Language of document : ECLI:EU:C:2024:123

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

8 febbraio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 25 – Clausola attributiva di competenza – Parti di un contratto stabilite nello stesso Stato membro – Attribuzione ai giudici di un altro Stato membro della competenza a conoscere delle controversie originate da tale contratto – Elemento di estraneità»

Nella causa C‑566/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), con decisione del 14 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 26 agosto 2022, nel procedimento

Inkreal s.r.o.

contro

Dúha reality s.r.o.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Dúha reality s. r. o., da J. Mráz, advokát;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, A. Edelmannová e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo svizzero, da M. Kähr e L. Lanzrein, in qualità di agenti,

–        per la Commissione europea, da S. Noë e K. Walkerová, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 ottobre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Inkreal s.r.o. e la Dúha reality s.r.o. in merito alla designazione del giudice territorialmente competente a conoscere di una domanda di pagamento presentata sulla base della surrogazione, da parte della Inkreal, in due crediti vantati da FD nei confronti della Dúha reality.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 3, 15, 19, 21, 22 e 26 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(3)      L’Unione [europea] si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inter alia facilitando l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

(...)

(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...)

(...)

(19)      Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.

(...)

(21)      Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. (...)

(22)      Tuttavia, per migliorare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette, è necessario prevedere una deroga alla regola generale di litispendenza al fine di risolvere in modo soddisfacente una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli. Tale situazione si verifica quando un’autorità giurisdizionale non designata in un accordo di scelta esclusiva del foro è stata adita e l’autorità giurisdizionale prescelta è investita successivamente di una controversia tra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo. (...)

(...)

(26)      La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura speciale. Inoltre, la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l’esecuzione nello Stato membro interessato. Di conseguenza, la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato».

4        L’articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:

«Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:

a)      concluso per iscritto o provato per iscritto;

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato».

 Il diritto ceco

5        L’articolo 11, paragrafo 3, dello zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (legge n. 99/1963 recante il codice di procedura civile; in prosieguo: il «codice di procedura civile») è così formulato:

«Se si tratta di una causa rientrante nella competenza dei giudici cechi, ma sono assenti o non possano essere accertati i presupposti di competenza territoriale, il Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) designa il giudice che tratterà e deciderà la causa».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

6        FD, residente in Slovacchia, e la Dúha reality, società di diritto slovacco con sede in Slovacchia, che agivano, l’uno in qualità di mutuante e l’altra in qualità di mutuataria, hanno stipulato due contratti di mutuo di denaro, rispettivamente il 29 giugno 2016 e l’11 marzo 2017.

7        Ciascuno dei due suddetti contratti contiene una clausola attributiva di competenza dal contenuto identico, secondo la quale, in caso di insorgenza di una controversia che non può essere risolta mediante trattativa, essa «sarà risolta nell’ambito di un procedimento dinanzi al giudice ceco competente per materia e per territorio».

8        Con un contratto di cessione di crediti dell’8 dicembre 2021, FD ha ceduto i crediti derivanti dai due contratti di mutuo di denaro, per un importo totale di EUR 153 740, alla Inkreal, società di diritto slovacco con sede in Slovacchia.

9        Poiché la Dúha reality non aveva rimborsato le somme mutuate, il 30 dicembre 2021 la Inkreal ha adito il Nejvyšší soud (Corte suprema), che è giudice del rinvio, con una domanda diretta ad ottenere, da un lato, il pagamento dei crediti dovuti dalla Dúha reality e, dall’altro, la designazione del giudice ceco territorialmente competente a statuire nel merito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del codice di procedura civile, sulla base della clausola attributiva di competenza contenuta nei due contratti di mutuo di denaro.

10      La Inkreal sostiene che si tratta di una clausola attributiva di competenza valida, conforme a quanto disposto dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 e che, peraltro, non sussiste altra competenza, speciale o esclusiva, di un giudice ai sensi di tale regolamento.

11      A tal proposito, il giudice del rinvio afferma che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’applicabilità del regolamento n. 1215/2012 è subordinata all’esistenza di un elemento di estraneità. Il giudice del rinvio si chiede se tale regolamento sia applicabile alla situazione di cui trattasi nel procedimento principale, in cui l’elemento di estraneità si limita ad una clausola attributiva di competenza riguardante i giudici di uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite le parti contraenti. Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza nazionale degli Stati membri avrebbero adottato soluzioni divergenti al riguardo.

12      Secondo il giudice del rinvio, pur se l’applicabilità del regolamento n. 1215/2012 può essere giustificata, in particolare, dalla necessità di un’interpretazione uniforme di quest’ultimo e dalla volontà, espressa dal legislatore dell’Unione, di rispettare l’autonomia contrattuale delle parti, resta il fatto che una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe essere qualificata come puramente interna in quanto la mera volontà delle parti non può essere sufficiente a conferire carattere internazionale al loro rapporto contrattuale.

13      È in tale contesto che il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’applicazione del regolamento [n. 1215/2012] possa fondarsi, sotto il profilo della sussistenza dell’elemento di estraneità, che è necessario per l’applicabilità di tale regolamento, sul semplice fatto che due parti residenti in uno stesso Stato membro concordino che sia competente l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dell’Unione europea».

 Sulla questione pregiudiziale

14      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di tale disposizione una clausola attributiva di competenza con la quale le parti di un contratto stabilite in uno stesso Stato membro concordano che i giudici di un altro Stato membro siano competenti a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto, anche se detto contratto non comporta alcun altro collegamento con tale altro Stato membro.

15      Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare, in via preliminare, che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede che si tenga conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce nonché degli obiettivi e della finalità che persegue l’atto di cui essa fa parte (sentenza del 22 giugno 2023, Pankki S, C‑579/21, EU:C:2023:501, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

16      Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, da tale disposizione risulta, anzitutto, che qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Inoltre, detta disposizione prevede che tale competenza è esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. Infine, la stessa disposizione precisa, alle lettere da a) a c), il modo in cui la clausola attributiva di competenza deve essere conclusa.

17      A tal riguardo, occorre constatare che la formulazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 non osta a che una clausola attributiva di competenza, con la quale le parti di un contratto stabilite nello stesso Stato membro concordano che i giudici di un altro Stato membro siano competenti a conoscere delle controversie sorte da tale contratto, rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione, anche se detto contratto non presenta nessun altro collegamento con tale altro Stato membro.

18      Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, secondo costante giurisprudenza l’applicazione delle norme sulla competenza di tale regolamento presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità (v., in tal senso, sentenze del 1º marzo 2005, Owusu, C‑281/02, EU:C:2005:120, punto 25, nonché dell’8 settembre 2022, IRnova, C‑399/21, EU:C:2022:648, punti 27 e 29).

19      A tal riguardo, occorre rilevare che il regolamento n. 1215/2012, pur utilizzando ai suoi considerando 3 e 26, rispettivamente, le nozioni di «materie civili con implicazioni transnazionali» e «procedimenti giudiziari transfrontalieri», non contiene alcuna definizione dell’elemento di estraneità la cui esistenza condiziona l’applicabilità di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria, C‑280/20, EU:C:2021:443, punto 30).

20      Orbene, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1), definisce la nozione equivalente di «controversia transfrontaliera» come «una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito» (sentenza del 3 giugno 2021, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria, C‑280/20, EU:C:2021:443, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

21      Poiché questi due regolamenti rientrano entrambi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere, occorre armonizzare l’interpretazione delle nozioni equivalenti utilizzate dal legislatore dell’Unione in tali regolamenti (sentenza del 3 giugno 2021, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria, C‑280/20, EU:C:2021:443, punto 32 e giurisprudenza citata).

22      Occorre altresì rilevare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che sussiste, inoltre, un elemento di estraneità qualora la situazione della controversia di cui trattasi sia tale da sollevare questioni relative alla determinazione della competenza dei giudici nell’ordinamento internazionale (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, IRnova, C‑399/21, EU:C:2022:648, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

23      Nel caso di specie, occorre constatare che, da un lato, la controversia di cui al procedimento principale risponde alla definizione della nozione di «controversia transfrontaliera», quale indicata al punto 20 della presente sentenza, giacché le parti di tale controversia sono stabilite in uno Stato membro diverso dallo Stato membro del giudice adito in base alla clausola attributiva di competenza di cui trattasi.

24      Dall’altro lato, come fatto valere dal governo ceco e dalla Commissione europea, la controversia di cui al procedimento principale solleva una questione relativa alla determinazione della competenza internazionale, più precisamente la questione se i giudici competenti a conoscere di tale controversia siano quelli della Repubblica ceca, o quelli della Repubblica slovacca in quanto Stato membro in cui sono stabilite le due parti contraenti.

25      In tali circostanze, una situazione giuridica come quella di cui trattasi nel procedimento principale presenta un elemento di estraneità ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 18 della presente sentenza, in quanto l’esistenza di una clausola attributiva di competenza a favore dei giudici di uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite le parti contraenti dimostra, di per sé, l’incidenza transfrontaliera della controversia principale.

26      L’interpretazione dell’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 deve, inoltre, essere effettuata alla luce degli obiettivi di rispetto dell’autonomia delle parti e di rafforzamento dell’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro, di cui ai considerando 15, 19 e 22 di tale regolamento.

27      Per quanto riguarda, inoltre, la finalità del regolamento n. 1215/2012, la Corte ha ripetutamente affermato che esso mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentano un alto grado di prevedibilità e persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (sentenza del 14 settembre 2023, EXTÉRIA, C‑393/22, EU:C:2023:675, paragrafo 26 e giurisprudenza citata). In tale contesto, l’obiettivo di certezza del diritto esige che il giudice nazionale adito possa pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza, senza essere costretto a procedere all’esame della causa nel merito (sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 61 e giurisprudenza citata).

