Language of document : ECLI:EU:C:2024:143

Causa C491/21

WA

contro

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție)

 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2024

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 4 – Rilascio di una carta d’identità – Condizione di domicilio nello Stato membro di emissione del documento – Diniego da parte delle autorità di tale Stato membro di rilasciare una carta d’identità a un proprio cittadino domiciliato in un altro Stato membro – Parità di trattamento – Restrizioni – Giustificazione»

Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Rilascio di una carta d’identità che possa valere come documento valido per l’espatrio all’interno dell’Unione – Cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione e soggiorno – Diniego da parte delle autorità del proprio Stato membro d’origine di rilasciargli una tale carta d’identità a causa dello stabilimento del proprio domicilio in un altro Stato membro – Inammissibilità – Giustificazione – Assenza

(Art. 21, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 45, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, considerando da 1 a 4 e art. 4, § 3)

(v. punti 25-27, 33, 34, 36-44, 46-53, 58-61 e disp.)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale, la Corte afferma che il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito all’articolo 21 TFUE e all’articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e precisato, nelle sue modalità d’esercizio, dalla direttiva 2004/38 (1), osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale a un cittadino dell’Unione europea, cittadino di tale Stato membro, che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione e soggiorno in un altro Stato membro, è negato il rilascio di una carta d’identità che possa valere come documento valido per l’espatrio all’interno dell’Unione europea, per il solo motivo che egli ha stabilito il proprio domicilio nel territorio di tale altro Stato membro.

Il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino rumeno, domiciliato in Francia dal 2014, che esercita le sue attività professionali in qualità di avvocato sia in Francia che in Romania. Le autorità rumene gli hanno rilasciato un passaporto semplice elettronico, che costituisce un documento valido per l’espatrio che gli consente di viaggiare all’estero, dal quale risulta che egli è domiciliato in Francia, e una carta d’identità provvisoria. Quest’ultima viene rilasciata ai cittadini rumeni domiciliati in un altro Stato membro che risiedono temporaneamente in Romania e deve essere rinnovata annualmente. Essa non costituisce un documento valido per l’espatrio.

Nel settembre 2017, il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto il rilascio di una carta d’identità, semplice o elettronica, che costituisse un documento valido per l’espatrio, che gli avrebbe permesso di spostarsi in Francia. Tale domanda è stata respinta essenzialmente per il fatto della sua domiciliazione all’estero.

Nel dicembre 2017 egli ha, dunque, proposto un ricorso innanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania), chiedendo a tale giudice di ingiungere che il documento richiesto gli venga rilasciato. Con sentenza pronunciata nel marzo 2018 tale giudice ha respinto detto ricorso, sulla base della motivazione che la normativa rumena non prevedeva tale rilascio in caso di domiciliazione all’estero, cosa che non sarebbe del resto in contrasto con il diritto dell’Unione. Peraltro, tale giudice ha ritenuto che il ricorrente nel procedimento principale non fosse stato discriminato, nella misura in cui le autorità rumene gli avevano rilasciato un passaporto semplice elettronico.

Investita di un ricorso per cassazione contro tale sentenza, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), giudice del rinvio, ha deciso di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla conformità con il diritto dell’Unione di tale diniego di rilasciare al ricorrente nel procedimento principale detta carta d’identità avente valore di documento valido per l’espatrio all’interno dell’Unione, sulla base della motivazione che quest’ultimo ha stabilito il proprio domicilio in un altro Stato membro.

Giudizio della Corte

In via preliminare la Corte rileva che la normativa rumena in materia di rilascio di documenti validi per l’espatrio stabilisce una differenza di trattamento tra i cittadini rumeni domiciliati in Romania e quelli domiciliati all’estero. I primi possono ottenere il rilascio di uno o due documenti validi per l’espatrio che permettano loro di spostarsi all’interno dell’Unione, vale a dire una carta d’identità e/o un passaporto, mentre i secondi possono ottenere solamente un passaporto quale documento valido per l’espatrio.

