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Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 - Ecoceane / EMSA

(Causa T-518/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ecoceane (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Spalter, avocat)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso dell'Ecoceane ricevibile;

annullare la decisione impugnata dell'EMSA 28 ottobre 2009, recante rigetto dell'offerta dell'Ecoceane;

annullare la decisione dell'EMSA di aggiudicazione dell'appalto (2009/S 42-060271) e la sua firma;

condannare l'EMSA a versare all'Ecoceane, ricorrente, la somma di EUR 224 744 a titolo di risarcimento danni ed interessi;

condannare l'EMSA a versare all'Ecoceane, ricorrente, la somma di EUR 25 000 a titolo di spese non ripetibili;

condannare l'EMSA alle spese.

Motivi e principali argomenti

In tale causa la ricorrente chiede l'annullamento della decisione 28 ottobre 2009 con cui l'EMSA ha respinto la sua offerta al termine di una procedura di gara in materia di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi relativi alla disponibilità di imbarcazioni di intervento per la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi, nonché della decisione dell'EMSA di aggiudicazione dell'appalto e la sua firma. La ricorrente chiede anche il risarcimento dei danni causati dalla decisione impugnata.

La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

Innanzi tutto essa fa valere che l'EMSA, non avendo comunicato gli elementi informativi richiesti dalla ricorrente, ossia il verbale dell'esame delle offerte contenente le informazioni relative allo svolgimento del procedimento, i motivi di rigetto della sua offerta, la valutazione delle offerte in applicazione delle percentuali di cui al capitolato d'oneri, nonché le caratteristiche e i vantaggi presentati dall'offerta dell'offerente selezionato, avrebbe violato le disposizioni dell'art. 100, n. 2, del regolamento finanziario n. 1605/2002/CE 1 e le disposizioni dell'art. 149, n. 3, del regolamento n. 2342/2002/CE 2, in assenza di motivazione della decisione di rigetto ai sensi di tali disposizioni.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i criteri aggiuntivi imposti dall'EMSA nel suo capitolato d'oneri, in vista dell'esame e della valutazione delle offerte, non avrebbero un carattere oggettivo e giustificabile rispetto all'oggetto dell'appalto. Di conseguenza, la scelta dei criteri aggiuntivi in base ad una tecnologia pre-identificata non garantirebbe la parità di accesso per i candidati che propongono una tecnica innovativa, e costituirebbe una violazione dei principi comunitari di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, sanciti dall'art. 89, n. 1, del regolamento finanziario n. 1605/2002/CE.

In terzo luogo la ricorrente fa valere che la convenuta avrebbe violato i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza nel trattamento dei candidati, rifiutando di visitare l'imbarcazione di depurazione presentata dall'Ecoceane, contrariamente a quanto sarebbe stato accordato agli altri candidati. Inoltre, la convenuta avrebbe anche violato i suddetti principi non avendo disposto per l'audizione dell'Ecoceane da parte di un comitato di valutazione delle offerte, composto almeno da tre membri presenti per tutta la durata della riunione, conformemente all'art. 146 del regolamento n. 2342/2002/CE.

Infine, la ricorrente sostiene che l'EMSA ha commesso errori manifesti di valutazione.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

2 - Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE, Euratom) della Commissione 20 luglio 2005, n. 1261 (GU L 201, pag. 3).