Language of document : ECLI:EU:C:2024:123

Causa C-566/22

Inkreal s.r.o.

contro

Dúha reality s.r.o.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky)

 Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 febbraio 2024

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 25 – Clausola attributiva di competenza – Parti di un contratto stabilite nello stesso Stato membro – Attribuzione ai giudici di un altro Stato membro della competenza a conoscere delle controversie originate da tale contratto – Elemento di estraneità»

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Esistenza di un elemento di estraneità – Proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza – Parti di un contratto stabilite in uno stesso Stato membro – Attribuzione ai giudici di un altro Stato membro della competenza a conoscere delle controversie sorte da detto contratto che non contiene nessun altro collegamento con il suddetto altro Stato membro – Inclusione

(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1896/2006, art. 3, § 1, e n. 1215/2012, considerando 3 e 26 e art. 25, § 1)

(v. punti 17-25, 28, 32, 33, 39 e dispositivo)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale in una controversia vertente su un conflitto di competenza internazionale, la Corte precisa l'applicabilità del regolamento Bruxelles I bis (1), sotto il profilo dell'esistenza di un elemento di estraneità, alle clausole attributive di competenza.

Tra il 2016 e il 2017, FD, residente in Slovacchia, e la Dúha reality, società di diritto slovacco con sede in Slovacchia, hanno stipulato due contratti di mutuo di denaro comprendenti una clausola attributiva di competenza secondo la quale qualsiasi controversia, che non possa essere risolta mediante negoziato, «sarà risolta nell'ambito di un procedimento dinanzi al giudice ceco competente per materia e territorio».

Nel 2021 FD ha ceduto i crediti derivanti dai contratti di mutuo di denaro alla Inkreal, società di diritto slovacco con sede in Slovacchia. Poiché la Dúha reality non aveva rimborsato i prestiti in denaro, la Inkreal ha adito il Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) con una domanda diretta ad ottenere, tra l'altro, la designazione del giudice territorialmente competente a statuire nel merito. Tale domanda è stata presentata sulla base della clausola attributiva di competenza contenuta nei contratti di mutuo di denaro che la Inkreal ritiene valida ai sensi del regolamento Bruxelles I bis.

Detta Corte suprema precisa che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'applicabilità del regolamento Bruxelles I bis è subordinata all'esistenza di un elemento di estraneità. Con il suo rinvio pregiudiziale, la Corte suprema chiede alla Corte di stabilire se tale regolamento sia applicabile alla situazione di cui trattasi nel procedimento principale, in cui l'elemento di estraneità si limita ad una clausola attributiva di competenza riguardante i giudici di uno Stato membro diverso da quello della sede delle parti.

Giudizio della Corte

La Corte osserva, anzitutto, che il tenore letterale dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, che disciplina le clausole attributive di competenza (2), non osta a che rientri nell’ambito di tale disposizione una convenzione con la quale le parti di un contratto stabilite nello stesso Stato membro convengono che i giudici di un altro Stato membro siano competenti a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto, anche se quest’ultimo non contiene alcun altro collegamento con tale altro Stato membro.

Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui si inserisce tale disposizione, secondo una giurisprudenza costante l'applicazione delle norme sulla competenza del regolamento Bruxelles I bis richiede l'esistenza di un elemento di estraneità, il quale tuttavia non è definito dal regolamento.

Basandosi sulla nozione equivalente di «controversia transfrontaliera», definita dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 (3) come «una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito», la Corte constata che, da un lato, la controversia di cui al procedimento principale risponde a tale definizione, in quanto le parti della controversia sono stabilite in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito in base alla clausola attributiva di competenza di cui trattasi. Dall'altro lato, conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa all'esistenza di un elemento di estraneità, la controversia principale solleva una questione relativa alla determinazione della competenza internazionale, più precisamente la questione se i giudici competenti a conoscere di tale controversia siano quelli della Repubblica ceca o quelli della Repubblica slovacca.

In tali circostanze, l'esistenza di una clausola attributiva di competenza a favore dei giudici di uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite le parti contraenti dimostra, di per sé, l'incidenza transfrontaliera della controversia principale.

La Corte rileva, infine, che l'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, secondo la quale una clausola attributiva di competenza come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione, risponde all'obiettivo di certezza del diritto perseguito da tale regolamento. Per contro, tale obiettivo sarebbe compromesso se detta disposizione fosse applicabile solo a condizione che esistano, oltre alla clausola attributiva di competenza a favore degli organi giurisdizionali di un altro Stato membro, elementi supplementari idonei a dimostrare l'incidenza transfrontaliera della controversia di cui trattasi. Infatti, non solo si vedrebbe ridotta la prevedibilità, per le parti contraenti, riguardo a quale sia il giudice competente a conoscere della loro controversia, ma sarebbe reso più complesso l’esame della propria competenza da parte del giudice adito.

La Corte conclude, pertanto, che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis si applica ad una clausola attributiva di competenza mediante la quale le parti di un contratto stabilite in uno stesso Stato membro convengono che i giudici di un altro Stato membro siano competenti a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto, anche se quest’ultimo non presenta alcun altro collegamento con tale altro Stato membro.


1      Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


2      Tale disposizione così recita: «Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. (…)».


3      Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1).