Language of document : ECLI:EU:C:2024:125

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

8 febbraio 2024 (*)

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Revoca dell’autorizzazione – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Rappresentanza di una parte – Mandato conferito all’avvocato – Rappresentante nominato irregolarmente»

Nella causa C‑256/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 12 aprile 2022,

Pilatus Bank plc, con sede in Ta’Xbiex (Malta), rappresentata da O. Behrends, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Pilatus Holding ltd.,

ricorrente in primo grado,

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da M. Puidokas e E. Yoo, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Commissione europea, rappresentata inizialmente da A. Nijenhuis, A. Steiblytė e D. Triantafyllou e successivamente da A. Steiblytė e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl (relatore), J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Pilatus Bank plc chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 febbraio 2022, Pilatus Bank et Pilatus Holding/BCE (T‑27/19, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:46), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE), del 2 novembre 2018, che revoca la sua autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

2        L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), definisce i compiti attribuiti alla BCE e dispone, al paragrafo 1, lettera a):

«Nel quadro dell’articolo 6, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:

a)      rilasciare e revocare l’autorizzazione agli enti creditizi fatto salvo l’articolo 14».

3        L’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Cooperazione con il [Meccanismo di vigilanza unico (MVU)]», enuncia:

«1.      La BCE assolve i suoi compiti nel quadro di un meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’MVU.

[...]

4.      In relazione ai compiti definiti nell’articolo 4, eccetto il paragrafo 1, lettere a) e c), la BCE ha le responsabilità di cui al paragrafo 5 del presente articolo e le autorità nazionali competenti hanno le responsabilità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi indicate, per la vigilanza dei seguenti enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, o succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti:

–        quelli meno rilevanti su base consolidata, al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti, ovvero singolarmente, nel caso specifico di succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. La significatività è valutata sulla base dei seguenti criteri:

i)      dimensioni;

ii)      importanza per l’economia dell’Unione o di qualsiasi Stato membro partecipante;

iii)      significatività delle attività transfrontaliere.

Per quanto attiene al primo comma, un ente creditizio o società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista non sono considerati meno significativi, tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia, qualora soddisfino una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i)      il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di EUR;

ii)      il rapporto tra le attività totali e il [prodotto interno lordo (PIL)] dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti supera il 20%, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di EUR;

iii)      in seguito alla notifica dell’autorità nazionale competente secondo cui tale ente riveste un’importanza significativa con riguardo all’economia nazionale, la BCE decide di confermare tale significatività sulla scorta di una sua valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, dell’ente creditizio in questione.

Inoltre la BCE può, di propria iniziativa, considerare un ente di importanza significativa quando questo ha stabilito filiazioni in più di uno Stato membro partecipante e le sue attività o passività transfrontaliere rappresentano una parte significativa delle attività o passività totali soggette alle condizioni di cui alla metodologia.

Quelli per i quali è stata richiesta o ricevuta direttamente assistenza finanziaria pubblica dal [Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF)] o dal [Meccanismo europeo di stabilità (MES)] non sono considerati meno significativi.

Nonostante i commi precedenti, la BCE assolve i compiti attribuitile dal presente regolamento nei confronti dei tre enti creditizi più significativi in ciascuno Stato membro partecipante, salvo circostanze particolari.

[...]

6.      Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, le autorità nazionali competenti assolvono i compiti, e ne sono responsabili, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), da d) a g) e i), e adottano tutte le pertinenti decisioni di vigilanza in relazione agli enti creditizi menzionati al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi stabilite.

Fatti salvi gli articoli da 10 a 13, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate mantengono il potere, conformemente al diritto nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi, dalle società di partecipazione finanziaria, dalle società di partecipazione finanziaria mista e dalle imprese incluse nella situazione finanziaria consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e imprese. Le autorità nazionali competenti informano la BCE, conformemente al quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo, delle misure adottate in virtù del presente paragrafo e coordinano strettamente tali misure con la BCE.

Le autorità nazionali competenti riferiscono periodicamente alla BCE in merito al risultato delle attività svolte in virtù del presente articolo.

[...]».

4        L’articolo 14 del regolamento n. 1024/2013, intitolato «Autorizzazione», al paragrafo 5, prevede:

«Fatto salvo il paragrafo 6, la BCE può revocare l’autorizzazione nei casi previsti dal pertinente diritto dell’Unione, di propria iniziativa previa consultazione dell’autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui l’ente creditizio è stabilito oppure su proposta di tale autorità nazionale competente. Tale consultazione assicura in particolare che, prima di prendere decisioni relative alla revoca, la BCE conceda un periodo di tempo sufficiente affinché le autorità nazionali decidano in merito alle necessarie azioni correttive, comprese eventuali misure di risoluzione, e ne tenga conto.

L’autorità nazionale competente che considera che l’autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù del pertinente diritto nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE prende una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della giustificazione della revoca avanzata dall’autorità nazionale competente».

 Fatti

5        La ricorrente, Pilatus Bank, e la Pilatus Holding ltd., che era la seconda ricorrente dinanzi al Tribunale, sono, rispettivamente, un ente creditizio «meno significativo», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013, stabilito a Malta e soggetto alla vigilanza prudenziale diretta della Malta Financial Services Authority (Autorità maltese dei servizi finanziari, Malta) (in prosieguo: la «MFSA»), «autorità nazionale competente», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, e l’azionista di maggioranza diretto di tale ente creditizio.

6        Il sig. Ali Sadr Hasheminejad, azionista della ricorrente che deteneva indirettamente il 100% del suo capitale e dei diritti di voto, è stato arrestato negli Stati Uniti con sei capi d’accusa legati alla sua presunta partecipazione a un sistema mediante il quale circa 115 milioni di dollari statunitensi (USD) (circa EUR 108 milioni) versati per finanziare un progetto immobiliare in Venezuela sarebbero stati distratti a vantaggio di persone e imprese iraniane.

7        A seguito dell’imputazione del sig. Sadr Hasheminejad negli Stati Uniti, la ricorrente ha ricevuto, in particolare, richieste di ritiro di depositi per un importo complessivo di EUR 51,4 milioni, vale a dire circa il 40% dei depositi iscritti nel suo bilancio.

8        In tale contesto, la MFSA ha adottato tre direttive concernenti la ricorrente.

9        Il 21 marzo 2018, la MFSA ha adottato una direttiva relativa alla revoca o alla sospensione dei diritti di voto con la quale ha disposto, segnatamente, che il sig. Sadr Hasheminejad fosse rimosso dal suo posto di dirigente della ricorrente con effetto immediato nonché da tutte le altre sue funzioni decisionali in seno a quest’ultima, che l’esercizio dei suoi diritti di voto fosse sospeso e che si astenesse da qualsiasi rappresentanza legale o in giudizio di tale ricorrente.

10      Lo stesso giorno, la MFSA ha altresì adottato la direttiva relativa alla moratoria, con la quale ha ordinato alla ricorrente di non autorizzare alcuna operazione bancaria, in particolare i prelievi e i depositi dei suoi azionisti e dei membri del suo consiglio di amministrazione.

11      Il 22 marzo 2018, la MFSA ha adottato una direttiva relativa alla nomina di una persona competente, avente il mandato, secondo i termini di tale designazione, di «assumere tutti i poteri, le funzioni e i doveri della banca, con riferimento a tutti i beni, esercitati sia dall’assemblea generale della banca che dal consiglio di amministrazione o da ogni altra persona, compresa la rappresentanza legale e giudiziaria della banca, con esclusione della banca e di ogni altra persona» (in prosieguo: la «persona competente»).

12      Il 29 giugno 2018, la MFSA ha proposto alla BCE di revocare alla ricorrente l’autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013.

13      Il 2 agosto 2018, la MFSA ha presentato alla BCE una proposta riveduta di revoca dell’autorizzazione della ricorrente all’accesso all’attività di ente creditizio.

14      Durante il procedimento amministrativo per la revoca dell’autorizzazione, il consiglio di amministrazione della ricorrente ha nominato un avvocato che è entrato in contatto con la BCE.

