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Ricorso proposto il 15 ottobre 2012 - Stromberg Menswear / UAMI - Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG)

(Causa T-451/12)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stromberg Menswear Ltd (Leeds, Regno Unito) (rappresentanti: A. Tsoutsanis, avvocato, e C. Tulley, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Leketoy Stormberg Inter AS (Kristiansand S, Norvegia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 3 agosto 2012, procedimento R 389/2012-4;

modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 3 agosto 2012, procedimento R 389/2012-4, e accogliere la richiesta di restitutio in integrum, e 1) in via principale, annullare la decisione della divisione di annullamento dell'11 gennaio 2011 di chiudere la procedura di decadenza n. 4054 C e ordinare alla divisione di annullamento di riaprire la procedura di decadenza n. 4054 C e invitare la Stromberg Menswear a presentare osservazioni per continuare la procedura di decadenza, o, 2) in subordine, permettere alla Stromberg Menswear di impugnare la decisione della divisione di annullamento dell'11 gennaio 2011 di chiudere la procedura di decadenza e trasmettere il ricorso alla commissione di ricorso; e

condannare l'UAMI a tutte le spese e gli onorari sostenuti dalla Stromberg Menswear in relazione ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo "STORMBERG", per prodotti e servizi della classe 25 - registrazione di marchio comunitario n. 2557155

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: il procedimento di annullamento è chiuso a seguito di una rinuncia al marchio comunitario contestato da parte del suo titolare

Decisione della commissione di ricorso: la richiesta di restitutio in integrum è rigettata entro il termine per proporre ricorso e il ricorso è considerato non proposto

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 81 del regolamento del Consiglio n. 207/2009;

- violazione degli articoli 75 e/o 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

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