Language of document : ECLI:EU:C:2024:144

Causa C283/21

VA

contro

Deutsche Rentenversicherung Bund

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen)

 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 febbraio 2024

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Pensione per incapacità totale al lavoro – Calcolo – Presa in considerazione dei periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli – Applicabilità – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini – Collegamento sufficiente tra tali periodi di cura dei figli e i periodi di assicurazione maturati nello Stato membro debitore della pensione»

1.        Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questione riguardante l’interpretazione dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 – Inapplicabilità di tale disposizione alla controversia principale – Assenza di necessità dell’interpretazione richiesta per la risoluzione di detta controversia – Irricevibilità

(Art. 267 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 87, § 3, e n. 987/2009, artt. 44, § 2, e 93)

(v. punti 33, 36‑38)

2.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Pensione per incapacità totale al lavoro – Obbligo di prendere in considerazione, ai fini della concessione di tale pensione, i periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli – Persona che ha maturato periodi di assicurazione esclusivamente nello Stato membro debitore della pensione – Assenza, in quest’ultimo Stato membro, di versamento di contributi prima e immediatamente dopo tali periodi di cura dei figli – Irrilevanza per l’obbligo di prendere in considerazione detti periodi

[Art. 21 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 1, t)]

(v. punti 46‑49, 52‑55 e dispositivo)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale, Renania settentrionale-Vestfalia, Germania), la Corte fornisce precisazioni in merito all’interpretazione dell’articolo 21 TFUE in una controversia principale riguardante la mancata presa in considerazione, da parte di un ente previdenziale, ai fini del calcolo dell’importo di una pensione per incapacità totale al lavoro, dei periodi di cura dei figli maturati dalla beneficiaria di tale pensione in un altro Stato membro.

VA è una cittadina tedesca che dal 1962 al 2010 ha vissuto nei Paesi Bassi, in prossimità della frontiera tedesca.

Dopo aver seguito una formazione professionale in Germania, terminata nel luglio 1980, non ha svolto alcuna attività lavorativa in quest’ultimo Stato membro né nei Paesi Bassi.

Tra il 15 novembre 1986 e il 31 marzo 1999 VA ha maturato periodi di cura dei suoi due figli nei Paesi Bassi senza esercitare alcuna attività lavorativa (in prosieguo: i «periodi controversi»). All’epoca non aveva versato contributi al regime legale di assicurazione pensionistica tedesco.

Tra il mese di aprile 1999 e il mese di ottobre 2012 ha svolto in Germania un impiego non soggetto all’assicurazione obbligatoria. A partire dal mese di ottobre 2012 ha esercitato un’attività retribuita in tale Stato membro, nel quale si era trasferita nel 2010, e, in tale contesto, ha versato contributi al regime legale di assicurazione pensionistica tedesco.

Dal marzo 2018 la ricorrente nel procedimento principale riceve dalla Deutsche Rentenversicherung Bund (ente previdenziale federale, Germania) una pensione per incapacità totale al lavoro. Ai fini del calcolo dell’importo di tale pensione, oltre ai periodi durante i quali VA ha versato contributi al regime legale di assicurazione pensionistica tedesco, tale ente ha preso in considerazione i periodi nel corso dei quali essa ha seguito una formazione professionale e un periodo di occupazione di due mesi svolto nel 1999, ma ha rifiutato di prendere in considerazione i periodi controversi.

VA ha impugnato tale rifiuto in sede giurisdizionale. Poiché il suo ricorso è stato respinto in primo grado, essa ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali volte a stabilire, in sostanza, se, in una situazione in cui la beneficiaria della pensione non soddisfa la condizione dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma imposta dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 (1), l’articolo 21 TFUE, letto alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza Reichel-Albert (2), obblighi lo Stato membro debitore di tale pensione a prendere in considerazione periodi di cura dei figli maturati in un altro Stato membro nel quale la beneficiaria ha risieduto per diversi anni, anche se tale beneficiaria non ha versato contributi al regime assicurativo del primo Stato membro prima né immediatamente dopo detti periodi di cura dei figli.

