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Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 - Toshiba / Commissione

(Causa T-519/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Toshiba Corp. (rappresentanti: avv.ti J. MacLennan, Solicitor, A. Schulz, J. Jourdan e P. Berghe)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (art. 101 TFUE) e dell'art. 53 SEE nel caso COMP/39.129 - Power Transformers, nella parte riguardante la ricorrente;

annullare l'ammenda imposta alla ricorrente;

in subordine, in caso di conferma totale o parziale della decisione contestata, ridurre l'ammenda imposta alla ricorrente;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento;

disporre ogni altra misura necessaria all'esecuzione della sentenza del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 7 ottobre 2009 (Caso n. COMP/39.129 - Power Transformers), per la parte in cui quest'ultima ha ritenuto che, partecipando alla ripartizione dei mercati attraverso un gentlemen's agreement tra produttori di trasformatori di potenza europei e giapponesi diretto a rispettare i mercati nazionali di ciascun produttore e ad ostacolare la vendita nei rispettivi mercati, la ricorrente fosse responsabile della violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE. In subordine, la ricorrente chiede la riduzione dell'ammenda impostale.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un gentlemen's agreement ovvero di qualsiasi accordo o pratica concordata tra produttori di trasformatori di potenza europei e giapponesi, né ha dimostrato la partecipazione della ricorrente a tali accordi.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato la propria competenza per quanto riguarda l'asserito gentlemen's agreement, anche se l'esistenza di quest'ultimo fosse provata, quod non. Essa asserisce che un accordo siffatto, date le barriere molto alte all'accesso, non poteva avere un effetto immediato e sostanziale sulla concorrenza nell'Unione europea o un'influenza sui flussi di scambi tra gli Stati membri.

Nel suo terzo motivo, dedotto in subordine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore nello stabilire la durata della violazione e della partecipazione della ricorrente al riguardo. Essa afferma che la Commissione non ha dimostrato che alcuni incontri avevano un oggetto o un effetto anticoncorrenziale e che la ricorrente, partecipando ad essi, ha violato la normativa europea in materia di concorrenza.

In ulteriore subordine, la ricorrente, nel suo quarto motivo, sostiene che la Commissione è incorsa in errori di fatto e di diritto nel fissare l'importo di base della sua ammenda. In primo luogo, essa afferma che la Commissione ha errato nello scegliere l'anno di riferimento per calcolare il valore delle vendite della ricorrente, discostandosi così dalla metodologia indicata negli orientamenti per il calcolo delle ammende. Inoltre, secondo la ricorrente, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'ignorare le barriere molto alte all'accesso sul mercato europeo e nel supporre che la Toshiba potesse aver raggiunto sul mercato del SEE una quota di mercato pari alla sua quota di mercato mondiale. La ricorrente afferma altresì che la Commissione ha interpretato erroneamente il paragrafo 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende per giustificare la stima del valore delle vendite della ricorrente nel SEE sulla base delle sue vendite a livello mondiale, piuttosto che esaminare soltanto i mercati colpiti dall'asserita violazione. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che l'ammenda impostale sia sproporzionata.

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