Language of document : ECLI:EU:T:2015:64

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

22 gennaio 2015 (*)

«Marchio comunitario – Termine di ricorso – Dies a quo – Notifica della decisione della commissione di ricorso mediante telecopia – Ricevimento della telecopia – Tardività – Assenza di forza maggiore o di caso fortuito – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑488/13,

GEA Group AG, con sede a Düsseldorf (Germania), rappresentata da J. Schneiders, avvocato

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente da A. Pohlmann, successivamente da S. Hanne in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 21 marzo 2013 (procedimento R 935/2012‑4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo engineering for a better world come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni (relatore) e L. Madise, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 settembre 2013,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2013,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2014,

vista la controreplica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2014,

vista la lettera della ricorrente depositata presso la cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2013,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Il 6 settembre 2011, la GEA Group AG, ricorrente, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), una domanda di registrazione del marchio denominativo engineering for a better world per prodotti e servizi rientranti nelle classi 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 41 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

2        Con decisione del 20 marzo 2012, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione del marchio in base all’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento n. 207/2009.

3        Il 15 maggio 2012, la ricorrente ha proposto un ricorso presso l’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

4        Con decisione del 21 marzo 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso.

5        La decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente mediante telecopia il 25 marzo 2013.

6        Non avendo avuto conoscenza di detta telecopia, il 13 giugno 2013 la ricorrente ha depositato presso l’UAMI una memoria integrativa nell’ambito del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

7        L’11 luglio 2013 la cancelleria dell’UAMI ha informato la ricorrente che la quarta commissione di ricorso si era pronunciata sul ricorso e che il 25 marzo 2013 le aveva notificato mediante telecopia la decisione impugnata. Inoltre, essa le ha nuovamente comunicato la decisione impugnata nonché il rapporto di trasmissione della sua telecopia, datato 25 marzo 2013 e contenente la dicitura «ok».

 Conclusioni delle parti

8        La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

9        L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

10      Ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

11      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione dell’articolo 111 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento.

12      L’UAMI sostiene che la ricorrente non ha rispettato il termine per presentare un ricorso dinanzi al Tribunale, poiché l’atto introduttivo è stato depositato circa tre mesi dopo la scadenza di detto termine.

13      A norma dell’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il ricorso deve essere inoltrato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.

14      Secondo la regola 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), come modificato, le notifiche cui procede l’UAMI possono essere effettuate mediante telecopia. La notifica mediante telecopia può concernere qualsiasi decisione dell’UAMI [sentenza del 19 aprile 2005, Success‑Marketing/UAMI – Chipita (PAN & CO), T‑380/02 e T‑128/03, Racc., EU:T:2005:133, punto 58] e, pertanto, anche le decisioni delle commissioni di ricorso.

15      La regola 65, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, intitolata «Notifica mediante telecopia ed altri mezzi tecnici di comunicazione», precisa che «[l]a notifica si considera effettuata alla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dall’apparato di telefax del ricevente». La regola 70, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, dedicata al «Computo dei termini», stabilisce altresì che, «[s]alvo disposizioni contrarie, quando l’atto consiste in una notifica, si considera evento rilevante il ricevimento del documento notificato».

16      Poiché nel caso di specie non vi è nessuna disposizione che deroghi a tale regola, la data di ricevimento della telecopia costituisce, quindi, il dies a quo del termine di ricorso contro le decisioni dell’UAMI notificate mediante telecopia.

17      Nel caso di specie, l’UAMI afferma di aver notificato mediante telecopia la decisione impugnata il 25 marzo 2013. Nella sua lettera del 30 agosto 2013, la ricorrente ha ammesso che la cancelleria dell’UAMI le aveva inviato una copia del rapporto di trasmissione della propria telecopia relativo alla notifica della decisione impugnata, riportante la dicitura «ok». Essa ha ammesso, peraltro, che il sistema informatico del suo rappresentante aveva registrato e conservato la telecopia del 25 marzo 2013. Per contro, a detta della ricorrente, a causa di un malfunzionamento tecnico, prima dell’11 luglio 2013 il suo rappresentante non era mai stato informato dell’arrivo della telecopia di cui trattasi e, a fortiori, del suo contenuto.

18      Non se ne può dedurre, tuttavia, che la telecopia recante la notifica della decisione impugnata non sia stata ricevuta dal rappresentante della ricorrente il 25 marzo 2013 e che, di conseguenza, il termine di ricorso non sia decorso da tale data.

19      Infatti, la giurisprudenza distingue tra, da un lato, la comunicazione di un atto al suo destinatario, richiesta ai fini di una regolare notifica, e, dall’altro, la conoscenza effettiva di detto atto, che non è necessaria per considerare la notifica regolare. Secondo detta giurisprudenza, l’esistenza di una valida notifica al destinatario non è assolutamente subordinata al fatto che ne prenda conoscenza effettiva la persona che, secondo le norme interne dell’ente destinatario, è competente in materia, poiché una decisione è notificata ritualmente se viene comunicata al destinatario e questi è messo in grado di prenderne conoscenza (sentenza del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione, C‑195/91 P, Racc., EU:C:1994:412, punto 20; v. altresì sentenza del 15 settembre 1998, European Night Services e a./Commissione, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, Racc., EU:T:1998:198, punto 76 e giurisprudenza ivi citata). Ai fini della valutazione della regolarità della notifica, è quindi preso in considerazione soltanto il suo elemento esterno, ossia la regolare trasmissione al destinatario, non già il suo elemento interno, che concerne il funzionamento interno dell’ente destinatario (v., in tal senso, sentenza European Night Services e a./Commissione, cit., EU:T:1998:198, punto 79).

20      Ne deriva che, al fine di stabilire la data di ricevimento di una notifica, deve essere preso in considerazione soltanto l’aspetto esterno della stessa, ossia il formale e regolare ricevimento da parte dell’ente destinatario, a prescindere dal ricevimento effettivo e dalla presa di conoscenza all’interno di detto ente. Tale considerazione non è rimessa in discussione da quanto richiesto dalla citata giurisprudenza, secondo cui la notifica implica che il destinatario debba essere messo in grado di prendere conoscenza dell’atto notificato. Infatti, viene in considerazione l’obbligo in capo al notificante di creare le condizioni per un’effettiva presa di conoscenza da parte del destinatario, vale a dire un obbligo di mezzi (corrispondente all’elemento esterno della notifica), non già un obbligo a suo carico di ingerirsi nel funzionamento interno di tale destinatario al fine di garantire detta presa di conoscenza, ossia un obbligo di risultato (corrispondente all’elemento interno della notifica) (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 1985, Cockerill‑Sambre/Commissione, 42/85, Racc., EU:C:1985:471, punto 11).

21      Il Tribunale ha quindi dichiarato che la produzione da parte dell’UAMI di rapporti di trasmissione di una telecopia che contengono elementi i quali conferiscono agli stessi carattere probatorio è sufficiente per dimostrare il ricevimento di detta telecopia da parte del suo destinatario (v., in tal senso, sentenza PAN & CO, punto 14 supra, EU:T:2005:133, punti 67, 68, 80, 81 e 85). Infatti, le telecopiatrici sono progettate in modo tale che qualsiasi problema di trasmissione – ma altresì di ricevimento – sia segnalato da un messaggio di errore, indicante appunto al mittente il motivo del mancato ricevimento, come comunicatogli dalla telecopiatrice del destinatario, e che, in assenza della comunicazione di un simile problema, sia prodotto un messaggio di effettiva trasmissione. Quindi, in assenza di un messaggio di errore e in presenza di un rapporto di trasmissione contenente la dicitura «ok», si può ritenere che la telecopia inviata sia stata ricevuta dal suo destinatario. Nel caso di specie, la stessa ricorrente ha menzionato la dicitura «ok» che compare sul rapporto di trasmissione consegnatole dall’UAMI e ha dichiarato che da quest’ultimo risultava che la notifica della decisione impugnata era stata effettuata nella debita forma. Essa ha peraltro ammesso che la telecopia recante la notifica della decisione impugnata era stata registrata nel sistema informatico del suo rappresentante in data 25 marzo 2013.

22      Inoltre, se soltanto la presa di conoscenza della telecopia controversa permettesse di dimostrarne il ricevimento da parte del rappresentante della ricorrente, per l’UAMI sarebbe impossibile fornire la prova dell’effettiva notifica di una decisione e della data in cui quest’ultima è stata ricevuta dal suo destinatario, anche qualora detta decisione gli sia stata debitamente notificata. Il dies a quo del termine di ricorso contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI dipenderebbe da circostanze aleatorie e indipendenti dalla diligenza con cui l’UAMI ha notificato la decisione, mentre i termini di ricorso sono stati istituiti proprio allo scopo di garantire la certezza del diritto (v. la giurisprudenza citata al punto 26 in prosieguo).

