sulle variabili essenziali dello studio econometrico si fonda sull’analisi dei valori medi, calcolati a partire dai dati aggregati. Orbene, la Commissione deduce, senza essere contraddetta sul punto dalla ricorrente, che il suddetto studio era stato effettuato in funzione dei differenti siti di produzione, il che comporta che un’analisi dei dati aggregati non permette di determinare il potenziale impatto degli errori individuati.

64      Tuttavia, nemmeno il secondo rapporto LECG, che mira a confutare quest’ultimo argomento principalmente attraverso un esame più approfondito dei dati, contiene un’analisi della rilevanza delle differenze non trascurabili riscontrate tra i prezzi, che sono del 3‑4% per i prezzi medi e oltrepassano il 10% per certi siti di produzione e per taluni prodotti. Sebbene nel corso dell’udienza il rappresentante della LECG abbia affermato che la differenza tra i prezzi medi era irrilevante alla luce dell’importanza dei costi di trasporto dei prodotti in questione, resta comunque il fatto che non è stata prodotta alcuna spiegazione specifica in ordine alle differenze più importanti riscontrate per certi siti di produzione. Pertanto, neppure il secondo rapporto LECG dimostra che gli errori riscontrati nei dati di gennaio non erano tali da incidere in modo significativo sui prezzi che compaiono nello studio econometrico e, quindi, sulla valutazione della compatibilità della concentrazione notificata con il mercato comune.

65      Per quanto riguarda gli argomenti esposti nell’ambito delle osservazioni sui documenti prodotti dalla Commissione, occorre osservare che la ricorrente si limita a richiamare l’analisi della massima distanza ragionevole di consegna per ciascuna modalità di trasporto, a sua volta costituita da una distanza teorica calcolata sulla base di tutte le consegne effettuate con la modalità di trasporto in questione. Orbene, se è vero che tale distanza è stata utilizzata al momento della determinazione dei mercati geografici interessati, tuttavia, come risulta dagli atti di causa, essa è stata successivamente comparata con le distanze massime effettive di consegna percorse a partire da ciascuno dei siti di produzione interessati, e queste ultime distanze sono state utilizzate relativamente ai siti per i quali esse risultavano superiori. In tale contesto, un’analisi dei dati aggregati che non operasse una distinzione tra i vari siti sarebbe insufficiente al fine di esaminare se gli errori riscontrati fossero tali da incidere in modo significativo sulla definizione dei mercati geografici e, quindi, sulla valutazione della concentrazione notificata.

66      Dalle considerazioni che precedono risulta che le analisi presentate dalla ricorrente non consentono di concludere che i dati di gennaio erano sostanzialmente esatti. Si deve dunque esaminare la seconda serie di argomenti, in base ai quali la Commissione era effettivamente a conoscenza di tale circostanza.

67      A tale riguardo, occorre notare che il ragionamento della ricorrente si fonda essenzialmente sulla presunta implausibilità della deduzione della Commissione secondo cui gli errori considerati nella decisione impugnata non sono stati identificati fin dal momento della ricezione dei dati di gennaio, ma soltanto nella seconda metà del mese di febbraio, in seguito alla riunione del comitato consultivo del 22 febbraio 2006. Pertanto, il Tribunale esaminerà innanzitutto gli elementi addotti dalla Commissione a sostegno di questa deduzione.

68      In tale ambito, per quanto riguarda, da un lato, le verifiche effettuate fin dal momento della ricezione dei dati di gennaio, si deve osservare che, poiché l’esame della Commissione deve essere effettuato entro termini relativamente ristretti e le parti della concentrazione sono tenute a comunicare alla Commissione informazioni esatte e complete, il procedimento di controllo delle concentrazioni si fonda necessariamente, in larga misura, sulla fiducia, non essendo la Commissione tenuta a verificare immediatamente e nei dettagli l’esattezza di tutte le informazioni trasmesse dalle parti.

69      A tale proposito, il messaggio interno di posta elettronica inviato il 6 marzo 2006 da uno dei membri dell’équipe della Commissione incaricata del caso, e da quest’ultima presentato in allegato alla sua risposta alla richiesta del Tribunale, indica, in merito agli errori oggetto della decisione impugnata, che «[le] verifiche effettuate in precedenza sulla banca dati [delle spedizioni erano] più globali (...) e non erano focalizzate sull’accoppiata sito di produzione – industria cartaria». Esso prosegue chiarendo che questo «spiega perché tutti questi punti non sono stati sollevati in precedenza».

70      Tale elemento, la cui rilevanza non è stata posta in discussione dalla ricorrente, costituisce una prova sufficiente del fatto che le verifiche effettuate dalla Commissione in seguito alla comunicazione dei dati di gennaio erano limitate e, quindi, non avevano consentito di scoprire gli errori oggetto della decisione impugnata. In tale contesto, occorre altresì rilevare che il fatto che siano state effettuate solo delle verifiche limitate rende irrilevante la deduzione secondo cui i suddetti errori avrebbero potuto essere individuati mediante strumenti standard di verifica statistica.

71      Per quanto concerne, dall’altro lato, lo svolgimento e le conseguenze della riunione del comitato consultivo del 22 febbraio 2006, dalle dichiarazioni dei partecipanti a detta riunione allegate alla risposta della Commissione alla richiesta del Tribunale emerge che in quell’occasione sono stati discussi sia l’affidabilità dello studio econometrico che i dati utilizzati per la sua realizzazione. Anche se pare che, come sostenuto dalla ricorrente, l’esattezza dei dati in questione non sia stata affrontata in dettaglio dai vari partecipanti, tuttavia è logico che un siffatto dibattito abbia indotto la Commissione a verificare l’affidabilità dello studio e dei dati utilizzati, stante in particolare la sua intenzione di assoggettare una nuova bozza di decisione al medesimo comitato al fine di ottenere il suo parere favorevole.

72      In proposito, è inoltre opportuno osservare che il messaggio interno di posta elettronica della Commissione inviato il 22 febbraio 2006 e riguardante la distribuzione dei compiti per la predisposizione delle modifiche alla bozza di autorizzazione in seguito alla riunione del comitato consultivo, unito alla risposta della Commissione sopra menzionata, indica, sul punto dello studio econometrico, «verifica dell’affidabilità + analisi della sensibilità». Il Tribunale ritiene che siffatto riferimento vada interpretato come indicante la necessità di effettuare una verifica supplementare dello studio econometrico e dei dati utilizzati per la sua esecuzione e non, invece, secondo quanto suggerito dalla ricorrente nel corso dell’udienza, come diretto semplicemente a che le verifiche effettuate in precedenza fossero descritte in modo più dettagliato nella bozza di autorizzazione. In effetti, il messaggio in questione non si limita ad indicare modifiche specifiche, ma mira piuttosto a definire anche taluni nuovi compiti da svolgere nell’ambito dell’esame.

73      In tal modo, i documenti comunicati dalla Commissione corroborano altresì le sue affermazioni in base alle quali i risultati della riunione del comitato consultivo del 22 febbraio 2006 l’avevano indotta a verificare nuovamente la esattezza dei dati di gennaio. In tale contesto, si deve concludere che la tesi della Commissione secondo cui gli errori oggetto della decisione impugnata sono stati scoperti al momento di tali verifiche approfondite, e non già in precedenza, risulta sufficientemente dimostrata.

74      Peraltro, le circostanze addotte dalla ricorrente non sono idonee a confutare quest’ultima conclusione. Infatti, in primo luogo, in udienza la stessa ricorrente ha ammesso che, anche se le questioni sollevate nel corso della riunione del comitato consultivo del 22 febbraio 2006, e segnatamente la peculiare situazione presente sul mercato finlandese, erano già state affrontate in precedenza, ciò era avvenuto in modo più superficiale, ragione per la quale talune verifiche supplementari più dettagliate effettuate dopo la suddetta riunione hanno potuto condurre alla scoperta degli errori in oggetto.

75      In secondo luogo, la tesi secondo cui la Commissione avrebbe potuto verificare, al momento dell’adozione della decisione impugnata, che gli errori riscontrati nei dati di gennaio non erano sostanziali risulta priva di fondamento in fatto dato che, come si è detto al precedente punto 66, la ricorrente non ha dimostrato la sostanziale esattezza di tali dati.

76      In terzo luogo, nel messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2006, presentato dalla Commissione in allegato alla sua risposta alla richiesta del Tribunale, si legge che sono state riscontrate talune «gravi contraddizioni» nei dati di gennaio, il che implica che la Commissione aveva effettuato un’analisi dell’impatto potenziale degli errori sul suo esame. Stando così le cose, la deduzione contraria della ricorrente, che non è corroborata da alcun elemento di fatto, non può essere accolta.

77      In quarto luogo, per le ragioni spiegate ai punti 45 e 46 che precedono, la comunicazione degli addebiti non costituisce un elemento determinante per la valutazione della posizione della Commissione rispetto all’esattezza delle informazioni da essa utilizzate nell’esame della concentrazione notificata. Allo stesso modo, il Tribunale ha rilevato, al precedente punto 48, che la ricorrente non ha confutato la deduzione della Commissione secondo cui era stato effettuato un nuovo studio econometrico prima dell’invio della comunicazione degli addebiti. Quanto al fatto che l’esattezza dei dati di marzo è stata confermata soltanto dopo l’invio di tale documento, l’argomento della Commissione fondato sulla conclusione simultanea di varie attività durante il periodo in questione non è stato rimesso in discussione dalla ricorrente.

78      In quinto luogo, l’argomento secondo cui la Commissione sapeva che gli unici dati rilevanti erano quelli dell’anno 2004 è irrilevante, poiché, come si è detto al precedente punto 44, la Commissione avrebbe potuto legittimamente chiedere la comunicazione dei dati relativi a diversi anni.

79      Infine, occorre constatare che il motivo inerente alla violazione del principio di proporzionalità non può essere accolto, alla luce delle osservazioni formulate al precedente punto 34.

80      In considerazione di tutto quanto precede, occorre dichiarare che non risulta dimostrato che la Commissione, allorché ha ritenuto che i dati di gennaio fossero sostanzialmente inesatti e ne ha chiesto la correzione, abbia violato l’art. 11 del regolamento n. 139/2004. La seconda parte del primo motivo deve dunque essere respinta, analogamente al motivo nella sua interezza.

 Sul secondo motivo, che deduce la violazione del principio del termine ragionevole da parte della Commissione

 Argomenti delle parti

81      La ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia stata adottata al di là di un termine ragionevole, poiché la Commissione era al corrente degli errori in questione sin dalle prime verifiche effettuate nella prima metà del gennaio 2006. Pertanto, la Commissione avrebbe, da un lato, cagionato alla ricorrente un danno economico ingente e, dall’altro, compromesso l’esercizio dei suoi diritti della difesa. Oltre a ciò, la tardiva adozione della decisione impugnata rivelerebbe il reale obiettivo della Commissione, cioè guadagnare tempo per poter proseguire il suo esame nonostante il termine a tal uopo previsto fosse spirato.

82      La Commissione sostiene, da un lato, che un’eventuale violazione del principio del termine ragionevole non giustificherebbe comunque l’annullamento della decisione impugnata, poiché la ricorrente non ha dimostrato di avere subito, in conseguenza di tale violazione, limitazioni dei suoi diritti della difesa. Dall’altro lato, la Commissione afferma di aver agito senza alcun ritardo indebito, considerate le circostanze del caso concreto.

 Giudizio del Tribunale

83      Si deve osservare che l’argomento del pregiudizio causato alla ricorrente è fuori luogo nel quadro del presente giudizio, che attiene esclusivamente all’annullamento della decisione impugnata e, dunque, alla sola verifica della sua legittimità.

84      Allo stesso modo, se è vero che l’osservanza di un termine ragionevole nell’espletamento di procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale del diritto comunitario, del quale il giudice comunitario garantisce l’osservanza, tuttavia la sua violazione potrebbe giustificare l’annullamento di una decisione solo qualora comportasse anche una violazione dei diritti della difesa dell’impresa interessata (sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, detta «PVC II», Racc. pag. II‑931, punti 120‑122). Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a presentare una deduzione sommaria in tal senso, senza supportarla con elementi concreti.

85      La rilevanza del termine nel quale è stata adottata la decisione impugnata come indice dello sviamento di potere sarà analizzata nell’ambito del terzo motivo.

86      Per tali ragioni, il presente motivo deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, che deduce lo sviamento di potere

 Argomenti delle parti

87      In via preliminare, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto pretende la Commissione, il motivo in questione non è reso inefficace dal rigetto del primo.

88      Sul merito, essa afferma che la Commissione è incorsa in uno sviamento di potere in quanto non ha adottato la decisione impugnata per perseguire l’obiettivo imposto dal regolamento n. 139/2004, bensì allo scopo di ottenere una proroga del termine per l’esame previsto dal medesimo regolamento che le consentisse di esaminare le questioni supplementari sollevate da taluni Stati membri nonché da determinati concorrenti della ricorrente nei mesi di febbraio e marzo 2006. In effetti, il termine iniziale per l’esame, che sarebbe scaduto il 31 marzo 2006, non era tale da consentire alla Commissione di ultimare la sua analisi e di trasmettere, se del caso, una comunicazione degli addebiti.

89      In primo luogo, la ricorrente deduce che per la suddetta ragione la Commissione, durante il colloquio telefonico del 3 marzo 2006, aveva dichiarato di dover affrontare taluni argomenti supplementari di preoccupazione e proposto una proroga consensuale di venti giorni lavorativi del termine per l’esame. Posta di fronte alle perplessità espresse dagli avvocati della ricorrente, la Commissione avrebbe quindi evocato, come una minaccia, l’adozione di una decisione ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento n. 139/2004 relativamente ai dati di gennaio nel caso in cui non fosse stato possibile addivenire a una soluzione concordata. In tale contesto, i messaggi di posta elettronica inviati dai servizi della Commissione il 22 e 24 febbraio e il 2 marzo 2006, mediante i quali sono state sollevate talune questioni in ordine alla esattezza dei dati di gennaio, sarebbero serviti unicamente a precostituire gli elementi sui quali poggia la decisione impugnata.

90      La ricorrente precisa in proposito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, un simile approccio non può ritenersi consensuale, in particolare perché dal messaggio interno di posta elettronica del 5 marzo 2006, allegato alla risposta della Commissione alla richiesta del Tribunale, emerge, da un lato, che il fatto di offrire un’alternativa alla ricorrente era motivato dalla volontà di ridurre il rischio di un contenzioso, e non già di contenere l’impatto della scoperta di errori sul termine per l’esame e, dall’altro, che al momento dell’adozione delle decisioni ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento n. 139/2004, in data 11 ottobre, 9 e 23 novembre e 9 dicembre 2005, la Commissione non aveva mai proposto alternative alla ricorrente.

91      In secondo luogo, il fatto che la Commissione abbia rimesso in discussione l’esattezza dei dati di gennaio si spiegherebbe con il nuovo orientamento della sua inchiesta, dato che essa non aveva posto in dubbio tali dati prima dell’intervento di alcuni Stati membri e di determinate imprese. Infatti, in un primo momento, cioè fino alla seconda metà del mese di febbraio 2006, la Commissione si era concentrata sul mercato dei carbonati di calcio per la carica e lo studio econometrico rappresentava un elemento essenziale dell’analisi di detto mercato, contrariamente agli argomenti della Commissione secondo cui si tratterebbe soltanto di uno strumento complementare. Di contro, in un secondo momento, successivamente alla riunione del comitato consultivo in data 22 febbraio 2006, essa si era dedicata all’analisi degli argomenti sollevati da taluni Stati membri e dai concorrenti della ricorrente in ordine alla situazione sui mercati dei prodotti di patinatura, e, in particolare, sul mercato finlandese.

92      In terzo luogo, la ricorrente aggiunge che, dato il nuovo orientamento dell’esame della Commissione, non era necessario un riesame della concentrazione notificata alla luce delle informazioni corrette e che, del resto, esso non è stato effettuato. Infatti, al momento dell’invio della comunicazione degli addebiti, la Commissione non aveva ultimato le verifiche dei dati di marzo e non aveva dichiarato di aver utilizzato questi ultimi per effettuare un nuovo studio econometrico in tempo utile. La ricorrente aggiunge che, se le rettifiche dei dati di gennaio avessero potuto influenzare l’esito dell’analisi della Commissione, quest’ultima avrebbe riferito tale circostanza nella comunicazione degli addebiti.

93      In quarto luogo, la ricorrente ricorda che, a suo avviso, i dati di gennaio erano sostanzialmente corretti, e aggiunge in proposito che il carattere non significativo e l’irrilevanza di talune questioni poste nella decisione impugnata dimostrerebbero che l’adozione di quest’ultima era motivata dalla preoccupazione di ottenere una proroga del termine per l’esame. Inoltre, la Commissione sarebbe stata consapevole della sostanziale esattezza dei dati di gennaio, come si evince dalla lettera del 12 gennaio 2006, dalla circostanza che, nel mese di gennaio 2006, essa intendeva autorizzare in modo incondizionato la concentrazione, nonché dalla redazione e divulgazione della bozza di autorizzazione.

94      In quinto luogo, come emergerebbe dal messaggio interno di posta elettronica del 6 marzo 2006, allegato alla risposta della Commissione alla richiesta del Tribunale, uno dei membri dell’équipe della Commissione incaricata del caso avrebbe ricercato in modo sistematico il più grande numero possibile di errori nei dati di gennaio, allo scopo di adottare una decisione ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento n. 139/2004, senza interrogarsi sul loro impatto potenziale. La ricorrente ribadisce qui l’argomento secondo cui la Commissione non ha dichiarato di aver esaminato, prima dell’adozione della decisione impugnata, la rilevanza degli errori scoperti. Al contrario, come risulta dal messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2006, la Commissione aveva iniziato a redigere la decisione impugnata prima di effettuare tale verifica. Tali circostanze dimostrerebbero come la Commissione non fosse, in realtà, preoccupata dalla rilevanza degli errori riscontrati.

95      In sesto luogo, la Commissione non avrebbe rimesso in discussione il contenuto della lettera della ricorrente in data 6 marzo 2006, ove quest’ultima poneva in evidenza il fatto di essere stata posta di fronte ad un’alternativa illegittima tra una proroga consensuale e una decisione sospensiva del termine per l’esame.

96      In settimo luogo, le decisioni analoghe adottate dalla Commissione nell’ambito dell’esame della concentrazione notificata sono state emanate qualche giorno dopo la ricezione delle relative informazioni; di contro, tra la ricezione dei dati di gennaio e l’adozione della decisione impugnata sono trascorsi due mesi.

97      La Commissione sostiene che il presente motivo postula che le informazioni richieste mediante la decisione impugnata non fossero necessarie per l’adozione della decisione sulla concentrazione. Di conseguenza, il rigetto del primo motivo implicherebbe il rigetto del secondo. Sul merito, essa sottolinea che la ricorrente non ha presentato indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, tali da comprovare la censura relativa allo sviamento di potere, ma soltanto alcune deduzioni tratte erroneamente da varie circostanze.

 Giudizio del Tribunale

98      In via preliminare, è opportuno osservare che il rigetto del primo motivo del ricorso in esame discende dal fatto che la ricorrente non ha dimostrato in modo sufficiente che le informazioni richieste mediante la decisione impugnata non fossero necessarie ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 139/2004. Tuttavia, la mancanza di prova di una violazione della normativa vigente non influisce sulla eventuale sussistenza di uno sviamento di potere da parte dell’autorità amministrativa. Ne consegue che occorre comunque esaminare il presente motivo, indipendentemente dalla reiezione del primo.

99      Ciò premesso, si deve ricordare che la nozione di sviamento di potere si riferisce al fatto che un’autorità amministrativa abbia utilizzato i propri poteri per raggiungere fini diversi da quelli per i quali tali poteri le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulti adottata allo scopo esclusivo di raggiungere detti diversi fini. In caso di pluralità di scopi perseguiti, anche qualora un motivo non giustificato si fosse aggiunto a motivi legittimi, la decisione non sarebbe per questo inficiata da sviamento di potere, dal momento che essa non sacrifica lo scopo essenziale (v. sentenza del Tribunale 21 settembre 2005, causa T‑87/05, EDP/Commissione, Racc. pag. II‑3745, punto 87, e la giurisprudenza ivi citata).

100    Occorre, poi, verificare se gli elementi presentati dalla ricorrente costituiscano indizi oggettivi, pertinenti e concordanti tali da indicare che la decisione impugnata è stata adottata dalla Commissione allo scopo di ottenere una sospensione del termine per l’esame della concentrazione anziché la rettifica delle informazioni necessarie per svolgere detto esame.

101    In primo luogo, dal verbale del colloquio telefonico del 3 marzo 2006 predisposto dagli avvocati della ricorrente risulta che la Commissione ha evocato la possibilità di adottare una decisione ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento n. 139/2004 soltanto dopo che la ricorrente aveva posto nuovamente in discussione l’utilità di una proroga consensuale. Tuttavia, sempre secondo il suddetto verbale, la Commissione ha fatto riferimento all’esistenza di significative incoerenze nei dati di gennaio sin dall’inizio del colloquio, prima di prospettare i possibili rimedi. Allo stesso modo, la ricorrente non ha contestato che la sussistenza di taluni errori nei dati di gennaio fosse stata segnalata dalla Commissione mediante vari messaggi di posta elettronica, a partire dal 22 febbraio 2006. Di conseguenza, il suddetto verbale non consente di concludere che il riferimento da parte della Commissione all’eventuale adozione di una decisione ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento n. 139/2004 costituiva una minaccia volta a convincere la ricorrente ad accettare una proroga consensuale del termine per l’esame.

102    Inoltre, in ordine alla circostanza secondo cui la Commissione ha offerto alla ricorrente l’alternativa di una proroga consensuale, occorre osservare che anche se, come risulta dagli elementi presentati dalla Commissione, quest’ultima era preoccupata dal rischio di un possibile contenzioso, ciò non esclude che essa intendesse, allo stesso tempo, limitare l’impatto della scoperta di errori sul termine per l’esame, atteso che una stessa azione può essere il risultato di più ragioni concomitanti. Del resto, l’analogia rispetto alle decisioni precedenti prospettata dalla ricorrente non è convincente poiché, come sostenuto dalla Commissione, la decisione impugnata ha coperto un lasso di tempo notevolmente più lungo e, per di più, ha prodotto effetti in parte retroattivi, essendo l’inizio della sospensione da essa prevista antecedente rispetto alla data della sua adozione.

103    In secondo luogo, come risulta dal punto 73 che precede, la Commissione aveva scoperto gli errori oggetto della decisione impugnata in seguito alle discussioni sullo studio econometrico e sui dati utilizzati per la sua realizzazione tenutesi durante la riunione del comitato consultivo del 22 febbraio 2006. Ancora, come si è detto al precedente punto 66, non risulta dimostrato che la Commissione fosse in grado di escludere che i suddetti errori potessero incidere in modo significativo sul suo esame della concentrazione. Infine, occorre sottolineare che, nel messaggio di posta elettronica interna del 5 marzo 2006, allegato alla risposta della Commissione alla richiesta del Tribunale, uno dei membri dell’équipe della Commissione incaricata del caso espone di avere «scoperto talune serie incoerenze nei dati», che «[t]ali dati devono essere corretti» e che la Commissione «[v]aluterà in che misura i dati corretti (da ottenere entro alcuni giorni) modificano la [sua] valutazione della operazione». In tale contesto, il Tribunale ritiene che l’adozione della decisione impugnata fosse motivata piuttosto dalla volontà della Commissione di effettuare nuovamente l’intera valutazione della concentrazione notificata sulla base di informazioni esatte, anziché dal fatto che essa avrebbe modificato l’orientamento del suo esame successivamente all’intervento degli Stati membri e delle imprese concorrenti e, conseguentemente, avrebbe cercato di ottenere una sospensione dei termini per l’esame dell’operazione notificata.

104    In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’obbligo della Commissione di esaminare gli effetti della concentrazione su tutti i mercati nei quali sussiste il rischio di ostacoli significativi alla concorrenza effettiva, di cui si è detto al precedente punto 29, implica che la Commissione era tenuta ad esaminare la concentrazione notificata in rapporto sia al settore dei prodotti di patinatura, sia a quello dei prodotti di carica, indipendentemente dall’evoluzione dell’orientamento del suo esame. Infatti, quei due settori erano potenzialmente interessati dagli effetti della concentrazione in oggetto e, inoltre, erano stati esaminati dalla Commissione prima dell’adozione della decisione impugnata. Per quanto riguarda gli argomenti secondo i quali la Commissione non avrebbe né verificato l’esattezza dei dati di marzo né effettuato un nuovo studio econometrico prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, e gli argomenti relativi al contenuto di quest’ultimo documento, basti ricordare che essi sono stati già affrontati ai punti 45‑48 che precedono.

105    In quarto luogo, dall’esame del primo motivo risulta che non è stato dimostrato né che i dati di gennaio fossero sostanzialmente esatti, né che la Commissione li considerasse tali. Orbene, in tale contesto, il fatto che alcune delle questioni oggetto della decisione impugnata concernessero unicamente taluni errori a priori meno significativi è irrilevante, poiché alla data di adozione della suddetta decisione non sarebbe stato possibile escludere che questi errori potessero incidere sull’esame della concentrazione notificata. È opportuno osservare che anche i riferimenti della ricorrente alla lettera del 12 gennaio 2006 e all’orientamento adottato dalla Commissione l’indomani sono irrilevanti, trattandosi di elementi anteriori alla scoperta degli errori oggetto della decisione impugnata, come si evince dal punto 73 che precede.

106    In quinto luogo, se è vero che, durante le verifiche supplementari circa l’esattezza dei dati di gennaio, uno dei membri dell’équipe della Commissione incaricata del caso ha ricercato in modo sistematico degli errori in tali dati, la circostanza non costituisce un indice di sviamento di potere. Infatti, è normale che, quando si procede alla verifica di un insieme di dati, l’obiettivo perseguito sia quello di scoprire il maggior numero di inesattezze possibili, accantonando gli elementi che appaiono corretti. Quanto all’argomento secondo cui, dopo che gli errori sono stati scoperti, la Commissione non ne avrebbe valutato l’impatto, occorre rinviare al precedente punto 76. Da ultimo, anche ammettendo che la redazione della decisione impugnata sia cominciata prima che l’impatto degli errori sulla valutazione della Commissione fosse analizzato da quest’ultima, tale circostanza non costituirebbe comunque un indice di sviamento di potere. Infatti, considerata l’esigenza di celerità che caratterizza la procedura di controllo delle concentrazioni, appare logico che la Commissione si dedichi contemporaneamente a più fasi del procedimento, delle quali conosce il carattere potenzialmente necessario nell’ambito dell’esame di un’operazione di concentrazione.

107    In sesto luogo, il fatto che la Commissione non ha risposto alla lettera della ricorrente del 6 marzo 2006 che rimetteva in discussione il carattere necessario delle correzioni richieste è irrilevante, giacché, da un lato, la Commissione non era obbligata a rispondervi, e, dall’altro, il suo silenzio non potrebbe comunque essere considerato un indice del perseguimento di fini diversi da quelli dichiarati.

108    In settimo luogo, e da ultimo, dato che, come si è concluso al precedente punto 73, gli errori oggetto della decisione impugnata sono stati scoperti nella seconda metà del mese di febbraio, il lasso di tempo tra detto momento e la data di adozione della decisione impugnata non pare eccezionalmente lungo rispetto alle decisioni in precedenza adottate nell’ambito dell’esame della concentrazione notificata, attesi altresì, anzitutto, il fatto che taluni problemi riscontrati nella banca dati delle spedizioni erano stati segnalati alla ricorrente sin dal 22 febbraio 2006, inoltre, la dimensione di tale banca dati, e, infine, il fatto che, a differenza delle decisioni precedenti, la decisione impugnata era fondata piuttosto sull’inesattezza che non sull’incompletezza delle informazioni in questione.

109    Dall’esame degli elementi richiamati dalla ricorrente emerge, dunque, che essi corrispondono o a talune circostanze che non sono state dimostrate o che sono irrilevanti, oppure a deduzioni infondate e per le quali esiste una spiegazione alternativa plausibile. In tali circostanze, anche considerate nel loro insieme, i suddetti elementi non consentono di concludere nel senso della sussistenza di uno sviamento di potere.

110    Ad abundantiam, occorre rilevare che, per poter concludere l’esame del presente motivo, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di presentare elementi idonei a comprovare che essa aveva correttamente utilizzato i dati di marzo. I documenti prodotti in risposta a tale richiesta attestano che questi ultimi dati sono stati effettivamente utilizzati nell’ambito dell’esame della concentrazione notificata, in particolare a fini di effettuare un nuovo studio econometrico, di valutare i prezzi e di analizzare le distanze di consegna. Pertanto, tali elementi tendono a corroborare la conclusione esposta al punto precedente.

111    Alla luce di quanto precede, occorre concludere che non è stato dimostrato che la Commissione, avendo adottato la decisione impugnata, è incorsa in uno sviamento di potere e, quindi, si deve respingere il terzo motivo.

 Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

 Argomenti delle parti

112    La ricorrente sostiene che la lettera del 12 gennaio 2006 con cui la Commissione ha confermato che le informazioni richieste nella sua decisione 9 dicembre 2005 erano state integralmente trasmesse, unita alla condotta della Commissione, aveva generato in essa un legittimo affidamento, il quale sarebbe stato frustrato dalla decisione impugnata.

113    Essa ritiene altresì, in primo luogo, che, avendo adottato la decisione impugnata, la Commissione avrebbe revocato la sua lettera del 12 gennaio 2006, perché avrebbe sostituito la valutazione contenuta in quest’ultima con una nuova conclusione sull’inesattezza dei dati di gennaio. Orbene, la ricorrente sostiene che la lettera menzionata costituisce un atto giuridico idoneo ad attribuirle diritti soggettivi, in quanto, da un lato, era stata inviata in virtù dei poteri conferiti alla Commissione e, dall’altro, recava rassicurazioni sul fatto che quest’ultima considerava i dati di gennaio completi e corretti. Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto considerare che la ricorrente aveva potuto confidare nella legittimità di tale lettera, tanto più che quest’ultima non indicava che il suo contenuto fosse condizionato o subordinato ad un’analisi più approfondita.

114    La ricorrente ritiene che, in tali circostanze, nonostante la Commissione potesse modificare la sua posizione in seguito alla trasmissione di informazioni più dettagliate e avesse il diritto di raffrontarsi con prove di ogni tipo, essa, in virtù del principio della tutela del legittimo affidamento, non avrebbe potuto più tornare sulla propria posizione per chiedere la verifica o la precisazione delle informazioni in questione, a meno di dimostrare che le misure richieste erano rilevanti rispetto ai nuovi elementi di cui disponeva. Ora, nel caso di specie, non sarebbe stata invocata alcuna novità sostanziale in proposito.

115    In secondo luogo, quanto alla condotta della Commissione, la sua prassi generale e costante è quella di segnalare rapidamente qualsiasi informazione incompleta. Ebbene, nel caso di specie, per quasi due mesi la Commissione non ha lamentato l’inesattezza delle informazioni fornite e si è rivolta alla ricorrente solo dopo che l’inchiesta aveva preso un nuovo orientamento.

116    La Commissione ritiene che la ricorrente non possa invocare il legittimo affidamento in relazione all’esattezza dei dati di gennaio, poiché la lettera del 12 gennaio 2006 non recava alcuna rassicurazione precisa, incondizionata, preventiva e concordante al riguardo e che, in ogni caso, tale lettera non avrebbe comunque potuto essere considerata idonea a conferire al destinatario diritti soggettivi definitivi.

 Giudizio del Tribunale

117    Secondo la giurisprudenza, il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento presuppone che siano soddisfatti tre presupposti. In primo luogo, rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione comunitaria. In secondo luogo, tali rassicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, siffatte rassicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del Tribunale 23 febbraio 2006, causa T‑282/02, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione, Racc. pag. II‑319, punto 77, e la giurisprudenza ivi citata).

118    La ricorrente sostiene che il legittimo affidamento da essa fatto valere si fonda, da un lato, sulla lettera in data 12 gennaio 2006, e, dall’altro, sulla condotta della Commissione. Orbene, in primo luogo, anche supponendo che tale lettera contenesse rassicurazioni sul fatto che la Commissione riteneva sostanzialmente corretti i dati di gennaio, esse non sarebbero state comunque idonee a generare nella ricorrente la legittima aspettativa che la Commissione non sarebbe più tornata sulla propria valutazione.

119    Infatti, come si evince dai precedenti punti 29, 30, 31 e 33, la Commissione deve conservare la possibilità di chiedere la rettifica delle informazioni sostanzialmente inesatte trasmesse dalle parti e necessarie per il suo esame, quali che siano le ragioni che l’hanno indotta a verificarne nuovamente l’esattezza, considerato l’interesse di un controllo efficace delle operazioni di concentrazione ai sensi del regolamento n. 139/2004 nonché l’obbligo della Commissione di esaminare, con grande attenzione, gli effetti dell’operazione in questione su tutti i mercati che possono esserne influenzati.

120    Tale conclusione è corroborata dal fatto che, come si è detto al precedente punto 68, la Commissione non è tenuta a verificare immediatamente e nei dettagli l’esattezza di tutte le informazioni trasmesse dalle parti dell’operazione in esame, essendo queste ultime maggiormente in grado di accertarsi dell’affidabilità delle informazioni comunicate, e comunque tenute a fornire informazioni complete ed esatte. In tale contesto, infatti, da un lato, le verifiche effettuate dalla Commissione in seguito alla ricezione di talune informazioni non sono necessariamente tali da rivelare tutte le inesattezze sostanziali che possono colpire tali informazioni. Dall’altro, la ricorrente non può invocare l’esistenza di un legittimo affidamento al fine di sottrarsi alle conseguenze della violazione dell’obbligo di fornire informazioni complete ed esatte soltanto perché detta violazione non è stata riscontrata dalla Commissione al momento delle verifiche summenzionate.

121    In secondo luogo, relativamente alla prassi della Commissione invocata dalla ricorrente, occorre osservare innanzitutto che, nella parte in cui la ricorrente si duole del termine asseritamente inusuale tra la scoperta degli errori oggetto della decisione impugnata e la loro segnalazione alla ricorrente, essa presuppone che tali errori siano stati identificati dopo le iniziali verifiche effettuate nella prima metà del mese di gennaio. Tuttavia, poiché ciò non è avvenuto nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale al precedente punto 73, si tratta di un presupposto infondato in fatto.

122    Inoltre, il Tribunale ritiene che il mero fatto che in passato la Commissione ha reagito alla comunicazione delle informazioni entro un termine di qualche giorno non costituisca una rassicurazione sufficientemente precisa che la Commissione non risponderà a una comunicazione futura di informazioni oltre un termine di questo tipo.

123    Da ultimo, come sostiene la Commissione, dato che le decisioni precedentemente adottate nell’ambito dell’esame della concentrazione notificata riguardavano la completezza delle informazioni comunicate, la condotta dell’istituzione non avrebbe potuto comunque essere invocata in ordine a una decisione che, come quella impugnata, riguardava l’esattezza di tali informazioni, e pertanto non era idonea a far sorgere un legittimo affidamento.

124    Alla luce di quanto precede, occorre respingere il quarto motivo.

 Sulle misure di organizzazione del procedimento e istruttorie

125    La ricorrente chiede che il Tribunale ordini alla Commissione di produrre alcuni documenti interni, relativi, in particolare, alla corrispondenza con il comitato consultivo, al progetto d’autorizzazione, allo studio econometrico, all’uso delle informazioni comunicate dalla ricorrente, alla loro completezza ed esattezza, nonché alle verifiche espletate dalla Commissione al riguardo e alle ragioni che hanno indotto quest’ultima a chiedere, il 3 marzo 2006, una proroga del termine per l’esame.

126    Il Tribunale ha richiesto alla Commissione di produrre taluni documenti concernenti lo svolgimento e le conseguenze della riunione del comitato consultivo del 22 febbraio 2006 e all’uso dei dati di marzo. Dato che il Tribunale ha potuto esaminare l’insieme dei motivi della ricorrente circa la fondatezza di tali elementi e altri documenti versati agli atti, e che, nel corso del procedimento dinanzi al giudice comunitario, i documenti interni della Commissione non sono portati alla conoscenza delle parti ricorrenti a meno che eccezionali circostanze della fattispecie lo esigano (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II‑1487, punto 40), occorre respingere la domanda della ricorrente nella restante parte.

127    Da tutto quanto precede, risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

128    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Omya AG è condannata alle spese.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 febbraio 2009.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità della domanda concernente le conseguenze dell’eventuale annullamento della decisione impugnata

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 11 del regolamento n. 139/2004

Osservazioni preliminari sulla nozione di necessità delle informazioni e della loro rettifica

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla prima parte, che deduce la mancanza di necessità delle informazioni per le quali è stata chiesta una rettifica

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla seconda parte, che deduce la sostanziale esattezza dei dati di gennaio

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo, che deduce la violazione del principio del termine ragionevole da parte della Commissione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, che deduce lo sviamento di potere

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle misure di organizzazione del procedimento e istruttorie

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.