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Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2015 – Schmidt Spiele / UAMI (Raffigurazione di tavoli per giochi di società)

(Cause riunite T-492/13 e T-493/13)1

[«Marchio comunitario – Domande di marchi comunitari figurativi rappresentanti tavoli per giochi di società – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schmidt Spiele GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: T. Sommer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 luglio 2013 (procedimenti R 1767/2012-1 e R 1768/2012-1), relative alle domande di registrazione di segni figurativi che rappresentano tavoli per giochi di società come marchi comunitari.

Dispositivo

1)    Le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 3 luglio 2013 (procedimenti R 1767/2012-1 e R 1768/2012-1), sono annullate, nella parte in cui esse hanno respinto i ricorsi della Schmidt Spiele GmbH per i prodotti e i servizi diversi dai «computer», dai «(software per) giochi; programmi di videogiochi su cassette video, floppy disk, CD Rom, cassette, nastri e minidischi», dai «software [programmi registrati]; programmi per computer (scaricabili); software [programmi registrati]», di cui alla classe 9; dagli «articoli in carta e cartone (compresi nella classe 16); cromolitografie», di cui alla classe 16; dai «giochi [compresi i giochi elettronici e i videogiochi], tranne quelli concepiti per essere utilizzati con schermi esterni o monitor», dalle «carte da gioco», dai «giochi di società; giochi di carte», dagli «apparecchi tascabili per giochi elettronici», dai «giochi di società» e dai «videogiochi concepiti per essere utilizzati con schermi esterni e monitor», di cui alla classe 28, e dal «divertimento», dall’«organizzazione e [la] direzione di manifestazioni d’intrattenimento» e dai «servizi ricreativi», di cui alla classe 41.

2)    I ricorsi sono respinti per il resto.

3)    La Schmidt Spiele è condannata a sopportare la metà delle spese dell’UAMI, nonché la metà delle proprie spese. L’UAMI è condannato a sopportare la metà delle spese della Schmidt Spiele, nonché la metà delle proprie spese.

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1     GU C 325 del 9.11.2013.