Language of document : ECLI:EU:T:2006:292

Causa T‑193/04

Hans-Martin Tillack

contro

Commissione delle Comunità europee

«Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riguardante la divulgazione di informazioni riservate — Sospetti di corruzione e di violazione del segreto professionale — Comunicazione ad autorità giudiziarie nazionali di informazioni su fatti penalmente perseguibili — Perquisizione del domicilio e dell’ufficio di un giornalista — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Nesso causale — Violazione sufficientemente qualificata»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti

(Art. 230 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 10, n. 2)

2.      Ricorso per risarcimento danni — Autonomia rispetto ai ricorsi di annullamento e per carenza

(Artt. 230, quarto comma, CE, 235 CE e 288, secondo comma, CE)

3.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario

(Art. 288, secondo comma, CE)

1.      Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo.

Tale ipotesi non ricorre nel caso di un atto con cui l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), sul fondamento dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999, relativo alle indagini svolte dall’OLAF, trasmetta alle autorità giudiziarie nazionali informazioni relative a sospetti di violazione del segreto professionale e di corruzione.

Infatti, il citato art. 10, n. 2, si limita a prevedere una trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie nazionali, che restano libere, nell’ambito dei poteri loro propri, di valutare il contenuto e la portata delle dette informazioni e, pertanto, dell’eventuale seguito da darvi. Di conseguenza, l’eventuale avvio di un procedimento giudiziario a seguito della trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF, al pari degli atti giuridici conseguenti, rientra nella sola e piena responsabilità delle autorità nazionali.

Questa libertà delle autorità giudiziarie nazionali non è messa in discussione dal principio di leale collaborazione, il quale comporta che tali autorità giudiziarie nazionali, quando l’OLAF trasmette loro informazioni in applicazione dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999, devono esaminare attentamente le dette informazioni e trarne le conseguenze appropriate per poter garantire il rispetto del diritto comunitario. Un siffatto obbligo di attento esame non impone tuttavia di accogliere un’interpretazione che attribuisca carattere vincolante alle trasmissioni di cui trattasi, nel senso che le autorità nazionali siano tenute ad adottare misure specifiche, in quanto una siffatta interpretazione modificherebbe la ripartizione dei compiti e delle responsabilità quale prevista per l’applicazione del regolamento n. 1073/1999.

(v. punti 67-68, 70, 72)

2.      L’azione risarcitoria è un rimedio giurisdizionale autonomo, dotato di una sua particolare funzione nell’ambito del regime dei mezzi di tutela giurisdizionale e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto. Mentre il ricorso di annullamento e quello per carenza mirano a sanzionare l’illegittimità di un atto giuridicamente vincolante ovvero la sua mancata adozione, l’azione risarcitoria ha per oggetto la richiesta di risarcimento di un danno derivato da un atto oppure da un comportamento illecito imputabile ad un’istituzione o ad un organo comunitario.

Così, i singoli che, per le condizioni di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, non possono impugnare direttamente alcuni atti o provvedimenti comunitari hanno tuttavia la possibilità di contestare un comportamento privo di carattere decisionale, che perciò non può formare oggetto di un ricorso di annullamento, presentando un ricorso per responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, qualora un simile comportamento sia di natura tale da far sorgere la responsabilità della Comunità.

(v. punti 97-98)

3.      Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, è subordinato al ricorrere di un insieme di condizioni, e cioè: l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra l’asserito comportamento ed il danno lamentato Per quanto riguarda la prima delle condizioni, occorre che sia provata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

A questo proposito, il principio di buona amministrazione non attribuisce, di per se stesso, diritti ai singoli, salvo quando costituisce espressione di diritti specifici come il diritto di vedere le proprie questioni trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole, il diritto di essere ascoltato, il diritto di accedere al fascicolo, il diritto alla motivazione delle decisioni, ai sensi dell’art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Per giunta, la qualificazione del comportamento di un’istituzione comunitaria come «atto di cattiva amministrazione» da parte del Mediatore europeo non significa, di per se stessa, che tale comportamento costituisca una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica. Infatti, con l’istituzione di un mediatore, il Trattato ha offerto ai cittadini dell’Unione, più in particolare ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità, un rimedio alternativo al ricorso dinanzi al giudice comunitario per la difesa dei loro interessi. Tale rimedio alternativo extragiudiziale risponde a criteri specifici e non ha necessariamente lo stesso scopo di un’azione giudiziale.

(v. punti 116-117, 127-128)