Language of document : ECLI:EU:T:2013:406

Causa T‑465/11

Globula a.s.

contro

Commissione europea

«Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2003/55/CE – Obbligo delle imprese di gas naturale di organizzare un sistema di accesso negoziato dei terzi agli impianti di stoccaggio di gas – Decisione delle autorità ceche con cui è concessa alla ricorrente una deroga temporanea per i suoi futuri impianti di stoccaggio sotterraneo di gas di Dambořice – Decisione della Commissione con cui si ordina alla Repubblica ceca di revocare la decisione di deroga – Applicazione nel tempo della direttiva 2003/55»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013

1.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

2.      Ravvicinamento delle legislazioni – Provvedimenti di ravvicinamento – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73 – Modifica del procedimento di adozione di decisioni di deroga previsto dalla direttiva 2003/55 – Effetto retroattivo – Insussistenza – Assoggettamento al precedente regime delle procedure di deroga pendenti al momento dell’entrata in vigore della direttiva 2009/73

(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55, art. 22, e 2009/73, artt. 36, 53 e 54)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 21-23)

2.      Mentre le norme procedurali si considerano generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui esse entrano in vigore, le norme sostanziali, per contro, sono abitualmente interpretate come non applicabili a situazioni maturate antecedentemente alla loro entrata in vigore. Tuttavia, una deroga a tale principio è ammessa nel caso in cui la normativa comporti norme, sia procedurali sia sostanziali, che formano un tutt’uno inscindibile e le cui singole disposizioni non possono essere considerate isolatamente in ordine alla loro efficacia nel tempo. In circostanze del genere, non può riconoscersi efficacia retroattiva al complesso delle disposizioni in questione, a meno che indizi sufficientemente chiari non conducano a concludere in tal senso.

Riguardo alle consistenti modifiche procedurali introdotte dall’articolo 36 della direttiva 2009/73, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55, alle norme che regolano l’adozione da parte delle autorità nazionali di una decisione di deroga alle disposizioni di tale direttiva, esse non possono essere considerate isolatamente, riguardo al loro effetto nel tempo, rispetto alle modifiche sostanziali. In primo luogo, infatti, la procedura di deroga disciplinata dall’articolo 36 costituisce una procedura unica, sebbene essa si svolga in parte a livello nazionale e in parte a livello dell’Unione. Pertanto, le modifiche che riguardano la fase nazionale della procedura non possono essere valutate separatamente da quelle che riguardano la fase a livello dell’Unione. In secondo luogo, le modifiche operate nella distribuzione dei poteri di decisione tra i diversi attori coinvolti nella procedura sono di ampia portata e, in particolare, possono avere ripercussioni sull’esito della procedura.

Pertanto, siffatte modifiche formano un tutt’uno inscindibile, così che non può riconoscersi efficacia retroattiva al complesso dell’articolo 36, a meno che indizi sufficientemente chiari non conducano a concludere in tal senso. Orbene, siffatti indizi non sussistono, poiché la direttiva 2009/73 prevede in modo preciso, ai suoi articoli 53 e 54, la data a partire dalla quale le norme in essa contenute devono essere applicate. Essa non contiene, invece, norme riguardanti i procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore che possano giustificare una deroga a tale principio.

(v. punti 24, 25, 27, 31-33, 36, 37)