Giudizio della Corte

Dopo aver confermato l’inapplicabilità dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 nel procedimento principale, la Corte rileva che gli insegnamenti della sentenza Reichel-Albert sono trasponibili al caso di specie.

La Corte ne deduce che l’articolo 21 TFUE obbliga lo Stato membro debitore della pensione di cui trattasi a prendere in considerazione, ai fini della concessione della pensione stessa, i periodi di cura dei figli maturati dalla persona interessata in un altro Stato membro qualora sia dimostrato che esiste un collegamento sufficiente tra detti periodi di cura dei figli e i periodi di assicurazione maturati da tale persona a motivo dell’esercizio di un’attività professionale nel primo Stato membro.

L’esistenza di tale «collegamento sufficiente» dev’essere considerata accertata qualora la persona interessata abbia maturato esclusivamente periodi di assicurazione, a titolo di periodi di formazione o di attività professionale, nello Stato membro debitore della sua pensione, sia prima che dopo il compimento dei periodi di cura dei figli in un altro Stato membro.

La Corte conclude poi dall’articolo 1, lettera t), del regolamento n. 883/2004 (3), anch’esso pertinente nel contesto dell’interpretazione dell’articolo 21 TFUE, che gli Stati membri possono prevedere, nella loro legislazione nazionale, che taluni periodi della vita di una persona, nel corso dei quali essa non ha esercitato un’attività subordinata o autonoma soggetta all’assicurazione obbligatoria e non ha quindi versato contributi, siano equiparati a «periodi di assicurazione» maturati nello Stato membro interessato.

In un caso del genere, la circostanza che la persona interessata non abbia versato contributi in tale Stato membro durante i periodi così equiparati, dalla sua legislazione nazionale, a siffatti periodi di assicurazione non è tale da escludere l’esistenza di un collegamento sufficiente tra i periodi maturati da tale persona a titolo di cura dei figli in un altro Stato membro e i periodi di assicurazione maturati nel primo Stato membro.

A tale riguardo, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che esiste, nel procedimento principale, un nesso sufficiente tra i periodi di cura dei figli maturati da VA nei Paesi Bassi e i periodi di assicurazione da essa maturati esclusivamente in Germania sia prima di tali periodi di cura, per quanto riguarda i periodi di formazione equiparati dal diritto tedesco a periodi di assicurazione, sia dopo questi stessi periodi, per quanto riguarda i periodi di occupazione, e ciò nonostante il fatto che tale persona non abbia versato contributi in quest’ultimo Stato membro prima né immediatamente dopo detti periodi di cura dei figli.

Secondo la Corte, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la durata del periodo di residenza della persona interessata nello Stato membro in cui quest’ultima si è dedicata alla cura dei figli è irrilevante.

Di conseguenza, in una situazione del genere, lo Stato membro debitore della pensione di cui trattasi nel procedimento principale non può, pena svantaggiare i suoi cittadini nazionali che si sono avvalsi della libertà di circolazione e violare in tal modo l’articolo 21 TFUE, escludere la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli per il solo motivo che questi ultimi sono maturati in un altro Stato membro. Pertanto, lo Stato membro debitore di tale pensione è tenuto, ai sensi di tale disposizione, a prendere in considerazione, ai fini della concessione di tale pensione, i suddetti periodi di cura nonostante il fatto che tale persona non abbia versato contributi nel primo Stato membro prima né immediatamente dopo detti periodi di cura dei figli.


1      L’articolo 44 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1), disciplina la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli.


2      Sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475). In tale sentenza la Corte ha dichiarato che, in una situazione in cui una persona ha temporaneamente fissato la propria residenza in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine, l’articolo 21 TFUE impone all’istituzione competente dello Stato di origine di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati all’educazione di un figlio, maturati in un altro Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto un’attività professionale unicamente in questo primo Stato membro e che, al momento della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato membro.


3      L’articolo 1, lettera t), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag.  1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag.  1) definisce il termine «periodi di assicurazione» come i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione.