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Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 – Polynt e Sitre / REACH

(Causa T-134/13) 1

(«REACH – Identificazione di taluni sensibilizzanti respiratori come sostanze estremamente problematiche – Livello di preoccupazione equivalente – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta – Ricevibilità – Diritti della difesa – Proporzionalità»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italia) e Sitre Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Brere e T. Zbihlej, agenti)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: New Japan Chemical (Osaka, Giappone) e REACh ChemAdvice GmbH (Kelkheim, Germania) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: B. Koopman, M. Bulterman e C. Schillemans, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione ED/169/2012 dell’ECHA, del 18 dicembre 2012, concernente l’inclusione di sostanze estremamente problematiche nell’elenco delle sostanze candidate, ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), nella parte in cui essa riguarda l’anidride cyclohexane-1,2-dicarbonica (CE n° 201-604-9), l’anidride cis-cyclohexane-1,2-dicarbonica (CE n° 236-086-3) e l’anidride trans-cyclohexane-1,2-dicarbonica (CE n° 238-009-9).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Polynt SpA e la Sitre Srl si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Il Regno dei Paesi Bassi, la Commissione europea, la New Japan Chemical e la REACh ChemAdvice GmbH si faranno carico delle proprie spese.

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1     GU C 129 del 4.5.2013.