23      Dalle suesposte considerazioni deriva che il termine di due mesi per presentare il ricorso contro la decisione impugnata, aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni previsto dall’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha cominciato a decorrere il giorno successivo al ricevimento della telecopia controversa, ossia il 26 marzo 2013. Tale termine è quindi giunto a scadenza il 4 giugno 2013.

24      Il presente ricorso, depositato il 2 settembre 2013, di conseguenza è tardivo.

25      Tuttavia, occorre verificare se, come sostiene la ricorrente, il malfunzionamento della sua telecopiatrice integri un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore che consente al Tribunale di evitare che essa incorra nella preclusione a norma dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53 di detto statuto.

26      Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, i termini di ricorso sono inderogabili e il giudice e le parti non possono disporne (v. sentenza dell’11 novembre 2010, Transportes Evaristo Molina/Commissione, C‑36/09 P, EU:C:2010:670, punto 33 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 15 marzo 1995, COBRECAF e a./Commissione, T‑514/93, Racc., EU:T:1995:49, punto 40). La stretta applicazione delle regole di procedura risponde all’esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Conformemente all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte, può derogarsi ai termini di procedura solo in circostanze del tutto eccezionali di caso fortuito o di forza maggiore (sentenza del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, Racc., EU:C:2011:612, punto 43).

27      La Corte ha dichiarato che le nozioni di forza maggiore o di caso fortuito comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee alla parte ricorrente, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo di quest’ultima di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, la parte ricorrente deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti (sentenza Bayer/Commissione, punto 19 supra, EU:C:1994:412, punto 32). Pertanto, la nozione di forza maggiore non si applica ad una situazione in cui una persona diligente ed accorta sarebbe obbiettivamente stata in grado di evitare la scadenza di un termine di ricorso (sentenza del 12 luglio 1984, Ferriera Valsabbia/Commissione, 209/83, Racc., EU:C:1984:274, punto 22, e ordinanza del 18 gennaio 2005, Zuazaga Meabe/UAMI, C‑325/03 P, Racc., EU:C:2005:28, punto 25).

28      Di conseguenza, si deve stabilire se la ricorrente abbia dimostrato, così come è tenuta a fare (v. ordinanza del 12 dicembre 2011, AO/Commissione, T‑365/11 P, Racc. FP, EU:T:2011:727, punto 33 e giurisprudenza ivi citata), l’esistenza nel caso di specie di un caso fortuito o di una forza maggiore che le abbia impedito di rispettare il termine di ricorso.

29      A tal fine, in via preliminare, occorre dichiarare ricevibile la relazione peritale prodotta dalla ricorrente in allegato alla sua replica.

30      Infatti, secondo la giurisprudenza, il divieto di deposito tardivo di proposte di nuovi mezzi di prova previsto dall’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura non riguarda quelle contenute nelle osservazioni su un’eccezione di irricevibilità. La facoltà di proporre nuovi mezzi di prova nelle osservazioni su un’eccezione di irricevibilità deve essere considerata come inerente al diritto del ricorrente di rispondere agli argomenti dedotti dal convenuto nella sua eccezione di irricevibilità, poiché nessuna norma procedurale esige dalla parte ricorrente la produzione di prove relative alla ricevibilità del suo ricorso fin dalla fase dell’atto introduttivo (ordinanza del 15 maggio 2013, Post Invest Europe/Commissione, T‑413/12, EU:T:2013:246, punto 21; v. altresì, in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione, T‑95/03, Racc., EU:T:2006:385, punto 50). Tale giurisprudenza deve essere applicata al caso di specie, in cui la ricorrente produce, in allegato alla replica limitata alla questione della ricevibilità del ricorso, una nuova prova allo scopo di rispondere alle affermazioni relative all’irricevibilità che compaiono nel controricorso dell’UAMI.

31      Tuttavia, gli elementi tratti dalla relazione peritale allegata alla replica così come tutti gli altri dati comunicati dalla ricorrente e gli argomenti da essa presentati non consentono di stabilire che quest’ultima si trovasse di fronte a un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.

32      Per quanto concerne l’elemento oggettivo del caso fortuito e della forza maggiore, si deve ritenere che il malfunzionamento della telecopiatrice del rappresentante della ricorrente non sia una «circostanza indipendente» da tale rappresentante, benché possa essere qualificato come «circostanza anomala» ai sensi della citata giurisprudenza.

33      Infatti, l’apparecchio di cui trattasi è uno strumento interno dello studio legale che rappresenta la ricorrente, il quale si trova sotto la sua esclusiva responsabilità, allo stesso titolo dei dipendenti che vi lavorano. Orbene, secondo una costante giurisprudenza, i problemi di trasmissione nell’ambito di una società non sono considerati casi fortuiti o di forza maggiore [sentenza Cockerill‑Sambre/Commissione, punto 20 supra, EU:C:1985:471, punto 12; v. altresì ordinanza del 28 aprile 2008, PubliCare Marketing Communications/UAMI (Publicare), T‑358/07, EU:T:2008:130, punti 17 e 18 e giurisprudenza ivi citata]. È stato dichiarato anche che l’errore attribuibile ad un terzo incaricato da uno studio legale di procedere ad atti che rientrano nella sfera di responsabilità di detto studio non può essere considerato una circostanza estranea alla parte ricorrente rappresentata dallo stesso studio (sentenza Bell & Ross/UAMI, punto 26 supra, EU:C:2011:612, punto 50, e ordinanza AO/Commissione, punto 28 supra, EU:T:2011:727, punti 37 e 40). Quindi, nella fattispecie, anche se – e non è questo il caso – lo studio legale che rappresenta la ricorrente fosse ricorso a una società esterna per la gestione dei propri apparecchi informatici e di telecopia, il guasto di tale attrezzatura non potrebbe essere considerato una circostanza che non dipende da esso.

34      L’affermazione secondo cui il malfunzionamento in questione si sarebbe prodotto per la prima volta e, pertanto, sarebbe stato imprevedibile non consente di renderlo una circostanza indipendente dal rappresentante della ricorrente. Tale imprevedibilità potrebbe, tutt’al più, svolgere un ruolo in sede di valutazione della possibilità per l’interessato di evitare il verificarsi del malfunzionamento della telecopiatrice e, quindi, nell’ambito dell’analisi dell’elemento soggettivo del caso fortuito e della forza maggiore.

35      Per quanto concerne, appunto, l’elemento soggettivo del caso fortuito e della forza maggiore, neppure esso è presente nel caso di specie. Il rappresentante della ricorrente non ha adottato tutte le misure ragionevoli al fine di rispettare i termini di ricorso e, nella fattispecie, per garantire il corretto funzionamento della telecopiatrice.

36      Infatti, dalla relazione peritale prodotta in allegato alla replica risulta che, nel corso del mese di marzo del 2013, sono stati effettuati lavori elettrici che hanno provocato interruzioni dell’elettricità e della rete. Da detta relazione risulta inoltre che l’arrivo di una telecopia conduce alla creazione di vari file nel sistema informatico dello studio legale che rappresenta la ricorrente e che gli impiegati incaricati del ricevimento delle telecopie possono accedere soltanto ad alcuni di essi, mentre l’accesso ai restanti file è riservato ai membri del servizio informatico dello studio. Un simile accesso, d’altronde, ha consentito al responsabile di detto servizio informatico di ritrovare la traccia della telecopia recante la notifica della decisione impugnata trasmessa dall’UAMI il 25 marzo 2013. Infine, va rilevato che il rappresentante della ricorrente appartiene a un grande studio legale specializzato in materia di proprietà intellettuale, il quale ha appunto il compito di ricevere le comunicazioni indirizzate ai propri clienti e provenienti in particolare dall’UAMI. Secondo la citata relazione peritale, esso riceve tra dieci e quindici telecopie al giorno.

37      Ciò premesso, lo studio legale che rappresenta la ricorrente non soltanto avrebbe dovuto procedere a controlli riguardo all’assenza di disturbi del sistema di ricevimento delle telecopie causati dai lavori elettrici effettuati, ma sarebbe stato altresì in grado, senza incorrere in sacrifici eccessivi, di svolgere tali controlli, relativi in particolare alla corrispondenza tra le telecopie registrate nel server e quelle trasmesse alla casella di posta in arrivo. Orbene, lo stesso rappresentante della ricorrente ha ammesso, in sostanza, di non aver proceduto a questo tipo di controllo in quanto il malfunzionamento in questione non si era mai verificato.

38      Ne consegue che le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore non si applicano alla presente situazione, poiché una persona diligente e avveduta sarebbe stata oggettivamente in grado di evitare la scadenza del termine di ricorso.

39      Di conseguenza, il presente ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

40      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

41      Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La GEA Group AG è condannata alle spese.

Lussemburgo, 22 gennaio 2015

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M.E. Martins Ribeiro


* Lingua processuale: il tedesco.