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Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 – Alpiq RomIndustries e Alpiq RomEnergie / Commissione

(Causa T-129/13) 1

(«Aiuti di Stato – Elettricità – Tariffe agevolate – Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Misura di aiuto integralmente eseguita alla data della presentazione del ricorso - Irricevibilità»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Alpiq RomIndustries Srl (Bucarest, Roumania); e Alpiq RomEnergie Srl (Bucarest) (rappresentanti: H. Wollmann e F. Urlesberger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 2542 final della Commissione, del 25 aprile 2012, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, sull’aiuto di Stato n. SA.33451 (2012/C) (ex 2012/NN) – Romania – Tariffe agevolate nei contratti tra la Hidroelectrica SA e dei rivenditori di energia elettrica.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Alpiq RomIndustries Srl e la Alpiq RomEnergie Srl sono condannate alle spese.

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1 GU C 141 del 18.5.2013.