15      Con lettera del 31 agosto 2018, la BCE ha invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni in merito al progetto riveduto di decisione di revoca dell’autorizzazione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione di tale lettera.

16      Dopo aver ottenuto due proroghe di tale termine per l’audizione, nonché l’accesso al fascicolo del procedimento amministrativo, la ricorrente, tramite l’avvocato nominato dal suo consiglio di amministrazione, ha trasmesso il 21 settembre 2018 le sue osservazioni sul progetto di decisione di revoca dell’autorizzazione, nelle quali essa esprimeva l’opposizione della sua direzione e dei suoi azionisti a tale progetto.

17      Il 2 novembre 2018, la BCE ha adottato, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013, la decisione controversa.

 Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

18      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 2019, la Pilatus Bank e la Pilatus Holding, tramite l’avvocato nominato dal consiglio di amministrazione della Pilatus Bank e il direttore della Pilatus Holding, hanno proposto un ricorso di annullamento della decisione controversa.

19      Con decisione del 17 maggio 2019, la Commissione europea è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni della BCE.

20      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso avverso la decisione controversa.

21      In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità, il Tribunale ha dichiarato che il ricorso era irricevibile in quanto proposto dalla Pilatus Holding, nella misura in cui tale entità, quale azionista della ricorrente, non è direttamente interessata dalla decisione controversa.

22      In secondo luogo, per quanto riguarda il merito, il Tribunale ha respinto gli undici motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

23      Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 12 aprile 2022, la ricorrente, tramite lo stesso avvocato del primo grado, ha proposto la presente impugnazione.

24      Con la sua impugnazione, essa chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare, ai sensi dell’articolo 264 TFUE, la decisione controversa;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento, qualora la Corte non fosse in grado di pronunciarsi sul merito, e

–        condannare la BCE alle spese relative al procedimento di impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.

25      La BCE chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondata;

–        in subordine, respingere l’impugnazione in quanto del tutto infondata, e

–        in ogni caso, condannare la ricorrente a tutte le spese.

26      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto infondata e

–        condannare la ricorrente alle spese del giudizio.

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

27      Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 27 giugno 2023, la BCE ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, a norma dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

28      A sostegno della sua domanda, la BCE indica che desidera sottoporre nuovi elementi di fatto che, alla luce degli eventi recenti, vale a dire le conclusioni dell’avvocato generale del 25 maggio 2023, sono tali da costituire un elemento decisivo per la decisione della Corte. Dalle conclusioni emergerebbe che l’avvocato generale ritiene che le direttive concernenti la ricorrente adottate dalla MFSA nel marzo 2018 sono «atti preparatori» nell’ambito del procedimento amministrativo composito che ha condotto all’adozione da parte della BCE della decisione di revoca dell’autorizzazione e che le irregolarità che inficiano tali direttive sono, pertanto, imputabili alla BCE e «viziano» la decisione di revoca dell’autorizzazione adottata da quest’ultima. La BCE deduce elementi di fatto per dimostrare che dette direttive sono state contestate innanzi ai giudici maltesi.

29      A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura della Corte non prevedono la facoltà, per gli interessati contemplati dall’articolo 23 di tale Statuto, di formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques, C‑673/20, EU:C:2022:449, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

30      Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. Non si tratta quindi di un parere rivolto ai giudici o alle parti proveniente da un’autorità esterna alla Corte, bensì dell’opinione individuale, motivata ed espressa pubblicamente, di un membro dell’istituzione stessa. Ciò posto, le conclusioni dell’avvocato generale non possono essere discusse dalle parti. Inoltre, la Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte interessata con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da quest’ultimo esaminate nelle sue conclusioni, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques, C‑673/20, EU:C:2022:449, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

31      Ciò premesso, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte.

32      Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire e che gli elementi addotti dalla BCE a sostegno della propria domanda di riapertura della fase orale del procedimento non costituiscano fatti nuovi tali da poter influenzare la decisione che essa è così chiamata a pronunciare.

33      In tali circostanze, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sull’impugnazione

34      Anzitutto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi circostanza relativa alla ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale può costituire un motivo di ordine pubblico che la Corte, adita nell’ambito di un’impugnazione, deve sollevare d’ufficio (sentenze del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./Commissione, C‑362/06 P, EU:C:2009:243, punti da 21 a 23, e del 6 luglio 2023, Julien/Consiglio, C‑285/22 P, EU:C:2023:551, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

35      In forza dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, per poter agire dinanzi ai giudici dell’Unione, le persone giuridiche, quali la ricorrente, devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).

36      Pertanto, la rappresentanza di una persona giuridica tramite un avvocato e, in particolare, la questione della regolarità del mandato conferito a un avvocato per la proposizione di un ricorso dinanzi al Tribunale figurano tra i motivi di ordine pubblico che la Corte, adita nell’ambito di un’impugnazione, deve sollevare d’ufficio.

37      Per quanto attiene al mandato conferito a un avvocato da tali persone giuridiche, l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che gli avvocati, quando la parte che rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, siano tenuti a depositare in cancelleria un mandato rilasciato da quest’ultima. A differenza della versione di tale regolamento applicabile anteriormente al 1º luglio 2015, tale disposizione non prevede l’obbligo, per detta persona, di fornire la prova che il mandato al suo avvocato sia stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato.

38      Tuttavia, la Corte ha già statuito che la circostanza che tale articolo 51, paragrafo 3, non preveda tale obbligo non dispensa il Tribunale dal verificare la regolarità del mandato di cui trattasi in caso di contestazione. Infatti, la circostanza che, al momento del deposito del suo ricorso, un ricorrente non debba fornire tale prova non incide sull’obbligo, per tale parte, di aver regolarmente incaricato il suo avvocato per poter agire in giudizio. L’alleggerimento dei requisiti in materia di prova al momento del deposito di un ricorso non incide sulla condizione sostanziale secondo la quale i ricorrenti devono essere debitamente rappresentati dai loro avvocati. Pertanto, in caso di contestazione della regolarità del mandato conferito da una parte al suo avvocato, tale parte deve dimostrare la regolarità di tale mandato (sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).

39      Il Tribunale deve altresì verificare d’ufficio la regolarità del mandato di cui trattasi e, in particolare, il fatto che il mandato sia stato regolarmente conferito da un rappresentante della persona giuridica in questione competente a tal fine, qualora tale mandato sia manifestamente irregolare o in presenza di elementi tali da mettere seriamente in dubbio la regolarità di un siffatto mandato.

40      Orbene, nel caso di specie, varie circostanze avrebbero dovuto indurre il Tribunale a dubitare seriamente della regolarità del mandato dell’avvocato della ricorrente.

41      Così, in primo luogo, le circostanze di fatto che hanno condotto alla proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale e i termini del mandato di rappresentanza conferito dal consiglio di amministrazione della ricorrente all’avvocato che ha proposto tale ricorso erano tali da rimettere seriamente in discussione la regolarità di tale mandato.

42      Infatti, la nomina della persona competente da parte della MFSA e il fatto che tale persona competente avesse, in particolare, la funzione di assumere «la rappresentanza legale e giudiziaria della banca, con esclusione della banca e di ogni altra persona» erano tali da far sorgere seri dubbi sulla capacità del consiglio di amministrazione della ricorrente di impegnare quest’ultima in un procedimento contenzioso e di incaricare un avvocato a tal fine.

43      Anche i termini del mandato di rappresentanza conferito all’avvocato erano tali da rafforzare simili dubbi. In tal senso, i membri del consiglio di amministrazione della ricorrente hanno ricordato, in tale mandato, che la MFSA aveva nominato la persona competente il 22 marzo 2018 e che essa le aveva attribuito alcune competenze, ed hanno precisato che «i tribunali competenti dovranno determinare le persone autorizzate a rappresentare [la ricorrente] nel contesto di cui trattasi. I membri del consiglio di amministrazione non assumono alcuna responsabilità personale». Tali menzioni indicano che gli stessi firmatari del mandato dubitavano della propria capacità di conferire un tale mandato e costituiscono un invito chiaro ed esplicito a verificare che essi disponessero effettivamente di tale capacità.

44      In secondo luogo, se è vero che il ricorso dinanzi al Tribunale aveva ad oggetto l’annullamento della decisione di revoca dell’autorizzazione, alcuni argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno di tale ricorso e, in particolare, quelli dedotti a sostegno del decimo motivo vertevano sulla rappresentanza della ricorrente e miravano a dimostrare che la BCE l’aveva privata della possibilità di beneficiare di una rappresentanza effettiva.

45      Tali argomenti erano anch’essi idonei a mettere seriamente in dubbio la regolarità del mandato di rappresentanza dell’avvocato della ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale. Infatti, la circostanza che gli onorari dell’avvocato della ricorrente non potessero essere pagati era idonea a indicare che l’organo che l’aveva nominato non era né competente a procedere a tale pagamento né competente ad impegnare quest’ultima in un procedimento contenzioso e ad incaricare un avvocato a tal fine.

46      In tali circostanze, indipendentemente dal merito di tali argomenti, il Tribunale doveva esigere d’ufficio la prova che l’avvocato che rappresentava la ricorrente era stato regolarmente nominato e che il mandato era stato conferito da un rappresentante a ciò legittimato.

47      Dalle considerazioni che precedono consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non procedendo d’ufficio alla verifica della regolarità del mandato conferito dal consiglio di amministrazione della ricorrente al suo avvocato.

48      Un tale errore manifesto deve comportare l’annullamento della sentenza impugnata senza che sia necessario pronunciarsi sui motivi dedotti dalla ricorrente.

49      Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

50      Tale ipotesi ricorre nella presente causa. Infatti, poiché le parti sono state invitate dalla Corte a prendere posizione sulla ricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale e, in particolare, sulla regolarità del mandato di rappresentanza conferito dal consiglio di amministrazione della ricorrente, la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per statuire sulla ricevibilità del ricorso.

51      La ricorrente ha affermato, basandosi sulla sentenza della Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri) [corte d’appello (competenza inferiore), Malta] del 5 novembre 2018 nella causa n. 6/2017 (Heikki Niemelä, e a./Maltese financial services authority), che, nonostante la nomina della persona competente, il suo consiglio di amministrazione aveva ancora il potere di rappresentarla in giudizio e, a tal fine, di conferire mandato a un avvocato.

52      Così, la designazione della persona competente avrebbe unicamente l’effetto di affidare gli attivi e la gestione delle attività della banca a tale persona senza tuttavia investirla della capacità di rappresentare tale banca in un procedimento giudiziario diretto alla contestazione di decisioni vincolanti per la banca. Sarebbe, al riguardo, indifferente che tali decisioni possano anche incidere sugli attivi e sulle attività la cui gestione è affidata alla persona competente.

53      La ricorrente ha altresì sottolineato che la sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, in prosieguo: la «sentenza Trasta Komercbanka», EU:C:2019:923), e le conclusioni dell’avvocato generale relative a tale sentenza confermano che la questione della rappresentanza è determinata principalmente dal diritto nazionale e che la constatazione del Tribunale al riguardo è vincolante, a meno che una parte dimostri che essa costituisce uno snaturamento dei fatti. Orbene, secondo il diritto maltese, la rappresentanza della banca non rientrerebbe tra le attribuzioni della persona competente anche se quest’ultima è incaricata delle attività della banca o dei suoi attivi.

54      La BCE ha indicato che la rappresentanza di una persona giuridica costituita in società è disciplinata dalla lex incorporationis e che, nel caso di specie, il diritto maltese come interpretato dalla sentenza della Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri) [corte d’appello (competenza inferiore)] del 5 novembre 2018 nella causa n. 6/2017 (Heikki Niemelä e a./Maltese financial services authority), limita il potere della persona competente di rappresentare la ricorrente alle circostanze particolari previste dal diritto nazionale sulla base delle quali essa è stata nominata, in particolare per quanto riguarda le questioni relative agli attivi e la gestione delle attività, e mantiene pertanto alcuni diritti residui in capo al consiglio di amministrazione.