28      A tal riguardo, occorre rilevare che l’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, secondo la quale una clausola attributiva di competenza come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione, risponde all’obiettivo di certezza del diritto perseguito da tale regolamento.

29      Da un lato, infatti, poiché le parti di un contratto stabilite nello stesso Stato membro possono validamente convenire che i giudici di un altro Stato membro siano competenti a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto, e ciò senza che sia necessario che detto contratto presenti ulteriori collegamenti con tale altro Stato membro, siffatta possibilità contribuisce a garantire che l’attore conosca il giudice che può adire, che il convenuto preveda quello dinanzi al quale può essere citato e che il giudice adito sia in grado di pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza.

30      Dall’altro lato, l’applicabilità dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 a una clausola attributiva di competenza come quella di cui trattasi nel procedimento principale riduce la possibilità di procedimenti paralleli ed evita che vengano emesse, in Stati membri diversi, decisioni tra loro incompatibili, come impone l’obiettivo di un funzionamento armonioso della giustizia, di cui al considerando 21 di tale regolamento.

31      Nel caso di specie, infatti, se il giudice competente fosse determinato non secondo le disposizioni del regolamento n. 1215/2012, bensì secondo le norme nazionali di diritto internazionale privato degli Stati membri interessati, sussisterebbe un maggior rischio di conflitti di competenza pregiudizievoli per la certezza del diritto, in quanto l’applicazione di tali norme nazionali potrebbe condurre a soluzioni divergenti.

32      Occorre aggiungere che l’obiettivo della certezza del diritto risulterebbe del pari compromesso se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 fosse applicabile solo a condizione che esistano, al di là della clausola attributiva di competenza in favore dei giudici di un altro Stato membro, elementi supplementari idonei a dimostrare l’incidenza transfrontaliera della controversia di cui trattasi.

33      Poiché infatti, una condizione siffatta implica che il giudice adito dovrebbe verificare l’esistenza di tali elementi supplementari e valutarne la pertinenza, non solo si vedrebbe ridotta la prevedibilità, per le parti contraenti, riguardo a quale sia il giudice competente a conoscere della loro controversia, ma sarebbe reso più complesso l’esame della propria competenza da parte del giudice adito.

34      Orbene, la Corte ha già dichiarato, in tale contesto, che la scelta del giudice designato in una clausola attributiva di competenza può essere valutata solo alla luce di considerazioni che si ricollegano ai requisiti stabiliti all’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012, essendo estranee a tali requisiti considerazioni relative al collegamento tra il giudice designato e il rapporto controverso o alla fondatezza della clausola attributiva di competenza (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 5 del dispositivo).

35      Occorre sottolineare, peraltro, che l’applicabilità dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 a una clausola attributiva di competenza come quella di cui trattasi nel procedimento principale rispecchia la fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione, di cui al considerando 26 di tale regolamento, e contribuisce in tal modo a mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, agevolando tra l’altro l’accesso alla giustizia, ai sensi del considerando 3 di detto regolamento.

36      Tale interpretazione, infine, non è messa in discussione dalla norma enunciata all’articolo 1, paragrafo 2, della convenzione dell’Aia, del 30 giugno 2005, sugli accordi di scelta del foro, convenzione contenuta nell’allegato I della decisione 2009/397/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa alla firma a nome della Comunità europea della convenzione sugli accordi di scelta del foro (GU 2009, L 133, pag. 1) e approvata con decisione 2014/887/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 353, pag. 5). Ai sensi di tale disposizione «una fattispecie è internazionale, salvo che le parti risiedano nello stesso Stato contraente e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, a prescindere dalla sede del giudice prescelto, siano connessi solamente con quello Stato».

37      A tal riguardo, occorre rilevare che, come sostenuto dalla Commissione, la regola enunciata all’articolo 1, paragrafo 2, di tale convenzione riflette una scelta propria degli autori di quest’ultima, operata alla luce della necessità di fornire una soluzione che potesse portare ad un’ampia adesione a livello internazionale.

38      Orbene, a differenza degli autori di detta convenzione, il legislatore dell’Unione ha scelto di non inserire una norma simile nel regolamento n. 1215/2012, sottolineando al contempo, al considerando 3 di tale regolamento, l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottando misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali.

39      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione una clausola attributiva di competenza mediante la quale le parti di un contratto stabilite in uno stesso Stato membro convengono che i giudici di un altro Stato membro siano competenti a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto, anche se quest’ultimo non presenta alcun altro collegamento con tale altro Stato membro.

 Sulle spese

40      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

deve essere interpretato nel senso che:

rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione una clausola attributiva di competenza mediante la quale le parti di un contratto stabilite in uno stesso Stato membro convengono che i giudici di un altro Stato membro siano competenti a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto, anche se quest’ultimo non presenta alcun altro collegamento con tale altro Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il ceco.