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Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 - Alstom / Commissione

(Causa T-517/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alstom (Levallois Perret, Francia) (rappresentanti: avv.ti J. Derenne e A. Müller-Rappard)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 7 ottobre 2009, adottata nel caso COMP/F/39.129 - Trasformatori di potenza; nonché

annullare la decisione 10 dicembre 2009 del Contabile della Commissione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Alstom chiede, da una parte, l'annullamento della decisione emessa dalla Commissione il 7 ottobre 2009, C(2009) 7601 def., - Trasformatori di potenza, relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 81 CE (ormai divenuto art. 101 TFUE) e dell'art. 53 SEE, riguardante un cartello sul mercato europeo dei trasformatori di potenza e, dall'altra, l'annullamento della decisione del Contabile della Commissione 10 dicembre 2009, che respinge la domanda della Alstom di costituire una garanzia finanziaria per la durata del procedimento proposto con il presente ricorso.

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 ottobre 2009, la ricorrente solleva tre motivi vertenti:

su una violazione delle norme di diritto applicabili alla solidarietà, in quanto la Commissione avrebbe reso solidalmente responsabili della stessa violazione due imprese che essa non avrebbe potuto considerare individualmente e autonomamente responsabili, in modo diretto e formale, dell'infrazione;

su una violazione dell'art. 296 TFUE, in quanto la decisione impugnata sarebbe viziata da:

una motivazione insufficiente in merito all'esistenza di un pregiudizio al commercio tra Stati membri;

un difetto di motivazione quanto all'asserto della Commissione secondo cui la Alstom non sarebbe riuscita a capovolgere la presunzione di responsabilità della società madre per quanto riguarda gli atti della sua controllata e non avrebbe dimostrato l'autonomia della controllata;

una contraddizione tra i motivi relativi alla responsabilità cumulativa della Alstom e della Alstom T&D SA;

su una violazione dell'art. 101 TFUE in rapporto alle disposizioni relative all'imputabilità alle società madri delle infrazioni commesse dalle loro controllate, in quanto la Commissione si sarebbe basata su una giurisprudenza che viola il diritto dell'Unione europea e deve pertanto essere tralasciata per aver creato, in via pretoria, un principio di presunzione irrefragabile, basata non sull'autonomia o sul comportamento sul mercato, bensì sui nessi economici, giuridici e organizzativi, che costituiscono caratteristiche generiche inerenti a qualsiasi gruppo di società.

A sostegno alla sua domanda di annullamento della decisione del Contabile 10 dicembre 2009, la ricorrente solleva i seguenti motivi, vertenti:

-    sul difetto della base giuridica, in quanto la decisione di respingere la domanda di costituzione di una garanzia finanziaria per la durata del procedimento di annullamento della decisione della Commissione 7 ottobre 2009 non sarebbe giuridicamente fondata né sul regolamento finanziario (CE, Euratom) del Consiglio, n. 1605/2002 1, né sul suo regolamento d'esecuzione (CE, Euratom) della Commissione, n. 2342/2002, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 2;

su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la decisione del Contabile deluderebbe le fondate speranze che la pratica anteriore della Commissione avrebbe fatto nascere;

sulla violazione del principio di uguaglianza, in quanto il nuovo orientamento del Contabile della Commissione, senza previa misura di pubblicità né misure transitorie, porrebbe la Alstom in una situazione diversa rispetto a quei debitori di ammende che avrebbero potuto costituire una garanzia finanziaria prima del detto cambio di orientamento;

su una violazione dell'obbligo di correggere pubblicamente un errore d'interpretazione, qualora il Tribunale giudicasse che la prassi anteriore della Commissione non era conforme alla disciplina finanziaria applicabile.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

2 - Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 7 agosto 2006, n. 1248, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 227, pag. 3).