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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 25 marzo 2021 – Repubblica di Slovenia

(Causa C-186/21)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Upravno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: J. A.

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 8, paragrafo 3, lettera d) della direttiva accoglienza II 1 debba essere interpretato nel senso che l’espressione «tra cui» include espressamente, tra i criteri obiettivi, il fatto che «la persona in questione abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo».

In caso di risposta negativa a tale questione, se l’articolo 8, paragrafo 3, lettera d) della direttiva accoglienza II debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze sopra descritte, il trattenimento è ammissibile solo sulla base di criteri obiettivi prestabiliti e previo accertamento del fatto che il richiedente ha già avuto l’opportunità di presentare una domanda di protezione internazionale, così da poter concludere che vi sono fondati motivi per ritenere che tale domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una a decisione di rimpatrio.

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1     Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).