55      Essa ha altresì osservato che il mandato rilasciato dal consiglio di amministrazione della ricorrente concerneva soltanto la rappresentanza per le questioni regolamentari senza menzionare esplicitamente la rappresentanza in giudizio.

56      A tale proposito, come la Corte ha già sottolineato al punto 35 della presente sentenza, in forza dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, per poter agire dinanzi ai giudici dell’Unione, le persone giuridiche, quali la ricorrente, devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

57      Tenuto conto di tale necessità per le persone giuridiche di essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo, la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una tale persona e fondato sull’articolo 263 TFUE è subordinata alla prova che la persona interessata abbia effettivamente preso la decisione di presentare il ricorso e che gli avvocati che sostengono di rappresentarla abbiano effettivamente ricevuto un mandato a tal fine (v. in tal senso, sentenza Trasta Komercbanka, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

58      È proprio al fine di sincerarsi che ciò avvenga effettivamente che l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale richiede agli avvocati, quando la parte che essi rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, di depositare presso la cancelleria del Tribunale un mandato rilasciato da detta parte, e la mancata produzione di un siffatto mandato può comportare, conformemente al paragrafo 4 di tale articolo, l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma (sentenza Trasta Komercbanka, punto 57).

59      Nel caso di un ente creditizio costituito in forma di persona giuridica disciplinata dal diritto di uno Stato membro, come la ricorrente, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia è conformemente a tale diritto che occorre determinare gli organi di tale persona giuridica abilitati ad adottare le decisioni di cui ai punti 57 e 58 della presente sentenza (sentenza Trasta Komercbanka, punto 58).

60      Nel caso di specie, si deve constatare che, tenuto conto del mandato della persona competente e in particolare del fatto che spettava a quest’ultima «assumere tutti i poteri, le funzioni e i doveri della banca, con riferimento a tutti i beni, esercitati sia dall’assemblea generale della banca che dal consiglio di amministrazione o da ogni altra persona, compresa la rappresentanza legale e giudiziaria della banca, con esclusione della banca e di ogni altra persona», il consiglio di amministrazione della ricorrente non era più legittimato a provvedere alla rappresentanza di quest’ultima e non era più competente ad incaricare un avvocato a tal fine.

61      La competenza del consiglio di amministrazione della ricorrente a rappresentare quest’ultima in giudizio e ad incaricare un avvocato a tal fine non può, inoltre, essere fondata sulla sentenza Trasta Komercbanka.

62      Infatti, tale sentenza verte sull’obbligo di un giudice dell’Unione di non tener conto della revoca del mandato conferito al rappresentante di una parte, qualora detta revoca violi il diritto di tale parte ad una tutela giurisdizionale effettiva. Tuttavia, un siffatto obbligo si impone a un giudice dell’Unione solo in determinate e delimitate circostanze.

63      Come risulta dai punti da 60 a 62 della sentenza Trasta Komercbanka, la Corte ha considerato che la violazione del diritto a un ricorso effettivo dell’ente creditizio Trasta Komercbanka derivava dal fatto che il liquidatore nominato a seguito della revoca dell’autorizzazione e della messa in liquidazione di tale ente si trovava in una situazione di conflitto di interessi. Essa ha rilevato che il liquidatore, incaricato di procedere alla liquidazione definitiva di detto ente, era stato designato su proposta dell’autorità nazionale competente, la quale poteva in qualsiasi momento chiederne la revoca. Essa ha ritenuto, di conseguenza, che esistesse un rischio che tale liquidatore si astenesse dal rimettere in discussione, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, la decisione di revoca dell’autorizzazione dello stesso ente, che era stata adottata dalla BCE su proposta di tale autorità e che aveva portato alla sua messa in liquidazione. La Corte ne ha dedotto, al punto 78 di tale sentenza, che la revoca, da parte del liquidatore, del mandato conferito dagli organi direttivi precedenti della Trasta Komercbanka all’avvocato che aveva proposto un ricorso avverso tale decisione violava il diritto di tale ente a una tutela giurisdizionale effettiva e che, tenendo conto di tale revoca, il Tribunale aveva commesso un errore di diritto.

64      Nel caso di specie, il mandato della persona competente nominata dalla MFSA differisce notevolmente da quello del liquidatore quale descritto al punto 72 della sentenza Trasta Komercbanka, poiché quest’ultimo aveva il solo obiettivo di recuperare i crediti, di vendere gli attivi e di soddisfare i creditori al fine di realizzare la cessazione totale dell’attività dell’ente creditizio interessato.

65      Inoltre, la ricorrente non ha fornito elementi relativi al mandato della persona competente o alle condizioni nelle quali essa esercita tale mandato che indicassero che quest’ultima si trovava, in fatto o in diritto, in una situazione di conflitto di interessi. In particolare, dai termini di detto mandato, ricordati al punto 60 della presente sentenza, non risulta affatto che la persona competente non rappresenti gli interessi della banca.

66      Allo stesso modo, la circostanza che la persona competente sia stata nominata dall’autorità nazionale competente che ha presentato alla BCE la proposta di revoca dell’autorizzazione non è sufficiente, di per sé, a configurare l’esistenza di un conflitto di interessi.

67      Quanto alla portata della sentenza menzionata al punto 51 della presente sentenza, da un lato, occorre rilevare che essa non riguardava la ricorrente, ma un altro ente creditizio maltese con riferimento al quale la MFSA aveva nominato una persona competente.

68      Dall’altro lato, la Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri) [corte d’appello (competenza inferiore)] ha confermato, in tale sentenza, che gli amministratori di un ente creditizio non sono privati di tutti i loro poteri a seguito della nomina di una persona competente. Essi restano quindi legittimati a chiedere, a nome dell’ente creditizio, la revoca di un certo numero di decisioni di vigilanza prudenziale adottate dalla MFSA in qualità di autorità nazionale competente e, in particolare, della decisione di nomina di una persona competente.

69      Tuttavia, da tale sentenza non risulta che, qualora sia stata designata una persona competente e le sia stato affidato un mandato di rappresentanza, in particolare giudiziaria, gli amministratori di un ente creditizio restino competenti ad incaricare un avvocato di rappresentare tale ente in procedimenti riguardanti le decisioni adottate dalla BCE o di contestare le decisioni di tale istituzione.

70      Inoltre, la rappresentanza in giudizio nell’ambito della contestazione di una revoca dell’autorizzazione può rientrare tra le attribuzioni della persona competente poiché essa riguarda necessariamente gli attivi della banca.

71      Infine, è irrilevante che la ricorrente sia destinataria della decisione controversa.

72      Infatti, ciò non significa tuttavia che il consiglio di amministrazione della ricorrente fosse, a seguito della nomina della persona competente, ancora legittimato ad adottare la decisione di proporre un ricorso dinanzi a un giudice dell’Unione a nome della ricorrente e competente ad incaricare un avvocato a tal fine.

73      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, si deve respingere il ricorso di primo grado in quanto irricevibile.

 Sulle spese

74      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa, quest’ultima statuisce sulle spese.

75      L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, stabilisce che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

76      Nel caso di specie, poiché la Pilatus Bank è rimasta soccombente e la BCE ha chiesto, tanto dinanzi alla Corte quanto dinanzi al Tribunale, la condanna della Pilatus Bank alle spese, occorre condannare quest’ultima a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle della BCE relative al procedimento di primo grado e alla presente impugnazione.

77      Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopporteranno ciascuno le proprie spese. Di conseguenza, la Commissione, interveniente in primo grado, si farà carico delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e a quello d’impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 febbraio 2022, Pilatus Bank e Pilatus Holding/BCE (T27/19, EU:T:2022:46), è annullata.

2)      Il ricorso proposto nella causa T27/19 è respinto in quanto irricevibile.

3)      La Pilatus Bank plc è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute della Banca centrale europea (BCE) relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d’impugnazione.

4)      La Commissione europea si fa carico delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e a quello d’impugnazione.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.