Esaminando dunque la conformità di una tale differenza di trattamento con il diritto dell’Unione, in primo luogo, la Corte ravvisa che, da un lato, l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 (2) lascia agli Stati membri la scelta in ordine al tipo di documento valido per l’espatrio, vale a dire una carta d’identità o un passaporto, che essi sono obbligati a rilasciare ai propri cittadini. Dall’altro lato, la Corte, tuttavia, ricorda che l’oggetto della direttiva 2004/38 è agevolare l’esercizio del diritto fondamentale e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, gli Stati membri, nell’esercizio della loro competenza nel settore del rilascio delle carte d’identità, devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolare e soggiornare nel loro territorio quale prevista da quest’ultima disposizione.

In secondo luogo, la Corte rileva che la normativa in questione, nella parte in cui questa esige che i cittadini rumeni che risiedono in altri Stati membri e che desiderano ottenere al tempo stesso un passaporto e una carta d’identità devono stabilire il loro domicilio in Romania, determina un trattamento meno favorevole di detti cittadini e li penalizza in ragione del solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e soggiorno. Inoltre, partendo dal principio che le facilitazioni previste dal Trattato in materia di circolazione dei cittadini dell’Unione non potrebbero dispiegare pienamente i loro effetti se il cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso dall’avvalersene dagli ostacoli posti al suo soggiorno in un altro Stato membro, a causa di una normativa del suo Stato d’origine che lo penalizzi per il solo fatto che egli ne abbia usufruito, la Corte ritiene che la normativa in questione nel procedimento principale può dissuadere i cittadini rumeni che si trovino in una situazione come quella del ricorrente nel procedimento principale dall’esercitare il loro diritto alla libera circolazione e al libero soggiorno all’interno dell’Unione. Infatti, i cittadini rumeni che si trovano in una tale situazione devono subire oneri amministrativi più gravosi rispetto ai cittadini rumeni domiciliati in Romania per quanto concerne la procedura di rilascio delle carte d’identità e/o dei passaporti. Di conseguenza, la normativa in questione nel procedimento principale costituisce una restrizione al diritto di circolare e soggiornare liberamente previsto sia all’articolo 21, paragrafo 1, TFUE che all’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, disposizione quest’ultima che riflette la prima.

In terzo luogo, la Corte ricorda che una tale restrizione può giustificarsi alla luce del diritto dell’Unione solo se fondata su considerazioni oggettive d’interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza degli interessati, e se commisurata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. Dalla giurisprudenza emerge che una misura è proporzionata quando è idonea a realizzare l’obiettivo perseguito e non eccede quanto necessario per il suo raggiungimento. A tal proposito, il governo rumeno adduce una giustificazione della normativa nazionale oggetto del procedimento principale che verte sull’esistenza di talune considerazioni di ordine amministrativo, riguardanti principalmente la necessità di conferire un valore probatorio all’indirizzo del domicilio indicato sulla carta d’identità, e all’efficacia dell’identificazione e della verifica di tale indirizzo da parte dell’amministrazione nazionale competente. Esaminando queste diverse argomentazioni la Corte rileva che, da un lato, il governo rumeno non ha dimostrato il nesso tra l’indicazione di un indirizzo sulla carta d’identità e l’obbligo di rifiutare il rilascio di una carta d’identità ai cittadini rumeni domiciliati in un altro Stato membro. Dall’altro lato, essa ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, le considerazioni di ordine amministrativo non possono giustificare una deroga, da parte di uno Stato membro, alle norme del diritto dell’Unione. Di conseguenza, nessuna delle argomentazioni avanzate dal governo rumeno permette di considerare che la normativa in questione sia fondata su considerazioni oggettive d’interesse generale. Pertanto, una tale normativa costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di circolare e soggiornare all’interno dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, letto alla luce dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, nei confronti dei cittadini rumeni domiciliati in un altro Stato membro.


1      Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77). Tale direttiva attua il diritto fondamentale alla libera circolazione sancito agli articoli 21 TFUE e 45, paragrafo 1, della Carta e fissa le modalità del suo esercizio.


2      Ai sensi di tale disposizione: «Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, ai sensi della legislazione nazionale, una carta d’identità o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza».