Language of document : ECLI:EU:T:2013:476





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013 – Ecoceane / EMSA

(causa T‑518/09)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Disponibilità di imbarcazioni di intervento per la lotta contro l’inquinamento da idrocarburi – Rigetto dell’offerta di un offerente – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Trasparenza – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Criteri di selezione – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89, § 1, e 97, § 1; regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 131, § 1, e 135, § 2) (v. punti 50-53, 75, 113)

2.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punto 86)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 111)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce degli elementi d’informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149) (v. punti 139-143)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, a seguito di una domanda scritta, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3, comma 4) (v. punto 165)

6.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 171-173)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell’EMSA del 28 ottobre 2009, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto EMSA/NEG/1/2009, per la fornitura di servizi relativi alla disponibilità di imbarcazioni di intervento per la lotta contro l’inquinamento da idrocarburi (lotto n. 2 Atlantico/Canale), nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ecoceane è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA).