Language of document : ECLI:EU:T:2014:999

Causa T‑517/09

Alstom

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato dei trasformatori di potenza – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Pregiudizio per il commercio tra Stati membri – Nozione di impresa – Imputabilità del comportamento illecito – Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante di una società controllante sul comportamento della sua controllata – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 novembre 2014

1.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in base alle circostanze del caso di specie

(Art. 253 CE)

2.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute totalmente o quasi totalmente – Momento da prendere in considerazione – Momento della commissione dell’infrazione

(Art. 81 CE)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione che infligge ammende per infrazione alle regole di concorrenza e che riguarda una pluralità di destinatari – Imputazione delle pratiche di una controllata alla sua controllante – Necessità di una motivazione esplicita – Decisione basata esclusivamente sulla presunzione relativa dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Portata dell’obbligo di motivazione

(Artt. 81 CE e 253 CE)

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione che imputa ad una società controllante la responsabilità per il comportamento illecito della sua controllata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità

(Artt. 81 CE e 253 CE)

5.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Sindacato giurisdizionale – Elementi che possono essere presi in considerazione dal giudice dell’Unione – Elementi d’informazione non contenuti in una decisione che imputa ad una società controllante la responsabilità per il comportamento illecito della sua controllata e che riguardano la questione della partecipazione della società controllante all’infrazione – Esclusione

(Artt. 81 CE e 253 CE)

6.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Decisione che imputa ad una società controllante la responsabilità per il comportamento illecito della sua controllata – Motivo vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione – Invocazione di una competenza vincolata – Assenza di elementi che portino con certezza all’adozione di una nuova decisione identica nel merito – Conservazione dell’interesse ad agire

(Artt. 81 CE, 230 CE e 253 CE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 28‑31)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 49‑59, 62‑64, 67, 68)

3.      Quando una decisione di applicazione delle regole dell’Unione in materia di diritto della concorrenza riguarda più destinatari e verte sull’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei suoi destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, devono sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto, nei confronti di una società controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile decisione, in linea di principio, deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società.

Per quanto riguarda più in particolare una decisione della Commissione che si basi esclusivamente, rispetto a taluni destinatari, sulla presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante, la Commissione è tenuta in ogni caso ad esporre adeguatamente a tali destinatari le ragioni per cui gli elementi di fatto e di diritto invocati non sono stati sufficienti per rovesciare detta presunzione. Il dovere della Commissione di motivare le sue decisioni sotto questo profilo risulta, segnatamente, dal carattere relativo di detta presunzione, il cui superamento impone che gli interessati producano una prova vertente sui vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le società interessate.

A tal proposito, la motivazione della Commissione deve consentire al Tribunale di esercitare il suo controllo, essendo quest’ultimo tenuto a valutare ogni elemento relativo ai vincoli di natura organizzativa, economica e giuridica tra la società controllante e la sua controllata, atto a dimostrare che quest’ultima si comporta in modo autonomo rispetto alla sua società controllante e che queste due società non costituiscono pertanto un’unità economica unica. Siffatta verifica si impone a maggior ragione in quanto l’autonomia di una controllata nell’attuazione della sua politica commerciale appartiene all’insieme degli elementi pertinenti che consentono alla società controllante di ribaltare la presunzione della sua influenza determinante sul comportamento della controllata, elementi il cui carattere e la cui importanza possono variare a seconda delle caratteristiche specifiche di ciascuna fattispecie.

Di conseguenza, la Commissione è tenuta a valutare, in ciascun caso di specie, tutti gli elementi presentati ad essa in relazione a detti legami. Inoltre, anche se la Commissione ritiene che gli elementi forniti dalla società controllante non siano sufficienti per rovesciare la presunzione della sua influenza sul comportamento della sua controllata sul mercato, essa rimane tenuta ad esporne le ragioni, qualora non si tratti soltanto di elementi manifestamente irrilevanti o privi di significato. Orbene, l’obbligo di motivazione, che è un obbligo di natura formale, esige che il ragionamento su cui la Commissione basa le proprie conclusioni appaia in forma chiara e inequivocabile nella decisione impugnata, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

(v. punti 72‑75, 102, 106)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 77, 110, 111)

5.      Per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale di una decisione della Commissione che infligge ammende per infrazione alle norme in materia di concorrenza, se è vero che la competenza anche di merito riconosciuta al Tribunale in materia di ammende può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d’informazione, la cui menzione nella decisione non è prescritta in forza dell’obbligo di motivazione, ciò vale soltanto per la questione della valutazione del carattere adeguato dell’ammenda inflitta. Pertanto, il Tribunale non può prendere in considerazione elementi relativi all’imputazione ad una società controllante del comportamento illecito della sua controllata, in quanto ciò solleva la questione dell’esistenza di un’unità economica tra la prima e la seconda e, in definitiva, la questione della partecipazione della società controllante all’infrazione sanzionata. Orbene, tale questione rientra nel controllo di legittimità di detta decisione e non nella valutazione dell’adeguatezza dell’importo dell’ammenda inflitta alla società controllante.

Peraltro, se il giudice dell’Unione può constatare l’esistenza di una violazione dell’obbligo di motivazione commessa dalla Commissione nell’ambito della determinazione delle ammende inflitte per infrazioni all’articolo 81, paragrafo 1, CE, pur affermando che, nei limiti in cui la soluzione adottata dalla Commissione dev’essere confermata nel merito, tale violazione non comporta né l’annullamento della decisione impugnata né una modifica dell’importo delle ammende, tale valutazione non può essere applicata, per quanto riguarda il controllo della legittimità di una decisione della Commissione, nella parte in cui quest’ultima vi ha affermato la responsabilità dell’impresa interessata.

(v. punti 112, 114, 115)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 116, 117)