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Impugnazione proposta il 22 febbraio 2024 dalla Repubblica ceca avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 6 dicembre 2023, causa T-48/22, Repubblica ceca / Commissione

(Causa C-140/24 P)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, J. Očková e J. Benešová, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare il punto 2 del dispositivo e la corrispondente parte della sentenza del Tribunale nella causa T-48/22;

annullare la decisione della Commissione (UE) 2021/2020 nella parte in cui esclude dal finanziamento spese per un importo totale di EUR 25 596 118,58;

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce 8 motivi a sostegno della sua impugnazione.

Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 , in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 . Il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che, in sede di controllo dello status di agricoltore in attività del richiedente l’aiuto, si deve tener conto delle società collegate. Infatti, un tale requisito non risulta da nessuna disposizione del diritto dell’Unione. La nozione di associazione di persone fisiche o giuridiche si basa letteralmente sulla definizione di agricoltore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1307/2013, e pertanto significa un’organizzazione di agricoltori nella forma prevista dalla legislazione nazionale, e non società collegate.1

Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1307/2013. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che, per confutare la presunzione negativa relativa allo status di agricoltore in attività, non poteva essere utilizzato il medesimo criterio per dimostrare tanto che le attività agricole del richiedente non erano insignificanti quanto che si trattava della sua principale attività o del suo oggetto sociale. Infatti, le due condizioni sono sovrapponibili nel contenuto e il regolamento n. 639/2014 prevede espressamente la possibilità di applicare criteri alternativi, mentre l’unica limitazione è costituita dall’idoneità del criterio scelto per dimostrare che l’attività agricola del richiedente l’aiuto non è meramente marginale.1

Il terzo motivo verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e uno snaturamento dei fatti concludendo che la Repubblica ceca non aveva dimostrato il carattere sproporzionato della rettifica finanziaria imposta in relazione alla dimostrazione dello status di agricoltore in attività, a dispetto delle prove presentate dalla Repubblica ceca a sostegno del suo ricorso.

Il quarto motivo verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con i principi di buona amministrazione e di legittimo affidamento e con l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 908/2014 . Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto, nella sua decisione, ha omesso di tener conto del fatto che la rettifica finanziaria relativa ai prati permanenti era stata imposta nonostante che la Commissione stessa avesse constatato l’assenza di violazione del diritto dell’Unione.1

Il quinto motivo verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta e con l’articolo 34 del regolamento n. 908/2014. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che i termini di cui all’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e all’articolo 34 del regolamento n. 908/2014 si applicavano non solo alla trasmissione delle informazioni relative al calcolo della rettifica finanziaria, ma anche alla trasmissione delle informazioni per valutare l’esistenza di una violazione del diritto dell’Unione. In tal modo, esso ha limitato il diritto dello Stato membro al controllo giurisdizionale sull’esistenza della violazione del diritto dell’Unione, che costituisce un presupposto necessario per l’imposizione di una rettifica finanziaria.

Il sesto motivo verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che la Repubblica ceca, nel corso dell’indagine di audit AA/2017/010/CZ, non aveva fornito una prova sufficiente del corretto funzionamento del sistema d’identificazione dei prati permanenti e che tale prova è stata fornita, per la prima volta, solo durante l’indagine audit di follow-up AA/2020/012/C, in quanto il Tribunale non ha tenuto conto delle prove presentate dalla Repubblica ceca nel suo ricorso, che erano state specificamente menzionate nei motivi di ricorso.

Il settimo motivo verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 72 del regolamento n. 1307/2013 e con l’articolo 13 del regolamento n. 640/2014 . Il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che l’autenticazione della domanda secondo il diritto ceco, sotto forma di apposizione della firma autografa, effettuata dopo la scadenza dei termini previsti all’articolo 13 del regolamento n. 640/2014, costituiva una presentazione tardiva della domanda. Il requisito relativo alla firma autografa, infatti, non costituisce un criterio di ammissibilità della domanda secondo il diritto dell’Unione e si fonda esclusivamente sul diritto nazionale.1

L’ottavo motivo verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto non avendo esaminato la rettifica finanziaria imposta agli stanziamenti nell’ambito del regime della disciplina finanziaria, che rispecchia la rettifica imposta per ciascun regime di sostegno, sebbene la sentenza impugnata abbia annullato una parte consistente della rettifica finanziaria imposta per singoli regimi di sostegno. Inoltre, il Tribunale ha snaturato i fatti dichiarando che la Commissione non disponeva dei dati necessari per calcolare in modo preciso la rettifica finanziaria in relazione al regime di aiuti SCF, benché gli elementi di prova allegati al ricorso dimostrino il contrario.

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1 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e n. 485/2008 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 549).

1 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

1 Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1).

1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU 2014, L 255, pag. 59).

1 Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48).